Ordinanza collegiale 10 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 28/03/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 386 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Conpat s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8569203A03, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Tuccini, Claudia Simonetti, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- AN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Angelo Di Lascio, Francesca Lulli, Antonio Marino, con domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo
- della declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da AN s.p.a. sulle istanze del 22 aprile 2024, 30 aprile 2025 e 15 settembre 2025;
con riguardo all’atto di motivi aggiunti
- della nota prot. 856031 del 3 ottobre 2025 di AN s.p.a.;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
- per l'accertamento dell’obbligo di emettere appositi “SAL-bis” (certificati SAL straordinari) ex art. 26 d.l. n. 50/2022, in conformità ai prezziari aggiornati, al fine di liquidare i maggiori importi dovuti alla ricorrente ed in ogni caso l'accertamento del diritto della ricorrente alle maggiorazioni determinate in conformità dell’art. 26 D.L. 50/2022 per i lavori relativi all’appalto in oggetto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 25 marzo 2026 il Consigliere DE AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La CONPAT s.c.r.l. (di seguito anche solo “CONPAT”), con ricorso ritualmente notificato e depositato, è insorta avverso il silenzio serbato dall’AN sulle sue istanze in epigrafe, volte all'emissione di n. 4 certificati SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 d.l. n. 50 del 2022.
1.1. La deducente, in particolare, è appaltatrice dei lavori relativi all’intervento S.S. 658 “Potenza – Melfi” – 1° Stralcio B, ha eseguito lavorazioni contabilizzate in cinque SAL ordinari, con emissione dei relativi certificati di pagamento: – SAL 1 (30.11.2022), € 640.534,90; – SAL 2 (31.10.2023), € 648.302,47; - – SAL 3 (11.03.2024), € 749.293,86; - SAL 4 (31.08.2024), € 658.989,52; - SAL 5 (31.03.2025), € 709.739,20. È stato inoltre emesso il certificato 1‑bis, relativo all’adeguamento prezzi per il periodo del SAL 1, per € 258.286,57.
1.2. La CONPAT ha ripetutamente diffidato AN (note del 22 aprile 2024, 30 aprile 2025, 15 settembre 2025) richiedendo l’emissione dei certificati straordinari per i SAL da 2 a 5 ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022.
1.3. A fronte dell’inerzia della committenza, perdurata nonostante l’invio delle citate diffide, è stato proposto il presente ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., col quale si è dedotta da più angolazioni l’illegittimità di tale silenzio.
2. L’AN, con nota prot. n. 856031 del 3 ottobre 2025, ha rappresentato che, a fronte della completa incapienza del quadro economico e del ribasso d’asta, ha presentato delle istanze all’apposito Fondo MIT per ottenere la copertura finanziaria necessaria, e si è impegnata a emettere i SAL‑bis non appena ricevute le risorse ministeriali.
3. Con atto di motivi aggiunti depositato il 5 dicembre 2025, la ricorrente ha altresì impugnato la cennata nota AN del 3 ottobre 2025.
4. All’esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, con ordinanza n. 100/2026 si è dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile inammissibilità, tanto del ricorso principale quanto dei motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, con assegnazione di termine per il deposito di pertinenti scritti difensivi.
4.1. Le parti hanno successivamente depositato memorie sul profilo della giurisdizione, come risulta dagli atti di causa.
4.2. La questione è stata definitivamente delibata alla camera di consiglio riconvocata del 25 marzo 2026.
5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. Va premesso che, secondo l’indirizzo qui condiviso della giurisprudenza di legittimità, il riparto di giurisdizione impone di valutare il petitum sostanziale, ossia l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dal diritto positivo (ex plurimis Cass. SS.UU. 31 gennaio 2005, n. 6743; id. Cass. SS.UU. 28 giugno 2006, n. 14846).
5.1. Sebbene la ricorrente abbia spiegato in questa sede dapprima azione avverso il silenzio dell’amministrazione pubblica, sostenendone l’illegittimità e invocando la declaratoria del conseguente obbligo di provvedere, e successivamente azione di annullamento della sopravvenuta nota AN di diniego, la pretesa sostanziale così fatta valere attiene al riconoscimento e al pagamento di somme per adeguamento prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50 del 2022, ovverosia all’accertamento del diritto economico dell’appaltatore a vedersi corrisposte differenze di corrispettivo.
Il giudizio riguarda quindi rivendicazioni di ordine economico inerenti all’esecuzione del rapporto contrattuale. Invero, le domande avanzate dalla CONPAT mirano a ottenere l’accertamento del diritto all’adeguamento prezzi, l’obbligo per AN di emettere atti contabili, la condanna a dare esecuzione a prestazioni pecuniarie. Si tratta di pretese che non implicano alcun potere discrezionale o autoritativo di AN, ma riguardano l’esecuzione paritetica del contratto.
5.2. Secondo una consolidata giurisprudenza, la controversia relativa alla fase di esecuzione di un contratto pubblico, concernente l'adempimento e l'inadempimento e le relative conseguenze patrimoniali, appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto si svolge su un piano paritetico, salvo che vengano esercitati poteri autoritativi (Cass. SS.UU. n. 18267/2019; id., n. 32728/2018; id. n. 21200/2017)
Inoltre, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo non ricorre quando la domanda, pur rivolta avverso atti o inerzia, è sostanzialmente diretta alla tutela di diritti patrimoniali.
5.3. Nel caso di specie, come si è rilevato, non vi è alcun esercizio di poteri autoritativi. L’AN è chiamata a eseguire un contratto, ed è tenuta a conteggi tecnici e a richieste di fondi. L’emissione dei SAL‑bis non rappresenta esercizio di potestà amministrativa, ma mero adempimento contrattuale. Del pari, il silenzio su un’istanza finalizzata a un pagamento ma corrisponde a un presunto inadempimento contrattuale, così come l’eventuale ritardo o inerzia di parte resistente è sindacabile dal Giudice ordinario.
5.4. La giurisdizione ordinaria sussiste anche laddove si invochi l’applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, segnatamente l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge, ossia dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, trattandosi di un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l’adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore (ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dell’art. 26), in guisa da dare la stura a una vicenda totalmente privatistica alla quale sono estranei ogni profilo di discrezionalità con riferimento sia all’an che al quantum dell’aggiornamento e qualsivoglia connessione con il potere di diritto pubblico (in questioni similari Cons. Stato, V, sentenze n. 3347, n. 3348, n. 3350, n. 3352 e 8527 del 2025).
6. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo, con indicazione del Giudice ordinario come munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm..
7. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità e della novità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nelle camere di consiglio dei giorni 25 febbraio 2026 e 25 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE AP | AN AN |
IL SEGRETARIO