Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2746/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
cf: elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to alla VIA V. BELLINI in LUCERA presso lo studio dell'Avv. MARIA
CARMELA D'ARIES, c.f.: , dalla quale è C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elett.te TR C.F._3 dom.ta alla VIA IMPERIALE N.53/F in FOGGIA presso lo studio dell'Avv.
ALBERTO VEGLIANTE, c.f.: , dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica regolamentazione regime figlio nato fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co 2 n.4 c.p.c. e 118 disp.tt. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 ha Parte_1
convenuto in giudizio , esponendo: che ha avuto TR
una relazione more uxorio con la resistente e che dall'unione è nato un figlio,
(n.to a Foggia il 01/12/2013); che sono addivenuti varie volte ad ER accordi per regolamentare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento di che l'ultimo accordo per la regolamentazione del regime di ER
affidamento di è del 2018, quando, con decreto del Tribunale di ER
Foggia n.4940/2018 del 24/04/2018 (dep. in pari data), sono stati ratificati i patti convenuti tra le parti all'udienza del 16/04/2018; che, per quanto qui interessa, tali condizioni hanno previsto l'affidamento condiviso di ER
con collocamento dello stesso presso la madre, la previsione di un diritto di visita del padre, la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore e il 100% degli assegni in favore del figlio da corrispondere alla che, asseritamente, il minore, negli ultimi anni, avrebbe trascorso CP_1
gran parte del suo tempo con il padre, in quanto, secondo la ricostruzione del ricorrente, la “svolgendo il lavoro di estetista” non avrebbe orari CP_1
fissi, per cui avrebbe chiesto al più volte di andare a prendere il Parte_1 bambino all'uscita da scuola, di cambiare i giorni di visita “all'ultimo minuto” oppure lo accompagnerebbe a casa del padre “all'orario che più le aggrada”, andandolo a riprendere “oltre l'orario previsto dai patti”; che secondo la propria tesi, la lascerebbe il minore con la baby sitter, dovendo CP_1
lavorare; che, asseritamente, la madre non si preoccuperebbe della cura e dell'igiene del minore, “consegnandolo spesso al padre non lavato e con gli
- 2 -
indumenti sporchi”; che, sempre secondo la propria tesi, la madre non dedicherebbe al figlio “il tempo e le attenzioni necessarie”, essendo ER
anche un soggetto autistico;
che tale situazione, asseritamente, destabilizzerebbe il minore, “non avendo egli un ritmo di vita regolare”; che gli asseriti continui cambi di giorni e di orari rispetto agli accordi convenuti ha comportato nel ricorrente “stress”, perché “dovendo essere sempre a disposizione della non può organizzare le proprie giornate, il CP_1
proprio tempo libero e soprattutto non può gestire in maniera programmata il tempo da trascorrere con il minore”; che a causa di tale continuo stress, ha
“sviluppato un'ulcera gastrica”; che avrebbe più volte richiesto l'intervento delle FF.OO. al fine di far rispettare alla i patti e “prelevare il CP_1 minore nei giorni e orari stabiliti”.
Pertanto, il ricorrente ha concluso chiedendo: l'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso di lui, diritto di visita della ER
e corresponsione di un assegno di mantenimento da versare da parte CP_1 di quest'ultima in favore del figlio, “annullando”, quindi, il suo obbligo di mantenimento. Inoltre, ha chiesto che l'A.U.U. venga riscosso da ciascun genitore nella misura del 50%.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/07/2023 si è costituita , contestando le avverse argomentazioni e TR
deducendo: che, secondo la propria ricostruzione, la ragione dell'instaurazione del presente procedimento da parte del sarebbe Parte_1 una “ripicca” in seguito all'azione monitoria da lei intrapresa contro il ricorrente per ottenere “il pagamento delle differenze imputabili alla rivalutazione ISTAT sull'assegno spettante” a e non corrisposte dal ER
che, asseritamente, in spregio dei patti concordati, il Parte_1 Parte_1 avrebbe richiesto all' il 50% dell'A.U.U. di motivo per il CP_2 ER
quale ha adito nuovamente il Tribunale per il riconoscimento di quanto sua spettanza (100% dell'A.U.U.), ma percepito dal che tra le parti si Parte_1
sono susseguiti diversi accordi riguardanti il mantenimento, affidamento,
- 3 -
collocamento e la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio, dovuti, asseritamente, a causa del comportamento del che si Parte_1
sarebbe opposto alla soddisfazione delle esigenze del minore;
che, secondo la propria ricostruzione, il non sarebbe in grado “di comprendere Parte_1
l'evolversi delle esigenze di un minore e di andare incontro ai bisogni dello stesso”; che il asseritamente, dovrebbe delegare terzi soggetti per Parte_1
la cura del minore, visti i suoi turni lavorativi, dalle ore 7:30 alle ore 16:30; che non corrisponde a verità che trascorre gran parte del suo tempo ER
con il padre o che lei chieda cambi di giorni del diritto di visita dello stesso;
che, secondo la propria tesi, il penserebbe solo al proprio “tempo Parte_1
libero, ai propri svaghi e le proprie finanze, piuttosto che occuparsi delle reali esigenze del figlio minore”; che vive con lei fin dalla nascita;
ER
che, secondo la propria ricostruzione, dopo aver scoperto una relazione del con un'altra donna, terminata la propria relazione con il resistente, Parte_1 ha cercato di definire “bonariamente” anche le condizioni per il mantenimento di che dalla morte del proprio genitore ha perso il ER
sostegno economico, che prima quest'ultimo gli dava;
che lei lavora come estetista e deve sostenere le spese della gestione dell'abitazione dove risiede, oltre che del figlio;
che, asseritamente, le condizioni economiche del rispetto ai patti sottoscritti nel 2018 non sarebbero mutate. Parte_1
Pertanto, la resistente ha chiesto: di rigettare il ricorso proposto dal confermando le statuizioni attualmente vigenti tra le parti “così Parte_1
come regolamentate ed omologate dal Tribunale di Foggia nel procedimento rubricato al R.G. n.7027/2017, integrandole con il piano genitoriale” da lei depositato;
la corresponsione per intero dell'A.U.U., “in ragione del collocamento del minore con la madre”; di “condannare il Sig.
[...]
al risarcimento in favore della Sig.ra Parte_1 TR
ex art. 96 c.p.c. nella somma che verrà determinata secondo equità
[...]
e quindi ritenuta di giustizia, in funzione dell'evidente infondatezza del ricorso promosso”; di condannare il ricorrente alle spese processuali.
- 4 -
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza dell'11/09/2023.
In tale udienza il Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, con la conferma dei “provvedimenti regolativi della responsabilità genitoriale così come già in vigore tra le parti”, ammonendo quest'ultime al rispetto degli orari relativi alle visite ed ai tempi di rispettiva permanenza del minore presso di sé. Il Giudice ha, quindi, rinviato all'udienza del 13/03/2024, al fine di verificare un eventuale accordo conciliativo, riservando all'esito della stessa, la nomina del C.T.U. anche ai fini dell'ascolto del minore.
All'udienza del 13/03/2024 il Giudice ha nominato il C.T.U., rinviando all'udienza del 13/11/2024, all'esito della quale ha rinviato all'udienza del
19/02/2025, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., al fine della rimessione della causa al Collegio.
In tale udienza, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, una volta acquisito il parere del P.M.
Sull'affidamento e collocazione di ER
Brevemente si possono riassumere le posizioni processuali delle parti.
