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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/07/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est./rel
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 1341 / 2024 avente ad oggetto: separazione personale.
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] ) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1
CITRO CALABRESE LUISA in forza di procura in atti
RICORRENTE
E
(nato in [...] il [...]) rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1
ESPOSITO SABINA , in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da verbale del 09.07.2025 .
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/04/2024 ha chiesto che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal coniuge con cui aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Castel San Giorgio (SA) il 21/04/2012 e dalla cui unione sono nati due figli:
, il 26.2.2013 e il 16.4.2018. Per_1 Per_2
Regolarmente si è costituto in giudizio , il quale non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia di separazione. All'udienza presidenziale del 05.2.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il GI adottava i provvedimenti provvisori e urgenti.
Successivamente i procuratori di entrambe le parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto un accordo in merito ai patti accessori alla pronunzia di separazione.
I procuratori delle parti concludevano in conformità, la causa veniva, pertanto, rimessa al
Collegio per la decisione.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nello scritto del 01.7.2025 e ritualmente depositato in atti , nei modi e termini di cui al dispositivo, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Ricorrono giusti motivi, viste la natura della causa e le concordi richieste delle parti, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
Si da' atto che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da Parte_1 in data 06/04/2024 , così provvede:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi (nata in [...] Parte_1
(NA) 13/12/1987 ) e (nato in [...] il [...] ) che Controparte_1 contrassero matrimonio in Castel san Giorgio il 21/04/2012 (Atto n. 4 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2012);
2) Conferma le condizioni di cui all'accordo del 01.7.2025 da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile);
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire