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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/08/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2379/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2379/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA
(P.I. ), in persona del suo Sindaco e legale rapp.te _1 P.IVA_1 p.t. sig. , autorizzato al presente giudizio con atto di G.M. n. 33 del Parte_2
22/4/2016, rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Mancini n. C.F._1 128, Avellino e all'indirizzo pec;
Attore-ricorrente in riassunzione E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 a RI NA (AV), in via Pozzo del Sale n. 3/A, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. Domenico Ielo (C.F.: ), C.F._3 [...] (C.F.: , (C.F.: Parte_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5 e (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_5 C.F._6 dell'Avv. Annalisa Manfregola in Avellino, via Circumvallazione n. 24, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in data 10.08.2018, in proprio e nella qualità di erede di (C.F. , Persona_1 C.F._7 nata a [...] il [...] e deceduta in data 21.03.2023, costituita nel giudizio riassunto ex art. 303 c.p.c. con comparsa di costituzione del 05.02.2025;
- Convenuto in riassunzione E (c.f. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._7 deceduta ivi il 21/03/2023;
- convenuta E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Controparte_2 C.F._8 residente a [...], rappresentata e difesa, nel giudizio interrotto, dagli Avv. Domenico Ielo (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 (C.F.: , (C.F.: e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Annalisa C.F._6 Manfregola in Avellino, via Circumvallazione n. 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, e convenuta nel giudizio in riassunzione ex art. 303 c.p.c., nella qualità di erede di (C.F. , nata Persona_1 C.F._7 a RI NA (AV) il 30.01.1937 e deceduta in data 21.03.2023,
- Convenuta in riassunzione E
1 R.G. n. 2379/2016
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._9
3.02.1963 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa, nel giudizio interrotto, dagli Avv. Domenico Ielo (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 (C.F.: , (C.F.: e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Annalisa C.F._6 Manfregola in Avellino, via Circumvallazione n. 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, e convenuta nel giudizio in riassunzione ex art. 303 c.p.c., nella qualità di erede di (C.F. , nata Persona_1 C.F._7 a RI NA (AV) il 30.01.1937 e deceduta in data 21.03.2023;
-Convenuta in riassunzione contumace - E Avv. (C.F. ), nella qualità di Curatore Controparte_4 C.F._10 dell'Eredità Giacente di , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 Controparte_5 cpc giusta autorizzazione del Giudice delle Successioni presso il Tribunale di Avellino del 22.09.2016 come in atti, costituito nel giudizio riassunto con comparsa di costituzione del 26.06.2024;
-Convenuto in riassunzione
Conclusioni: per parte attrice “1. Ci si riporta agli scritti difensivi già depositati e si conclude per l'integrale accoglimento delle domande e conclusioni formulate nell'atto di citazione, che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa.
2. Si reitera la ferma contestazione dell'avversa prospettazione difensiva e si impugna e si chiede il rigetto di ogni avversa domanda, richiesta, deduzione e conclusione.
3. Si reitera, altresì, la ferma contestazione della relazione di CTU in quanto inattendibile ed incongrua sia nella valutazione dell'immobile per cui è causa, sia nella stima del valore dell'usufrutto, in quanto operata con applicazione di criteri inattendibili e non condivisibili, tanto vero che anche i convenuti ne hanno censurato l'applicazione, anche se nell'ambito di una critica oggettivamente errata per altri profili. Per tale ragione, ci si riserva di procedere, in sede di comparsa conclusionale, anche: - alla riproposizione ed esposizione delle critiche, dei rilievi e delle osservazioni alla relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai quali il CTU non ha fornito risposta puntuale, adeguata ed esaustiva;
- alla confutazione dei rilievi e delle osservazioni ex adverso formulati.
4. Si chiede che la causa sia riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali”. Per parte convenuta “Alla luce di tutto quanto precede, la Sig.ra , CP_1 CP_1 come sopra rappresentata e difesa, comunque riportandosi agli atti depositati, alle difese svolte, nonché a tutte le istanze, domande ed eccezioni articolate in tutti i precedenti scritti difensivi e, in particolare, da ultimo, nella propria Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto del 5 febbraio 2025, CHIEDE a codesto Ill.mo Tribunale: a) in via principale: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per riassunzione di giudizio interrotto, per assenza della causa petendi e per assoluta indeterminatezza del petitum e, conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio;
b) in via principale, subordinata: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, di accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del procedimento di riassunzione del processo, poiché il non ha provveduto a notificare il ricorso per _1 riassunzione di giudizio interrotto alle parti costituite ed agli eredi della Sig.ra Persona_1 né ha fornito prova della predetta notifica, come richiesto dal Giudice adito in esito all'udienza del 17 luglio 2024, né è comparso all'udienza del 24 luglio 2024 all'uopo fissata;
conseguentemente, di dichiarare estinto il presente giudizio;
c) nel merito: - di respingere tutte le domande proposte dal perché inammissibili, improcedibili, _1 infondate e/o non provate e, per l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in
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ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c. delle predette domande, effettuata dal presso la conservatoria dei registri immobiliari di Avellino;
d) _1 in via istruttoria: - di rigettare le istanze istruttorie proposte dal , in _1 quanto inammissibili ed infondate;
- di ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la signora attualmente vive a RI NA e che vi ha sempre vissuto CP_1 sin dalla nascita? 2) Vero che la signora ha vissuto stabilmente a RI NA CP_1 dal maggio 2011 sino all'ottobre 2015? 3) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e l'ottobre 2015, trovava la Controparte_5 signora che aiutava il nonno nelle faccende domestiche? 4) Vero che, quando si
CP_1 recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e Controparte_5 l'ottobre 2015, trovava la signora che accudiva il nonno e gli offriva compagnia?
CP_1 5) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, Controparte_5 tra il 2008 e il 2011, trovava la signora che aiutava il nonno nelle faccende
CP_1 domestiche? 6) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la Controparte_5 sua abitazione, tra il 2008 e il 2011, trovava la signora che accudiva il nonno e
CP_1 gli offriva compagnia? 7) Vero che, nelle occasioni in cui si è recato a fare visita alla signora presso la sua abitazione, dal maggio 2011 sino ad oggi, ha visto la signora Persona_1 prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e
CP_1 nell'assunzione delle medicine e offrendole compagnia? 8) Vero che, quando si recava a fare visita alla signora presso la sua abitazione, tra il 2008 e il 2011, vedeva la Persona_1 signora prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e
CP_1 nell'assunzione delle medicine e offrendole compagnia? 9) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, Controparte_5 vale a dire dall'aprile 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora prendersi cura del
CP_1 nonno malato e prestargli l'assistenza necessaria? 10) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, vale a Controparte_5 dire dall'aprile 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora somministrare al nonno
CP_1 malato la terapia farmacologica? 11) Vero che, quando si è recato a fare visita al signor P_
durante il periodo di degenza ospedaliera presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di
[...] Avellino, dal 20 aprile 2015 al 29 aprile 2015, era presente la signora , che CP_1 prestava al nonno l'assistenza necessaria? 12) Vero che il signor , nelle Controparte_5 occasioni in cui si conversava dei suoi rapporti con il Comune di RI NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di essere titolare del diritto al contributo di ricostruzione? 13) Vero che il signor , nelle occasioni in cui si conversava dei suoi rapporti con il Comune Controparte_5 di RI NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di vantare un credito nei confronti del Pt_1 Si indicano a testi i signori: - , residente in [...] 5 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente in [...]
Raffaele Viviani 3 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente Testimone_3 in RI NA, via costa del monaco 1 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; -
[...]
, residente in [...], int. 1 (AV), sui - capitoli di prova Tes_4 nn. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 13; - residente in [...] Sebastiano 39 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio. Si chiede la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta Avv. Curatore dell'eredità giacente di Controparte_4 P_
“Con le presenti note ci si riporta a quanto rilevato nel corso del giudizio insistendo
[...] per l'accoglimento delle relative conclusioni e, quindi, si chiede che il G.I. voglia dichiarare la nullità o inefficacia per simulazione dell'atto pubblico per notar del 24/05/2011, con Per_2 vittoria di spese e compensi di giudizio”.
3 R.G. n. 2379/2016
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il adiva il _1 Tribunale di Avellino citando , CP_1 Persona_1 Controparte_3 [...]