Il ricorrente chiede la modifica delle condizioni precedentemente stabilite, con l'affidamento condiviso di e collocamento del figlio presso di ER
sé. A sostegno della propria richiesta sostiene che il figlio passerebbe gran parte del tempo con lui.
Il sostiene che la gli chiederebbe, “quasi Parte_1 CP_1 quotidianamente e senza alcun preavviso” di “andare a prendere il bambino a scuola perché lei non riesce;
all'ultimo minuto gli chiede di cambiare i giorni di visita, lo accompagna dal padre all'orario che più le aggrada, va a riprenderlo oltre l'orario previsto dai patti”.
Sempre secondo la tesi del ricorrente, la quindi, verrebbe meno CP_1 ai patti sottoscritti all'udienza del 16/04/2018 del procedimento R.G.
n.7027/2017 del Tribunale di Foggia, concluso con decreto del Tribunale di
Foggia n.cron.4940/2018 del 24/04/2018.
- 5 -
Il ricorrente sostiene, inoltre, che la non curerebbe in maniera CP_1
adeguata il figlio, lasciandolo solo con la baby-sitter o non provvedendo alla sua igiene, in quanto occupata prevalentemente nel suo lavoro di estetista.
Il sostiene, inoltre, che il mancato rispetto dei patti da parte Parte_1 della gli ha provocato “stress” e un'“ulcera gastrica”, perché deve CP_1 essere “sempre a disposizioni della stessa, non può organizzare le proprie giornate, il proprio tempo libero”.
La resistente si oppone alla collocazione di presso il padre, ER
chiedendo la conferma di quanto già stabilito nei patti del 2018, cioè affidamento condiviso e collocamento del figlio presso di sé. La resistente sostiene che la domanda formulata dal di collocamento del figlio Parte_1 presso di lui è una “ripicca”, in seguito al procedimento monitorio instaurato da lei stessa nei confronti del per recuperare alcune somme non Parte_1
corrisposte relative al mantenimento di ER
La contesta la circostanza affermata dal ricorrente che lei non si CP_1
dedicherebbe al minore. Inoltre, afferma che convive con lei fin ER
dalla nascita, e ne cura gli aspetti relativi alla sua sindrome di autismo, facendolo partecipare a diverse attività per aumentare la sua socialità.
La resistente sostiene che, alcune volte, ha incontrato l'opposizione del a che il figlio frequentasse le varie attività extrascolastiche, motivo Parte_1
per il quale sono stati conclusi vari accordi per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Così riassunte le posizioni delle parti, si può procedere all'esame della domanda di affidamento condiviso e collocamento formulata dal ricorrente
(rectius: modifica delle previgenti condizioni con inversione del collocamento e conseguenti statuizioni).
L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
- 6 -
all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento anche all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord.
n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ.
n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord.
n.21425/2022).
Inoltre, si aggiunge, il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore
(si veda Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022 “nei procedimenti regolati dall'art.
337 ter c.c., il giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad
- 7 -
assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”; si veda anche Cass. civ. 5777/2022 secondo la quale
“in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”); si veda ex multis Cass. civ. Ord.
n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014).
Quindi, come detto, al fine di verificare quale sia la soluzione più idonea per il minore, tesa a garantire il migliore sviluppo della sua personalità, è necessario esaminare come i genitori abbiano in passato assolto al proprio ruolo, alla loro capacità di relazione affettiva con il minore, e, non per ultimo, la loro personalità.
Si premette come già dalle reciproche argomentazioni non si rinvengono ragioni per poter derogare alla regola dell'affido condiviso che va confermato.
Inoltre, dalle argomentazioni del ricorrente non si rinvengono elementi decisivi ai fini del sollecitato cambio di collocamento di dalla madre ER
al padre, perché non solo il bambino ha vissuto sempre con la madre, ma anche perché il cambio, in un momento delicato della crescita di ER
avrebbe potuto destabilizzarlo, in considerazione anche della sindrome di autismo di cui è affetto ed in mancanza di un concreto interesse del minore nonché di qualsivoglia specifico pregiudizio. Difatti, ciò che emerge dalla prospettazione paterna – più che un interesse proprio del minore – è il proprio personale interesse giustificato dalle conseguenze collegate alle difficoltà organizzative e di interazione con la resistente, lesiva della sua condizione personale, ma non collegata ad un effettivo pregiudizio né specifico interesse
- 8 -
del minore, che – anzi – potrebbe essere pregiudicato da un repentino cambio di residenza, facendo venir meno il suo habitat familiare principale, ovvero quello dell'abitazione materna, nella quale ha da sempre stabilmente vissuto, in mancanza di ragioni di oggettivo rilievo per il bambino.
Nondimeno, al fine di comprendere meglio eventuali disagi e sofferenze di eventualmente anche non dedotte in giudizio, si è proceduto ad ER
ascoltare il bambino per mezzo dell'incaricata CTU dott.ssa . Persona_2
Pertanto, ci si soffermerà dapprima sul rapporto conflittuale tra i genitori, perché questo si ripercuote sul minore, e successivamente, in maniera separata, sul rapporto che il e la intrattengono con il Parte_1 CP_1
figlio, per concludere verificando quale sia la soluzione migliore in termini di affido e collocamento di anche in ragione della CTU effettuata ER
dalla dott.ssa , anticipando come l'esito della stessa ci porti alle stesse Per_2
conclusioni appena paventate alla luce delle mere deduzioni di parte.
Per quanto riguarda il rapporto tra il e la Parte_1 [...]
, questo è caratterizzato da una marcata conflittualità, che si TR
ripercuote su che ne soffre e che ha mostrato tale sofferenza ER
quando è stato ascoltato dalla dott.ssa . Per_2
La conflittualità tra il ricorrente e la resistente si rintraccia inequivocabilmente dalle difese e argomentazioni svolte dalle parti nel presente procedimento (cfr. ricorso “il disattendere ai patti da Parte_1
parte della sig.ra crea continuo stress anche al che CP_1 Parte_1
dovendo essere sempre a disposizione della stessa non può organizzare le proprie giornate, il proprio tempo libero” e ancora “la già spesse CP_1
volte si è resa inadempiente rispetto agli obblighi assunti negli accordi, tanto da costringere il a sporgere varie querele nei suoi confronti e a Parte_1 richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine”; comparsa di costituzione e risposta “la scoperta del tradimento mortificava le aspettative della CP_1
Sig.ra di costruire una più solida unione con il Sig. CP_1 Parte_1
(anche convolando a giuste nozze), per l'effetto, non riuscendo a tollerare
- 9 -
l'adulterio subito e comprendendo (anche in ragione della persona con la quale l'adulterio si consumava) e comprendendo altresì che il Sig.
, che mai aveva avuto concreti progetti di vita familiare, non Parte_1 sarebbe potuto mai cambiare nonostante l'avvento della nascita del piccolo
all'epoca di soli otto mesi, maturava l'idea di troncare la storia ER con l'odierno ricorrente”; vedi esposto Questura di Foggia – Ufficio Minori del 19/09/2016 presentato dalla . CP_1
Tale conflittualità è emersa anche nella pregevole e accurata relazione della
C.t.u., dott.ssa (cfr. relazione CTU, pag. 34 “in merito alla Persona_2 capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne
l'immagine agli occhi del figlio, si rileva che nella coppia permane un atteggiamento critico e di svalutazione personale reciproca. Per entrambi il proprio punto di vista resta l'unico. Per ciascuno di loro le acquisizioni/competenze del figlio sono da riferirsi al ruolo che individualmente ha svolto come all'impegno personale profuso nel sostenerlo.
