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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.106/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.Arnaldo Miglino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capaccio Paestum (SA), frazione Scalo, via De Nicola n.20- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Carlo Annunziata ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco Manzo n.38 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2164/2021
del Tribunale di Salerno pubblicata il 6/7/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accolta l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con il rigetto della domanda dell'opposto;
chiedeva in via riconvenzionale che fosse pronunciata la risoluzione della convenzione di incarico dell'11/2/2003 e del contratto disciplinare di incarico professionale del 16/3/2006, per inadempimento dell'opposto; chiedeva che in ogni caso l'ing. CP_1
fosse condannato a risarcirlo per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dal mancato conseguimento del finanziamento e dalla mancata realizzazione, tramite i fondi POR Campania
2000/2006, dei lavori di restauro e recupero dell'invaso spaziale pubblico Piazza Diaz per la valorizzazione di Parte_1
capoluogo e a restituire tutte le somme a lui corrisposte nel corso del primo grado con interessi legali dal pagamento sino al soddisfo con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado del giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e che fosse accertato e dichiarato il difetto di interesse ad agire e, quindi, di interporre gravame alla sentenza impugnata in relazione alla domanda di nullità
dei contratti inter partes ed alla domanda riconvenzionale;
in via
2 subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dei motivi di gravame, in accoglimento della eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado, accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art.100
cpc, il difetto di interesse ad agire del in Parte_1
riconvenzionale nei confronti dell'ing. sempre in CP_1
via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dei motivi di gravame, chiedeva che fosse accolta l' eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado di nullità dell'atto di citazione ex artt..
125, 163 n. 3 e 4 e 164 IV c cpc e, comunque, delle domande riconvenzionali, il tutto con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari oltre accessori ed attribuzione:
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 6 febbraio 2025 e con ordinanza del 13 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2091/2011 emesso dal Tribunale di Salerno su
3 ricorso dell'ing. per il pagamento delle proprie CP_1
competenze professionali pari ad E 39.168,00, al lordo della ritenuta d'acconto oltre accessori, per la realizzazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro e recupero dell'invaso spaziale pubblico Piazza Diaz per la valorizzazione di Parte_1
capoluogo ed eccepiva che : il pagamento in questione era
[...]
condizionato all'ottenimento del finanziamento dell'opera con i fondi del POR Campania 2000/2006; l'inidoneità della progettazione preliminare e definitiva oggetto di convenzione aveva impedito che fosse conseguito il predetto finanziamento e , pertanto, il professionista non avrebbe potuto chiedere il corrispettivo delle sue prestazioni;
sulla base di quanto prospettato chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione della convenzione d'incarico dell'11/2/2003 e del contratto disciplinare di incarico professionale del
16/3/2006, per inadempimento del professionista e la condanna del predetto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dal mancato conseguimento del finanziamento e della mancata realizzazione, tramite i fondi POR Campania
4 2000/2006, dei lavori di restauro e recupero dell'invaso spaziale pubblico Piazza Diaz.
L'ing. si costituiva chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione.
Venivano escussi alcuni testi e la causa andava in decisione all'udienza del 28/1/2021 con la concessione dei termini ex art. 190
cpc.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite nella misura di un terzo,
ponendo il residuo a carico di parte opponente.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
in via preliminare rilevava la tardività della nullità ex art. 191
TUEL, poiché presentata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale evidenziando che non era stato contestato specificamente il conferimento dell'incarico al professionista, anzi espressamente riconosciuto, né gli importi indicati nei due contratti dell'anno 2003 e 2006;
5 non riteneva, sulla base dell'analisi delle convenzioni stipulate,
che il compenso fosse stato condizionato all'erogazione dei fondi POR
Campania 2000/2006; il richiamo contenuto nell'art.9 non era sufficiente ad individuare tale condizione, per cui il compenso era solo subordinato alla realizzazione del progetto;
il riferimento al finanziamento contenuto nella delibera n. 49/2006
non rilevava perché atto amministrativo meramente interno dell'amministrazione comunale;
la domanda riconvenzionale non poteva essere accolta perchè
genericamente contestata ed infondata in quanto smentita dalla documentazione agli atti, attestante l'ammissione del Parte_1
al finanziamento POR Campania con posizione in
[...]
graduatoria al n. 42, poi non erogato non per inadeguatezza progettuale, ma per esaurimento delle risorse disponibili.
