Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 06/06/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02072/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gasparro Paola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura di Milano – U.T.G., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
del provvedimento adottato dalla Prefettura di Milano, prot: -OMISSIS- del 30.05.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Signor -OMISSIS-in favore del signor -OMISSIS- e di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso i signori -OMISSIS-, nelle rispettive qualità di datore di lavoro e lavoratore, hanno impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con cui la Prefettura di Milano ha disposto il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 presentata in suo favore di quest’ultimo.
2. A sostegno del gravame, è stata dedotta l’illegittimità del diniego perché adottato sulla base di un unico precedente penale, peraltro risalente nel tempo, e dunque in assenza del requisito dell’attuale pericolosità sociale.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.
4. In data 23.05.2025 l’amministrazione ha depositato in atti una nota della Prefettura di Milano da cui risulta che, ripristinata l’istanza del ricorrente e acquisiti i nuovi pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la pratica “ è stata positivamente conclusa con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e con l’emissione della richiesta di permesso di soggiorno per l’odierno ricorrente ”.
5. Alla camera di consiglio del 4.06.2025, la causa è passata in decisione previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
6. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più i ricorrenti, alla luce dell’ottenimento del permesso di soggiorno, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.