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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1540/2024 R.G.; promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. SABINO PREZIUSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via
Camandona n. 13, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in grado di appello;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del procuratore della Direzioni Controparte_1
Sinistri, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. STRATTA ALESSANDRO ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea, via Circonvallazione n. 28, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
-PARTE APPELLATA- avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante
“In via istruttoria … (omissis)…
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
, sospendere e/o revocare la p rovv i- soria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto
NEL MERITO
pagina 1 di 13 Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, Via Co rte D'Appello n. 11, nella sua qualità di impresa garante il rischio “kasko collisione” del veicolo Alfa Romeo Giulietta, targato FV876MS, di proprietà della Parte_2
(cedente), all'indennizzo, in favore della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore , nella sua qualità di cessionaria, della somma di € 4.100,00, a titolo di spese di riparazione, da considerarsi al lordo dello scoperto, previsto in polizza, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo, come da fattura, ch e si produce, oltre alla somma di euro 400,00 a titolo di spese di assistenza legale in mediazione, per la somma complessiva di euro 4.500,00 , oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da contenersi, in ogni caso, entro il limite di competenza per v alore del giudice adito.
O veriore somma accertanda in corso di causa.”
Per la parte appellata
“In via istruttoria … (omissis)…
Nel merito
In via principale
Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della
[...]
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi Controparte_1
tutti esposti in atti, o, comunque, non provate.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice convenuta, dichiarare la tenuta a corrispondere solo quanto Controparte_1
rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto degli scoperti con i minimi, delle franchigie previste in polizza e dei limiti al risarcimento e, comunque, entro il massimale e nei limiti del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla polizza assicurativa AutoMia Reale n.
2020/445219, stipulata dalla con la con Parte_2 Controparte_1
applicazione, ai sensi di polizza, del deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo sul prezzo delle parti sostituite del veicolo, tenuto conto della eventuale insufficienza assicurativa, dell'adeguamento del valore assicurato e, in ogni caso, con applicazione di tutte le condizioni di assicurazione (cfr. doc. C - docc. 3 e 8).
Con compensazione delle spese di causa.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 13 1. Con atto di citazione del 21.7.2021, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva avanti al Giudice di Pace di Torino la nella Controparte_1
sua qualità di impresa assicuratrice i il rischio “Kasko Collisione” del veicolo Alfa Romeo Giulietta, targato FV876MS, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo assicurativo per danni materiali subiti dal suddetto veicolo in occasione del sinistro occorso il giorno 3.11.2020 in Grugliasco
(TO), all'intersezione tra Strada del Barocchio e Via Santorelli.
Deduceva l'attrice che in tali circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Alfa Romeo Giulietta, di proprietà della e condotto, nell'occasione, dal sig. , stava Parte_2 CP_3
percorrendo la Strada del Barocchio allorquando, giunto all'intersezione con la Via Santorelli, il conducente, nel compiere manovra di svolta a sinistra per immettersi in tale via, aveva omesso di verificare la presenza di veicoli in regolare percorrenza sulla Strada del Barocchio, con senso di marcia opposto, andando a collidere contro il veicolo Fiat Panda, targato FV 370 CH, di proprietà e condotto dal sig. che a seguito del sinistro il veicolo Alfa Romeo aveva subito danni Parte_3
quantificati in € 4.100,00, come da fattura n. 32 del 02.02.2021 emessa dalla Carrozzeria attorea, a cui
, in data 24.05.2021, aveva ceduto il credito derivante dal sinistro de quo; che Parte_2
dinanzi al rifiuto espresso in sede stragiudiziale dalla Compagnia convenuta, l'attrice si era vista costretta ad adire le vie legali per ottenere, in forza della ridetta polizza (“Collisione Kasko”),
l'indennizzo integrale dei danni materiali patiti dal veicolo.
1.2. Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improponibilità della Controparte_1
domanda per il mancato previo esperimento dell'arbitrato previsto in polizza assicurativa AutoMia n.
2020 /445219 stipulata dalla per il veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. FV876MS, Parte_2
nonché il difetto di legittimazione rispettivamente attiva e passiva delle parti;
nel merito, deduceva la mancanza di prova del verificarsi del sinistro e contestava nel quantum la pretesa risarcitoria avversaria, chiedendone il rigetto.
1.3. All'esito del giudizio di primo grado, con Sentenza n. 2177/2023 del 12.06.2023, il Giudice di
Pace di Torino, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla
Compagnia convenuta, rigettava la domanda attorea e condannava al rimborso Parte_1
delle spese legali in favore della Compagnia.
1.4. Con atto di citazione datato 24.01.2024, ritualmente notificato a Parte_4
ha interposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino,
[...]
chiedendone la riforma integrale.
Nello specifico, l'appellante ha censurato la parte della motivazione in cui il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione avversaria circa il difetto di legittimazione attiva della , Parte_1
pagina 3 di 13 ha ravvisato la nullità del contratto di cessione del credito intervenuto con l'assicurata, e ha dunque ritenuto la non legittimata ad agire per l'indennizzo assicurativo richiesto. Parte_2
L'appellante ha contestato la ricostruzione in diritto effettuata dal Giudice di Pace, evidenziando come il fatto che l'impresa fosse “inattiva” al momento della sottoscrizione del contratto di cessione del credito con la non valga ad incidere sulla validità del negozio di cessione. Ha Parte_2
quindi ribadito di essere titolata a pretendere l'indennizzo richiesto, oggetto di cessione del credito da parte della cedente , richiamando le argomentazioni svolte in primo grado in Parte_2 punto prova dell'evento coperto dalla garanzia e quantum debeatur.
1.4. Si è costituita nel presente giudizio di appello contestando le Controparte_1
argomentazioni addotte a motivo del gravame, richiamando tutte le difese svolte in primo grado e chiedendo pertanto l'integrale conferma della Sentenza impugnata.