e il Curatore dell'eredità giacente di . CP_2 Controparte_5 Parte attrice esponeva, in sintesi, che: con sentenza n. 78/2024 il Tribunale di Avellino aveva condannato esso al pagamento, in favore di _1 P_
, della somma di €201.307,366, a titolo di contributo ex lege 219/1981, nonché al
[...] pagamento delle spese processuali pari a € 2.424,06 per diritti, € 1.800,00 per onorari e € 150,00 per spese;
avverso tale sentenza esso attore aveva proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli appello, rigettato con Sentenza n. 2478/2005, condannandolo al pagamento delle spese processuali pari a €40,50 per spese, €2.300,00 per diritti ed €6.200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
con atti di precetto del 12.10.2015 e del 27.02.2006 Controparte_5 intimava ad esso attore il pagamento della somma complessiva di € 213.074,62, a cui seguivano la notifica di atto di pignoramento mobiliare presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato;
con ordinanza del 03.04.2007, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino disponeva in favore di l'assegnazione delle somme pignorate, che venivano Controparte_5 riscosse in data 04.05.2007, nell'importo di € 208.112,77; esso attore, inoltre, pagava l'importo delle spese di registrazione della Sentenza di primo grado pari a €2.761,64; con altro atto di precetto del 27.02.2006 intimava il pagamento della somma di €12.463,01, Controparte_5 liquidata per le spese processuali del giudizio di appello;
con mandato n. 338 del 25.05.2006, esso attore disponeva il pagamento, a titolo di debito fuori bilancio, della somma di € 12.463,01; con Sentenza n. 2515/2010, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto, cassava nel merito la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2478/2005, condannando P_
al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, per l'effetto ,
[...] Controparte_5 avendo nelle more riscosso le somme oggetto delle sentenze di merito poi cassate, era divenuto debitore nei propri confronti dell'importo di €223.337,42 oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti, nonché della somma versata all'erario a titolo di imposta di registrazione della sentenza di primo grado;
per la restituzione degli importi versati in esecuzione delle sentenze cassate, esso attore otteneva l'emissione da parte del Tribunale di Avellino del decreto ingiuntivo n. 447/2010, notificato il 06.05.2010, con cui veniva ingiunto a di Controparte_5 pagare la somma di €223.337,24, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria;
avverso detto decreto ingiuntivo lo proponeva opposizione, eccependo l'incompetenza P_ funzionale del Tribunale di Avellino in favore della Corte di Appello di Napoli e, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio credito nei confronti del , _1 chiedendone la relativa compensazione;
con Ordinanza del 30.12.-15.01.2011, il Tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di Appello di Napoli;
esso attore riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli, che, su propria istanza del 1 aprile 2011, con decreto del 30.06-05.07.2011, ingiungeva a il pagamento, Controparte_5 ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., senza dilazione, della somma di €223.337,42; con Sentenza n. 3864/2012, la Corte di Appello di Napoli accoglieva la domanda di esso attore, condannando al pagamento della somma di €223.337,42, oltre interessi legali e spese di Controparte_5 lite;
durante la pendenza di detto giudizio, qualche giorno dopo che la Corte, all'udienza del 6/5/2011, si era riservata di decidere sull'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., P_
stipulava il “contratto di mantenimento vitalizio e di trasferimento di immobile”, a
[...] rogito del notaio in data 24.05.2011, con il quale, riservandosi il diritto di abitazione, Per_2 trasferiva fittiziamente alla nipote i diritti di nuda proprietà pari a due terzi CP_1 dell'intero del fabbricato ad uso abitazione sito in Pozzo Via del Sale ( un terzo in regime di comunione legale con la coniuge e un terzo ricevuto in donazione), identificato Parte_6 al foglio catasto 9, particelle 1085 sub. 1 e 1085 sub.2, edificato con l'ausilio del contributo ex lege 219/81, indebitamente e coattivamente riscosso dal Comune di RI NA sulla base
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delle sentenze cassate dalla Corte di Cassazione, a fronte dell'obbligo di di CP_1 mantenerli vita natural durante, con la previsione della clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento;
l'atto di trasferimento aveva natura simulata, poiché con esso era stato sottratto alla garanzia patrimoniale il bene di maggior valore del debitore, atteso che i residui beni di cui era titolare erano già oggetto di pendente procedura espropriativa n. 274/R.G. Controparte_5 innanzi al Tribunale di Avellino ed erano stati stimati dal perito del Tribunale nel valore di € 84.104, insufficiente a garantire la soddisfazione del credito. In diritto, l'attore deduceva: l'inesistenza e/o la nullità e per difetto di volontà, di consenso e di causa e/o l'inefficacia nei propri confronti. In particolare, l'attore deduceva che il debitore aveva fittiziamente trasferito il bene immobile alla nipote sulla base di tali considerazioni: l'obbligo di mantenimento vitalizio non era stato assolto dalla beneficiaria del fittizio trasferimento, che anzi anche dopo il predetto trasferimento, così come prima, aveva continuato ad alloggiare con il proprio nucleo familiare nel fabbricato di proprietà dello;
che lo , alla data del trasferimento, era in grado di mantenersi Controparte_5 P_ autonomamente, mentre la era disoccupata e priva di redditi;
se lo non fosse CP_1 P_ stato in grado di mantenersi, sarebbe stato obbligo di , madre della Controparte_3 [...] CP_
, assicurare al padre assistenza, cura e mantenimento;
lo stato di salute e l'età dello Spiniello e della beneficiaria. Gradatamente, parte attrice deduceva che l'Atto del 24/5/2011 fosse nullo o inefficace, perché viziato da simulazione relativa e dissimulante una donazione, attesa la sproporzione tra le prestazioni delle parti e il trasferimento dell'immobile a titolo di liberalità, con conseguente nullità per assenza della forma scritta ex art. 782 c.c. e art. 48 della L. 89/1913. In via ulteriormente gradata, parte attrice deduceva l'inefficacia dell'Atto del 24/5/2011 ex art. 2901 c.c., per la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie attraverso la sottrazione del bene, con la partecipazione della beneficiaria al consilium fraudis, sulla base del vincolo di parentela e del rapporto di convivenza con il nonno. L'attore precisava, inoltre, che era deceduto in data 28.10.2015 e che gli eredi Controparte_5 conosciuti avevano rinunciato all'eredità per Notaio in data 09.01.2016, con la Per_3 nomina da parte del Tribunale di Avellino del Curatore speciale avv. . Controparte_4 Quindi, parte attrice, ritenendo di dover notificare l'atto di citazione anche agli eredi rinuncianti per eventuale azione di revoca ex art. 525 c.c., evocava in giudizio , CP_1
, e il Curatore avv. Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
concludendo: "I. dichiarare l'inesistenza, la nullità per carenza di volontà, di consenso e
[...] di causa e, comunque, l'inefficacia nei confronti dell' ttrice del contratto di mantenimento Pt_7 vitalizio con trasferimento immobiliare per atto not del 24/5/2011, rep. n. 44354 Per_2 trascritto in Avellino il 1/6/2011 ai numeri 9741 / 7872, in quanto oggetto di simulazione assoluta. II Gradatamente, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia relativa, nei confronti dell'A.C. attrice, del predetto atto not in quanto oggetto di simulazione relativa e dissimulante Per_2 una donazione nulla per difetto della forma richiesta ad substantiam dall'art. 782 c.c. e dell'articolo 48 e ss della L. n. 89/2013. III In via ancora più gradata, dichiarare l' inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. dell'indicato atto not del 22/05/2011, in quanto dolosamente Per_2 preordinato dalle parti contraenti all'intento di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della A.C attrice. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA il rimborso di spese generali". Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.09.2016, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: in via preliminare, l'inammissibilità delle CP_1 avverse azioni avendo chiesto il la declaratoria di inesistenza/nullità/inefficacia Pt_1 dell'intero contratto benché l'unità immobiliare di causa appartenesse per 2/3 a P_
e per 1/3 alla moglie rispetto alla quale il difettava di
[...] Persona_1 Pt_1 legittimazione attiva, per carenza assoluta di interesse. Nel merito, la parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda. La parte convenuta, fornita propria ricostruzione della controversia per l'erogazione del contributo e della situazione esistente al momento della
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stipula del contratto, deduceva l'assenza di ogni intenzione fraudolenta dello . In P_ diritto, la parte convenuta eccepiva: l'inammissibilità delle azioni avversarie per difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire, in quanto aventi ad oggetto l'intero contratto e non già unicamente l'atto dispositivo dello Spiniello;
nel merito l'infondatezza della contestazione di simulazione assoluta del contratto, contestando le avverse asserzioni sulla presunta natura simulata al momento della conclusione del contratto, con riferimento sia al proprio luogo di residenza, diverso da quello del nonno, sia all'asserito inadempimento degli obblighi di mantenimento, deducendo, inoltre, che le discrete condizioni di salute e la buona aspettativa di vita del nonno, unite all'incertezza in ordine alla durata degli obblighi assistenziali, fossero idonee ad integrare l'alea del contratto di mantenimento vitalizio ed escludere l'esistenza di un accordo simulatorio;
l'infondatezza della domanda di simulazione relativa, deducendo l'inesistenza sia dell'animus donandi da parte di sia della Controparte_5 sproporzione tra le prestazioni assunte dalle parti;
l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., per difetto sia del requisito oggettivo di incapienza del patrimonio, atteso che non si era spogliato di tutti Controparte_5 i suoi beni ma era titolare di altri cespiti sufficienti a garantire il soddisfacimento delle pretese del credito e disponeva anche di liquidità, come dimostrato dall'offerta a titolo transattivo della somma di € 97.300, sia del requisito soggettivo, in ordine alla conoscenza del pregiudizio sia da parte di , ritenendosi lo stesso, a propria volta, creditore nei confronti del Controparte_5 e disponendo di ulteriori beni per soddisfare il credito, sia da parte di essa convenuta, Pt_1 che non era a conoscenza del credito e della sua entità. Parte convenuta concludeva: “- in via pregiudiziale e/o preliminare: respingere tutte le domande proposte dal perché inammissibili ed improcedibili;
- nel _1 merito: respingere tutte le domande proposte dal perché infondate _1 e/o non private e, per l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c. delle predette domande, effettuata dal Pt_1 presso la conservatoria dei registri immobiliari di Avellino;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie proposte dal , con riserva di più ampia allegazione _1 nel prosieguo del giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.09.2016, si costituiva in giudizio la convenuta evidenziando di non avere accettato la qualità di erede Persona_1 dello Spiniello, rinunciando formalmente all'eredità con atto per Notaio del Per_3 9/01/2016; di essere estranea al rapporto dedotto in giudizio, che riguardava il e lo Pt_1 ; in diritto contestando l'inammissibilità/infondatezza delle azioni avversarie per P_ difetto di legittimazione ad causam e/o della titolarità passiva del rapporto controverso. Parte convenuta concludeva: “ - in via principale: respingere tutte le domande proposte dal perché inammissibili, improcedibili e/o infondate e, per _1
l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c. delle predette domande, effettuata dal presso la Pt_1 conservatoria dei registri immobiliari di Avellino;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal Comune di RI NA, limitare la dichiarazione di invalidità e/o inefficacia del contratto oggetto di causa al solo atto dispositivo compiuto dal signor relativamente ai suoi diritti immobiliari, pari a due P_ terzi dell'intero; -in via istruttoria rigettare le istanze istruttorie proposte dal
[...]
, con riserva di più ampie allegazione nel prosieguo del giudizio. Con riserva _1 di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese generali del presente e giudizio”.
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Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/09/2016 si costituivano in giudizio le parti convenute e , eccependo il proprio Controparte_3 Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, avendo rinunciato all'eredità dello Spiniello con Atto per Notaio del 9/01/2016. Per_3 Le parti convenute concludevano chiedendo: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle signore e e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio;
in ogni caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate. Con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13/10/2016, si costituiva in giudizio la parte convenuta Avv. , nella qualità di Curatore dell'eredità Controparte_4 giacente di , deceduto in data 28.10.2015, nominato dal Tribunale di Avellino, Controparte_5 in seguito all'ordinanza di apertura della procedura di eredità giacente del 13.05.2016 del Tribunale di Avellino, aderendo alla domanda volta alla dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto ed opponendosi alla domanda revocatoria e dunque concludendo "il sottoscritto Curatore come sopra rappresentato chiede che il G.I. voglia dichiarare la nullità o inefficacia per simulazione dell'atto pubblico per notare del 24/05/2011". Per_2 Con successive distinte comparse di costituzione, si costituivano, in sostituzione del precedente difensore, i nuovi difensori nell'interesse di , Controparte_3 CP_2
, e che si riportavano agli scritti difensivi e a tutte le
[...] Persona_1 CP_1 istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni ovunque formulate dal precedente difensore, con riserva ulteriori deduzioni e richieste istruttorie in corso di causa. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di C.t.u.. In data 05.10.2023 il Giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo per il decesso della convenuta Persona_1 Il giudizio veniva riassunto dal con istanza depositata _1 telematicamente in data 04.01.2024. Con decreto del 9.01.2024, il Giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti degli eredi e delle parti costituite. Successivamente la causa veniva assegnata a questo Giudice, che con provvedimento del 25.09.2024, autorizzava la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e del provvedimento agli eredi di nonché alle altre parti costituite. Persona_1 Con comparsa depositata in data 26.06.2024, si costituiva l'Avv. Controparte_4
Curatore dell'eredità giacente di , il quale si riportava integralmente
[...] Controparte_5 alle difese, domande e richieste formulate nel giudizio interrotto, concludendo per la dichiarazione di nullità o di inefficacia per simulazione dell'atto pubblico per notar del Per_2 24/05/2011. Con comparsa depositata in data 5.02.2025, si costituiva parte già CP_1 costituita nel giudizio, che si riportava a tutte le difese, domande e richieste già formulate nel giudizio interrotto, concludendo: “a) in via principale: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per riassunzione di giudizio interrotto, per assenza della causa petendi e per assoluta indeterminatezza del petitum e, conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio;
b) in via principale, subordinata: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del procedimento di riassunzione del processo, poiché il
[...]
non ha provveduto a notificare il ricorso per riassunzione di giudizio interrotto _1 alle parti costituite ed agli eredi della Sig.ra né ha fornito prova della predetta Persona_1 notifica, come richiesto dal Giudice adito in esito all'udienza del 17 luglio 2024, né è comparso all'udienza del 24 luglio 2024 all'uopo fissata;
conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio;
c) nel merito: - respingere tutte le domande proposte dal _1 perché inammissibili, improcedibili, infondate e/o non provate e, per l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c.