Il sig. sente di non essere riconosciuto dall'altro genitore e Parte_1
manipolato rispetto alle esigenze lavorative e di vita della figura materna, ciò produce il suo irrigidimento con i richiami normativi e legali nei confronti dell'altro genitore nell'attesa di dimostrarsi più capace e valido. La figura materna si muove nella gestione dei bisogni suoi e del figlio dando per scontato che l'altro genitore comprenda e reputi valide le proprie motivazioni, senza condividerle con lui, questo la spinge, anche inconsapevolmente, a fare scelte poco rispettose dei tempi dell'altro e della sua organizzazione personale”).
Tale litigiosità, tenuta soprattutto tramite telefonate (cfr. video minore 01 da 13'25” a 13'35” “CTU: visto che sono separati e visto che vivono ognuno
a casa loro, quando litigano? G: purtroppo per via cellulare”), si trasmette inevitabilmente su che le ascolta e ne soffre, perché non riesce a ER
comprendere il motivo per il quale i genitori devono litigare, oltre alla circostanza che vorrebbe che gli stessi non litigassero ancora, visto che lui è
- 10 -
un “tipo che non litiga” e che vuole “le cose belle, pacifiche” (cfr. video
Minore 01 da 8'35” a 9'44” “G: I miei genitori sono separati e purtroppo non vanno molto d'accordo. CTU: litigano spesso? G: si, mamma mia. Mi rattrista un po' questa cosa perché io sono un tipo che non litiga. Mi dispiace vederli separati.” e ancora da 11'00” a 11'17” “G: vorrei che non fossero distaccati. Vorrei che riuscissero a trovare l'accordo perfetto e non ci sia più questo distacco” e ancora “G: io vorrei stare sereno sempre, ma purtroppo…”).
In tale contesto litigioso e poco sereno per che in definitiva ER
costituisce l'unico vero elemento di pregiudizio per il bambino, si inseriscono i rapporti con la madre e il padre.
Per quanto riguarda il rapporto tra e il padre si può affermare ER
quanto segue.
Se da una parte, il si prende cura in maniera adeguata del Parte_1 bambino, dall'altra dovrebbe cercare di non coinvolgere il figlio in discussioni che potrebbero destabilizzarlo, quali gli aspetti organizzativi da concordare con la e quelli inerenti al proprio lavoro, al fine di gestire gli CP_1
incontri con il bambino senza fargli pesare il peso di queste incombenze e delle difficoltà comunicative che incontra nel relazionarsi con la resistente.
Tale atteggiamento, sicuramente involontario del si ripercuote Parte_1
su bambino estremamente sensibile, che, appunto, ne soffre, perché ER
fa propri i pensieri e le problematiche del padre, utilizzando, anche, il linguaggio e le parole che quest'ultimo gli riferisce. Infatti, cfr. video incontro minore-padre 04-A da 00'30” a 01'22” il Parte_1 afferma “qualche volta sbaglio, perché parlo a lui quasi come un adulto, ma vedo sempre che nel momento in cui lui viene a dire sempre la verità, si ritrova la verità. Mi sono sempre fatto la domanda se è meglio dire la verità che lo può toccare o addolcire con una bugia. Però la cosa che pretendo tanto da mio figlio è che non mi menta mai, oggi e soprattutto in futuro.
Qualora un domani mio figlio dovesse scoprire anche una sciocca bugia, è
- 11 -
come se mi sento di aver messo un segno sull'insicurezza: “ma mi sta dicendo un bugia perché mi vuole bene o mi sta dicendo la verità?”. Il Parte_1
racconta al minore delle varie sue problematiche riguardanti sia il suo rapporto con la per l'esercizio del diritto di visita sia quelle inerenti CP_1
al suo lavoro, in particolare riguardanti i “permessi” per poter vedere il figlio
(cfr. video C.t.u. minore-padre 04-A 08'40” a 09'08” “G: mio AP ha tutto in mente. Ciò che ha fatto lui per dieci anni che mia mamma i suoi giorni mi veniva a prendere alle quattro e mi veniva a portare alle otto. Tutta
l'abitudine che ha fatto mio AP per dieci anni la facesse mia mamma” e ancora da 09'15” a 09'53” “se per esempio mia mamma un giorno deve lavorare alle cinque, cioè io ho un impegno alle cinque e mia mamma deve lavorare, il lavoro suo dice che se tu sei il genitore che si occupa del figlio, ti puoi prendere tutti i permessi del mondo, basta che lasci un biglietto scritto e te ne puoi andare. Invece, mio AP litiga spesso al lavoro per aiutarmi a fare
i miei impegni. CTU: chi te lo ha detto? G: sempre lui. Si vede dal video che il minore indica il padre”; video minore 01 da 30'45” a 31'09” “invece, mio AP, dato che… sì fa un lavoro dalle 7:00 alle 16:30, però almeno se io sto a vivere con lui potrà prendere tanti permessi senza fare tantissimo preavviso e può venirmi a prendere” e ancora “G: lei facendo l'estetista, non ha quel turno... Il suo non è un lavoro riconosciuto effettivamente dallo Stato. Se mamma non lavora, non va in cassa integrazione, quindi deve lavorare per forza. CTU: chi te le spiega queste cose? Che ne sai tu della cassa integrazione? G: ne ho sentito parlare. CTU: chi te lo ha spiegato? G: mio AP”.
Orbene, l'operata continua condivisione con il minore di tali situazioni, anche di “sofferenza” e “preoccupazione” del investendolo di Parte_1
problematiche molto più grandi di lui e non adatte alla sua età ed alla sua posizione, genera in che le fa proprie, un atteggiamento di difesa ER
nei confronti del padre, quale soggetto apparentemente più debole rispetto alla madre e che quindi il minore si sente di dover tutelare. Ciò rende palese come
- 12 -
in realtà la posizione di sia posizione riflessa che non rispecchia un ER
suo bisogno reale o un interesse suo proprio, ma piuttosto il bambino sostanzialmente si carica impropriamente della responsabilità di dover soddisfare e tutelare la posizione del padre, il quale lo coinvolge costantemente nelle proprie lamentele.
Emblematico di quanto appena detto è quello riferito dal minore in sede di
C.T.U. e da quanto si vede dai video allegati.
Infatti, alla domanda posta dalla dott.ssa a se il padre Per_2 ER
sappia difendersi da solo o abbia bisogno di lui per difendersi dalla madre, il minore risponde che il padre è grande, ma che “due voci sono sempre meglio di una” (cfr. Ctu video minore-padre 03-A da 12'00” a 12'10”). Aggiunge, anche, che “AP contro mamma, la legge difende molto mia madre” (cfr. video minore-padre da 12'25” a 13'48” 03-A “G: AP contro mamma, la legge difende molto mia madre. CTU: chi te lo ha detto questo? G: dal video si vede che il minore indica il padre. CTU: te lo ha detto AP? G: eh sì, mi ha spiegato che la legge, in questi tempi difende un po' più le donne che gli uomini. CTU: ma non è vero. Lo sai? La legge difende i bambini, che è un'altra cosa.. Padre: se posso intervenire. Io è da diverso tempo che magari ho avuto disagi a non finire. Un giorno sì e un giorno no. E ho provato di tutto: a rivolgermi alle Autorità, quali potevano essere o le FF.OO. o gli
Assistenti sociali o i Giudici, avvocati… mi ridevano in faccia. Mi chiedevano solo l'età del bambino e mi ridevano in faccia. Le sto raccontando la mia esperienza. CTU: lei sta vedendo che mi interessa e che ha interessato i giudici in questo caso è proprio la tutela sua (indicando . Noi ER siamo qui a fare questo. Siamo qui a capire un po' le cose. G: però diciamo che in molto tempo il mio AP, gli è stato riso proprio in faccia e, quindi, mia madre se l'è cavata”).