1.5. All'udienza in data 21.11.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
***
2. Il motivo di appello è fondato e va accolto, il che comporta la necessità di indagare nel merito sulla fondatezza della domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante.
2.1. Il Giudice di Pace, nella Sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dalla Compagnia convenuta, sostanzialmente Parte_5 ritenendola non “titolata a stipulare un contratto di cessione del credito”, né titolata a procedere alla riparazione del veicolo e ad emettere fattura di riparazione, in quanto di fatto risultante inattiva all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo e dell'effettuazione delle riparazioni medesime;
ha pertanto concluso ritenendo “nullo” il contratto di cessione del credito e conseguentemente la non titolata ad agire per il credito risarcitorio. Parte_2
2.1.2. La motivazione spesa da Giudice di prime cure è giuridicamente infondata.
Deve anzitutto premettersi che l'efficacia e validità della cessione del credito non si pone come questione inerente alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del credito risarcitorio, che attiene quindi al merito della controversia (ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Così riqualificata l'eccezione sollevata dalla Compagnia convenuta, nel merito si deve osservare come la condizione di inattività di una società di capitali risultante ancora regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese non valga in alcun modo ad integrare una causa di nullità dei contratti dalla stessa stipulati, e nella specie del contratto di cessione del credito oggetto dell'eccezione in esame.
Una società inattiva iscritta nel Registro delle Imprese è infatti un'entità giuridica formalmente esistente e registrata, che pur non svolgendo alcuna attività operativa, mantiene però la capacità di agire pagina 4 di 13 attraverso i suoi rappresentanti, così come tutti gli obblighi fiscali e civilistici fino alla sua effettiva cancellazione, compresa la capacità di stare in giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17957 del
23/06/2021).
Ne deriva che seppur inattiva al momento della stipulazione del contratto di Parte_1
cessione del credito con (cfr. visura camerale, doc. C – doc. 7 fascicolo primo Parte_2
grado appellata), era certamente capace di rendersi cessionaria del credito risarcitorio di cui quest'ultima era titolare in forza di polizza assicurativa AutoMia Reale con copertura “Kasko” (doc. 2 fascicolo primo grado appellante).
2.1.3. Il contratto di cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, peraltro, è da ritenersi perfettamente valido ed efficace.
Come è pacifico nella giurisprudenza di nomofilachia, il credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, in quanto di natura non strettamente personale, non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo né ricorrendo un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (così, tra le tante, Cass. 13/05/2009, n. 11095; Cass. 10/01/2012, n. 52; Cass.
03/10/2013, n. 22601).
Si tratta di un credito attuale, non già futuro, che sorge nel momento in cui il fatto illecito è compiuto, ad altri fini rilevando il suo accertamento e la sua liquidazione (da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 8869 del 31/03/2021).
Di tale principio di diritto ha preso atto lo stesso legislatore che, con l'art. 1 comma 24 della legge n.
124 del 2017, ha introdotto nel Codice delle assicurazioni private l'art. 149 bis, in base al quale “In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 122, che ha eseguito le riparazioni”.
Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare tutte le azioni previste della legge a garanzia del proprio credito (cfr. da ultimo, con principio di diritto affermato ai sensi dell'art. 363 c.p.c., Cass. civ., Sez. 3, n. 29113 del 4.11.2025).
Nel caso di specie, il contratto di cessione riporta con determinatezza l'inequivoca individuazione del sinistro stradale, nonché l'indicazione del veicolo asseritamente danneggiato e il numero della polizza assicurativa con garanzia “Kasko Collisione” riferibile alla Controparte_1
A nulla rileva il fatto che il contratto non rechi l'importo delle riparazioni, posto che queste ben possono essere rimesse ad una stima ancora da effettuarsi al momento della stipulazione, senza con ciò rendere non attuale, o indeterminato, il credito oggetto di cessione.
pagina 5 di 13 Né rileva che il contratto non riporti il prezzo di acquisto del credito ceduto, posto che la cessione del credito è un contratto a causa variabile, che può svolgere funzione di liberalità, di adempimento o di altro genere.
In particolare, si ritiene che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, “il debitore ceduto
- a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (ex plurimis, Cass. Sez. II, Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021; Cass.
09/07/2018, n. 18016; Cass. 31/07/2012, n. 13691; Cass. 03/04/2009, n. 8145).
Nel caso di specie, sebbene appaia piuttosto singolare che una Carrozzeria abilitata ad eseguire le riparazioni, quale è la , abbia ritenuto di dover affidare per il ripristino del Parte_2
mezzo ad altra Carrozzeria, peraltro in quel momento inattiva e apparentemente priva della possibilità di operare ( , è preclusa in questa sede ogni valutazione sulla causa in concreto Parte_1
del negozio di cessione, che in difetto di vizi formali è da ritenersi perfettamente valido ed efficace nei confronti del debitore ceduto (Reale Mutua di Assicurazioni).
2.2. Accertata, dunque, la legittimità della cessione del credito, nel merito la domanda di condanna della Compagnia odierna appellata al pagamento dell'indennizzo assicurativo derivante da copertura
“Kasko Collissione” è fondata e va accolta.
Il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste, difatti, in un danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale in cui opera la garanzia.
Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza e che da esso sia conseguito il danno di cui si reclama il ristoro, deve intendersi soddisfatto l'onere previsto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'assicurato; grava poi sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale.