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delle predette domande, effettuata dal presso la conservatoria dei _1 registri immobiliari di Avellino;
d) istanze e richieste per l'udienza in epigrafe: - in via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie proposte dal , in quanto _1 inammissibili ed infondate;
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la signora attualmente vive a RI NA e che vi ha sempre vissuto sin dalla CP_1 nascita? 2) Vero che la signora ha vissuto stabilmente a RI NA dal CP_1 maggio 2011 sino all'ottobre 2015? 3) Vero che, quando si recava a fare visita al signor P_
presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e l'ottobre 2015, trovava la signora
[...] [...]
che aiutava il nonno nelle faccende domestiche? 4) Vero che, quando si recava a fare
CP_1 visita al signor presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e l'ottobre 2015, Controparte_5 trovava la signora che accudiva il nonno e gli offriva compagnia? 5) Vero che,
CP_1 quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra il 2008 e Controparte_5 il 2011, trovava la signora che aiutava il nonno nelle faccende domestiche? 6)
CP_1 Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra Controparte_5 il 2008 e il 2011, trovava la signora che accudiva il nonno e gli offriva
CP_1 compagnia? 7) Vero che, nelle occasioni in cui si è recato a fare visita alla signora Per_1 presso la sua abitazione, dal maggio 2011 sino ad oggi, ha visto la signora
[...] CP_1
prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e nell'assunzione delle
[...] medicine e offrendole compagnia? 8) Vero che, quando si recava a fare visita alla signora presso la sua abitazione, tra il 2008 e il 2011, vedeva la signora Persona_1 CP_1 prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e nell'assunzione delle medicine e offrendole compagnia? 9) Vero che, quando si recava a fare visita al signor P_
presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, vale a dire dall'aprile
[...] 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora prendersi cura del nonno malato e CP_1 prestargli l'assistenza necessaria? 10) Vero che, quando si recava a fare visita al signor P_
presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, vale a dire dall'aprile
[...] 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora somministrare al nonno malato la CP_1 terapia farmacologica? 11) Vero che, quando si è recato a fare visita al signor Controparte_5 durante il periodo di degenza ospedaliera presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dal 20 aprile 2015 al 29 aprile 2015, era presente la signora , che prestava al CP_1 nonno l'assistenza necessaria? 12) Vero che il signor , nelle occasioni in cui Controparte_5 si conversava dei suoi rapporti con il Comune di RI NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di essere titolare del diritto al contributo di ricostruzione? 13) Vero che il signor P_
, nelle occasioni in cui si conversava dei suoi rapporti con il Comune di RI
[...] NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di vantare un credito nei confronti del Si indicano Pt_1 a testi i signori: - , residente in [...] (AV), sui Tes_1 capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente in [...]
3 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente in [...] (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , Testimone_4 residente in [...], int. 1 (AV), sui - capitoli di prova nn. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 13; - residente in [...] Testimone_5 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13. - in via subordinata si chiede di fissare udienza di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio”. Con Ordinanza del 07.03.2025, il Giudice, verificata la rituale notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di
, quale erede di rinviando la causa per la precisione Controparte_6 Persona_1 delle conclusioni. Infine, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il previo esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute. Le eccezioni preliminari concernenti la riassunzione del processo operata da parte attrice sono infondate. _1 Deve premettersi che, come noto, l'atto di riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. non introduce un nuovo procedimento, ma comporta esclusivamente la prosecuzione del giudizio interrotto già pendente. Appare decisivo notare come in proposito la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità - direttamente controllabile in sede di legittimità - il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti è sufficiente che esso contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13597 del 21/07/2004; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 11193 del 09/05/2018).
Nell'ipotesi di specie, deve ritenersi che il presente giudizio sia stato tempestivamente riassunto dal a mezzo del deposito in data 4/01/2024 di istanza di _1 riassunzione, ex art. 303 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione dell'evento interruttivo, avvenuta il 5/10/2023. Su tale eccezione, questo Giudice si è già pronunciato con ordinanza del 25.09.2024, facendo applicazione dei principi condivisi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine fissato dal Giudice per la notifica del ricorso in riassunzione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ha carattere ordinatorio. Ne consegue che, quando il ricorso e il decreto non siano stati regolarmente notificati, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. dando un termine perentorio (v. Cass. 13683/2012). Soltanto il mancato rispetto del termine assegnato per la rinotifica determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo articolo 307, terzo comma (v. Cass. SS.UU. 14854/2006; v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21869 del 24/09/2013 “La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.”; "La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire.
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Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicchè, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo. " (Cass. n. 2174 del 04/02/2016; conf. Cass. n. 21869 del 24/09/2013) e tale principio soccorre anche nel caso in cui la notifica non sia stata affatto eseguita perchè " verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3" (Cass. 7661 del 15/4/2015, dal testo).” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 23/10/2018) 11-03-2019, n. 6921). Nel caso di specie, risulta provato che il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati ritualmente notificati da parte del nei _1 confronti di , erede di nel termine perentorio indicato Controparte_3 Persona_1 nell'ordinanza del 25.09.2024.
Quanto alla forma della riassunzione, non possono essere condivise le doglianze di inammissibilità e/o nullità del ricorso per riassunzione di giudizio interrotto del per Pt_1 assenza della causa petendi e assoluta indeterminatezza del petitum.
Difatti, come già sopra ricordato, secondo costanti indirizzi, è necessario che nell'atto di riassunzione siano presenti gli elementi indicati dall'art. 125 disp. att., certamente individuabili nell'istanza depositata nell'interesse del in data _1 4/01/2024, mentre non è reputato necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda originariamente proposta (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2004 “Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., gli "estremi della domanda", per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti - in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale - tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo.”). Inoltre, come efficacemente fatto notare dalla difesa attrice, la riassunzione del processo è stata operata nei confronti dell'erede di
, già costituita in giudizio nella fase processuale Persona_1 Controparte_3 antecedente all'interruzione.
Ancora in via preliminare, le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di nullità ed inefficacia del contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento proprietà, perché riferita all'intero bene e non alla sola quota di cui lo aveva disposto, P_ appartenendo 1/3 dell'immobile alla coniuge Persona_1 Invero, dalla disamina del contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare, emerge che fosse titolare dei diritti della proprietà Controparte_5 dell'immobile pari ad un terzo, a titolo personale, e dei restanti due terzi dell'immobile in regime di comunione legale con la coniuge Persona_1
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Vertendosi in tema di comunione legale, deve, in linea generale, osservarsi che “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013). Per di più, è stato pure ben chiarito che “nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015, Rv. 636301 - 01);” (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021). In ogni caso, deve notarsi come la difesa attrice abbia specificato che la domanda di declaratoria d'inefficacia dell'atto impugnato con l'atto introduttivo del giudizio fosse limitata ai diritti immobiliari di comproprietà (pari ai due terzi dell'intero) dei quali aveva disposto
, quale proprio debitore. Controparte_5 Sotto tale ultimo profilo, va escluso che nella prima memoria istruttoria la parte attrice abbia operato una inammissibile mutatio libelli, come eccepito dalla difesa convenuta. Sul punto è sufficiente rammentare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche diverse non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (in questo senso Cass. civ. sent.834/2019). La modificazione della causa petendi è, inoltre, consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. sempre che la domanda modificata risulti connessa a quella dedotta al giudizio con l'atto introduttivo (cfr. Cass. SS.UU. 12310/2015). Nella fattispecie è evidente che nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc la difesa attrice abbia meramente specificato, chiarito e limitato le domande originarie, senza introdurre alcun nuovo tema di indagine. Tanto doverosamente premesso, può ora passarsi all'esame del merito. In applicazione del principio della “ragione più liquida”, stima il Tribunale di dover procedere alla previa delibazione della domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c. del contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare, stipulato in data 24 maggio 2011, tra e . Controparte_5 CP_1 Il contratto aveva ad oggetto il trasferimento da parte dei coniugi in Parte_8 favore di dei diritti della nuda proprietà dell'immobile ad uso abitazione pari a CP_1 due terzi dell'intero in regime di comunione legale e del restante un terzo, a titolo personale di
, dei diritti di proprietà di , riservandosi il diritto di Controparte_5 Controparte_5 abitazione. Dal canto proprio, la si obbligava, a titolo di corrispettivo, a mantenere i CP_1 coniugi cedenti vita natural durante, direttamente ed indirettamente, nonché a provvedere alle loro cure con somministrazione di quanto necessario per i loro bisogni e un'esistenza decorosa.
11 R.G. n. 2379/2016
Il contratto, inoltre, prevedeva la risoluzione automatica, nel caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di mantenimento assunto. In punto di diritto, interessa incidentalmente precisare che la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga a prestare all'altra per tutta la durata della sua vita una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza di vita, integra un contratto atipico, qualificabile come vitalizio improprio (v. Cass. Civ. 1503/1998; 32439/2023). Elemento indefettibile di tale contratto è l'aleatorietà, che deve essere accertata con riferimento al momento della conclusione del contratto e alla comparazione della proporzione delle prestazioni assunte, sulla base di un'obiettiva incertezza circa la durata della vita del vitaliziato e di un'eguale incertezza nel rapporto tra il valore delle prestazioni del vitaliziante e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. Ciò posto, deve verificarsi l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dal ai sensi dell'art. 2901 c.c. _1 Ѐ ben noto che presupposti dell'azione revocatoria siano la qualità di creditore dell'istante, l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni), la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. “scientia damni”) da parte del debitore, se l'atto è posteriore al credito,
o la dolosa preordinazione al pregiudizio (c.d. 'consilium damni') per il suo soddisfacimento, se anteriore;
nel caso di atto a titolo oneroso, la c.d. “scientia fraudis” o il c.d. “consilium fraudis” debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente. Ebbene, ritiene questo Tribunale che la difesa attrice abbia fornito idonea prova documentale dell'esistenza del credito vantato dal nei confronti di _1
. Controparte_5 Come sopra già esposto, la vicenda concernente il diritto di ad Controparte_5 ottenere dal il contributo ex lege 219/1981 per la ricostruzione di _1 un fabbricato di sua proprietà, danneggiato dal sisma, aveva avuto un articolato sviluppo, atteso che tale diritto era stato dapprima riconosciuto dal Tribunale di Avellino, con Sentenza n. 78/2004 di condanna del al versamento dell'importo di €103.966,58, poi confermato, Pt_1 in sede di appello, dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2478/2005 ed infine negato dalla Corte di Cassazione, che, con Sentenza n. 2515/2010, in accoglimento del ricorso del
, cassava la decisione della Corte di appello e rigettava la domanda _1 dell'istante. Per ottenere la restituzione degli importi allo versati nelle more e divenuti P_ privi di titolo il otteneva dal Tribunale di Avellino l'emissione del _1 decreto ingiuntivo n. 447/2010 per la somma di €223.337,42. A seguito di opposizione, il decreto ingiuntivo veniva revocato per incompetenza funzionale del Tribunale di Avellino in favore della Corte di Appello di Napoli. Operata la riassunzione innanzi al giudice competente, la Corte di Appello di Napoli, con decreto del 30.06- 5.07.2011, ingiungeva a , Controparte_5 ai sensi dell'art. 186 ter cpc, il pagamento della somma di €223.337,42. Il giudizio veniva poi definito con Sentenza n. 3864/2012, pubblicata il 27/11/2012, che condannava P_
a pagare al la somma di €223.337,42 oltre interessi legali,
[...] _1 oltre spese del giudizio (v. prod. cartacea parte attrice). Dunque, sulla scorta della breve ricostruzione operata, può dirsi pacifica l'esistenza del credito in favore del , con la precisazione che tale credito è sorto _1 con il deposito della Sentenza della Cassazione n. 2515/2010, ed è stato poi, definitivamente accertato con la Sentenza n. 3864/2012 della Corte di Appello di Napoli. Peraltro ed in ogni caso, va ribadito come sia stato, a più riprese, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito, che non risulti pretestuosa e che sia probabile (v. tra le ultime in tema Cass. civile sez. I, 22/04/2024, n.10742 per cui “ai fini dell'azione