Infine, il padre riferisce al figlio del procedimento in corso che lo coinvolge, facendo partecipe, anche in questo caso, il minore dei propri pensieri, situazione che ulteriormente destabilizza la serenità di (cfr. ER
- 13 -
video minore padre 03-A da 20'00” a 20'25” “G: Io ho saputo che l'avvocato di mia madre… CTU: da chi l'hai saputo? G.: (dal video si vede che il bambino indica il padre) Questo è tutto quello che tu mi hai detto oggi
(indicando il padre). L'avvocato di mia madre ha cercato di girare la frittatella, dicendo che, come la scorsa volta le ho raccontato di giovedì, che non era vero niente. Il giudice non le ha creduto” e ancora 21'45” a 21'55”
“ho paura che adesso mamma girerà la frittata”).
Se da un lato l'invito paterno di “dire sempre la verità” esplica un modo di educare il figlio, dall'altro farlo partecipe di problematiche così importanti, soprattutto in considerazione dell'età e della sua sindrome autistica, possono destabilizzare da un punto di vista psicofisico. Tale comportamento ER
potrebbe destabilizzarlo ulteriormente se si considera che si fida ER
“ciecamente” del padre e di ciò che lui gli dice (cfr. video Minore 01 a
32'48”), prendendone, come visto, anche le difese.
La scelta deliberata del ricorrente di coinvolgere impropriamente il minore in ogni questione discendente dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, di appannaggio dei soggetti in causa, nonché nelle conseguenti statuizioni organizzative da concordare tra loro, così come delle difficoltà che ne discendono, dimostra sia il rapporto “collusivo” padre-figlio (cfr. C.T.U.
, pag. 30 “la figura paterna appare collusiva nel rapporto con il figlio, Per_2
partecipando i suoi pensieri/vissuti, chiedendo alleanza e protezione, anche inconsapevolmente” e ancora pag. 35 “in merito a quale sia la qualità psicologica della relazione del minore con le figure genitoriali, si ritiene esserci una relazione di dipendenza in particolare dai bisogni espressi e condivisi con il figlio della figura paterna che spinge il minore ad un rapporto, non evoluto, collusivo con lo stesso come all'opposizione delle ragioni della figura materna, pena la vivificazione della paura abbandonica sottostante”) sia il motivo per cui facendo proprie le problematiche ER
del padre, ne prende le difese, anche quando le divergenze tra il padre e la madre riguardano motivi futili (si veda per esempio video C.T.U minore-
- 14 -
padre 03 nei primi minuti dell'incontro: il padre aveva consigliato a ER
per un taglio sotto al piede rimediato nella lezione di Karate, di immergere il piede in una bacinella con acqua e sale. La madre, invece, aveva contestato tale metodo, definendolo “antico”, e gli ha proposto di “curare” il taglio con una soluzione fisiologica. si è risentito della risposta della madre, in ER particolare perché non ha voluto assecondare la soluzione di “cura” indicata dal padre e, pertanto, ne ha preso le difese. Solo su spiegazione della dott.ssa ha compreso che la soluzione fisiologica, altro non era che “acqua e Per_2 sale”).
Dalle videoregistrazioni della C.T.U., è emerso, infatti, l'utilizzo da parte di di un linguaggio con espressioni “adulte”, evidentemente ER
riportando quanto sentito e appreso dal (si veda per esempio il Parte_1 significato di “cassa integrazione” o il significato di “permessi sul lavoro”).
Questo perché, vede in lui non solo una persona che lo cura, ma che ER
gli fornisce, in maniera adulta, tutte le spiegazioni che il minore ricerca
(relazione CTU pag. 36 “pertanto, rabbiosamente attacca e svilisce le capacità materne e si sposta sull'altro genitore che gli ha offerto tutte le spiegazioni adulte, utili all'ottenimento dell'astensione dal suo lavoro, che G. riporta con chiarezza, nella promessa della sua costante presenza nella sua vita”).
Il Tribunale ritiene quindi che il alla luce di quanto Parte_1
emerso ed a tutela dell'interesse del minore, debba essere ammonito dal non coinvolgere il figlio non solo nelle questioni “adulte”, ma in tutte quelle sue proprie organizzative e connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, delle quali deve farsi esclusivamente carico di concerto con la madre. In sostanza, senza riversarne il peso e le difficoltà sul minore e senza coinvolgerlo direttamente in questioni e su decisioni che non risultano essere nella disponibilità esclusiva né del minore, né dell'uno o dell'altro genitore.
Infatti, le problematiche sopra emerse non interessano direttamente il minore, ma ineriscono più propriamente al peso che il ricorrente sente di dover
- 15 -
ingiustamente sostenere nelle sue qualità di genitore al fine di ottenere un'organizzazione affidabile e concordata con la controparte in ordine alla gestione ed ai tempi di accudimento del figlio.
Specificamente, il dovrebbe anche astenersi dal riportare al Parte_1
minore le lamentele e le contestazioni mosse nei riguardanti della madre, in quanto tale condotta potrebbe indurre nel figlio, come già emerso, un improprio atteggiamento di difesa ad oltranza del padre nei confronti ed ai danni della madre, quale epilogo lesivo della stessa posizione del minore, inopportunamente investito delle problematiche organizzative del padre.
Va, infatti, ricordato come, nei procedimenti come quello di specie. il
Tribunale debba valutare l'interesse proprio del minore in ordine a tutti i profili emergenti dagli atti di causa e non quello legato alle difficoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale della madre o del padre, che possono essere prese in considerazione nei limiti di un dedotto specifico e concreto pregiudizio per i minori, ma che non può risolversi in una richiesta abnorme di modifica delle condizioni di vita del minore non corrispondente ad una sua concreta esigenza. In sostanza, nella gestione concordata dell'esercizio della responsabilità genitoriale nelle famiglie disgregate, le parti restano titolari soprattutto di doveri nei confronti dei minori a cui corrispondono diritti e facoltà da contemperare avendo prima di tutto presente l'interesse del minore, oltreché la necessaria applicazione della solidarietà tra le stesse parti e della dovuta tolleranza, trattandosi di situazioni che non possono essere risolte stravolgendo la vita dei minori, ma solo nella reciproca collaborazione, fermi restando i dovuti ammonimenti in caso di condotte non conformi all'interesse del minore.