2.2.1. Nella fattispecie in esame, non è contestato che la polizza denominata “AutoMia Reale” sia stata stipulata a copertura anche dell'evento “collisione” e che fosse valida e operante al momento del fatto lamentato;
ciò risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta dalla stessa Compagnia convenuta in giudizio (doc. n. 3 fascicolo primo grado appellata).
pagina 6 di 13 L'assicurazione odierna appellata ha, invece, dubitato della genuinità dei fatti posti a fondamento della domanda, principalmente sulla base di alcune anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti stragiudiziali svolti sulla vicenda (nella specie, genericità del modello CAI, pregressi rapporti tra le
Carrozzerie coinvolte nella vicenda, la sottoposizione del veicolo assicurato a numerosi provvedimenti di fermo amministrativo, il suo coinvolgimento in un precedente sinistro con medesimi danni materiali).
2.2.2. Ciò premesso, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, alla luce delle prove testimoniali e dalla documentazione prodotta, deve ritenersi che parte attrice abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando il verificarsi dell'evento di rischio coperto dalla polizza nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione, e fornendo adeguati riscontri in ordine al nesso causale tra l'evento predetto e i danni materiali derivati all'autovettura assicurata.
In particolare, ha dedotto che la prospettata collisione tra il veicolo Alfa Parte_1
Romeo Giulietta tg. FV876MS, di proprietà della cedente , e il veicolo Fiat Parte_2
Panda tg. FV370CH, sarebbe avvenuta in data 3.11.2020, alle ore 21:05 circa, in Grugliasco, all'intersezione tra Via Santorelli e Strada del Barocchio.
Tale circostanza risulta provata, anzitutto, dal modulo CAI sottoscritto dal conducente del veicolo assicurato e dal proprietario/conducente del veicolo antagonista, in cui sono indicati data, luogo e ora del sinistro, nonché la dinamica dello stesso, descritta graficamente e confermata dell'ammissione di responsabilità esclusiva del sig. , conducente del veicolo assicurato (cfr. doc. 1 fascicolo CP_3
parte appellata).
In ordine all'efficacia probatoria del modulo CAI, si osserva che la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 143 comma 2 cod. ass., non è applicabile al caso di specie, non vertendosi in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, bensì di azione contrattuale volta ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo assicurativo da “collisioni”, rischio coperto dalla polizza invocata.
In tale contesto, la valenza probatoria indiziaria propria del modulo di contestazione amichevole, sottoscritto da soggetti coinvolti dal sinistro nei riguardi dell'impresa di assicurazione, richiede che le dichiarazioni ivi contenute siano corroborate da ulteriori elementi probatori.
Nel caso di specie, il verificarsi dell'evento nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione è stato confermato in sede di escussione testimoniale da parte del sig. conducente e Parte_3
proprietario della Fiat Panda, che sentito dinanzi al Giudice di Pace ha confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione (cfr. verbale di udienza del 28.02.2023fascicolo primo grado).
pagina 7 di 13 L'eccezione di incapacità del teste e nullità della deposizione, tempestivamente sollevata dalla
Compagnia convenuta e reiterata anche nel presente giudizio di appello, non può pertanto trovare accoglimento.
Non è infatti attinente alla fattispecie in esame la giurisprudenza, pur richiamata dalla Compagnia odierna appellata, secondo cui “la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004).
Secondo tale orientamento, “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico,
e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto,...” (cfr. Cass. n. 14468/2021).
Come già evidenziato, nella fattispecie in esame non si verte in un'ipotesi di risarcimento dei danni da circolazione stradale bensì di indennizzo da polizza assicurativa stipulata dell'assicurato a copertura del rischio “collisioni”.
Ne deriva che il fatto che il veicolo del sig. abbia riportato a sua volta danni Parte_3
materiali in occasione del sinistro per cui è causa non determina di per sé la sussistenza di un interesse concreto e attuale del teste a partecipare al presente giudizio. in quanto giudizio di natura esclusivamente contrattuale, instaurato sulla base di un titolo (la polizza a copertura del rischio “Kasko collisioni”) che in alcun modo potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio del teste.
In altri termini, rispetto al presente giudizio e con riferimento al rapporto assicurativo in discussione, il sig. è del tutto estraneo, non essendo titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare Parte_3
al processo (identificato con quello a proporre la domanda od a contraddirvi di cui all'art. 100 del c.p.c.), bensì, eventualmente, di un mero interesse di fatto ad un determinato esito o, tuttalpiù, un interesse ad agire rispetto ad azioni ipotetiche diverse da quelle oggetto della causa (quale l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile civile e la sua assicurazione), elementi che non rendono il testimone incapace di deporre nel presente giudizio ex art. 246 c.c. (ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 8832 del 29/03/2023: “l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in
pagina 8 di 13 discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso
- salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio”).
I dedotti - e peraltro non documentati - rapporti di “conoscenza” tra la e la Parte_2
(che avrebbe eseguito le riparazioni del veicolo Fiat Panda di proprietà del sig. Controparte_4
) non costituiscono motivi per dubitare dell'attendibilità del testimone. Parte_3
Ne deriva che, in assenza di qualsivoglia evidenza di segno contrario, il fatto storico addotto dalla
[...]
a sostegno della propria domanda, ossia la collisione tra il veicolo Alfa Romeo Parte_1
Giulietta tg. FV876MS e il veicolo Fiat Panda tg. FV370CH, in Grugliasco, all'intersezione tra Via
Santorelli e Strada del Barocchio, alle ore 21:05 circa data 3.11.2020, deve ritenersi dimostrato.
I numerosi passaggi di proprietà del veicolo documentati dalla Compagnia, così come i plurimi provvedimenti di fermo amministrativo a cui l'autovettura fu sottoposta prima di divenire di proprietà della , rappresentano elementi del tutto ininfluenti ai fini della valutazione della Parte_2 Parte_2
veridicità del sinistro (doc. C-doc. 6 fascicolo primo grado appellata).
L'appellata ha solo dedotto, ma in alcun modo dimostrato, il coinvolgimento dell'autovettura in un precedente sinistro con medesimi danni materiali, sicché la circostanza non può essere utilizzata per dubitare dell'accadimento del sinistro per cui è causa.
