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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di AL – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Biagio Barbiera
APPELLANTI
contro
P. Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, nella qualità di procuratrice di rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Irene Vitale APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo n. 3182/2015, il Tribunale di AL, su istanza della nella qualità di procuratrice della cessionaria del Controparte_1 Controparte_2 credito vantato da Banca Intesa S.p.A., intimava a quale erede di Parte_1 [...]
e il pagamento dell'importo di € 437.549,45, di cui € Per_1 Persona_2
173.800,00 quale saldo debitore del c/c n. 8833678.51 intestato a “ ” ed € Persona_1
263.749,03 quale saldo debitore del c/c n. 4709987.01.61 intestato a “Eredi di
[...]
”, oltre alle spese del monitorio. Per_1
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo la Parte_1 non debenza degli importi intimati.
Si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni spiegate Controparte_1 nell'atto di opposizione, chiedendone il rigetto.
1 Il Tribunale di AL, istruita la causa con prova documentale, con la sentenza n.
5589/2018 pubblicata il 18 dicembre 2018, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la opponente a corrispondere alla opposta l'importo di € 263.749,03 quale saldo debitorio del c/c n. 4709987.01.61, ritenendo in motivazione che l'importo di cui al saldo debitorio del c/c n. 8833678.51 non era dovuto dalla opponente;
compensava per metà le spese di lite e condannava la opponente a rimborsare alla opposta l'altra metà.
Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2019, ha proposto appello, Parte_1 affidato a sei motivi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… riformare parzialmente la sentenza n.5589/2018 emessa dal Tribunale di AL … limitatamente al disposto rigetto sia della formulata eccezione preliminare e pregiudiziale di intervenuta prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ. del credito di € 263.749,03 fatto valere dalla società opposta quale saldo debitorio del c/c n.4709987.01.61 intestato alla Controparte_1 società semplice “Eredi di FR I”; che dell'eccezione, nel merito, di inopponibilità di detto credito all'odierna appellante per la totale estraneità della stessa al suddetto c/c n.4709987.01.61; così come della formulata domanda riconvenzionale di ristoro dei danni morali e materiali patiti dall'appellante in dipendenza dell'illegittimo subito procedimento monitorio, da liquidarsi in via equitativa;
ed alla conseguente condanna della stessa al pagamento del rilevantissimo importo di € 263.749,03 quale saldo debitorio del c/c
n. 4709987.01.61 intestato alla società semplice “Eredi di FR I”, ed accogliere così integralmente le domande ed eccezioni tutte al riguardo proposte dall'odierna concludente dinanzi al giudice di prime cure con l'atto di citazione per opposizione ad ingiunzione del 23/12/201. Con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di entrambi i gradi di giudizio”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui viene riconosciuta efficacia interruttiva del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. all'atto di intervento della IntesaBci Gestione Crediti s.p.a. (oggi nel procedimento esecutivo immobiliare n. 189/2001 RG del 26/04/2002 Controparte_1 per il credito di € 263.749,03 quale saldo debitorio del c/c n. 4709987.01.61 intestato alla società semplice “Eredi di FR I”.
Sul punto, deduce:
- che il procedimento esecutivo era stato promosso da IntesaBci s.p.a. per l'inadempimento del contratto di mutuo contro i coniugi e Persona_2 [...]
e, successivamente al decesso di questi, contro gli eredi ovvero la moglie e i figli Per_1
e Pt_2 Parte_1
2 - che la IntesaBci era intervenuta senza titolo per il saldo debitorio del citato c/c n.