Si aggiunge, infine, come il ha potuto accedere a tutte le misure Parte_1
previste dalla presente legislazione al fine di coltivare al meglio il rapporto con il figlio, proprio per la concordata disciplina di affidamento condiviso scelta dalle parti con i già menzionati patti del 2018 e quindi voluta anche e proprio dal predetto ai fini della stabilità del minore. Ora per pretendere che
- 16 -
questo regime sia modificato nell'interesse del minore non bastano le dedotte difficoltà organizzative ancor più se per ottenere tale obiettivo dell'inversione di collocamento risulta che si sia scelto di investire impropriamente il minore delle difficoltà incontrate dalle parti, mostrando quindi come la modifica richiesta dal ricorrente non corrisponda affatto all'interesse del minore, il quale già manifesta (cfr. CTU) un'avversione latente nei confronti della madre veicolata dal padre che il minore avrebbe sviluppato proprio per tutelare la figura del predetto, ai suoi occhi quale soggetto debole. Ciò porta, quindi, il Collegio a ritenere come, alla luce delle esposte ragioni, sia più che mai opportuno confermare l'attuale collocazione del minore presso la madre, ammonendo il ricorrente in ordine alla dovuta ed immediata cessazione della condotta pregiudizievole di coinvolgimento di nelle contestazioni ER
inerenti la figura materna oltreché sganciate da un suo precipuo interesse ed inadatte alla sua età, che potrebbero minare una crescita serena ed equilibrata del minore, e che riguardano sostanzialmente ed esclusivamente la sfera del
Parte_1
Per quanto riguarda il rapporto del minore con la madre si può, tra l'altro, affermare quanto segue. Al di là della profonda conflittualità tra la CP_1
e il il rapporto madre-figlio è di base sereno e tranquillo. Dalle Parte_1 videoregistrazioni della CTU dell'incontro madre-figlio si vede che spesso giocano tra loro e ha una maggiore libertà con la madre (cfr. CTU ER pag. 27 “quando è in presenza della madre è più rilassato ed in linea con la sua età, con lei ha un rapporto di maggiore vicinanza fisica, a tratti è lui a richiederla. Parlano molto insieme e si sfotticchiano”).
La presso cui il figlio risiede fin dalla nascita, cura in maniera CP_1
adeguata essendo vicino a quelli che sono i suoi interessi. ER
Dagli atti depositati e dall'ascolto di è emerso come la ER CP_1
spesso chiede cambi di orari e giorni al difformemente da quanto Parte_1
G: Persona_3Persona_4
“mia madre è solita chiedere cambi”).
- 17 -
Quanto appena detto appare evidente anche dagli screen-shot delle conversazioni tra il e la depositati dal (cfr. Parte_1 CP_1 Parte_1
screen shot). Infatti, dalle conversazioni via chat è emerso un susseguirsi di accordi per cambi di orari o di organizzazione.
Ora, fermo restando quanto statuito in ordine alla conferma della collocazione del minore, occorre comprendere sotto il profilo dell'esercizio del diritto di visita, sempre nell'interesse del minore, come questa criticità influisca e come debba essere considerata. Tale tipo di organizzazione sicuramente non aiuta anche in considerazione della sindrome di ER autismo, che richiede maggiore “abitualità”. Infatti, spesso, davanti ER alla dott.ssa , utilizza la parola “abitudine” o “averci fatto Per_2
l'abitudine”. La pertanto, dovrebbe rispettare maggiormente i CP_1
tempi di organizzando in maniera puntuale le visite con il padre e il ER
tempo che, invece, il figlio deve passare con lei (cfr. relazione CTU pag.34
“la figura materna si muove nella gestione dei bisogni suoi e del figlio dando per scontato che l'altro genitore comprenda e reputi valide le proprie motivazioni, senza condividerle con lui, questo la spinge, anche inconsapevolmente, a fare scelte poco rispettose dei tempi dell'altro e della sua organizzazione personale”). Significativo in tal senso è l'episodio degli spettacoli teatrali, che a piacciono molto, ma vengono organizzati ER
quando lui è dal padre, con il quale vuole passare quel periodo di tempo, sacrificando, addirittura, la sua passione per il teatro (cfr. video minore 01 da
47'17” a 48'08” “G: il martedì e il giovedì sono i giorni che stiamo insieme.
Sarebbero quei giorni più idonei a prendere impegni. CTU: ma se il teatro lo fanno il mercoledì? Non ci devi andare? G: sarebbe brutto non andarci proprio, però se sai che quel giorno io sto con mio AP, vorrei che… CTU: mica lo può spostare mamma il teatro… G: e infatti potremmo andare in un altro giorno. CTU: se c'è? E se non c'è? G: Se non c'è pazienza. CTU: non ci vai? G: Se dicono si può andare, io vado;
se non si può fare, non si può fare”).
- 18 -
Inoltre, la sebbene cerchi di tenere lontano dalle CP_1 ER questioni adulte, a volte si lascia coinvolgere dalla rabbia verso l'altro genitore davanti al figlio. La pertanto, dovrebbe cercare anche di CP_1 evitare di “litigare” con il alla presenza del minore, perché ciò Parte_1 genera nel figlio “turbamento e bisogno ripartivo” nei confronti della figura paterna (cfr. relazione CTU pag.30 “nella figura materna sebbene cerchi di tenere distante il figlio dalle questioni adulte, a tratti si lascia coinvolgere dalla rabbia nei confronti dell'altro genitore, esponendo a tratti il minore all'attacco verso la figura paterna provocando nel figlio turbamento e bisogno riparativo”).
Pertanto, il Tribunale, anche in questo caso, preliminarmente, ritiene di dover richiamare e ammonire la a rispettare pedissequamente il CP_1
diritto di visita così come stabilito e i tempi di con il padre così ER
come concordati previamente dalle parti o secondo il calendario prestabilito.
Conclusivamente, e per una visione completa ed incentrata sulla persona del minore, giova anche sottolineare come viva in maniera positiva ER
il rapporto con i genitori, potendosi affermare quanto segue. Dalle videoregistrazioni, il bambino appare sereno con entrambi i genitori, che si occupano di lui in maniera adeguata, sebbene, secondo quanto rilevato dalla dott.ssa , risultano evidenti le loro differenze sul sistema educativo (cfr. Per_2 relazione CTU pag.29 “la figura paterna e la figura materna non condividono un sistema educativo di riferimento per il figlio, la differenza nello stile di parenting tra i genitori appare evidente, il padre si concentra maggiormente sugli aspetti educativi e di condivisione di attività di reciproco interesse lasciando al figlio la possibilità di scegliere sul da farsi quando il genitore non reputa, sua sponte, importante la scelta. La mamma si concentra sugli aspetti educativi e sostiene la crescita del figlio verso l'indipendenza,
l'autonomia e gli aspetti relazionali. Entrambi sono affettuosi con il figlio e sostengono le potenzialità del figlio incoraggiandolo (Grinberg, 1956). L'alta conflittualità della coppia non gli consente uno scambio ed una
- 19 -
comunicazione aperta e meno difesa, in cui poter accogliere la visione dell'altro od il suo punto di vista come un arricchimento a vantaggio della relazione tra loro e con il figlio”).
La dott.ssa afferma che proprio l'alta conflittualità tra il e Per_2 Parte_1
la e il trasmettere informazioni circa la loro condizioni personale CP_1
“spaventa il bambino e crea instabilità e lo richiama ad un rapporto di bisogni/responsabilità adulte” (cfr. relazione Ctu , pag.30). Per_2
In tale contesto, infatti, non solo risente della marcata litigiosità ER
dei genitori su questioni che lo riguardano da vicino, come quella di organizzare per lui gli incontri o il trascorrere del tempo con lui, ma, nella sua elevata sensibilità (cfr. relazione Ctu, pag.35 “dai risultati rinvenienti dai colloqui e dai test somministrati emerge un quadro di personalità che vede un minore sensibile, insicuro ma che si forza a mostrarsi coraggioso ed adultomorfo, adattandosi con difficoltà alle richieste ambientali nel bisogno di riconoscimento e senso di appartenenza che è ancora precario”), il bambino cerca di mediare tra le discussioni dei genitori.
Dalla CTU è emerso come sia alla continua ricerca delle ER
attenzioni di entrambi i genitori, a cui è ancora molto legato e che non vuole deludere (cfr. relazione CTU pag. 27 “è evidente che il bambino, ancora dipendente dalle figure genitoriali, anche per il disturbo autistico di cui soffre, ha difficoltà a relazionarsi in maniera più libera alle sue figure genitoriali, preoccupato di non deluderle e perdere la loro alleanza. Il rapporto è ancora molto dipendente e non consente separazione/individuazione personale”).