2.2.3. Per quanto attiene alla sussistenza dei danni oggetto della domanda e della loro riconducibilità causale al sinistro in oggetto, ha prodotto in atti le fotografie dell'autovettura Parte_1
incidentata e la fattura di riparazione.
Il perito incaricato dalla Compagnia ha visionato l'autovettura Alfa Romeo Giulietta a riparazioni da effettuare e ha concluso per la compatibilità dei danni riscontrati rispetto alla dinamica dell'incidente descritta in citazione, stimando il costo delle riparazioni in € 3.516,11 iva inclusa, rispetto ad un complessivo valore commerciale del veicolo (immatricolato nel 2012, con uno stato d'uso mediocre, percorrenza chilometrica di 189.147 chilometri e pneumatici al 70%) indicato in € 6.600,00 (cfr. doc. C
- doc. 5 fascicolo primo grado appellata).
Con riferimento alla quantificazione dei danni, l'unica differenza tra l'importo stimato dal perito fiduciario della Compagnia e l'importo riportato nella fattura di riparazione prodotta dalla
[...]
riguarda il costo della manodopera e del materiale di consumo. Parte_6
Avendo l'odierna appellata tuttavia dimostrato come il proprio costo orario per la manodopera risulti pagina 9 di 13 pienamente in linea con le tariffe divulgate dalla CNA di Torino per l'anno 2021 (ambito territoriale in cui si trova ad operare), che indicano un costo medio per la manodopera del Parte_1
settore tra un minimo di € 43,10 ed un massimo di € 69,10 oltre iva, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalla quantificazione operata in fattura dalla , senza necessità Parte_2
di ricorrere ad una CTU estimativa che si renderebbe del tutto antieconomica.
2.2.5. Ne deriva che la domanda deve ritenersi provata anche in punto danni materiali e loro riconducibilità causale al sinistro come descritto in citazione.
In relazione alla specifica eccezione di inoperatività della polizza AutoMia Reale per omesso avviso del sinistro oggetto di causa, da parte dell'assicurato, entro il termine di tre giorni dalla sua verificazione, si evidenzia che la Compagnia odierna appellata non ha allegato, né tantomeno dimostrato, quale pregiudizio le sarebbe derivato dalla ritardata comunicazione.
Secondo giurisprudenza costante, infatti: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19071 del
11/07/2024).
Nel caso di specie, l'assicurazione è stata posta nelle condizioni incaricare il proprio perito fiduciario per far visionare l'autovettura prima delle riparazioni, sicché non vi è comunque motivo per ravvisare alcun pregiudizio ai suoi danni, con la conseguenza che l'eccezione deve essere disattesa.
L'asserita condizione di fermo amministrativo dell'autovettura non è stata invece dimostrata (i provvedimenti di fermo risultanti dalla Visura PRA versata in atta dalla Compagnia riguardano infatti i precedenti proprietari del veicolo), e comunque la stessa non costituirebbe motivo di esclusione dell'operatività della polizza secondo le condizioni contrattuali (cfr. condizioni di polizza, doc. 3 fascicolo primo grado appellata).
2.3. In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, deve Controparte_1
pertanto essere condannata a corrispondere alla quale cessionaria del credito Parte_1
dell'assicurata , a titolo di indennizzo assicurativo, l'importo di € 4.100,00 iva Parte_2
inclusa, da pagarsi al lordo dello scoperto previsto in polizza, oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza al saldo effettivo.
pagina 10 di 13 ***
3. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003,
n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
3.1. Nel caso di specie, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, e considerando, in particolare, la fondatezza della domanda proposta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado, oltre che nel presente giudizio in grado di appello, la parte appellata dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55
(pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 1) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”:
Euro 236,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 252,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 425,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.265,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrende.
3.2. Tenuto conto della soccombenza della parte appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante costituita le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della pagina 11 di 13 Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione
Euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.701,00 oltre alle spese documentate per CU e marca da bollo, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3.3. Avendone la parte appellante fatto espressa richiesta, devono liquidarsi anche le spese della fase di attivazione della procedura di mediazione esperita, seppur non sulla base della parcella pro-forma prodotta in atti (attinente più in generale ad una attività di assistenza stragiudiziale generica), bensì secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 previsti per le controversie del valore “da Euro 1.100,01 ad
Euro 5.200,00”, e così per € 284,00.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 1540/24 RG promossa da (parte appellante) contro Parte_1
parte appellata), nel contraddittorio delle parti: Controparte_5
1) Accoglie l'appello proposto da vverso la Sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torino n. 2177/23 del 12.06.2023, depositata in data 19.06.2023 e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:
- Dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a titolo di indennizzo assicurativo in forza di polizza AutoMia Reale n.
2020/445219 sul veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. FV876MS, la somma di € 4.100,00, da considerarsi al lordo dello scoperto previsto in polizza, oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza al saldo effettivo;
- Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_5
le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in Euro Parte_1
1.265,00 per compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrende.
2) Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_5
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate Parte_1
pagina 12 di 13 in Euro 1.701,00 per compensi ed Euro 174,00 per spese documentate, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
3) Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_5
le spese legali della fase di attivazione della procedura di mediazione, e Parte_1
così per Euro 284,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 19.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa AL AMBROSIO
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1540/2024 R.G.; promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. SABINO PREZIUSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via
Camandona n. 13, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in grado di appello;
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
in persona del procuratore della Direzioni Controparte_1
Sinistri, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. STRATTA ALESSANDRO ed Persona_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea, via Circonvallazione n. 28, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
-PARTE APPELLATA- avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante
“In via istruttoria … (omissis)…
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
, sospendere e/o revocare la p rovv i- soria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto
NEL MERITO
pagina 1 di 13 Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, Via Co rte D'Appello n. 11, nella sua qualità di impresa garante il rischio “kasko collisione” del veicolo Alfa Romeo Giulietta, targato FV876MS, di proprietà della Parte_2
(cedente), all'indennizzo, in favore della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore , nella sua qualità di cessionaria, della somma di € 4.100,00, a titolo di spese di riparazione, da considerarsi al lordo dello scoperto, previsto in polizza, a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo, come da fattura, ch e si produce, oltre alla somma di euro 400,00 a titolo di spese di assistenza legale in mediazione, per la somma complessiva di euro 4.500,00 , oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, da contenersi, in ogni caso, entro il limite di competenza per v alore del giudice adito.