4709987.01.61, al fine di ottenere l'effetto interruttivo, ma senza eseguire nei confronti dei debitori le notificazioni ex artt. 543 e 555 c.p.c., con la conseguente prescrizione del credito già al 03.06.2015 e cioè al momento del deposito della istanza di disconoscimento del credito da parte di essa appellante.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene disattesa la eccezione di inopponibilità ad essa del credito di cui al saldo debitorio del predetto c/c n. 4709987.01.61 e sostiene di essere totalmente estranea al detto rapporto bancario. Afferma che ha aperto il conto, intestandolo alla società semplice Parte_3
“Eredi di , utilizzando abusivamente la procura generale del 06/04/1999, Persona_1 rilasciatagli dalla madre e da essa appellante, che invece era Persona_2 finalizzata a conferire l'impresa individuale del padre nella società Persona_1
Eurorestaturi S.r.l. e, quindi, alla prosecuzione dell'attività del de cuius.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale di ristoro dei danni morali e materiali, di cui aveva chiesto la liquidazione in via equitativa, da essa subiti in dipendenza dell'illegittimo procedimento monitorio subito relativamente al credito di € 173.800,42, quale saldo debitorio nascente dal c/c n. 8833678.51, nonostante il Tribunale abbia accolto l'eccezione di estraneità di essa appellante rispetto a detto debito. Sul punto, sostiene che la prova della sussistenza nell'an del danno si evince dalla circostanza che la detta eccezione era stata sollevata nel procedimento esecutivo immobiliare n. 189/2001 RG, pertanto l'appellata ha agito in via monitoria nella consapevolezza di quell'estraneità.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole di essere stata condannata al pagamento della metà delle spese di lite, quale effetto del rigetto da parte del Giudice di primo grado delle ragioni a sostegno della opposizione a D.I. e ribadite nei motivi di appello dianzi illustrati.
Si è costituita nella qualità di procuratrice della Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo la infondatezza dell'appello, in quanto:
- l'atto di intervento nella procedura esecutiva n. 189/2001 RG ha efficacia interruttiva della prescrizione dal deposito della istanza fino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita;
- il G.E. aveva assegnato ad essa creditrice un termine per munirsi di un titolo, avendo l'odierna appellante disconosciuto il credito e, per tale ragione, ella aveva promosso il procedimento monitorio;
3 - la procura è stata conferita a da e Parte_3 Persona_2 [...] quali eredi di;
il conto corrente c/c n. 4709987.01.61 è Parte_1 Persona_1 correttamente intestato alla comunione ereditaria e pertanto denominato “Eredi di
[...]
”; inoltre, l'ingiunzione di pagamento è stata richiesta nei confronti della odierna Per_1 appellante quale erede di;
Persona_1
- la domanda riconvenzionale è stata correttamente rigettata dal Tribunale, in quanto è stata accertata l'obbligazione di pagamento a carico dell'appellante, sia pure per un importo minore rispetto a quello ingiunto;
- conseguentemente, deve ritenersi corretta anche la statuizione sulle spese operata dal
Tribunale.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Quanto al primo motivo, dai documenti prodotti si evince che la Intesa Bci, con atto depositato il 26.04.2002, è intervenuta nel procedimento esecutivo immobiliare a carico dell'odierna appellante, nonché di e di , iscritto al n. Persona_2 Parte_3
189/2001 R.G.E. Tribunale di AL, per il credito derivante dal saldo di c/c n.
4709987.01.61
Deve ritenersi che detto atto di intervento rivesta i requisiti previsti dagli artt. 499 e 563
c.p.c. previgenti;
pertanto, non deve applicarsi il disposto del nuovo art. 499 c.p.c., laddove il creditore interveniente, privo di titolo esecutivo, viene onerato di notificare la copia del ricorso, atteso che l'art. 2 comma 3-sexies D.L. 35/2005 prevede che “l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006”.
Ciò posto, deve applicarsi il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “il ricorso per intervento … costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., sicché dal momento in cui esso viene presentato a quello in cui il processo esecutivo si chiude con
l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento stesso, la prescrizione non decorre, come previsto dall'art. 2945 cod. civ.” (Cass. Sez. 5, n. 11794/2008). Conseguentemente, nessuna prescrizione era decorsa al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, il cui procedimento monitorio era stato intrapreso dalla appellata a seguito del disconoscimento del credito operato dalla odierna appellante, con atto di opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. recante la data del
01.04.2015.