In tale contesto si inserisce, quindi, la richiesta del minore di essere collocato presso il padre, ma non per una sua reale e sentita volontà, ma per l'appunto alla luce del sentimento di mediazione di cui si sente di doversi fare carico (cfr. relazione Ctu, pag. 23 “C.T.U.: “Con chi vorresti vivere?” G.:
“Io vorrei vivere con mio AP, è il mio desiderio, da lui sono molto sereno
(si commuove ed è pò agitato), mia mamma purtroppo non può stare molto
- 20 -
con me perché deve lavorare, a volte anche la domenica lavora e non ci guardiamo neanche in faccia, invece mio AP se io sto a vivere con lui potrà prendere tanti permessi senza dare il preavviso e potrebbe venire a prendermi sempre”).
Il minore giustifica tale richiesta per le maggior attenzioni che il padre gli riserva durante la sua quotidianità, rispetto a quelle riservategli dalla madre, impegnata nel lavoro. A tal proposito si veda l'esempio fatto da ER sull'aiuto per i compiti di scuola (si veda ctu video minore 01 da 42'15” a
43'10” alla domanda della dott.ssa sui motivi per cui vuole ER Per_2 andare a vivere dal padre così risponde: “G: quando ho bisogno di aiuto per i compiti, lui è sempre nelle vicinanze. Mi basta chiamarlo. Lui viene e me lo spiega. Invece mia mamma, purtroppo, sta a lavorare pure quando faccio i compiti. Per chiedere un aiuto a mamma, mi devo alzare, andare nella stanza, chiedere aiuto, ritornare e poi mi dice solo l'aiuto. CTU: cioè non ce l'hai con te, vicina. G: Non ce l'ho molto vicina, ecco. CTU: la vorresti più vicina?
G: si, ecco la vorrei tipo che quando sa che non riesco a fare i compiti in classe, vorrei che dicesse “adesso stoppo con due secondi proprio ER
e poi vado”). Dall'istruttoria in realtà emerge come la reale volontà del minore non sia tanto quella di vivere con il padre, ma quella di avere più attenzioni dalla madre nonché quella di mediare rispetto alle esigenze paterne di cui si fa carico.
Altro motivo, secondo per vivere con il padre è da ricercare ER
nelle minori imposizioni per le regole di comportamento che trova da quest'ultimo, facendo quello che più lo aggrada, unito, anche, ai minori rimproveri (cfr. CTU pag. 24 “G.: “Quando sto con AP lui mi fa fare ciò che desidero, da mamma sono obbligato a fare le cose, per esempio andare a messa o al campo scuola. Da AP è un vuoi? Da mamma è un devi!”; vedi video minore 01 da 35'20” a 37'52” “per esempio, da mamma a volte che mi devo ficcare i lacci dentro, me li ficco e poi escono fuori. CTU: lacci dentro.. di cosa? Delle scarpe? G: sì, me li fa ficcare sempre dentro… CTU: perché
- 21 -
ha paura che inciampi.. G: sì, ma io lo faccio, ma poi a volte riescono, cioè escono di nuovo e mia mamma si arrabbia con me….”)
Dalla CTU, in sostanza ciò che di rilievo è emerso in ordine al tempo che il bambino trascorre con i suoi genitori è come sia alla ricerca anche e ER
soprattutto delle attenzioni della madre, come, appunto, nei compiti scolastici o nel trascorrere più tempo con lei (cfr. video minore 01 da 42'00” a 43'54” dove il bambino, come già visto, racconta l'episodio dei compiti, dove sente il padre più vicino, rispetto alla madre che lavora nel pomeriggio. “CTU: se mamma dovesse decidere di non lavorare nelle ore del pomeriggio per stare con te e lavora solo la mattina, per esempio? G: io ne sarei più felice, perché almeno possiamo stare più tempo insieme, ma purtroppo il suo è un lavoro particolare perché deve lavorare anche di pomeriggio. Lei facendo l'estetista,
G: Il suo non è un lavoro Persona_4
riconosciuto effettivamente dallo Stato. Se mamma non lavora, non va in cassa integrazione, quindi deve lavorare per forza” e ancora 44'30 a 44'45”
“G: un giorno ho pure provato a dire “mamma vorrei stare più tempo”, ma no, ormai ci ho fatto l'abitudine” e ancora da 45'15” a 45'55” CTU: ti piacerebbe avere mamma più a disposizione? G: si. CTU: se succedesse questo? Se per esempio mamma ti dice io non lavoro più nel pomeriggio, nel primo pomeriggio? G: purtroppo non potrebbe… CTU: Mettiamo il caso che riesce… G: sarei molto più felice. CTU: rimarresti più volentieri di più a casa di mamma? G: eh sarei molto più felice, per esempio se il pomeriggio ci stiamo insieme”). Tali aspetti rendono ancora una volta evidente come il bambino in realtà abbia bisogno di stare con la madre ed addirittura modificare il collocamento sarebbe sicuramente contro il suo interesse, potendosi considerare come la stabile convivenza sia dirimente nel rapporto con la madre, la quale è necessariamente impegnata anche di pomeriggio con il lavoro. Diversamente, andando contro quello che è il reale bisogno del minore così come emerso, si inciderebbe negativamente sul predetto rapporto e sulla stessa stabilità del bambino. Il Tribunale, infatti, deve valutare quello
- 22 -
che è il miglior interesse del bambino, privilegiando la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Il ricorrente, come già detto, basa la richiesta di collocamento del figlio presso di sé anche sull'erronea circostanza che questa sia la reale volontà del minore, così come rappresentata anche nella CTU della dott.ssa
(relazione Ctu, pag. 23 “C.T.U.: “Con chi vorresti vivere?” G.: “Io Per_2
vorrei vivere con mio AP, è il mio desiderio, da lui sono molto sereno (si commuove ed è pò agitato), mia mamma purtroppo non può stare molto con me perché deve lavorare, a volte anche la domenica lavora e non ci guardiamo neanche in faccia, invece mio AP se io sto a vivere con lui potrà prendere tanti permessi senza dare il preavviso e potrebbe venire a prendermi sempre”). In realtà, si può affermare come proprio alla luce di quanto manifestato dal bambino il suo reale bisogno sia quello di trascorrere più tempo con la madre della quale sente la mancanza. In sostanza, occorre considerare come la volontà del minore, così come considerata dalla legge, non può essere considerata come meramente coincidente con quanto dichiarato in una frase dal bambino, ma va indagata e va contemperata con quello che è il suo reale bisogno, non solo in quanto l'ascolto non elide la valutazione dell'interesse del minore da parte del Tribunale, ma anche in quanto non è solo quanto letteralmente dichiarato in una frase che disvela la volontà del minore, ma è l'insieme di tutta l'istruttoria in ordine ai suoi bisogni che ne determina i reali desiderata. Queste sono le ragioni che inducono il Tribunale anche a disattendere le ragioni del ricorrente, il quale, dopo il deposito della CTU, ha prodotto un manoscritto, attribuibile al figlio e che rappresenterebbe la volontà di di permanere presso di lui, ER
invece che dalla madre. Tale produzione, realizzatosi al di fuori del lavoro dell'ausiliario, e prodotto in giudizio irritualmente porta ancora una volta il
Tribunale a ritenere come il bambino venga irresponsabilmente investito anche della presente vicenda processuale facendosi carico del peso del
- 23 -
contrasto dei genitori, manifestando una volontà secondo modalità e tempi dei quali il Tribunale non può tenere conto. Ancora una volta deve ribadirsi come la giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'ascolto del minore
“costituisce una modalità tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono, uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell'interesse del medesimo, pur non essendo tenuto il giudice
a conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse” (si veda Cass. civ. sez 1 sent.
n.13274/2019; si veda anche ex multis Cass. civ. sez. 1 sent. n.12018/2019,
Cass. civ. n.6129/2015). Pertanto, il Tribunale ben può discostarsi dalle dichiarazioni del minore, al fine di cercare la soluzione che contemperi il superiore interesse del bambino (c.d. best interest of the child).