O veriore somma accertanda in corso di causa.”
Per la parte appellata
“In via istruttoria … (omissis)…
Nel merito
In via principale
Respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della
[...]
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi Controparte_1
tutti esposti in atti, o, comunque, non provate.
Con vittoria in spese, diritti ed onorari di causa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di condanna di questa compagnia assicuratrice convenuta, dichiarare la tenuta a corrispondere solo quanto Controparte_1
rigorosamente provato nel presente giudizio e, in ogni caso, tenuto conto degli scoperti con i minimi, delle franchigie previste in polizza e dei limiti al risarcimento e, comunque, entro il massimale e nei limiti del valore assicurato, in base alle garanzie previste dalla polizza assicurativa AutoMia Reale n.
2020/445219, stipulata dalla con la con Parte_2 Controparte_1
applicazione, ai sensi di polizza, del deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo sul prezzo delle parti sostituite del veicolo, tenuto conto della eventuale insufficienza assicurativa, dell'adeguamento del valore assicurato e, in ogni caso, con applicazione di tutte le condizioni di assicurazione (cfr. doc. C - docc. 3 e 8).
Con compensazione delle spese di causa.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 13 1. Con atto di citazione del 21.7.2021, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, conveniva avanti al Giudice di Pace di Torino la nella Controparte_1
sua qualità di impresa assicuratrice i il rischio “Kasko Collisione” del veicolo Alfa Romeo Giulietta, targato FV876MS, al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo assicurativo per danni materiali subiti dal suddetto veicolo in occasione del sinistro occorso il giorno 3.11.2020 in Grugliasco
(TO), all'intersezione tra Strada del Barocchio e Via Santorelli.
Deduceva l'attrice che in tali circostanze di tempo e di luogo, il veicolo Alfa Romeo Giulietta, di proprietà della e condotto, nell'occasione, dal sig. , stava Parte_2 CP_3
percorrendo la Strada del Barocchio allorquando, giunto all'intersezione con la Via Santorelli, il conducente, nel compiere manovra di svolta a sinistra per immettersi in tale via, aveva omesso di verificare la presenza di veicoli in regolare percorrenza sulla Strada del Barocchio, con senso di marcia opposto, andando a collidere contro il veicolo Fiat Panda, targato FV 370 CH, di proprietà e condotto dal sig. che a seguito del sinistro il veicolo Alfa Romeo aveva subito danni Parte_3
quantificati in € 4.100,00, come da fattura n. 32 del 02.02.2021 emessa dalla Carrozzeria attorea, a cui
, in data 24.05.2021, aveva ceduto il credito derivante dal sinistro de quo; che Parte_2
dinanzi al rifiuto espresso in sede stragiudiziale dalla Compagnia convenuta, l'attrice si era vista costretta ad adire le vie legali per ottenere, in forza della ridetta polizza (“Collisione Kasko”),
l'indennizzo integrale dei danni materiali patiti dal veicolo.
1.2. Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improponibilità della Controparte_1
domanda per il mancato previo esperimento dell'arbitrato previsto in polizza assicurativa AutoMia n.
2020 /445219 stipulata dalla per il veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. FV876MS, Parte_2
nonché il difetto di legittimazione rispettivamente attiva e passiva delle parti;
nel merito, deduceva la mancanza di prova del verificarsi del sinistro e contestava nel quantum la pretesa risarcitoria avversaria, chiedendone il rigetto.
1.3. All'esito del giudizio di primo grado, con Sentenza n. 2177/2023 del 12.06.2023, il Giudice di
Pace di Torino, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla
Compagnia convenuta, rigettava la domanda attorea e condannava al rimborso Parte_1
delle spese legali in favore della Compagnia.
1.4. Con atto di citazione datato 24.01.2024, ritualmente notificato a Parte_4
ha interposto appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino,
[...]
chiedendone la riforma integrale.
Nello specifico, l'appellante ha censurato la parte della motivazione in cui il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione avversaria circa il difetto di legittimazione attiva della , Parte_1
pagina 3 di 13 ha ravvisato la nullità del contratto di cessione del credito intervenuto con l'assicurata, e ha dunque ritenuto la non legittimata ad agire per l'indennizzo assicurativo richiesto. Parte_2
L'appellante ha contestato la ricostruzione in diritto effettuata dal Giudice di Pace, evidenziando come il fatto che l'impresa fosse “inattiva” al momento della sottoscrizione del contratto di cessione del credito con la non valga ad incidere sulla validità del negozio di cessione. Ha Parte_2
quindi ribadito di essere titolata a pretendere l'indennizzo richiesto, oggetto di cessione del credito da parte della cedente , richiamando le argomentazioni svolte in primo grado in Parte_2 punto prova dell'evento coperto dalla garanzia e quantum debeatur.
1.4. Si è costituita nel presente giudizio di appello contestando le Controparte_1
argomentazioni addotte a motivo del gravame, richiamando tutte le difese svolte in primo grado e chiedendo pertanto l'integrale conferma della Sentenza impugnata.
1.5. All'udienza in data 21.11.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma c.p.c.
***
2. Il motivo di appello è fondato e va accolto, il che comporta la necessità di indagare nel merito sulla fondatezza della domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante.