4 Sul punto, il Giudice di primo grado ha correttamente affermato che il termine di prescrizione del credito risultava interrotto, ritenendo in motivazione che fosse pacifico tra le parti che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto era lo stesso fatto valere con il ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.189/2001 intrapresa anche contro che dal momento del deposito dell'atto di intervento l'approvazione Parte_1 del progetto di distribuzione del ricavato della vendita non era ancora avvenuta;
che, pertanto, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Quanto al secondo motivo di appello, deve concordarsi con la sentenza impugnata, laddove viene ritenuto, sulla base della procura generale allegata al contratto bancario di conto corrente n. 4709987.01.61, che , all'atto della stipula del contratto, avesse Parte_3 agito in nome e per conto di e;
e che, pertanto, il Parte_1 Persona_2 rapporto contrattuale dovesse ritenersi riferito sia al rappresentante che ai rappresentati i quali, al fine di gestire la comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso di
, avvenuto in data 30.03.1999, nel mese di aprile 1999 accesero il conto Persona_1 corrente per cui è causa che, proprio perché intestato alla comunione ereditaria, è stato denominato “eredi di ”. Con tale atto, infatti, e Persona_1 Persona_2
, premettendo di essere eredi unitamente a di Parte_1 Parte_3 Persona_1 il quale era titolare dell'omonima impresa individuale, hanno conferito al loro congiunto rispettivamente figlio e fratello, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e Pt_2 straordinaria amministrazione pertinenti all'esercizio della detta impresa, tra i quali “… aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valere sui conti correnti bancari
(anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso) e sui conti correnti postali, girarli e trasferirli;
effettuare depositi e prelievi presso qualunque Banca od Istituto di credito …”.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la opponente fosse tenuta (al pari degli altri obbligati in solido) all'adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto bancario di c/c n. 8833678.51, le cui somme ingiunte non erano oggetto di contestazione nell'an e nel quantum.
Quanto al terzo motivo, in accordo con la sentenza impugnata, deve disattendersi la domanda di risarcimento dei danni, in quanto l'odierna appellante non ha fornito la prova della sussistenza di un danno nell'an e nel quantum dalla stessa sofferto e che tale danno fosse conseguenza della domanda monitoria a titolo di saldo debitorio nascente dal c/c n.
8833678.51, pur rivelatasi infondata all'esito del giudizio a cognizione piena.
Conseguentemente, va disatteso anche il quarto motivo, dovendo ritenersi corretta la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, in quanto il Giudice di
5 primo grado ha tenuto conto del fatto che era stata ridotta la pretesa creditoria avanzata con il ricorso per D.I., per tale motivo compensando la metà delle spese e condannando l'odierna appellante al pagamento dell'altra metà.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi e, in base al principio di soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di AL n. 5589/2018 pubblicata il 18 dicembre 2018, rigetta il gravame;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
- ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in AL, lì 13 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
6
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Biagio Barbiera
APPELLANTI
contro
P. Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, nella qualità di procuratrice di rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Irene Vitale APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 23 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto ingiuntivo n. 3182/2015, il Tribunale di AL, su istanza della nella qualità di procuratrice della cessionaria del Controparte_1 Controparte_2 credito vantato da Banca Intesa S.p.A., intimava a quale erede di Parte_1 [...]
e il pagamento dell'importo di € 437.549,45, di cui € Per_1 Persona_2
173.800,00 quale saldo debitore del c/c n. 8833678.51 intestato a “ ” ed € Persona_1
263.749,03 quale saldo debitore del c/c n. 4709987.01.61 intestato a “Eredi di
[...]
”, oltre alle spese del monitorio. Per_1
Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo la Parte_1 non debenza degli importi intimati.
Si costituiva in giudizio la contestando le deduzioni spiegate Controparte_1 nell'atto di opposizione, chiedendone il rigetto.
1 Il Tribunale di AL, istruita la causa con prova documentale, con la sentenza n.
5589/2018 pubblicata il 18 dicembre 2018, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la opponente a corrispondere alla opposta l'importo di € 263.749,03 quale saldo debitorio del c/c n. 4709987.01.61, ritenendo in motivazione che l'importo di cui al saldo debitorio del c/c n. 8833678.51 non era dovuto dalla opponente;
compensava per metà le spese di lite e condannava la opponente a rimborsare alla opposta l'altra metà.
Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2019, ha proposto appello, Parte_1 affidato a sei motivi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… riformare parzialmente la sentenza n.5589/2018 emessa dal Tribunale di AL … limitatamente al disposto rigetto sia della formulata eccezione preliminare e pregiudiziale di intervenuta prescrizione ex art. 2946 Cod. Civ. del credito di € 263.749,03 fatto valere dalla società opposta quale saldo debitorio del c/c n.4709987.01.61 intestato alla Controparte_1 società semplice “Eredi di FR I”; che dell'eccezione, nel merito, di inopponibilità di detto credito all'odierna appellante per la totale estraneità della stessa al suddetto c/c n.4709987.01.61; così come della formulata domanda riconvenzionale di ristoro dei danni morali e materiali patiti dall'appellante in dipendenza dell'illegittimo subito procedimento monitorio, da liquidarsi in via equitativa;
ed alla conseguente condanna della stessa al pagamento del rilevantissimo importo di € 263.749,03 quale saldo debitorio del c/c
n. 4709987.01.61 intestato alla società semplice “Eredi di FR I”, ed accogliere così integralmente le domande ed eccezioni tutte al riguardo proposte dall'odierna concludente dinanzi al giudice di prime cure con l'atto di citazione per opposizione ad ingiunzione del 23/12/201. Con vittoria di spese, compensi, rimborso spese generali ed oneri fiscali e previdenziali di entrambi i gradi di giudizio”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui viene riconosciuta efficacia interruttiva del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. all'atto di intervento della IntesaBci Gestione Crediti s.p.a. (oggi nel procedimento esecutivo immobiliare n. 189/2001 RG del 26/04/2002 Controparte_1 per il credito di € 263.749,03 quale saldo debitorio del c/c n. 4709987.01.61 intestato alla società semplice “Eredi di FR I”.