In conclusione, il Tribunale ritiene di non poter modificare il collocamento di attualmente e sin dalla nascita regolato concordemente presso la ER
madre, modificandolo come richiesto dal ricorrente presso di sé. Le manifestazioni di pensiero esplicitate da in CTU non sono idonee a ER
sostenere la modifica del suo collocamento, ma fanno ritenere l'opportunità di mantenere la collocazione presso la madre, potendosi ritenere il frutto di istanze adulte, apprese dal padre, con la continua promessa e rassicurazione, da parte di quest'ultimo, di passare più tempo con lui. Oppure riguardano la circostanza che a casa del padre lui trovi meno “imposizioni” che dalla madre.
Le “regole” della madre, che ritiene più rigide, sono, però, ER
giustificate dal differente percorso educativo intrapreso da ciascuno dei genitori nei confronti del figlio, come già detto in precedenza (cfr. CTU pag.
29).
- 24 -
in realtà ha mostrato il bisogno sostanziale e reale di passare più ER
tempo con i suoi genitori, in particolare la madre, diversamente da quanto volontariamente riferito. Infatti, “il tempo” che quest'ultima non riesce a dedicargli (vedi per es. l'episodio sopra menzionato dei compiti), di contro, lo ritrova nel padre, svilendo, al contempo, le capacità materne di dedicarsi a lui
(cfr. ctu pag. 35-36 dopo aver riportato le parole di di voler Per_2 ER passare più tempo con la madre e la spiegazione “adulta” che riceve da quest'ultimo, cioè che se la madre non lavora non guadagna e non “va in cassa integrazione”, la dott.ssa aggiunge “questo breve passaggio a Per_2
parere della scrivente rileva la richiesta/desiderio di condivisione di spazi e tempi da trascorrere con la figura materna ma, nella spiegazione adulta riproposta, anche la sfiducia che questo possa realizzarsi. Pertanto, rabbiosamente attacca e svilisce le capacità materne e si sposta sull'altro genitore che gli ha offerto tutte le spiegazioni adulte, utili all'ottenimento dell'astenzione dal suo lavoro, che G. riporta con chiarezza, nella promessa della sua costante presenza nella sua vita”).
Parimenti, come già in precedenza affermato, nemmeno le argomentazioni del ricorrente sono idonee alla modifica del collocamento di e, per ER
giunta, non hanno trovato prova nel corso del procedimento.
La circostanza che non si occupi della cura e TR dell'igiene di non è stata provata dal ER Parte_1
Anzi dall'intero procedimento è emerso che entrambi i genitori curano in maniera adeguata il minore, stando attenti alle sue esigenze, al suo aspetto fisico, alla sua igiene.
Il minore, anche nelle videoregistrazioni allegate, è risultato sempre vestito in maniera adeguata e ben curata.
Inoltre, è emerso come la madre cerchi di far socializzare il figlio con i suoi coetanei, impegnandolo in diverse attività extrascolastiche (per es. il teatro) o gite (cfr. screen-shot depositati dal ricorrente e CTU pag. 29). Per_2
- 25 -
Pertanto, non è stata provata l'affermazione del ricorrente che la CP_1
non si prenda cura del figlio.
Altro aspetto che il ricorrente contesta alla che nell'“ultimo CP_1 anno” si sono susseguiti continui cambi di giorni e di orari per organizzarsi con il bambino.
Su tale aspetto se da una parte si deve invitare la resistente, già ammonita,
a rispettare in maniera quanto più rigida gli orari e i giorni stabiliti, dall'altra non si può non notare che la possibilità di organizzarsi con l'altro genitore rientra nella dinamica del prendersi cura del bambino e di quella cooperazione tra i genitori al fine di prendersi cura del figlio.
Per quanto riguarda il “manoscritto” che sarebbe stato redatto da ER
(il cui deposito risulta tardivo da parte del ricorrente, anche in assenza di qualsiasi data degli episodi in esso raccontati e firma del minore, seppure la scrittura risulti quella di un bambino), esso non aggiunge niente altro a quanto detto fino ad ora.
Infatti, gli episodi in esso narrati si inseriscono proprio nel clima di tensione tra i genitori sopra esposto, della volontà del minore di non dire
“bugie” al padre e, in ultimo, alla circostanza delle minori imposizioni da parte del padre, consentendo che il minore esplichi le attività che più le aggradano.
Infatti, l'episodio del non voler andare ad una festa “di bambini piccoli”, perché stanco, per via delle attività già svolte nella giornata (cfr. manoscritto), ma “obbligato” dalla mamma, si inserisce nel quadro sopra descritto in cui la madre cerca di farlo socializzare per via della sua sindrome di autismo e di una migliorabile comunicazione tra il bambino e la madre.
Inoltre, avrebbe descritto anche un litigio tra la e il ER CP_1
provocando la reazione difensiva del bambino in soccorso del Parte_1 padre (cfr. manoscritto “devo sentire tante cose brutte su AP che non sono vere, lo so perché io vedo che fa per me il mio AP, mi ascolta, mi capisce, parla con me e mi aiuta a fare i compiti e non mi fa mancare nulla e non è
- 26 -
giusto che mamma dice che non fa nulla, non mi compra nulla e non li importa di me”).
Tali episodi, per giunta già emersi nella CTU della dott.ssa , Per_2 rientrano, proprio, in quella “reazione riparativa” del minore nei confronti del padre che la dott.ssa ha ben esposto (cfr. relazione ctu pag. 35 Per_2
“l'esperienza di rabbia della madre nei confronti del padre alla luce della videoregistrazione del minore, ha favorito l'innalzamento delle barriere difensive e di protezione nei confronti della figura paterna, producendo nel minore una reazione riparativa nei confronti del padre contro la madre, tale dinamica è da tenere ben in conto per evitare che le difese si strutturino rigidamente nel minore”). Il minore “giustifica” il padre, difendendolo dagli
“attacchi” provenienti dalla madre, perché, come già detto, lo vede quale parte
“debole” del rapporto.
Quindi, anche gli episodi descritti nel manoscritto che il ricorrente attribuisce a rientrano pienamente nelle dinamiche analizzate dalla ER
dott.ssa . Per_2
Infine, l'affermazione del ricorrente secondo cui “ove il minore fosse collocato presso il padre quest'ultimo poterebbe chiedere il congedo parentale a ore e dedicarsi completamente al figlio per i prossimi cinque anni” (cfr. note scritte per l'udienza del 13/11/2024) risulta totalmente inconferente e riguarda aspetti organizzativi e problematiche personali proprie del Infatti, il ricorrente richiedeva la collocazione del Parte_1 bambino presso di sé anche perché “il perenne disattendere i patti da parte della sig.ra crea continui stress anche al che dovendo CP_1 Parte_1
essere sempre a disposizione della stessa non può organizzare le proprie giornate, il proprio tempo libero” (cfr. ricorso . Parte_1
Tutte queste argomentazioni sono inconferenti, perché, come ampiamente spiegato, gli unici elementi che il Tribunale deve valutare per emettere provvedimenti nei confronti di minori sono il loro interesse morale e
- 27 -
materiale, al fine di assicurare il migliore sviluppo della loro personalità e la loro crescita equilibrata e sana.