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revocatoria ordinaria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del2018; Cass. n. 20002 del 2008), con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (Cass. n. 4212 del 2020; conf., Cass. n. 3369 del 2019)”) e quindi che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore…” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004), nonché che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (v. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Sez. 3 Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019). Quanto al requisito c.d. dell'eventus damni, vale la pena rammentare che il già menzionato articolo 2901 c.c. opera un ampio riferimento agli atti di disposizione del patrimonio idonei a recare pregiudizio alle ragioni creditorie, sicché il concetto di eventus damni non va inteso strictu sensu come danno concreto ed attuale, ma anche ed in senso più lato come mero pregiudizio o pericolo di danno, ovvero attentato alle ragioni creditorie. Si giunge a ritenere ammissibile, seguendo tale via interpretativa, che il pregiudizio sia costituito anche da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. sent. n. 15265/2006; Cass. sent. n. 12144/1999). In tali situazioni incombe, quindi, sul debitore la prova contraria, ovverosia che il suo patrimonio abbia conservato, nonostante l'atto di disposizione, valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. sent. n. 4578/1998). Nel caso in esame, non può negarsi che l'atto di disposizione della nuda proprietà avesse provocato una diminuzione in peius quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, rendendo più difficile la soddisfazione del credito, atteso che l'atto prevedeva non solo un effetto immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile, ma anche l'ulteriore effetto pregiudizievole di separare la nuda proprietà dal diritto di abitazione. Ancor più nel dettaglio poi, dalla Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa al fine di accertare “il valore della quota proprietaria di per come alienata dell'immobile di cui all'atto per Controparte_5 notar del 24 5 2011 al momento dell'alienazione medesima”, è emerso che, alla data di Per_2 alienazione della proprietà del 24/05/2011, il “valore” della quota trasferita fosse pari a
€60.000,00 (v. Relazione di C.t.u. depositata in data 11/05/2020). A questo punto, parte convenuta avrebbe dovuto provare che, nonostante l'atto di disposizione, il credito potesse essere soddisfatto per la capienza della garanzia patrimoniale. Tale onere non può giudicarsi positivamente assolto, dal momento che la difesa della convenuta pur svolgendo ampie deduzioni sul punto, non ha provato la sussistenza di CP_1 ulteriori cespiti aggredibili di proprietà del debitore, rispetto a quelli già oggetto di procedura esecutiva attivata dal (r.g.e. 274/2011) del valore di €84.104,00 (v. Relazione Ctu, Pt_1 proc. Esec., alleg. in atti) e quindi inferiore rispetto al credito vantato dal creditore. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa convenuta poi, la sussistenza dell'”eventus damni” nemmeno può essere esclusa dall'offerta formulata in via transattiva dallo Parte_9 della somma di €97.300, nel settembre 2012, trattandosi parimenti di importo non Pt_1 integralmente satisfattivo della pretesa creditoria (v. in tema Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 (Rv. 649739 - 01) “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente
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la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia).”. Sotto il profilo soggettivo, come sopra ricordato, perché l'atto venga revocato, è poi necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato da un intento frodatorio. La misura dell'intenzione fraudolenta è diversa a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso, è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori;
nel secondo, si richiede, invece, la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto. Nell'ipotesi che ci occupa deve ribadirsi che l'atto dispositivo impugnato sia successivo al sorgere del credito, atteso che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (v. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Sez. 3 Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019) e considerato che, come già sopra evidenziato, il credito restitutorio del nei confronti dello è da Pt_1 P_ considerarsi sorto con il deposito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 2515/2010, che cassava nel merito la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2478/2005, che aveva confermato la precedente Sentenza del Tribunale di Napoli del 3/02/2004, con la quale il era stato condannato al pagamento in favore di _1 Controparte_5 della somma di € 201.307,366. La Cassazione, oltre che cassare la sentenza impugnata, così privando di causa i pagamenti precedentemente effettuati dall'ente comunale in favore dello
, decidendo nel merito, rigettava la domanda introduttiva del giudizio, così costituendo P_ in capo al il diritto di ripetere nei confronti dello le somme già versate in Pt_1 P_ esecuzione dei precedenti provvedimenti. In tale caso, è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione da parte del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass. Civ. 7262/2000; 1896/2012), da parte di altra giurisprudenza si è pure ritenuto che l'elemento della “scientia fraudis” possa desumersi dalla semplice circostanza che il patrimonio del debitore sia stato ridotto (cfr. Cass. n. 1054/1999, nonché Trib. Roma 26.11.1999). Nella fattispecie, l'atto impugnato fu stipulato in epoca posteriore rispetto al sorgere del debito, sicché va, senza dubbio, accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo della conoscenza o mera conoscibilità della lesività dello stesso rispetto alle ragioni creditorie, nel senso di consapevolezza di conseguimento di un effetto di modifica e riduzione della consistenza quantitativa del proprio patrimonio. Tanto vale, dunque, ad invalidare la tesi difensiva propugnata da parte convenuta secondo cui lo si ritenesse, a propria volta, P_ creditore nei confronti del per aver chiesto l'accertamento giudiziale di un proprio Pt_1 contro credito ai fini di compensazione, prospettazione peraltro poi rivelatasi infondata (v. Sentenza Trib. Avellino n. 1950/2016, all. Memoria ex art. 183, VI co., n. 2 cpc parte attrice). Va ora esaminata la posizione del terzo in termini di partecipazione all'intenzione fraudolenta del debitore o conoscenza della stessa. In prima battuta, va rammentato che la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria nel caso in cui l'atto dispositivo sia
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oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici. Segnatamente, è stato affermato che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. ((In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente).” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1286 del 18/01/2019). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che non è necessario che il terzo conosca lo specifico credito per cui viene esperita l'azione revocatoria, salvo il caso in cui l'azione abbia ad oggetto un atto di disposizione anteriore a sorgere del credito ( v. Cass. civ.5072/2009). Nella fattispecie la consapevolezza necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria in capo a ben può desumersi da circostanze fortemente CP_1 indiziarie, aventi il valore di presunzioni univoche e concordanti, essendo essa ricavabile dai pacifici dati: di essere ella nipote di , con lo stesso convivente, convivenza Controparte_5 che si esplicava proprio nel fabbricato, ricostruito con l'ausilio del contributo di cui alla L. 218/91 per il quale era insorto il contenzioso con il Comune di RI NA;
di essersi, inoltre, ella occupata da tempo del mantenimento e dell'assistenza ai nonni, tutte circostanze ricavabili dallo stesso contratto per cui è causa (v. ancora prod. cartacea parte attrice). E' allora ragionevolmente sostenibile che , in virtù dello stretto legame CP_1 parentale e personale, fosse a conoscenza della situazione debitoria del nonno e pertanto in capo alla stessa sussistesse la consapevolezza dell'evento dannoso, consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere potesse arrecare alle ragioni del creditore, non occorrendo, di contro, prova dell'esistenza di una specifica collusione tra le parti (v. in tema Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.”). In conclusione, sussistono tutti i presupposti dell'azione revocatoria e dunque deve concludersi per l'accoglimento della domanda avanzata dal ai sensi _1 dell'art. 2901 c.c. di revocatoria e quindi di inefficacia del “contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare” a rogito Notaio del 24/5/2011, rep. N. 44.354, racc. n. Per_2
17.795, trascritto in Avellino l'1/6/2011 nn. 9741/7872, nella parte in cui Controparte_5 trasferiva, in favore di i diritti immobiliari di nuda proprietà, pari a due terzi CP_1 dell'intero, di cui era titolare sul fabbricato, ad uso abitazione, in RI NA in Via Pozzo del Sale, in catasto fabbricati del Comune di RI NA fg. 9, p.lla 1085, sub 1 e 2, meglio identificato nel contratto a rogito Notaio del 24/5/2011, da intendersi qui integralmente Per_2 richiamato e trascritto. Vanno disposte, a cura del Conservatore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Avellino - Servizio di Pubblicità immobiliare, le trascrizioni di legge. Le superiori statuizioni rendono superfluo l'esame della domanda di simulazione ed assorbono ogni altra domanda, questione ed eccezione, in applicazione del principio della
“ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni
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sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”). Le spese del giudizio seguono la soccombenza, da individuarsi in capo alle sole parti necessarie del giudizio e quindi i convenuti e il Curatore dell'eredità giacente di CP_1
, essendo stato l'atto di citazione notificato nei confronti delle altre parti ai Controparte_5 soli espressi fini di informazione e completezza. Nei rapporti tra le altre parti, pertanto, le spese possono essere integramente compensate. Le spese si liquidano come da dispositivo, operando sulla nota spese depositata dalla difesa attrice congrua riduzione, tenendo conto dei parametri forensi vigenti, in base allo scaglione di valore della controversia (da individuarsi nel valore del credito per il quale si agisce in revocatoria, cfr. Cass. civile sez. III, 03/04/2024, n.8818, pari €223.337,42), tenuto conto delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte in corso di giudizio. Sulle spese della Ctu espletata nel corso del giudizio e già liquidate in favore dell'ausiliario d'ufficio come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni, a carico esclusivo delle parti convenute giudicate soccombenti, in virtù dei principi di causalità e soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta, dichiara, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti del Comune di RI NA del “contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare” a rogito Notaio del 24/5/2011, rep. N. Per_2 44.354, racc. n. 17.795, trascritto in Avellino l'1/6/2011 nn. 9741/7872, nella parte in cui trasferiva, in favore di i diritti di nuda Controparte_5 CP_1 proprietà, pari a due terzi dell'intero, di cui era titolare sul fabbricato, ad uso abitazione, in RI NA in Via Pozzo del Sale, in catasto fabbricati del Comune di RI NA fg. 9, p.lla 1085, sub 1 e 2, meglio identificato in atti.
2. Condanna i convenuti e il Curatore dell'eredità giacente di CP_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di
[...] lite, che si liquidano in €590,12 per esborsi ed €7.052,00 per compensi professionali forensi, oltre cpa e iva, se dovuti, come per legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
4. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, come liquidate in favore del C.t.u. con decreto del 16/06/2021, a carico esclusivo delle parti convenute e il CP_1 Curatore dell'eredità giacente di , in parti uguali tra loro. Controparte_5
5. Dispone, a cura del Conservatore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Avellino - Servizio di Pubblicità immobiliare, le trascrizioni di legge. Così deciso in data 5 agosto 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2379/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti atipici ” e vertente TRA
(P.I. ), in persona del suo Sindaco e legale rapp.te _1 P.IVA_1 p.t. sig. , autorizzato al presente giudizio con atto di G.M. n. 33 del Parte_2
22/4/2016, rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti, dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Via Mancini n. C.F._1 128, Avellino e all'indirizzo pec;
Attore-ricorrente in riassunzione E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 a RI NA (AV), in via Pozzo del Sale n. 3/A, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv. Domenico Ielo (C.F.: ), C.F._3 [...] (C.F.: , (C.F.: Parte_3 C.F._4 Parte_4 C.F._5 e (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_5 C.F._6 dell'Avv. Annalisa Manfregola in Avellino, via Circumvallazione n. 24, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in data 10.08.2018, in proprio e nella qualità di erede di (C.F. , Persona_1 C.F._7 nata a [...] il [...] e deceduta in data 21.03.2023, costituita nel giudizio riassunto ex art. 303 c.p.c. con comparsa di costituzione del 05.02.2025;
- Convenuto in riassunzione E (c.f. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._7 deceduta ivi il 21/03/2023;
- convenuta E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Controparte_2 C.F._8 residente a [...], rappresentata e difesa, nel giudizio interrotto, dagli Avv. Domenico Ielo (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 (C.F.: , (C.F.: e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Annalisa C.F._6 Manfregola in Avellino, via Circumvallazione n. 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, e convenuta nel giudizio in riassunzione ex art. 303 c.p.c., nella qualità di erede di (C.F. , nata Persona_1 C.F._7 a RI NA (AV) il 30.01.1937 e deceduta in data 21.03.2023,
- Convenuta in riassunzione E
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(C.F. ), nata a [...] il Controparte_3 C.F._9
3.02.1963 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa, nel giudizio interrotto, dagli Avv. Domenico Ielo (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 (C.F.: , (C.F.: e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5 (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Annalisa C.F._6 Manfregola in Avellino, via Circumvallazione n. 24, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, e convenuta nel giudizio in riassunzione ex art. 303 c.p.c., nella qualità di erede di (C.F. , nata Persona_1 C.F._7 a RI NA (AV) il 30.01.1937 e deceduta in data 21.03.2023;
-Convenuta in riassunzione contumace - E Avv. (C.F. ), nella qualità di Curatore Controparte_4 C.F._10 dell'Eredità Giacente di , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 Controparte_5 cpc giusta autorizzazione del Giudice delle Successioni presso il Tribunale di Avellino del 22.09.2016 come in atti, costituito nel giudizio riassunto con comparsa di costituzione del 26.06.2024;
-Convenuto in riassunzione
Conclusioni: per parte attrice “1. Ci si riporta agli scritti difensivi già depositati e si conclude per l'integrale accoglimento delle domande e conclusioni formulate nell'atto di citazione, che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso di spese generali, iva e cpa.