Sul punto, deduce:
- che il procedimento esecutivo era stato promosso da IntesaBci s.p.a. per l'inadempimento del contratto di mutuo contro i coniugi e Persona_2 [...]
e, successivamente al decesso di questi, contro gli eredi ovvero la moglie e i figli Per_1
e Pt_2 Parte_1
2 - che la IntesaBci era intervenuta senza titolo per il saldo debitorio del citato c/c n.
4709987.01.61, al fine di ottenere l'effetto interruttivo, ma senza eseguire nei confronti dei debitori le notificazioni ex artt. 543 e 555 c.p.c., con la conseguente prescrizione del credito già al 03.06.2015 e cioè al momento del deposito della istanza di disconoscimento del credito da parte di essa appellante.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene disattesa la eccezione di inopponibilità ad essa del credito di cui al saldo debitorio del predetto c/c n. 4709987.01.61 e sostiene di essere totalmente estranea al detto rapporto bancario. Afferma che ha aperto il conto, intestandolo alla società semplice Parte_3
“Eredi di , utilizzando abusivamente la procura generale del 06/04/1999, Persona_1 rilasciatagli dalla madre e da essa appellante, che invece era Persona_2 finalizzata a conferire l'impresa individuale del padre nella società Persona_1
Eurorestaturi S.r.l. e, quindi, alla prosecuzione dell'attività del de cuius.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale di ristoro dei danni morali e materiali, di cui aveva chiesto la liquidazione in via equitativa, da essa subiti in dipendenza dell'illegittimo procedimento monitorio subito relativamente al credito di € 173.800,42, quale saldo debitorio nascente dal c/c n. 8833678.51, nonostante il Tribunale abbia accolto l'eccezione di estraneità di essa appellante rispetto a detto debito. Sul punto, sostiene che la prova della sussistenza nell'an del danno si evince dalla circostanza che la detta eccezione era stata sollevata nel procedimento esecutivo immobiliare n. 189/2001 RG, pertanto l'appellata ha agito in via monitoria nella consapevolezza di quell'estraneità.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole di essere stata condannata al pagamento della metà delle spese di lite, quale effetto del rigetto da parte del Giudice di primo grado delle ragioni a sostegno della opposizione a D.I. e ribadite nei motivi di appello dianzi illustrati.
Si è costituita nella qualità di procuratrice della Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo la infondatezza dell'appello, in quanto:
- l'atto di intervento nella procedura esecutiva n. 189/2001 RG ha efficacia interruttiva della prescrizione dal deposito della istanza fino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita;
- il G.E. aveva assegnato ad essa creditrice un termine per munirsi di un titolo, avendo l'odierna appellante disconosciuto il credito e, per tale ragione, ella aveva promosso il procedimento monitorio;
3 - la procura è stata conferita a da e Parte_3 Persona_2 [...] quali eredi di;
il conto corrente c/c n. 4709987.01.61 è Parte_1 Persona_1 correttamente intestato alla comunione ereditaria e pertanto denominato “Eredi di
[...]
”; inoltre, l'ingiunzione di pagamento è stata richiesta nei confronti della odierna Per_1 appellante quale erede di;
Persona_1
- la domanda riconvenzionale è stata correttamente rigettata dal Tribunale, in quanto è stata accertata l'obbligazione di pagamento a carico dell'appellante, sia pure per un importo minore rispetto a quello ingiunto;
- conseguentemente, deve ritenersi corretta anche la statuizione sulle spese operata dal
Tribunale.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Quanto al primo motivo, dai documenti prodotti si evince che la Intesa Bci, con atto depositato il 26.04.2002, è intervenuta nel procedimento esecutivo immobiliare a carico dell'odierna appellante, nonché di e di , iscritto al n. Persona_2 Parte_3
189/2001 R.G.E. Tribunale di AL, per il credito derivante dal saldo di c/c n.