Invece, gli eventuali problemi organizzativi del con la Parte_1 CP_1
per organizzare gli incontri con il figlio o le problematiche del ricorrente sul lavoro, riguardano solamente il e la già rispettivamente Parte_1 CP_1
ammoniti al riguardo, ma non certo il minore. Problematiche, si ripete ancora una volta, che non devono essere riproposte a proprio per ER
“garantirgli uno stile di vita sano ed equilibrato” (cfr. ricorso . Parte_1
Pertanto, da quanto esposto fin ad ora e dovendo valutare quale il superiore interesse del minore, non si ravvisa alcun elemento decisivo che induca il
Tribunale a modificare il regime di affidamento condiviso e il collocamento di presso la madre. ER
Dalla C.t.u. della dott.ssa è, infatti, emerso come “la figura materna Per_2
riveste un ruolo di riferimento ancora centrale nella vita del minore, soprattutto in vista dei prossimi passaggi evolutivi”, dato l'inizio delle scuole medie, per cui “un cambiamento di collocamento, in questa delicata fase, appare inopportuno” (cfr. CTU pag. 35).
In tale prospettiva, si condivide quanto affermato dalla dott.ssa che la Per_2
richiesta del cambio di collocamento da parte del minore si palesa come “una richiesta di attenzione alla madre, più che una consapevole determinazione su ciò che può comportare nel breve-medio periodo tale cambio di collocamento” per (cfr. relazione CTU pag. 35; vedi anche ER relazione CTU pag. 24 “C.T.U.: “Se mamma si liberasse nei Per_2 pomeriggi?” G.: “Sarei molto più felice perché staremmo più insieme”).
Tale affermazione della Ctu dott.ssa , si ribadisce, è condivisibile, Per_2
tenendo conto della circostanza che ha sempre convissuto con la ER
madre e della sua sindrome di autismo. In tale ultima prospettiva, infatti, il cambio di collocamento potrebbe risultare pregiudizievole per la stabilità, anche emotiva, del minore, in ragione della ripetitività delle azioni quotidiane
- 28 -
delle persone autistiche (nelle videoregistrazioni utilizza più volte il ER termine “abitudine”).
Il Tribunale, alla luce di tutti gli elementi emersi nel procedimento e, in particolare della CTU della dott.ssa , in considerazione anche del sopra Per_2
citato potere di discostarsi della richiesta del minore e del non essere vincolato dal principio della domanda in ordine all'istruttoria coinvolgente minori, dovendo perseguire solo il superiore interesse del figlio delle parti in causa, ritiene più rispondente all'interesse di che lo stesso venga ER
affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, e resti collocato prevalentemente presso la madre, presso cui già vive dalla nascita. Quindi, deve essere confermato quanto già previsto e ratificato con decreto del
Tribunale di Foggia n.4940/2018 del 24/04/2018 (dep. in pari data).
Per quanto riguarda il diritto di visita di in favore del Parte_1
figlio si può dire quanto segue.
La si è resa disponibile ad aumentare il tempo che CP_1 ER
potrebbe trascorrere con il padre. Il pur insistendo sul Parte_1
collocamento del bambino presso di sé, si è, comunque, opposto agli orari indicati in Ctu, modificativi dei previgenti, in quanto riuscirebbe a stare insieme al bambino il lunedì, mercoledì e venerdì solo dalle 16:30-16:45 a causa del suo lavoro (cfr. CTP dott.ssa e comparsa conclusionale Per_5
, così come era già stabilito tra le parti, proprio con i patti Parte_1
sottoscritti nel 2018. Alla luce di tanto, conferma il diritto di visita così come risultante dai precedenti e già vigenti patti sottoscritti dalle parti in data
16/04/2018 e ratificati con decreto del Tribunale di Foggia n.4940/2018 del
24/04/2018 (dep. in pari data), in quanto non sono emerse nel presente procedimento difficoltà sulla gestione di tali giorni. Nondimeno, il Tribunale, fermo restando quanto già stabilito, amplia il diritto di visita del padre, solo in caso di accordo tra le parti, in tale maniera: a week-end alterni dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 20:00 della domenica.
- 29 -
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%, in ragione dell'affidamento condiviso del minore.
Si ribadisce, tuttavia, che entrambi i genitori devono cooperare al fine di garantire il miglior interesse del bambino, tenendo conto delle reali sue esigenze e senza riversare su di lui le problematiche strettamente connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale e di loro esclusivo appannaggio, al fine di una crescita sana ed equilibrata. In particolare, entrambi i genitori devono impegnarsi nel trasmettere a tranquillità, serenità, costanza ER
ed equilibrio nella sua vita quotidiana, soprattutto organizzando in maniera precisa i suoi spostamenti, gli incontri con il padre ed evitando continui cambi organizzativi. Per tutti i predetti aspetti si ammoniscono ancora una volta ambo i genitori per una leale collaborazione secondo il reciproco principio di sostegno e solidarietà.
Per tutti tali motivi, quindi deve essere rigettata la domanda formulata dal ricorrente di collocamento di presso di sé, confermando ER
l'affidamento condiviso e il suo prevalente collocamento presso la
[...]
e diritto di visita così come statuito. TR
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite.
La resistente ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c., “stante l'infondatezza argomentativa e probatoria del ricorso introduttivo, nonché l'evidente assenza di elementi oggettivi atti a giustificare le modifiche agli accordi attualmente vigenti tra le parti”.
In particolare, l'art. 96 c.p.c. prevede che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
- 30 -
Nel caso di specie, benché la richiesta di collocamento del figlio presso di sé formulata dal si è mostrata, fin dall'inizio e anche Parte_1 all'esito della CTU espletata, non rispondente agli interessi di che ER
viene curato in maniera adeguata dalla il comportamento di CP_1 quest'ultima ha comunque avuto un ruolo per l'instaurazione del presente procedimento, alla luce dei dedotti ed incontestati continui cambi di orari e giorni che richiedeva al motivo per il quale è stata anche Parte_1
ammonita. Alla luce di tanto si ritiene che non sussistano gli estremi per la condanna per lite temeraria alla luce della peculiarità della materia che vede i predetti aspetti collegati alla gestione complessiva del minore nell'ambito dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Per quanto riguarda le spese di lite, queste ex art. 91 c.p.c. vanno poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate secondo lo scaglione di riferimento per fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
Vanno poste a carico del ricorrente anche le spese di CTU, fermo restando la solidarietà delle parti in favore dell'ausiliario, con facoltà della parte resistente di ripetere dal ricorrente quanto anticipato in virtù del decreto di liquidazione emesso in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Rigetta la domanda di collocamento del figlio presso di sé formulata da e per l'effetto conferma i patti ratificati dal Tribunale di Parte_1
Foggia con decreto n.4940/2018 del 24/04/2018, con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso la TR
, visite padre-figlio, e mantenimento, con la previsione però che
[...]
l'A.U.U. venga corrisposto al 50% ad entrambe le parti;
2)Ammonisce rispettivamente e Parte_1 TR
, così come specificamente indicato e per le ragioni esposte in parte
[...]
motiva;
- 31 -
3)Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di e che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso spese TR
forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovute, come per legge;
pone definitivamente a carico del ricorrente anche le spese di CTU.
Così deciso in Foggia l'11 marzo 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
- 32 -