2. Si reitera la ferma contestazione dell'avversa prospettazione difensiva e si impugna e si chiede il rigetto di ogni avversa domanda, richiesta, deduzione e conclusione.
3. Si reitera, altresì, la ferma contestazione della relazione di CTU in quanto inattendibile ed incongrua sia nella valutazione dell'immobile per cui è causa, sia nella stima del valore dell'usufrutto, in quanto operata con applicazione di criteri inattendibili e non condivisibili, tanto vero che anche i convenuti ne hanno censurato l'applicazione, anche se nell'ambito di una critica oggettivamente errata per altri profili. Per tale ragione, ci si riserva di procedere, in sede di comparsa conclusionale, anche: - alla riproposizione ed esposizione delle critiche, dei rilievi e delle osservazioni alla relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio in ordine ai quali il CTU non ha fornito risposta puntuale, adeguata ed esaustiva;
- alla confutazione dei rilievi e delle osservazioni ex adverso formulati.
4. Si chiede che la causa sia riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali”. Per parte convenuta “Alla luce di tutto quanto precede, la Sig.ra , CP_1 CP_1 come sopra rappresentata e difesa, comunque riportandosi agli atti depositati, alle difese svolte, nonché a tutte le istanze, domande ed eccezioni articolate in tutti i precedenti scritti difensivi e, in particolare, da ultimo, nella propria Comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto del 5 febbraio 2025, CHIEDE a codesto Ill.mo Tribunale: a) in via principale: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per riassunzione di giudizio interrotto, per assenza della causa petendi e per assoluta indeterminatezza del petitum e, conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio;
b) in via principale, subordinata: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, di accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del procedimento di riassunzione del processo, poiché il non ha provveduto a notificare il ricorso per _1 riassunzione di giudizio interrotto alle parti costituite ed agli eredi della Sig.ra Persona_1 né ha fornito prova della predetta notifica, come richiesto dal Giudice adito in esito all'udienza del 17 luglio 2024, né è comparso all'udienza del 24 luglio 2024 all'uopo fissata;
conseguentemente, di dichiarare estinto il presente giudizio;
c) nel merito: - di respingere tutte le domande proposte dal perché inammissibili, improcedibili, _1 infondate e/o non provate e, per l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in
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ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c. delle predette domande, effettuata dal presso la conservatoria dei registri immobiliari di Avellino;
d) _1 in via istruttoria: - di rigettare le istanze istruttorie proposte dal , in _1 quanto inammissibili ed infondate;
- di ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la signora attualmente vive a RI NA e che vi ha sempre vissuto CP_1 sin dalla nascita? 2) Vero che la signora ha vissuto stabilmente a RI NA CP_1 dal maggio 2011 sino all'ottobre 2015? 3) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e l'ottobre 2015, trovava la Controparte_5 signora che aiutava il nonno nelle faccende domestiche? 4) Vero che, quando si
CP_1 recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e Controparte_5 l'ottobre 2015, trovava la signora che accudiva il nonno e gli offriva compagnia?
CP_1 5) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, Controparte_5 tra il 2008 e il 2011, trovava la signora che aiutava il nonno nelle faccende
CP_1 domestiche? 6) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la Controparte_5 sua abitazione, tra il 2008 e il 2011, trovava la signora che accudiva il nonno e
CP_1 gli offriva compagnia? 7) Vero che, nelle occasioni in cui si è recato a fare visita alla signora presso la sua abitazione, dal maggio 2011 sino ad oggi, ha visto la signora Persona_1 prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e
CP_1 nell'assunzione delle medicine e offrendole compagnia? 8) Vero che, quando si recava a fare visita alla signora presso la sua abitazione, tra il 2008 e il 2011, vedeva la Persona_1 signora prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e
CP_1 nell'assunzione delle medicine e offrendole compagnia? 9) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, Controparte_5 vale a dire dall'aprile 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora prendersi cura del
CP_1 nonno malato e prestargli l'assistenza necessaria? 10) Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, vale a Controparte_5 dire dall'aprile 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora somministrare al nonno
CP_1 malato la terapia farmacologica? 11) Vero che, quando si è recato a fare visita al signor P_
durante il periodo di degenza ospedaliera presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di
[...] Avellino, dal 20 aprile 2015 al 29 aprile 2015, era presente la signora , che CP_1 prestava al nonno l'assistenza necessaria? 12) Vero che il signor , nelle Controparte_5 occasioni in cui si conversava dei suoi rapporti con il Comune di RI NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di essere titolare del diritto al contributo di ricostruzione? 13) Vero che il signor , nelle occasioni in cui si conversava dei suoi rapporti con il Comune Controparte_5 di RI NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di vantare un credito nei confronti del Pt_1 Si indicano a testi i signori: - , residente in [...] 5 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente in [...]
Raffaele Viviani 3 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente Testimone_3 in RI NA, via costa del monaco 1 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; -
[...]
, residente in [...], int. 1 (AV), sui - capitoli di prova Tes_4 nn. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 13; - residente in [...] Sebastiano 39 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio. Si chiede la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta Avv. Curatore dell'eredità giacente di Controparte_4 P_
“Con le presenti note ci si riporta a quanto rilevato nel corso del giudizio insistendo
[...] per l'accoglimento delle relative conclusioni e, quindi, si chiede che il G.I. voglia dichiarare la nullità o inefficacia per simulazione dell'atto pubblico per notar del 24/05/2011, con Per_2 vittoria di spese e compensi di giudizio”.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il adiva il _1 Tribunale di Avellino citando , CP_1 Persona_1 Controparte_3 [...]
e il Curatore dell'eredità giacente di . CP_2 Controparte_5 Parte attrice esponeva, in sintesi, che: con sentenza n. 78/2024 il Tribunale di Avellino aveva condannato esso al pagamento, in favore di _1 P_
, della somma di €201.307,366, a titolo di contributo ex lege 219/1981, nonché al
[...] pagamento delle spese processuali pari a € 2.424,06 per diritti, € 1.800,00 per onorari e € 150,00 per spese;
avverso tale sentenza esso attore aveva proposto innanzi alla Corte di Appello di Napoli appello, rigettato con Sentenza n. 2478/2005, condannandolo al pagamento delle spese processuali pari a €40,50 per spese, €2.300,00 per diritti ed €6.200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
con atti di precetto del 12.10.2015 e del 27.02.2006 Controparte_5 intimava ad esso attore il pagamento della somma complessiva di € 213.074,62, a cui seguivano la notifica di atto di pignoramento mobiliare presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato;
con ordinanza del 03.04.2007, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino disponeva in favore di l'assegnazione delle somme pignorate, che venivano Controparte_5 riscosse in data 04.05.2007, nell'importo di € 208.112,77; esso attore, inoltre, pagava l'importo delle spese di registrazione della Sentenza di primo grado pari a €2.761,64; con altro atto di precetto del 27.02.2006 intimava il pagamento della somma di €12.463,01, Controparte_5 liquidata per le spese processuali del giudizio di appello;
con mandato n. 338 del 25.05.2006, esso attore disponeva il pagamento, a titolo di debito fuori bilancio, della somma di € 12.463,01; con Sentenza n. 2515/2010, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto, cassava nel merito la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2478/2005, condannando P_
al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, per l'effetto ,
[...] Controparte_5 avendo nelle more riscosso le somme oggetto delle sentenze di merito poi cassate, era divenuto debitore nei propri confronti dell'importo di €223.337,42 oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti, nonché della somma versata all'erario a titolo di imposta di registrazione della sentenza di primo grado;
per la restituzione degli importi versati in esecuzione delle sentenze cassate, esso attore otteneva l'emissione da parte del Tribunale di Avellino del decreto ingiuntivo n. 447/2010, notificato il 06.05.2010, con cui veniva ingiunto a di Controparte_5 pagare la somma di €223.337,24, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria;
avverso detto decreto ingiuntivo lo proponeva opposizione, eccependo l'incompetenza P_ funzionale del Tribunale di Avellino in favore della Corte di Appello di Napoli e, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio credito nei confronti del , _1 chiedendone la relativa compensazione;
con Ordinanza del 30.12.-15.01.2011, il Tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte di Appello di Napoli;
esso attore riassumeva il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli, che, su propria istanza del 1 aprile 2011, con decreto del 30.06-05.07.2011, ingiungeva a il pagamento, Controparte_5 ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., senza dilazione, della somma di €223.337,42; con Sentenza n. 3864/2012, la Corte di Appello di Napoli accoglieva la domanda di esso attore, condannando al pagamento della somma di €223.337,42, oltre interessi legali e spese di Controparte_5 lite;
durante la pendenza di detto giudizio, qualche giorno dopo che la Corte, all'udienza del 6/5/2011, si era riservata di decidere sull'istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., P_
stipulava il “contratto di mantenimento vitalizio e di trasferimento di immobile”, a
[...] rogito del notaio in data 24.05.2011, con il quale, riservandosi il diritto di abitazione, Per_2 trasferiva fittiziamente alla nipote i diritti di nuda proprietà pari a due terzi CP_1 dell'intero del fabbricato ad uso abitazione sito in Pozzo Via del Sale ( un terzo in regime di comunione legale con la coniuge e un terzo ricevuto in donazione), identificato Parte_6 al foglio catasto 9, particelle 1085 sub. 1 e 1085 sub.2, edificato con l'ausilio del contributo ex lege 219/81, indebitamente e coattivamente riscosso dal Comune di RI NA sulla base
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delle sentenze cassate dalla Corte di Cassazione, a fronte dell'obbligo di di CP_1 mantenerli vita natural durante, con la previsione della clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento;
l'atto di trasferimento aveva natura simulata, poiché con esso era stato sottratto alla garanzia patrimoniale il bene di maggior valore del debitore, atteso che i residui beni di cui era titolare erano già oggetto di pendente procedura espropriativa n. 274/R.G. Controparte_5 innanzi al Tribunale di Avellino ed erano stati stimati dal perito del Tribunale nel valore di € 84.104, insufficiente a garantire la soddisfazione del credito. In diritto, l'attore deduceva: l'inesistenza e/o la nullità e per difetto di volontà, di consenso e di causa e/o l'inefficacia nei propri confronti. In particolare, l'attore deduceva che il debitore aveva fittiziamente trasferito il bene immobile alla nipote sulla base di tali considerazioni: l'obbligo di mantenimento vitalizio non era stato assolto dalla beneficiaria del fittizio trasferimento, che anzi anche dopo il predetto trasferimento, così come prima, aveva continuato ad alloggiare con il proprio nucleo familiare nel fabbricato di proprietà dello;