4709987.01.61
Deve ritenersi che detto atto di intervento rivesta i requisiti previsti dagli artt. 499 e 563
c.p.c. previgenti;
pertanto, non deve applicarsi il disposto del nuovo art. 499 c.p.c., laddove il creditore interveniente, privo di titolo esecutivo, viene onerato di notificare la copia del ricorso, atteso che l'art. 2 comma 3-sexies D.L. 35/2005 prevede che “l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo
2006”.
Ciò posto, deve applicarsi il principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “il ricorso per intervento … costituisce una domanda proposta nel corso del giudizio, secondo l'espressione contenuta nell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., sicché dal momento in cui esso viene presentato a quello in cui il processo esecutivo si chiude con
l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento stesso, la prescrizione non decorre, come previsto dall'art. 2945 cod. civ.” (Cass. Sez. 5, n. 11794/2008). Conseguentemente, nessuna prescrizione era decorsa al momento della notificazione del decreto ingiuntivo opposto, il cui procedimento monitorio era stato intrapreso dalla appellata a seguito del disconoscimento del credito operato dalla odierna appellante, con atto di opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. recante la data del
01.04.2015.
4 Sul punto, il Giudice di primo grado ha correttamente affermato che il termine di prescrizione del credito risultava interrotto, ritenendo in motivazione che fosse pacifico tra le parti che il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto era lo stesso fatto valere con il ricorso per intervento nella procedura esecutiva immobiliare n.189/2001 intrapresa anche contro che dal momento del deposito dell'atto di intervento l'approvazione Parte_1 del progetto di distribuzione del ricavato della vendita non era ancora avvenuta;
che, pertanto, alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
Quanto al secondo motivo di appello, deve concordarsi con la sentenza impugnata, laddove viene ritenuto, sulla base della procura generale allegata al contratto bancario di conto corrente n. 4709987.01.61, che , all'atto della stipula del contratto, avesse Parte_3 agito in nome e per conto di e;
e che, pertanto, il Parte_1 Persona_2 rapporto contrattuale dovesse ritenersi riferito sia al rappresentante che ai rappresentati i quali, al fine di gestire la comunione ereditaria venutasi a creare a seguito del decesso di
, avvenuto in data 30.03.1999, nel mese di aprile 1999 accesero il conto Persona_1 corrente per cui è causa che, proprio perché intestato alla comunione ereditaria, è stato denominato “eredi di ”. Con tale atto, infatti, e Persona_1 Persona_2
, premettendo di essere eredi unitamente a di Parte_1 Parte_3 Persona_1 il quale era titolare dell'omonima impresa individuale, hanno conferito al loro congiunto rispettivamente figlio e fratello, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e Pt_2 straordinaria amministrazione pertinenti all'esercizio della detta impresa, tra i quali “… aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valere sui conti correnti bancari
(anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso) e sui conti correnti postali, girarli e trasferirli;
effettuare depositi e prelievi presso qualunque Banca od Istituto di credito …”.
Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la opponente fosse tenuta (al pari degli altri obbligati in solido) all'adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto bancario di c/c n. 8833678.51, le cui somme ingiunte non erano oggetto di contestazione nell'an e nel quantum.
Quanto al terzo motivo, in accordo con la sentenza impugnata, deve disattendersi la domanda di risarcimento dei danni, in quanto l'odierna appellante non ha fornito la prova della sussistenza di un danno nell'an e nel quantum dalla stessa sofferto e che tale danno fosse conseguenza della domanda monitoria a titolo di saldo debitorio nascente dal c/c n.
8833678.51, pur rivelatasi infondata all'esito del giudizio a cognizione piena.
Conseguentemente, va disatteso anche il quarto motivo, dovendo ritenersi corretta la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, in quanto il Giudice di
5 primo grado ha tenuto conto del fatto che era stata ridotta la pretesa creditoria avanzata con il ricorso per D.I., per tale motivo compensando la metà delle spese e condannando l'odierna appellante al pagamento dell'altra metà.
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto la sentenza impugnata è aderente alle risultanze istruttorie e immune da vizi e, in base al principio di soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di AL n. 5589/2018 pubblicata il 18 dicembre 2018, rigetta il gravame;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
- ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in AL, lì 13 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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