2.1. Il Giudice di Pace, nella Sentenza impugnata, ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della sollevata dalla Compagnia convenuta, sostanzialmente Parte_5 ritenendola non “titolata a stipulare un contratto di cessione del credito”, né titolata a procedere alla riparazione del veicolo e ad emettere fattura di riparazione, in quanto di fatto risultante inattiva all'epoca della sottoscrizione del contratto de quo e dell'effettuazione delle riparazioni medesime;
ha pertanto concluso ritenendo “nullo” il contratto di cessione del credito e conseguentemente la non titolata ad agire per il credito risarcitorio. Parte_2
2.1.2. La motivazione spesa da Giudice di prime cure è giuridicamente infondata.
Deve anzitutto premettersi che l'efficacia e validità della cessione del credito non si pone come questione inerente alla legittimazione processuale, bensì alla titolarità del credito risarcitorio, che attiene quindi al merito della controversia (ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023).
Così riqualificata l'eccezione sollevata dalla Compagnia convenuta, nel merito si deve osservare come la condizione di inattività di una società di capitali risultante ancora regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese non valga in alcun modo ad integrare una causa di nullità dei contratti dalla stessa stipulati, e nella specie del contratto di cessione del credito oggetto dell'eccezione in esame.
Una società inattiva iscritta nel Registro delle Imprese è infatti un'entità giuridica formalmente esistente e registrata, che pur non svolgendo alcuna attività operativa, mantiene però la capacità di agire pagina 4 di 13 attraverso i suoi rappresentanti, così come tutti gli obblighi fiscali e civilistici fino alla sua effettiva cancellazione, compresa la capacità di stare in giudizio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17957 del
23/06/2021).
Ne deriva che seppur inattiva al momento della stipulazione del contratto di Parte_1
cessione del credito con (cfr. visura camerale, doc. C – doc. 7 fascicolo primo Parte_2
grado appellata), era certamente capace di rendersi cessionaria del credito risarcitorio di cui quest'ultima era titolare in forza di polizza assicurativa AutoMia Reale con copertura “Kasko” (doc. 2 fascicolo primo grado appellante).
2.1.3. Il contratto di cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale, peraltro, è da ritenersi perfettamente valido ed efficace.
Come è pacifico nella giurisprudenza di nomofilachia, il credito al risarcimento dei danni patrimoniali provocati da un sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, in quanto di natura non strettamente personale, non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo né ricorrendo un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (così, tra le tante, Cass. 13/05/2009, n. 11095; Cass. 10/01/2012, n. 52; Cass.
03/10/2013, n. 22601).
Si tratta di un credito attuale, non già futuro, che sorge nel momento in cui il fatto illecito è compiuto, ad altri fini rilevando il suo accertamento e la sua liquidazione (da ultimo, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 8869 del 31/03/2021).
Di tale principio di diritto ha preso atto lo stesso legislatore che, con l'art. 1 comma 24 della legge n.
124 del 2017, ha introdotto nel Codice delle assicurazioni private l'art. 149 bis, in base al quale “In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 122, che ha eseguito le riparazioni”.
Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare tutte le azioni previste della legge a garanzia del proprio credito (cfr. da ultimo, con principio di diritto affermato ai sensi dell'art. 363 c.p.c., Cass. civ., Sez. 3, n. 29113 del 4.11.2025).
Nel caso di specie, il contratto di cessione riporta con determinatezza l'inequivoca individuazione del sinistro stradale, nonché l'indicazione del veicolo asseritamente danneggiato e il numero della polizza assicurativa con garanzia “Kasko Collisione” riferibile alla Controparte_1
A nulla rileva il fatto che il contratto non rechi l'importo delle riparazioni, posto che queste ben possono essere rimesse ad una stima ancora da effettuarsi al momento della stipulazione, senza con ciò rendere non attuale, o indeterminato, il credito oggetto di cessione.
pagina 5 di 13 Né rileva che il contratto non riporti il prezzo di acquisto del credito ceduto, posto che la cessione del credito è un contratto a causa variabile, che può svolgere funzione di liberalità, di adempimento o di altro genere.
In particolare, si ritiene che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, “il debitore ceduto
- a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (ex plurimis, Cass. Sez. II, Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021; Cass.
09/07/2018, n. 18016; Cass. 31/07/2012, n. 13691; Cass. 03/04/2009, n. 8145).
Nel caso di specie, sebbene appaia piuttosto singolare che una Carrozzeria abilitata ad eseguire le riparazioni, quale è la , abbia ritenuto di dover affidare per il ripristino del Parte_2
mezzo ad altra Carrozzeria, peraltro in quel momento inattiva e apparentemente priva della possibilità di operare ( , è preclusa in questa sede ogni valutazione sulla causa in concreto Parte_1
del negozio di cessione, che in difetto di vizi formali è da ritenersi perfettamente valido ed efficace nei confronti del debitore ceduto (Reale Mutua di Assicurazioni).
2.2. Accertata, dunque, la legittimità della cessione del credito, nel merito la domanda di condanna della Compagnia odierna appellata al pagamento dell'indennizzo assicurativo derivante da copertura
“Kasko Collissione” è fondata e va accolta.
Il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste, difatti, in un danno verificatosi in dipendenza del rischio assicurato, nell'ambito spaziale e temporale in cui opera la garanzia.
Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza e che da esso sia conseguito il danno di cui si reclama il ristoro, deve intendersi soddisfatto l'onere previsto dall'art. 2697 c.c. a carico dell'assicurato; grava poi sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi”, ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale.