che lo , alla data del trasferimento, era in grado di mantenersi Controparte_5 P_ autonomamente, mentre la era disoccupata e priva di redditi;
se lo non fosse CP_1 P_ stato in grado di mantenersi, sarebbe stato obbligo di , madre della Controparte_3 [...] CP_
, assicurare al padre assistenza, cura e mantenimento;
lo stato di salute e l'età dello Spiniello e della beneficiaria. Gradatamente, parte attrice deduceva che l'Atto del 24/5/2011 fosse nullo o inefficace, perché viziato da simulazione relativa e dissimulante una donazione, attesa la sproporzione tra le prestazioni delle parti e il trasferimento dell'immobile a titolo di liberalità, con conseguente nullità per assenza della forma scritta ex art. 782 c.c. e art. 48 della L. 89/1913. In via ulteriormente gradata, parte attrice deduceva l'inefficacia dell'Atto del 24/5/2011 ex art. 2901 c.c., per la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie attraverso la sottrazione del bene, con la partecipazione della beneficiaria al consilium fraudis, sulla base del vincolo di parentela e del rapporto di convivenza con il nonno. L'attore precisava, inoltre, che era deceduto in data 28.10.2015 e che gli eredi Controparte_5 conosciuti avevano rinunciato all'eredità per Notaio in data 09.01.2016, con la Per_3 nomina da parte del Tribunale di Avellino del Curatore speciale avv. . Controparte_4 Quindi, parte attrice, ritenendo di dover notificare l'atto di citazione anche agli eredi rinuncianti per eventuale azione di revoca ex art. 525 c.c., evocava in giudizio , CP_1
, e il Curatore avv. Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
concludendo: "I. dichiarare l'inesistenza, la nullità per carenza di volontà, di consenso e
[...] di causa e, comunque, l'inefficacia nei confronti dell' ttrice del contratto di mantenimento Pt_7 vitalizio con trasferimento immobiliare per atto not del 24/5/2011, rep. n. 44354 Per_2 trascritto in Avellino il 1/6/2011 ai numeri 9741 / 7872, in quanto oggetto di simulazione assoluta. II Gradatamente, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia relativa, nei confronti dell'A.C. attrice, del predetto atto not in quanto oggetto di simulazione relativa e dissimulante Per_2 una donazione nulla per difetto della forma richiesta ad substantiam dall'art. 782 c.c. e dell'articolo 48 e ss della L. n. 89/2013. III In via ancora più gradata, dichiarare l' inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. dell'indicato atto not del 22/05/2011, in quanto dolosamente Per_2 preordinato dalle parti contraenti all'intento di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie della A.C attrice. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA il rimborso di spese generali". Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.09.2016, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: in via preliminare, l'inammissibilità delle CP_1 avverse azioni avendo chiesto il la declaratoria di inesistenza/nullità/inefficacia Pt_1 dell'intero contratto benché l'unità immobiliare di causa appartenesse per 2/3 a P_
e per 1/3 alla moglie rispetto alla quale il difettava di
[...] Persona_1 Pt_1 legittimazione attiva, per carenza assoluta di interesse. Nel merito, la parte convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda. La parte convenuta, fornita propria ricostruzione della controversia per l'erogazione del contributo e della situazione esistente al momento della
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stipula del contratto, deduceva l'assenza di ogni intenzione fraudolenta dello . In P_ diritto, la parte convenuta eccepiva: l'inammissibilità delle azioni avversarie per difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire, in quanto aventi ad oggetto l'intero contratto e non già unicamente l'atto dispositivo dello Spiniello;
nel merito l'infondatezza della contestazione di simulazione assoluta del contratto, contestando le avverse asserzioni sulla presunta natura simulata al momento della conclusione del contratto, con riferimento sia al proprio luogo di residenza, diverso da quello del nonno, sia all'asserito inadempimento degli obblighi di mantenimento, deducendo, inoltre, che le discrete condizioni di salute e la buona aspettativa di vita del nonno, unite all'incertezza in ordine alla durata degli obblighi assistenziali, fossero idonee ad integrare l'alea del contratto di mantenimento vitalizio ed escludere l'esistenza di un accordo simulatorio;
l'infondatezza della domanda di simulazione relativa, deducendo l'inesistenza sia dell'animus donandi da parte di sia della Controparte_5 sproporzione tra le prestazioni assunte dalle parti;
l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., per difetto sia del requisito oggettivo di incapienza del patrimonio, atteso che non si era spogliato di tutti Controparte_5 i suoi beni ma era titolare di altri cespiti sufficienti a garantire il soddisfacimento delle pretese del credito e disponeva anche di liquidità, come dimostrato dall'offerta a titolo transattivo della somma di € 97.300, sia del requisito soggettivo, in ordine alla conoscenza del pregiudizio sia da parte di , ritenendosi lo stesso, a propria volta, creditore nei confronti del Controparte_5 e disponendo di ulteriori beni per soddisfare il credito, sia da parte di essa convenuta, Pt_1 che non era a conoscenza del credito e della sua entità. Parte convenuta concludeva: “- in via pregiudiziale e/o preliminare: respingere tutte le domande proposte dal perché inammissibili ed improcedibili;
- nel _1 merito: respingere tutte le domande proposte dal perché infondate _1 e/o non private e, per l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c. delle predette domande, effettuata dal Pt_1 presso la conservatoria dei registri immobiliari di Avellino;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie proposte dal , con riserva di più ampia allegazione _1 nel prosieguo del giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.09.2016, si costituiva in giudizio la convenuta evidenziando di non avere accettato la qualità di erede Persona_1 dello Spiniello, rinunciando formalmente all'eredità con atto per Notaio del Per_3 9/01/2016; di essere estranea al rapporto dedotto in giudizio, che riguardava il e lo Pt_1 ; in diritto contestando l'inammissibilità/infondatezza delle azioni avversarie per P_ difetto di legittimazione ad causam e/o della titolarità passiva del rapporto controverso. Parte convenuta concludeva: “ - in via principale: respingere tutte le domande proposte dal perché inammissibili, improcedibili e/o infondate e, per _1
l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c. delle predette domande, effettuata dal presso la Pt_1 conservatoria dei registri immobiliari di Avellino;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal Comune di RI NA, limitare la dichiarazione di invalidità e/o inefficacia del contratto oggetto di causa al solo atto dispositivo compiuto dal signor relativamente ai suoi diritti immobiliari, pari a due P_ terzi dell'intero; -in via istruttoria rigettare le istanze istruttorie proposte dal
[...]
, con riserva di più ampie allegazione nel prosieguo del giudizio. Con riserva _1 di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese generali del presente e giudizio”.
6 R.G. n. 2379/2016
Con Comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/09/2016 si costituivano in giudizio le parti convenute e , eccependo il proprio Controparte_3 Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio, avendo rinunciato all'eredità dello Spiniello con Atto per Notaio del 9/01/2016. Per_3 Le parti convenute concludevano chiedendo: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle signore e e, per l'effetto, Controparte_3 Controparte_2 disporne l'estromissione dal presente giudizio;
in ogni caso, respingere le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate. Con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13/10/2016, si costituiva in giudizio la parte convenuta Avv. , nella qualità di Curatore dell'eredità Controparte_4 giacente di , deceduto in data 28.10.2015, nominato dal Tribunale di Avellino, Controparte_5 in seguito all'ordinanza di apertura della procedura di eredità giacente del 13.05.2016 del Tribunale di Avellino, aderendo alla domanda volta alla dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto ed opponendosi alla domanda revocatoria e dunque concludendo "il sottoscritto Curatore come sopra rappresentato chiede che il G.I. voglia dichiarare la nullità o inefficacia per simulazione dell'atto pubblico per notare del 24/05/2011". Per_2 Con successive distinte comparse di costituzione, si costituivano, in sostituzione del precedente difensore, i nuovi difensori nell'interesse di , Controparte_3 CP_2
, e che si riportavano agli scritti difensivi e a tutte le
[...] Persona_1 CP_1 istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni ovunque formulate dal precedente difensore, con riserva ulteriori deduzioni e richieste istruttorie in corso di causa. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di C.t.u.. In data 05.10.2023 il Giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo per il decesso della convenuta Persona_1 Il giudizio veniva riassunto dal con istanza depositata _1 telematicamente in data 04.01.2024. Con decreto del 9.01.2024, il Giudice istruttore fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti degli eredi e delle parti costituite. Successivamente la causa veniva assegnata a questo Giudice, che con provvedimento del 25.09.2024, autorizzava la rinnovazione della notifica del ricorso in riassunzione, del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e del provvedimento agli eredi di nonché alle altre parti costituite. Persona_1 Con comparsa depositata in data 26.06.2024, si costituiva l'Avv. Controparte_4
Curatore dell'eredità giacente di , il quale si riportava integralmente
[...] Controparte_5 alle difese, domande e richieste formulate nel giudizio interrotto, concludendo per la dichiarazione di nullità o di inefficacia per simulazione dell'atto pubblico per notar del Per_2 24/05/2011. Con comparsa depositata in data 5.02.2025, si costituiva parte già CP_1 costituita nel giudizio, che si riportava a tutte le difese, domande e richieste già formulate nel giudizio interrotto, concludendo: “a) in via principale: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per riassunzione di giudizio interrotto, per assenza della causa petendi e per assoluta indeterminatezza del petitum e, conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio;
b) in via principale, subordinata: - anche in riforma dell'ordinanza del 25 settembre 2024, accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del procedimento di riassunzione del processo, poiché il
[...]
non ha provveduto a notificare il ricorso per riassunzione di giudizio interrotto _1 alle parti costituite ed agli eredi della Sig.ra né ha fornito prova della predetta Persona_1 notifica, come richiesto dal Giudice adito in esito all'udienza del 17 luglio 2024, né è comparso all'udienza del 24 luglio 2024 all'uopo fissata;
conseguentemente, dichiarare estinto il presente giudizio;
c) nel merito: - respingere tutte le domande proposte dal _1 perché inammissibili, improcedibili, infondate e/o non provate e, per l'effetto, assumere tutte le conseguenti pronunce anche in ordine alla cancellazione della trascrizione ex art. 2652 c.c.
