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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6812.2019 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 2714/2019 del Giudice di Pace di No- cera Inferiore, limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Annunziata Parte_1 presso il cui studio domicilia , elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla Via
Martiri D'Ungheria n.132,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Controparte_1
Velleca presso il cui studio domicilia in Scafati (SA) alla Via Giovanni XXIII
n.92,come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27/03/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di appello ritualmente notificato in data 13.12.2019,il signor Parte_1 impugnava la sentenza n. 2714/2019, depositata il 14.05.2019 dal Giudi-
[...] ce di Pace di Nocera Inferiore, censurando esclusivamente la statuizione di compensazione delle spese. La sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta dalla signora Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 963/2013 ma aveva compensato inte-
[...] gralmente le spese, motivando tale decisione con il comportamento di buona fede dell'opponente, con l'integrale pagamento avvenuto in corso di causa e con la complessità delle questioni sollevate, ivi comprese le duplicazioni di richieste creditorie imputabili al mutamento dell'amministrazione condominiale.
Per cui l'appellante propone gravame esclusivamente lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. e deducendo che la soccombenza dell'opponente fosse totale, sicché non ricorressero le condizioni per la compensazione.Concludeva pertan- do per i gravame della sentenza limitatamente al capo delle spese processuali con vittoria del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il ri- getto dell'impugnazione e sostenendo che la compensazione delle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fu correttamente motivata ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza Corte Cost. n. 77/2018, espressamente richiamata nella comparsa;
che la signora veva procedu- Pt_1 to a due ricorsi ingiuntivi per crediti già integralmente pagati, come documen- tato da quietanze del 2012 e del 2013;che ella fu costretta a pagare nuovamente
2 somme ingiunte in corso di causa, come attestato dalla quietanza del
15.03.2016;per cui proprio comportamento sempre improntato a buona fede aveva indotto il giudice di prime cure ad affermare “la pregnanza delle que- stioni sollevate” e la correttezza della condotta dell'opponente per la compensa- zione delle spese di lite.
Concludeva l'appellata per il rigetto dell'appello, ovvero in via subordinata per il contenimento delle spese al minimo, con distrazione.
La causa di natura documentale veniva dapprima assegnata al GO ,poi rinvia- ta al fine di acquisire il fascicolo del giudizio di prime cure, poi rimessa in fase istruttoria per la cancellazione dell'avvocato dell'appellata dall'albo avvocati;
in data 270.03.2025 rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa appellante ha comunicato il decesso della sig.ra in Controparte_1 data successiva alla riserva della causa in decisione del 27.03.2025, chiedendo l'interruzione del processo.
L'eccezione non può essere accolta.
È principio consolidato che gli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. – ivi inclusa la morte della parte – non producono effetti interruttivi quando intervengano dopo la chiusura della fase istruttoria e la riserva per la decisione (Cass. civ. n.
7886/2018; Cass. n. 14368/2017; Cass. S.U. n. 15295/2014).
Ne consegue che l'evento dedotto è giuridicamente irrilevante e il processo pro- segue sino alla decisione, già assunta e riservata alla pubblicazione.
Sulla impugnazione della statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado rileva che l'appello non è fondato.
È incontestato tra le parti che l'opposizione era tardiva;
e che la signora CP_1 aveva integralmente pagato sia le somme richieste col primo decreto ingiuntivo del 2012, sia le somme richieste col secondo decreto del 2013 pagandole nelle mani della nuova amministrazione condominiale succedutasi medio tempore, come attestato da quietanze e ricevute prodotte.
L'appellante aveva reiterato pretese creditorie già soddisfatte, così imponendo all'appellata un nuovo giudizio per far valere pagamenti già eseguiti;
la stessa appellata aveva ulteriormente pagato importi ingiunti in virtù della provvisoria
3 esecutività. La comparsa dell'appellata richiama diffusamente la sentenza Corte
Cost. n. 77/2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella par- te in cui non consente la compensazione in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Tale sentenza ha ampliato la possibilità di compensazio- ne;
riaffermato il potere del giudice di valutare situazioni eccezionali non tipiz- zate;
sancito l'obbligo di motivazione.
Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale — applicabile anche ai procedimenti pendenti, come chiarito da Cass. 4360/2019 — il giudice di primo grado ha offerto una motivazione adeguata, basata sull' integrale pagamento del debito e delle spese da parte dell'opponente; duplicazione delle pretese credito- rie imputabili al succedersi di diverse amministrazioni condominia- li;
comportamento collaborativo dell'opponente oltre chè coinvolgimento di ter- zi amministratori condominiali e complessità della ricostruzione contabile.
Tali elementi costituiscono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi della Corte Costituzionale.
Alla luce delle documentate vicende (quietanze del 2012 e del 2013, pagamenti successivi, duplicazione dei titoli ingiunti), il comportamento dell'appellante ha contribuito a generare il contenzioso e a giustificare la decisione del Giudice di
Pace, che appare corretta, equilibrata e adeguatamente motivata. Non sussisto- no, dunque, i presupposti per riformare la sentenza quanto alle spese.
La sopravvenienza di una sentenza innovativa o di un mutato orientamento giurisprudenziale costituisce “grave ed eccezionale ragione” per compensare le spese del presente grado di giudizio (Cass. 20894/2014; Cass. 4360/2019; Cor- te Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
2714/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore:
1) Rigetta l'appello.
2) Conferma integralmente la sentenza impugnata.
3) Compensa tra le parti le spese di lite .