2.2.1. Nella fattispecie in esame, non è contestato che la polizza denominata “AutoMia Reale” sia stata stipulata a copertura anche dell'evento “collisione” e che fosse valida e operante al momento del fatto lamentato;
ciò risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta dalla stessa Compagnia convenuta in giudizio (doc. n. 3 fascicolo primo grado appellata).
pagina 6 di 13 L'assicurazione odierna appellata ha, invece, dubitato della genuinità dei fatti posti a fondamento della domanda, principalmente sulla base di alcune anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti stragiudiziali svolti sulla vicenda (nella specie, genericità del modello CAI, pregressi rapporti tra le
Carrozzerie coinvolte nella vicenda, la sottoposizione del veicolo assicurato a numerosi provvedimenti di fermo amministrativo, il suo coinvolgimento in un precedente sinistro con medesimi danni materiali).
2.2.2. Ciò premesso, dal quadro probatorio formatosi in corso di causa, alla luce delle prove testimoniali e dalla documentazione prodotta, deve ritenersi che parte attrice abbia soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando il verificarsi dell'evento di rischio coperto dalla polizza nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione, e fornendo adeguati riscontri in ordine al nesso causale tra l'evento predetto e i danni materiali derivati all'autovettura assicurata.
In particolare, ha dedotto che la prospettata collisione tra il veicolo Alfa Parte_1
Romeo Giulietta tg. FV876MS, di proprietà della cedente , e il veicolo Fiat Parte_2
Panda tg. FV370CH, sarebbe avvenuta in data 3.11.2020, alle ore 21:05 circa, in Grugliasco, all'intersezione tra Via Santorelli e Strada del Barocchio.
Tale circostanza risulta provata, anzitutto, dal modulo CAI sottoscritto dal conducente del veicolo assicurato e dal proprietario/conducente del veicolo antagonista, in cui sono indicati data, luogo e ora del sinistro, nonché la dinamica dello stesso, descritta graficamente e confermata dell'ammissione di responsabilità esclusiva del sig. , conducente del veicolo assicurato (cfr. doc. 1 fascicolo CP_3
parte appellata).
In ordine all'efficacia probatoria del modulo CAI, si osserva che la presunzione iuris tantum prevista dall'art. 143 comma 2 cod. ass., non è applicabile al caso di specie, non vertendosi in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, bensì di azione contrattuale volta ad ottenere la liquidazione dell'indennizzo assicurativo da “collisioni”, rischio coperto dalla polizza invocata.
In tale contesto, la valenza probatoria indiziaria propria del modulo di contestazione amichevole, sottoscritto da soggetti coinvolti dal sinistro nei riguardi dell'impresa di assicurazione, richiede che le dichiarazioni ivi contenute siano corroborate da ulteriori elementi probatori.
Nel caso di specie, il verificarsi dell'evento nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione è stato confermato in sede di escussione testimoniale da parte del sig. conducente e Parte_3
proprietario della Fiat Panda, che sentito dinanzi al Giudice di Pace ha confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione (cfr. verbale di udienza del 28.02.2023fascicolo primo grado).
pagina 7 di 13 L'eccezione di incapacità del teste e nullità della deposizione, tempestivamente sollevata dalla
Compagnia convenuta e reiterata anche nel presente giudizio di appello, non può pertanto trovare accoglimento.
Non è infatti attinente alla fattispecie in esame la giurisprudenza, pur richiamata dalla Compagnia odierna appellata, secondo cui “la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004).
Secondo tale orientamento, “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico,
e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto,...” (cfr. Cass. n. 14468/2021).
Come già evidenziato, nella fattispecie in esame non si verte in un'ipotesi di risarcimento dei danni da circolazione stradale bensì di indennizzo da polizza assicurativa stipulata dell'assicurato a copertura del rischio “collisioni”.
Ne deriva che il fatto che il veicolo del sig. abbia riportato a sua volta danni Parte_3
materiali in occasione del sinistro per cui è causa non determina di per sé la sussistenza di un interesse concreto e attuale del teste a partecipare al presente giudizio. in quanto giudizio di natura esclusivamente contrattuale, instaurato sulla base di un titolo (la polizza a copertura del rischio “Kasko collisioni”) che in alcun modo potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio del teste.
In altri termini, rispetto al presente giudizio e con riferimento al rapporto assicurativo in discussione, il sig. è del tutto estraneo, non essendo titolare di un diritto che lo legittimerebbe a partecipare Parte_3
al processo (identificato con quello a proporre la domanda od a contraddirvi di cui all'art. 100 del c.p.c.), bensì, eventualmente, di un mero interesse di fatto ad un determinato esito o, tuttalpiù, un interesse ad agire rispetto ad azioni ipotetiche diverse da quelle oggetto della causa (quale l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile civile e la sua assicurazione), elementi che non rendono il testimone incapace di deporre nel presente giudizio ex art. 246 c.c. (ex multis, Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 8832 del 29/03/2023: “l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in
pagina 8 di 13 discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso
- salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio”).
I dedotti - e peraltro non documentati - rapporti di “conoscenza” tra la e la Parte_2
(che avrebbe eseguito le riparazioni del veicolo Fiat Panda di proprietà del sig. Controparte_4
) non costituiscono motivi per dubitare dell'attendibilità del testimone. Parte_3
Ne deriva che, in assenza di qualsivoglia evidenza di segno contrario, il fatto storico addotto dalla
[...]
a sostegno della propria domanda, ossia la collisione tra il veicolo Alfa Romeo Parte_1
Giulietta tg. FV876MS e il veicolo Fiat Panda tg. FV370CH, in Grugliasco, all'intersezione tra Via
Santorelli e Strada del Barocchio, alle ore 21:05 circa data 3.11.2020, deve ritenersi dimostrato.
I numerosi passaggi di proprietà del veicolo documentati dalla Compagnia, così come i plurimi provvedimenti di fermo amministrativo a cui l'autovettura fu sottoposta prima di divenire di proprietà della , rappresentano elementi del tutto ininfluenti ai fini della valutazione della Parte_2 Parte_2
veridicità del sinistro (doc. C-doc. 6 fascicolo primo grado appellata).