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delle predette domande, effettuata dal presso la conservatoria dei _1 registri immobiliari di Avellino;
d) istanze e richieste per l'udienza in epigrafe: - in via istruttoria: - rigettare le istanze istruttorie proposte dal , in quanto _1 inammissibili ed infondate;
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la signora attualmente vive a RI NA e che vi ha sempre vissuto sin dalla CP_1 nascita? 2) Vero che la signora ha vissuto stabilmente a RI NA dal CP_1 maggio 2011 sino all'ottobre 2015? 3) Vero che, quando si recava a fare visita al signor P_
presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e l'ottobre 2015, trovava la signora
[...] [...]
che aiutava il nonno nelle faccende domestiche? 4) Vero che, quando si recava a fare
CP_1 visita al signor presso la sua abitazione, tra il maggio 2011 e l'ottobre 2015, Controparte_5 trovava la signora che accudiva il nonno e gli offriva compagnia? 5) Vero che,
CP_1 quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra il 2008 e Controparte_5 il 2011, trovava la signora che aiutava il nonno nelle faccende domestiche? 6)
CP_1 Vero che, quando si recava a fare visita al signor presso la sua abitazione, tra Controparte_5 il 2008 e il 2011, trovava la signora che accudiva il nonno e gli offriva
CP_1 compagnia? 7) Vero che, nelle occasioni in cui si è recato a fare visita alla signora Per_1 presso la sua abitazione, dal maggio 2011 sino ad oggi, ha visto la signora
[...] CP_1
prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e nell'assunzione delle
[...] medicine e offrendole compagnia? 8) Vero che, quando si recava a fare visita alla signora presso la sua abitazione, tra il 2008 e il 2011, vedeva la signora Persona_1 CP_1 prendersi cura della nonna, aiutandola nelle faccende domestiche e nell'assunzione delle medicine e offrendole compagnia? 9) Vero che, quando si recava a fare visita al signor P_
presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, vale a dire dall'aprile
[...] 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora prendersi cura del nonno malato e CP_1 prestargli l'assistenza necessaria? 10) Vero che, quando si recava a fare visita al signor P_
presso la sua abitazione durante il periodo della sua malattia, vale a dire dall'aprile
[...] 2015 all'ottobre 2015, vedeva la signora somministrare al nonno malato la CP_1 terapia farmacologica? 11) Vero che, quando si è recato a fare visita al signor Controparte_5 durante il periodo di degenza ospedaliera presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dal 20 aprile 2015 al 29 aprile 2015, era presente la signora , che prestava al CP_1 nonno l'assistenza necessaria? 12) Vero che il signor , nelle occasioni in cui Controparte_5 si conversava dei suoi rapporti con il Comune di RI NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di essere titolare del diritto al contributo di ricostruzione? 13) Vero che il signor P_
, nelle occasioni in cui si conversava dei suoi rapporti con il Comune di RI
[...] NA, affermava, anche dopo la sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione, quindi dal febbraio 2010 sino all'ottobre 2015, di vantare un credito nei confronti del Si indicano Pt_1 a testi i signori: - , residente in [...] (AV), sui Tes_1 capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente in [...]
3 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , residente in [...] (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13; - , Testimone_4 residente in [...], int. 1 (AV), sui - capitoli di prova nn. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 13; - residente in [...] Testimone_5 (AV), sui capitoli di prova da n. 1 a n. 13. - in via subordinata si chiede di fissare udienza di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, con condanna della parte attrice al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio”. Con Ordinanza del 07.03.2025, il Giudice, verificata la rituale notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di
, quale erede di rinviando la causa per la precisione Controparte_6 Persona_1 delle conclusioni. Infine, la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così brevemente riassunti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono il previo esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute. Le eccezioni preliminari concernenti la riassunzione del processo operata da parte attrice sono infondate. _1 Deve premettersi che, come noto, l'atto di riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 303 c.p.c. non introduce un nuovo procedimento, ma comporta esclusivamente la prosecuzione del giudizio interrotto già pendente. Appare decisivo notare come in proposito la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità - direttamente controllabile in sede di legittimità - il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti è sufficiente che esso contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta.” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13597 del 21/07/2004; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 11193 del 09/05/2018).
Nell'ipotesi di specie, deve ritenersi che il presente giudizio sia stato tempestivamente riassunto dal a mezzo del deposito in data 4/01/2024 di istanza di _1 riassunzione, ex art. 303 c.p.c., nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione dell'evento interruttivo, avvenuta il 5/10/2023. Su tale eccezione, questo Giudice si è già pronunciato con ordinanza del 25.09.2024, facendo applicazione dei principi condivisi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine fissato dal Giudice per la notifica del ricorso in riassunzione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza ha carattere ordinatorio. Ne consegue che, quando il ricorso e il decreto non siano stati regolarmente notificati, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. dando un termine perentorio (v. Cass. 13683/2012). Soltanto il mancato rispetto del termine assegnato per la rinotifica determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, ultimo comma, e del successivo articolo 307, terzo comma (v. Cass. SS.UU. 14854/2006; v. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21869 del 24/09/2013 “La riassunzione di un processo che sia stato dichiarato interrotto è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente ricorso, recante gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'art. 305 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), sicché, ove la relativa notifica, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, sia viziata o inesistente, o comunque non sia stata correttamente compiuta per erronea od incerta individuazione del suo destinatario, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, fissandone il nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.”; "La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire.
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Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicchè, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo. " (Cass. n. 2174 del 04/02/2016; conf. Cass. n. 21869 del 24/09/2013) e tale principio soccorre anche nel caso in cui la notifica non sia stata affatto eseguita perchè " verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3" (Cass. 7661 del 15/4/2015, dal testo).” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 23/10/2018) 11-03-2019, n. 6921). Nel caso di specie, risulta provato che il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati ritualmente notificati da parte del nei _1 confronti di , erede di nel termine perentorio indicato Controparte_3 Persona_1 nell'ordinanza del 25.09.2024.
Quanto alla forma della riassunzione, non possono essere condivise le doglianze di inammissibilità e/o nullità del ricorso per riassunzione di giudizio interrotto del per Pt_1 assenza della causa petendi e assoluta indeterminatezza del petitum.
Difatti, come già sopra ricordato, secondo costanti indirizzi, è necessario che nell'atto di riassunzione siano presenti gli elementi indicati dall'art. 125 disp. att., certamente individuabili nell'istanza depositata nell'interesse del in data _1 4/01/2024, mentre non è reputato necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda originariamente proposta (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5895 del 24/03/2004 “Il ricorso per riassunzione del processo interrotto per la morte di una delle parti deve contenere, ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., gli "estremi della domanda", per esigenze di conoscenza da parte degli eredi (e ciò a differenza dell'ipotesi in cui l'evento interruttivo riguardi il procuratore). Ad un tal riguardo, pur se non è necessario che siano riprodotti nell'atto tutti gli estremi della domanda proposta, occorre tuttavia che siano resi noti - in particolare agli eredi della parte defunta non costituiti in proprio nella precedente fase processuale - tutti gli elementi idonei all'identificazione della causa e del suo oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di detti indispensabili requisiti formali, l'atto deve ritenersi nullo in quanto inidoneo a raggiungere il suo scopo.”). Inoltre, come efficacemente fatto notare dalla difesa attrice, la riassunzione del processo è stata operata nei confronti dell'erede di
, già costituita in giudizio nella fase processuale Persona_1 Controparte_3 antecedente all'interruzione.
Ancora in via preliminare, le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di nullità ed inefficacia del contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento proprietà, perché riferita all'intero bene e non alla sola quota di cui lo aveva disposto, P_ appartenendo 1/3 dell'immobile alla coniuge Persona_1 Invero, dalla disamina del contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare, emerge che fosse titolare dei diritti della proprietà Controparte_5 dell'immobile pari ad un terzo, a titolo personale, e dei restanti due terzi dell'immobile in regime di comunione legale con la coniuge Persona_1
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Vertendosi in tema di comunione legale, deve, in linea generale, osservarsi che “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013). Per di più, è stato pure ben chiarito che “nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17021 del 20/08/2015, Rv. 636301 - 01);” (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021). In ogni caso, deve notarsi come la difesa attrice abbia specificato che la domanda di declaratoria d'inefficacia dell'atto impugnato con l'atto introduttivo del giudizio fosse limitata ai diritti immobiliari di comproprietà (pari ai due terzi dell'intero) dei quali aveva disposto
, quale proprio debitore. Controparte_5 Sotto tale ultimo profilo, va escluso che nella prima memoria istruttoria la parte attrice abbia operato una inammissibile mutatio libelli, come eccepito dalla difesa convenuta. Sul punto è sufficiente rammentare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche diverse non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (in questo senso Cass. civ. sent.834/2019). La modificazione della causa petendi è, inoltre, consentita ai sensi dell'art. 183 c.p.c. sempre che la domanda modificata risulti connessa a quella dedotta al giudizio con l'atto introduttivo (cfr. Cass. SS.UU. 12310/2015). Nella fattispecie è evidente che nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc la difesa attrice abbia meramente specificato, chiarito e limitato le domande originarie, senza introdurre alcun nuovo tema di indagine. Tanto doverosamente premesso, può ora passarsi all'esame del merito. In applicazione del principio della “ragione più liquida”, stima il Tribunale di dover procedere alla previa delibazione della domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c. del contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare, stipulato in data 24 maggio 2011, tra e . Controparte_5 CP_1 Il contratto aveva ad oggetto il trasferimento da parte dei coniugi in Parte_8 favore di dei diritti della nuda proprietà dell'immobile ad uso abitazione pari a CP_1 due terzi dell'intero in regime di comunione legale e del restante un terzo, a titolo personale di
, dei diritti di proprietà di , riservandosi il diritto di Controparte_5 Controparte_5 abitazione. Dal canto proprio, la si obbligava, a titolo di corrispettivo, a mantenere i CP_1 coniugi cedenti vita natural durante, direttamente ed indirettamente, nonché a provvedere alle loro cure con somministrazione di quanto necessario per i loro bisogni e un'esistenza decorosa.