Il ha presentato appello avverso la Parte_1
predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
il pagamento del compenso era subordinato alla realizzazione del progetto e tale realizzazione non veniva posta in essere per una mancanza di fondi;
6 la questione della nullità ex art.191 TUEL poteva essere proposta anche tardivamente, perché poteva essere rilevata anche d'ufficio;
la domanda di risoluzione non era generica perché il Comune
aveva contestato al progettista che il finanziamento non era stato conseguito perchè il tecnico non aveva ben definito l'invaso spaziale di Piazza Diaz, precisando che la prova testimoniale richiesta dall'ing non aveva consentito di riscontrare che le indicazioni CP_1
progettuali erronee fossero riconducibili al Comune committente;
proprio per tale inadempimento il tardivo inserimento del progetto determinava la non finanziabilità per esaurimento dei fondi.
L'appellante in caso di mancato accoglimento dei predetti motivi riproponeva le questioni sollevate in primo grado, evidenziando che il compenso del tecnico era condizionato all'erogazione del finanziamento e ciò poteva desumersi dall'art.9 del contratto del 2006,
dal contenuto delle delibere di GM n.49/06 e n.17/2003 e dagli artt. 6-
9ter e 10 della convenzione di incarico dell'11/2/2003, oltre che dalle altre liquidazioni di cui aveva beneficiato l'ing. liquidazioni CP_1
poste in essere sulla base delle somme provenienti dai finanziamenti regionali.
7 si costituiva e chiedeva che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito affermava che:
le delibere di n. 16/2003 e 49/2006 erano inopponibili nei suoi confronti, poiché le stesse erano atti determinativi ai quali non aveva partecipato e avevano rilevanza interna di natura autorizzatoria;
in ogni caso non vi era una condizione sospensiva così come prospettata in quanto con la prima delibera il dichiarava Pt_1
espressamente che la spesa per la realizzazione dell'intervento sarebbe stata finanziata con fondi della Regione Campania POR 2000/2006 e che nelle more per le conseguenti spese tecniche era stato attivato il fondo di rotazione con la Cassa Depositi e Prestiti e con la seconda delibera non si faceva alcun espresso riferimento alla volontà,
comunque unilaterale, del di condizionare il pagamento delle Pt_1
competenze professionali all'effettiva erogazione del finanziamento regionale, mentre era specificato che le somme occorrenti per le spese tecniche erano già a disposizione dell'amministrazione comunale;
tale ragionamento valeva anche per l'art. 6 e per l'art.10 del contratto d'incarico professionale del 2006 in quanto da tali previsioni
8 non poteva desumersi la configurabilità della predetta condizione sospensiva;
quanto alla nullità ex art.191 TUEL l'eccezione era stata tardiva con conseguente carenza di interesse di agire da parte dell'appellante e in ogni caso mancava una domanda di accertamento finalizzata ad un pronuncia di invalidità del contratto stesso;
in ogni caso, anche se l'eccezione fosse stata ammissibile la delibera di G.C. n. 17/20023
recava la certificazione dell'effettivo e regolare impegno di spesa da parte del responsabile dell'ufficio finanziario dello stesso Parte_1
, che attestava la regolarità contabile dell'impegno assunto
[...]
dall'Amministrazione comunale nei suoi confronti ai sensi dell'art. 153 V c TUEL e tale situazione persisteva nel momento in cui due mesi dopo veniva di nuovo approvato il progetto una volta che era stato rideterminato;
l'appellante non aveva specificato affatto gli inadempimenti e i danni subiti, rendendo le spiegate domande riconvenzionali generiche e gravanti notevolmente sulla sua posizione con compromissione sia del diritto ad un'esauriente difesa ex art. 24 Cost., che della possibilità
di impostare un reale contradditorio ex art. 111 Cost.; ne conseguiva
9 che l'atto di citazione in primo grado fosse nullo ex art.164 VI c cpc: a tal fine l'appellato precisava che la predetta nullità era rilevabile d'ufficio e non sanabile neanche con la costituzione del convenuto;
in ogni caso il progetto era stato validamente posto in essere in quanto la mancata ammissione al finanziamento era conseguita soltanto all'esaurimento dei fondi disponibili;
in proposito sottolineava che la posizione in graduatoria raggiunta dall'istanza di finanziamento avanzata dal non era stata la conseguenza Parte_1
della presentazione della rimodulazione del progetto di restauro e recupero della Piazza Diaz, resosi necessario in conseguenza della nuova interpretazione fornita dalla Regione Campania al concetto di
“invaso spaziale”, ma, piuttosto, come evincibile dal bando di gara, la risultanza di una valutazione che prescindeva da tale fatto;
invero in virtù dell'art.11 del Bando di Gara Regionale, i progetti d'investimento risultati ammissibili al finanziamento, erano stati valutati sulla base dei parametri di valutazione riferiti ai tre principali ambiti: a) aspetti territoriali b) economicità dell'intervento c) validità
del progetto;
10 l'istanza di condanna generica era inammissibile perché mai proposta in primo grado e , come statuito dalla Suprema Corte, in caso di domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non poteva pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno doveva avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio.