L'appellata ha solo dedotto, ma in alcun modo dimostrato, il coinvolgimento dell'autovettura in un precedente sinistro con medesimi danni materiali, sicché la circostanza non può essere utilizzata per dubitare dell'accadimento del sinistro per cui è causa.
2.2.3. Per quanto attiene alla sussistenza dei danni oggetto della domanda e della loro riconducibilità causale al sinistro in oggetto, ha prodotto in atti le fotografie dell'autovettura Parte_1
incidentata e la fattura di riparazione.
Il perito incaricato dalla Compagnia ha visionato l'autovettura Alfa Romeo Giulietta a riparazioni da effettuare e ha concluso per la compatibilità dei danni riscontrati rispetto alla dinamica dell'incidente descritta in citazione, stimando il costo delle riparazioni in € 3.516,11 iva inclusa, rispetto ad un complessivo valore commerciale del veicolo (immatricolato nel 2012, con uno stato d'uso mediocre, percorrenza chilometrica di 189.147 chilometri e pneumatici al 70%) indicato in € 6.600,00 (cfr. doc. C
- doc. 5 fascicolo primo grado appellata).
Con riferimento alla quantificazione dei danni, l'unica differenza tra l'importo stimato dal perito fiduciario della Compagnia e l'importo riportato nella fattura di riparazione prodotta dalla
[...]
riguarda il costo della manodopera e del materiale di consumo. Parte_6
Avendo l'odierna appellata tuttavia dimostrato come il proprio costo orario per la manodopera risulti pagina 9 di 13 pienamente in linea con le tariffe divulgate dalla CNA di Torino per l'anno 2021 (ambito territoriale in cui si trova ad operare), che indicano un costo medio per la manodopera del Parte_1
settore tra un minimo di € 43,10 ed un massimo di € 69,10 oltre iva, ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalla quantificazione operata in fattura dalla , senza necessità Parte_2
di ricorrere ad una CTU estimativa che si renderebbe del tutto antieconomica.
2.2.5. Ne deriva che la domanda deve ritenersi provata anche in punto danni materiali e loro riconducibilità causale al sinistro come descritto in citazione.
In relazione alla specifica eccezione di inoperatività della polizza AutoMia Reale per omesso avviso del sinistro oggetto di causa, da parte dell'assicurato, entro il termine di tre giorni dalla sua verificazione, si evidenzia che la Compagnia odierna appellata non ha allegato, né tantomeno dimostrato, quale pregiudizio le sarebbe derivato dalla ritardata comunicazione.
Secondo giurisprudenza costante, infatti: “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se
l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (ex multis, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19071 del
11/07/2024).
Nel caso di specie, l'assicurazione è stata posta nelle condizioni incaricare il proprio perito fiduciario per far visionare l'autovettura prima delle riparazioni, sicché non vi è comunque motivo per ravvisare alcun pregiudizio ai suoi danni, con la conseguenza che l'eccezione deve essere disattesa.
L'asserita condizione di fermo amministrativo dell'autovettura non è stata invece dimostrata (i provvedimenti di fermo risultanti dalla Visura PRA versata in atta dalla Compagnia riguardano infatti i precedenti proprietari del veicolo), e comunque la stessa non costituirebbe motivo di esclusione dell'operatività della polizza secondo le condizioni contrattuali (cfr. condizioni di polizza, doc. 3 fascicolo primo grado appellata).
2.3. In conclusione, in accoglimento della domanda attorea, deve Controparte_1
pertanto essere condannata a corrispondere alla quale cessionaria del credito Parte_1
dell'assicurata , a titolo di indennizzo assicurativo, l'importo di € 4.100,00 iva Parte_2
inclusa, da pagarsi al lordo dello scoperto previsto in polizza, oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza al saldo effettivo.
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3. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003,
n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
3.1. Nel caso di specie, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, e considerando, in particolare, la fondatezza della domanda proposta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado, oltre che nel presente giudizio in grado di appello, la parte appellata dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55
(pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 1) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00”:
Euro 236,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 252,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 425,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.265,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrende.
3.2. Tenuto conto della soccombenza della parte appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante costituita le spese processuali del presente giudizio in grado di appello, così come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della pagina 11 di 13 Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione
Euro 425,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 425,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.701,00 oltre alle spese documentate per CU e marca da bollo, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3.3. Avendone la parte appellante fatto espressa richiesta, devono liquidarsi anche le spese della fase di attivazione della procedura di mediazione esperita, seppur non sulla base della parcella pro-forma prodotta in atti (attinente più in generale ad una attività di assistenza stragiudiziale generica), bensì secondo i valori medi di cui al DM 55/2014 previsti per le controversie del valore “da Euro 1.100,01 ad
Euro 5.200,00”, e così per € 284,00.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 1540/24 RG promossa da (parte appellante) contro Parte_1
parte appellata), nel contraddittorio delle parti: Controparte_5
1) Accoglie l'appello proposto da vverso la Sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Torino n. 2177/23 del 12.06.2023, depositata in data 19.06.2023 e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:
- Dichiara tenuta e condanna la in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a pagare a in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a titolo di indennizzo assicurativo in forza di polizza AutoMia Reale n.
2020/445219 sul veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. FV876MS, la somma di € 4.100,00, da considerarsi al lordo dello scoperto previsto in polizza, oltre interessi legali dalla data della presente Sentenza al saldo effettivo;
- Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_5
le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in Euro Parte_1
1.265,00 per compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della sentenza di primo grado e successive occorrende.
2) Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_5
le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate Parte_1
pagina 12 di 13 in Euro 1.701,00 per compensi ed Euro 174,00 per spese documentate, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
3) Dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Controparte_5
le spese legali della fase di attivazione della procedura di mediazione, e Parte_1
così per Euro 284,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 19.12.2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa AL AMBROSIO
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