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Il contratto, inoltre, prevedeva la risoluzione automatica, nel caso di inadempimento, anche parziale, dell'obbligo di mantenimento assunto. In punto di diritto, interessa incidentalmente precisare che la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga a prestare all'altra per tutta la durata della sua vita una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza di vita, integra un contratto atipico, qualificabile come vitalizio improprio (v. Cass. Civ. 1503/1998; 32439/2023). Elemento indefettibile di tale contratto è l'aleatorietà, che deve essere accertata con riferimento al momento della conclusione del contratto e alla comparazione della proporzione delle prestazioni assunte, sulla base di un'obiettiva incertezza circa la durata della vita del vitaliziato e di un'eguale incertezza nel rapporto tra il valore delle prestazioni del vitaliziante e il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. Ciò posto, deve verificarsi l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dal ai sensi dell'art. 2901 c.c. _1 Ѐ ben noto che presupposti dell'azione revocatoria siano la qualità di creditore dell'istante, l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni), la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. “scientia damni”) da parte del debitore, se l'atto è posteriore al credito,
o la dolosa preordinazione al pregiudizio (c.d. 'consilium damni') per il suo soddisfacimento, se anteriore;
nel caso di atto a titolo oneroso, la c.d. “scientia fraudis” o il c.d. “consilium fraudis” debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente. Ebbene, ritiene questo Tribunale che la difesa attrice abbia fornito idonea prova documentale dell'esistenza del credito vantato dal nei confronti di _1
. Controparte_5 Come sopra già esposto, la vicenda concernente il diritto di ad Controparte_5 ottenere dal il contributo ex lege 219/1981 per la ricostruzione di _1 un fabbricato di sua proprietà, danneggiato dal sisma, aveva avuto un articolato sviluppo, atteso che tale diritto era stato dapprima riconosciuto dal Tribunale di Avellino, con Sentenza n. 78/2004 di condanna del al versamento dell'importo di €103.966,58, poi confermato, Pt_1 in sede di appello, dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2478/2005 ed infine negato dalla Corte di Cassazione, che, con Sentenza n. 2515/2010, in accoglimento del ricorso del
, cassava la decisione della Corte di appello e rigettava la domanda _1 dell'istante. Per ottenere la restituzione degli importi allo versati nelle more e divenuti P_ privi di titolo il otteneva dal Tribunale di Avellino l'emissione del _1 decreto ingiuntivo n. 447/2010 per la somma di €223.337,42. A seguito di opposizione, il decreto ingiuntivo veniva revocato per incompetenza funzionale del Tribunale di Avellino in favore della Corte di Appello di Napoli. Operata la riassunzione innanzi al giudice competente, la Corte di Appello di Napoli, con decreto del 30.06- 5.07.2011, ingiungeva a , Controparte_5 ai sensi dell'art. 186 ter cpc, il pagamento della somma di €223.337,42. Il giudizio veniva poi definito con Sentenza n. 3864/2012, pubblicata il 27/11/2012, che condannava P_
a pagare al la somma di €223.337,42 oltre interessi legali,
[...] _1 oltre spese del giudizio (v. prod. cartacea parte attrice). Dunque, sulla scorta della breve ricostruzione operata, può dirsi pacifica l'esistenza del credito in favore del , con la precisazione che tale credito è sorto _1 con il deposito della Sentenza della Cassazione n. 2515/2010, ed è stato poi, definitivamente accertato con la Sentenza n. 3864/2012 della Corte di Appello di Napoli. Peraltro ed in ogni caso, va ribadito come sia stato, a più riprese, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito, che non risulti pretestuosa e che sia probabile (v. tra le ultime in tema Cass. civile sez. I, 22/04/2024, n.10742 per cui “ai fini dell'azione
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revocatoria ordinaria, non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del2018; Cass. n. 20002 del 2008), con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (Cass. n. 4212 del 2020; conf., Cass. n. 3369 del 2019)”) e quindi che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore…” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004), nonché che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (v. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Sez. 3 Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019). Quanto al requisito c.d. dell'eventus damni, vale la pena rammentare che il già menzionato articolo 2901 c.c. opera un ampio riferimento agli atti di disposizione del patrimonio idonei a recare pregiudizio alle ragioni creditorie, sicché il concetto di eventus damni non va inteso strictu sensu come danno concreto ed attuale, ma anche ed in senso più lato come mero pregiudizio o pericolo di danno, ovvero attentato alle ragioni creditorie. Si giunge a ritenere ammissibile, seguendo tale via interpretativa, che il pregiudizio sia costituito anche da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. sent. n. 15265/2006; Cass. sent. n. 12144/1999). In tali situazioni incombe, quindi, sul debitore la prova contraria, ovverosia che il suo patrimonio abbia conservato, nonostante l'atto di disposizione, valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. sent. n. 4578/1998). Nel caso in esame, non può negarsi che l'atto di disposizione della nuda proprietà avesse provocato una diminuzione in peius quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, rendendo più difficile la soddisfazione del credito, atteso che l'atto prevedeva non solo un effetto immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile, ma anche l'ulteriore effetto pregiudizievole di separare la nuda proprietà dal diritto di abitazione. Ancor più nel dettaglio poi, dalla Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa al fine di accertare “il valore della quota proprietaria di per come alienata dell'immobile di cui all'atto per Controparte_5 notar del 24 5 2011 al momento dell'alienazione medesima”, è emerso che, alla data di Per_2 alienazione della proprietà del 24/05/2011, il “valore” della quota trasferita fosse pari a
€60.000,00 (v. Relazione di C.t.u. depositata in data 11/05/2020). A questo punto, parte convenuta avrebbe dovuto provare che, nonostante l'atto di disposizione, il credito potesse essere soddisfatto per la capienza della garanzia patrimoniale. Tale onere non può giudicarsi positivamente assolto, dal momento che la difesa della convenuta pur svolgendo ampie deduzioni sul punto, non ha provato la sussistenza di CP_1 ulteriori cespiti aggredibili di proprietà del debitore, rispetto a quelli già oggetto di procedura esecutiva attivata dal (r.g.e. 274/2011) del valore di €84.104,00 (v. Relazione Ctu, Pt_1 proc. Esec., alleg. in atti) e quindi inferiore rispetto al credito vantato dal creditore. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa convenuta poi, la sussistenza dell'”eventus damni” nemmeno può essere esclusa dall'offerta formulata in via transattiva dallo Parte_9 della somma di €97.300, nel settembre 2012, trattandosi parimenti di importo non Pt_1 integralmente satisfattivo della pretesa creditoria (v. in tema Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018 (Rv. 649739 - 01) “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente
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la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare l'inefficacia della donazione posta in essere dal debitore convenuto in revocatoria, aveva ritenuto irrilevanti, al fine di escludere l'"eventus damni", l'offerta, da parte dello stesso debitore, di pagamenti rateali in favore della creditrice, e la concessione, da parte della beneficiaria dell'atto dispositivo, di ipoteca sui beni oggetto di controversia).”. Sotto il profilo soggettivo, come sopra ricordato, perché l'atto venga revocato, è poi necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato da un intento frodatorio. La misura dell'intenzione fraudolenta è diversa a seconda che l'atto dispositivo impugnato sia successivo o anteriore al sorgere del vantato credito: nel primo caso, è sufficiente la semplice conoscenza od agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori;
nel secondo, si richiede, invece, la più rigorosa prova della dolosa preordinazione dell'atto. Nell'ipotesi che ci occupa deve ribadirsi che l'atto dispositivo impugnato sia successivo al sorgere del credito, atteso che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (v. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Sez. 3 Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019) e considerato che, come già sopra evidenziato, il credito restitutorio del nei confronti dello è da Pt_1 P_ considerarsi sorto con il deposito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 2515/2010, che cassava nel merito la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2478/2005, che aveva confermato la precedente Sentenza del Tribunale di Napoli del 3/02/2004, con la quale il era stato condannato al pagamento in favore di _1 Controparte_5 della somma di € 201.307,366. La Cassazione, oltre che cassare la sentenza impugnata, così privando di causa i pagamenti precedentemente effettuati dall'ente comunale in favore dello
, decidendo nel merito, rigettava la domanda introduttiva del giudizio, così costituendo P_ in capo al il diritto di ripetere nei confronti dello le somme già versate in Pt_1 P_ esecuzione dei precedenti provvedimenti. In tale caso, è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione da parte del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass. Civ. 7262/2000; 1896/2012), da parte di altra giurisprudenza si è pure ritenuto che l'elemento della “scientia fraudis” possa desumersi dalla semplice circostanza che il patrimonio del debitore sia stato ridotto (cfr. Cass. n. 1054/1999, nonché Trib. Roma 26.11.1999). Nella fattispecie, l'atto impugnato fu stipulato in epoca posteriore rispetto al sorgere del debito, sicché va, senza dubbio, accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo della conoscenza o mera conoscibilità della lesività dello stesso rispetto alle ragioni creditorie, nel senso di consapevolezza di conseguimento di un effetto di modifica e riduzione della consistenza quantitativa del proprio patrimonio. Tanto vale, dunque, ad invalidare la tesi difensiva propugnata da parte convenuta secondo cui lo si ritenesse, a propria volta, P_ creditore nei confronti del per aver chiesto l'accertamento giudiziale di un proprio Pt_1 contro credito ai fini di compensazione, prospettazione peraltro poi rivelatasi infondata (v. Sentenza Trib. Avellino n. 1950/2016, all. Memoria ex art. 183, VI co., n. 2 cpc parte attrice). Va ora esaminata la posizione del terzo in termini di partecipazione all'intenzione fraudolenta del debitore o conoscenza della stessa. In prima battuta, va rammentato che la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria nel caso in cui l'atto dispositivo sia
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oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici. Segnatamente, è stato affermato che “la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. ((In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente).” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1286 del 18/01/2019). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che non è necessario che il terzo conosca lo specifico credito per cui viene esperita l'azione revocatoria, salvo il caso in cui l'azione abbia ad oggetto un atto di disposizione anteriore a sorgere del credito ( v. Cass. civ.5072/2009). Nella fattispecie la consapevolezza necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria in capo a ben può desumersi da circostanze fortemente CP_1 indiziarie, aventi il valore di presunzioni univoche e concordanti, essendo essa ricavabile dai pacifici dati: di essere ella nipote di , con lo stesso convivente, convivenza Controparte_5 che si esplicava proprio nel fabbricato, ricostruito con l'ausilio del contributo di cui alla L. 218/91 per il quale era insorto il contenzioso con il Comune di RI NA;
di essersi, inoltre, ella occupata da tempo del mantenimento e dell'assistenza ai nonni, tutte circostanze ricavabili dallo stesso contratto per cui è causa (v. ancora prod. cartacea parte attrice). E' allora ragionevolmente sostenibile che , in virtù dello stretto legame CP_1 parentale e personale, fosse a conoscenza della situazione debitoria del nonno e pertanto in capo alla stessa sussistesse la consapevolezza dell'evento dannoso, consistente nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere potesse arrecare alle ragioni del creditore, non occorrendo, di contro, prova dell'esistenza di una specifica collusione tra le parti (v. in tema Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28423 del 15/10/2021 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.”). In conclusione, sussistono tutti i presupposti dell'azione revocatoria e dunque deve concludersi per l'accoglimento della domanda avanzata dal ai sensi _1 dell'art. 2901 c.c. di revocatoria e quindi di inefficacia del “contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare” a rogito Notaio del 24/5/2011, rep. N. 44.354, racc. n. Per_2
17.795, trascritto in Avellino l'1/6/2011 nn. 9741/7872, nella parte in cui Controparte_5 trasferiva, in favore di i diritti immobiliari di nuda proprietà, pari a due terzi CP_1 dell'intero, di cui era titolare sul fabbricato, ad uso abitazione, in RI NA in Via Pozzo del Sale, in catasto fabbricati del Comune di RI NA fg. 9, p.lla 1085, sub 1 e 2, meglio identificato nel contratto a rogito Notaio del 24/5/2011, da intendersi qui integralmente Per_2 richiamato e trascritto. Vanno disposte, a cura del Conservatore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Avellino - Servizio di Pubblicità immobiliare, le trascrizioni di legge. Le superiori statuizioni rendono superfluo l'esame della domanda di simulazione ed assorbono ogni altra domanda, questione ed eccezione, in applicazione del principio della
“ragione più liquida” (v. ex multis Cass. civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni
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sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.”). Le spese del giudizio seguono la soccombenza, da individuarsi in capo alle sole parti necessarie del giudizio e quindi i convenuti e il Curatore dell'eredità giacente di CP_1
, essendo stato l'atto di citazione notificato nei confronti delle altre parti ai Controparte_5 soli espressi fini di informazione e completezza. Nei rapporti tra le altre parti, pertanto, le spese possono essere integramente compensate. Le spese si liquidano come da dispositivo, operando sulla nota spese depositata dalla difesa attrice congrua riduzione, tenendo conto dei parametri forensi vigenti, in base allo scaglione di valore della controversia (da individuarsi nel valore del credito per il quale si agisce in revocatoria, cfr. Cass. civile sez. III, 03/04/2024, n.8818, pari €223.337,42), tenuto conto delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte in corso di giudizio. Sulle spese della Ctu espletata nel corso del giudizio e già liquidate in favore dell'ausiliario d'ufficio come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni, a carico esclusivo delle parti convenute giudicate soccombenti, in virtù dei principi di causalità e soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta, dichiara, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei confronti del Comune di RI NA del “contratto di mantenimento vitalizio e trasferimento immobiliare” a rogito Notaio del 24/5/2011, rep. N. Per_2 44.354, racc. n. 17.795, trascritto in Avellino l'1/6/2011 nn. 9741/7872, nella parte in cui trasferiva, in favore di i diritti di nuda Controparte_5 CP_1 proprietà, pari a due terzi dell'intero, di cui era titolare sul fabbricato, ad uso abitazione, in RI NA in Via Pozzo del Sale, in catasto fabbricati del Comune di RI NA fg. 9, p.lla 1085, sub 1 e 2, meglio identificato in atti.
2. Condanna i convenuti e il Curatore dell'eredità giacente di CP_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di
[...] lite, che si liquidano in €590,12 per esborsi ed €7.052,00 per compensi professionali forensi, oltre cpa e iva, se dovuti, come per legge, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti.
4. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese della Consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, come liquidate in favore del C.t.u. con decreto del 16/06/2021, a carico esclusivo delle parti convenute e il CP_1 Curatore dell'eredità giacente di , in parti uguali tra loro. Controparte_5
5. Dispone, a cura del Conservatore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Avellino - Servizio di Pubblicità immobiliare, le trascrizioni di legge. Così deciso in data 5 agosto 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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