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
4 Dr. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.6812.2019 R.G. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 2714/2019 del Giudice di Pace di No- cera Inferiore, limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Annunziata Parte_1 presso il cui studio domicilia , elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla Via
Martiri D'Ungheria n.132,come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Controparte_1
Velleca presso il cui studio domicilia in Scafati (SA) alla Via Giovanni XXIII
n.92,come da mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 27/03/2025 che qui si inten- dono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svol- gimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. perrelationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ri- cordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
1 c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trat- tazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della deci- sione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamen- te ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben po- tendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompa- tibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudi- cante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA Con atto di appello ritualmente notificato in data 13.12.2019,il signor Parte_1 impugnava la sentenza n. 2714/2019, depositata il 14.05.2019 dal Giudi-
[...] ce di Pace di Nocera Inferiore, censurando esclusivamente la statuizione di compensazione delle spese. La sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta dalla signora Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 963/2013 ma aveva compensato inte-
[...] gralmente le spese, motivando tale decisione con il comportamento di buona fede dell'opponente, con l'integrale pagamento avvenuto in corso di causa e con la complessità delle questioni sollevate, ivi comprese le duplicazioni di richieste creditorie imputabili al mutamento dell'amministrazione condominiale.
Per cui l'appellante propone gravame esclusivamente lamentando la violazione dell'art. 91 c.p.c. e deducendo che la soccombenza dell'opponente fosse totale, sicché non ricorressero le condizioni per la compensazione.Concludeva pertan- do per i gravame della sentenza limitatamente al capo delle spese processuali con vittoria del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il ri- getto dell'impugnazione e sostenendo che la compensazione delle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fu correttamente motivata ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza Corte Cost. n. 77/2018, espressamente richiamata nella comparsa;
che la signora veva procedu- Pt_1 to a due ricorsi ingiuntivi per crediti già integralmente pagati, come documen- tato da quietanze del 2012 e del 2013;che ella fu costretta a pagare nuovamente
2 somme ingiunte in corso di causa, come attestato dalla quietanza del
15.03.2016;per cui proprio comportamento sempre improntato a buona fede aveva indotto il giudice di prime cure ad affermare “la pregnanza delle que- stioni sollevate” e la correttezza della condotta dell'opponente per la compensa- zione delle spese di lite.
Concludeva l'appellata per il rigetto dell'appello, ovvero in via subordinata per il contenimento delle spese al minimo, con distrazione.
La causa di natura documentale veniva dapprima assegnata al GO ,poi rinvia- ta al fine di acquisire il fascicolo del giudizio di prime cure, poi rimessa in fase istruttoria per la cancellazione dell'avvocato dell'appellata dall'albo avvocati;
in data 270.03.2025 rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa appellante ha comunicato il decesso della sig.ra in Controparte_1 data successiva alla riserva della causa in decisione del 27.03.2025, chiedendo l'interruzione del processo.
L'eccezione non può essere accolta.
È principio consolidato che gli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. – ivi inclusa la morte della parte – non producono effetti interruttivi quando intervengano dopo la chiusura della fase istruttoria e la riserva per la decisione (Cass. civ. n.
7886/2018; Cass. n. 14368/2017; Cass. S.U. n. 15295/2014).
Ne consegue che l'evento dedotto è giuridicamente irrilevante e il processo pro- segue sino alla decisione, già assunta e riservata alla pubblicazione.
Sulla impugnazione della statuizione relativa alle spese del giudizio di primo grado rileva che l'appello non è fondato.
È incontestato tra le parti che l'opposizione era tardiva;
e che la signora CP_1 aveva integralmente pagato sia le somme richieste col primo decreto ingiuntivo del 2012, sia le somme richieste col secondo decreto del 2013 pagandole nelle mani della nuova amministrazione condominiale succedutasi medio tempore, come attestato da quietanze e ricevute prodotte.
L'appellante aveva reiterato pretese creditorie già soddisfatte, così imponendo all'appellata un nuovo giudizio per far valere pagamenti già eseguiti;
la stessa appellata aveva ulteriormente pagato importi ingiunti in virtù della provvisoria
3 esecutività. La comparsa dell'appellata richiama diffusamente la sentenza Corte
Cost. n. 77/2018, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella par- te in cui non consente la compensazione in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Tale sentenza ha ampliato la possibilità di compensazio- ne;
riaffermato il potere del giudice di valutare situazioni eccezionali non tipiz- zate;
sancito l'obbligo di motivazione.
Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale — applicabile anche ai procedimenti pendenti, come chiarito da Cass. 4360/2019 — il giudice di primo grado ha offerto una motivazione adeguata, basata sull' integrale pagamento del debito e delle spese da parte dell'opponente; duplicazione delle pretese credito- rie imputabili al succedersi di diverse amministrazioni condominia- li;
comportamento collaborativo dell'opponente oltre chè coinvolgimento di ter- zi amministratori condominiali e complessità della ricostruzione contabile.
Tali elementi costituiscono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi della Corte Costituzionale.
Alla luce delle documentate vicende (quietanze del 2012 e del 2013, pagamenti successivi, duplicazione dei titoli ingiunti), il comportamento dell'appellante ha contribuito a generare il contenzioso e a giustificare la decisione del Giudice di
Pace, che appare corretta, equilibrata e adeguatamente motivata. Non sussisto- no, dunque, i presupposti per riformare la sentenza quanto alle spese.
La sopravvenienza di una sentenza innovativa o di un mutato orientamento giurisprudenziale costituisce “grave ed eccezionale ragione” per compensare le spese del presente grado di giudizio (Cass. 20894/2014; Cass. 4360/2019; Cor- te Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
2714/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore:
1) Rigetta l'appello.
2) Conferma integralmente la sentenza impugnata.
3) Compensa tra le parti le spese di lite .
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 9/12/2025 Il giudice
4 Dr. Luigi Bobbio
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