Va premesso che l'appello non è inammissibile ex art.342 cpc in quanto l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord.Cass.n.13535/18).
Va evidenziato in preliminare anche che l'atto introduttivo in primo grado è rispettoso dei requisiti di cui all'art.163 cpc con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla parte appellata.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Rilievo dirimente e assorbente ha la questione della nullità della delibera di conferimento di incarico della e delle Parte_3
11 successive convenzioni di incarico dell'11 febbraio 2003 e del 16
marzo 2006.
Va premesso che tale nullità può essere rilevata anche d' ufficio e può essere proposta per la prima volta in sede di appello.
L'eccezione avente ad oggetto la predetta nullità non è tale in senso stretto, ma in senso lato per cui può essere proposta anche tardivamente in primo grado e, quindi, anche in sede di comparsa conclusionale come accaduto nel caso di specie;
ne consegue che non vi è in proposito difetto di interesse ad agire da parte dell'appellante.
Quello che è importante che i fatti costitutivi della nullità siano stati allegati al giudizio nei limiti delle preclusioni (cfr. sent.
Cass.n.17979/2024).
Nel presente contenzioso gli atti costituenti fonte della pretesa del tecnico ing. e posti alla base del ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo sono stati allegati tempestivamente nel giudizio di primo grado- ovvero la delibera della GM n.17/2003 e le due convenzioni di incarico dell'11 febbraio 2003 e del 16 marzo 2006.
Ciò posto, va detto che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. Cass. n.15050/2018; sent.
12 Cass. n. 13159/2024; sent. Cass. n. 17197/2024; sent. Cass. n.
27814/2024; sent. Cass. n.13432/2025) l'art. 191 Ic TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
La finalità perseguita dalla norma è costituita dal preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa
(sent.Cass. n. 6919/ 2019).
Conseguentemente ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione
13 della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d. lvo n. 267 del 2000.
Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione ( cfr.sent.Cass.n..24303/2011;
sent.Cass. n.17465/2013 e sent.Cass.n.33768/2019).
Nel caso di specie la delibera fonte dell'incarico indicava nella parte motiva che era stato attivato il fondo rotativo con Parte_4
e nel dispositivo che l'intervento previsto di E 790.000,00 E era stato inserito nello schema del piano triennale 2003/2005 ed annuale 2003 e che vi erano i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine a quella contabile.
Secondo la Corte le suddette indicazioni non equivalgono all'indicazione di un impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e all'attestazione della copertura finanziaria.
14 La nullità della delibera in questione e delle convenzioni di incarico ha valore assorbente rispetto alla domanda di risoluzione articolata in primo grado in via riconvenzionale da parte dell'appellante, in quanto la risoluzione presuppone la validità del contratto che è compromessa dalla nullità così come riscontrata, e alla conseguente domanda di risarcimento del danno.
L'appellante ha chiesto la restituzione delle somme versate all'appellato a seguito dell'accoglimento della domanda in primo grado.
La domanda che ha ad oggetto la restituzione di quanto pagato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente non è una domanda nuova e come tale è ammissibile (cfr.sent Cass.n.34011/2021).
In ogni caso non è vi prova agli atti del pagamento effettuato dall'appellante a favore dell'appellato a seguito dell'esito del giudizio dinanzi al Tribunale .
15 Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi alla luce dell'esito dell'appello ( scaglione: 26.001,00 E-52.000,00 valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi per il primo grado e per questo grado vanno riconosciute interamente la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale, mentre per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione, dichiara la nullità della delibera di
GM di conferimento di incarico n.17/2003 e delle due convenzioni di incarico dell'11 febbraio 2003 e del 16 marzo 2006, ovvero degli atti posti alla base del ricorso monitorio, per violazione dell'art.191 TUEL,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2091/2011 del Tribunale di
Salerno ed applica in tema di spese il principio della soccombenza come da capo che segue;
2) condanna l' appellato a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 3809,00 oltre
16 IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per questo grado in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
17
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.106/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.Arnaldo Miglino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Capaccio Paestum (SA), frazione Scalo, via De Nicola n.20- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Carlo Annunziata ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Francesco Manzo n.38 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2164/2021
del Tribunale di Salerno pubblicata il 6/7/21 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accolta l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con il rigetto della domanda dell'opposto;
chiedeva in via riconvenzionale che fosse pronunciata la risoluzione della convenzione di incarico dell'11/2/2003 e del contratto disciplinare di incarico professionale del 16/3/2006, per inadempimento dell'opposto; chiedeva che in ogni caso l'ing. CP_1
fosse condannato a risarcirlo per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dal mancato conseguimento del finanziamento e dalla mancata realizzazione, tramite i fondi POR Campania
2000/2006, dei lavori di restauro e recupero dell'invaso spaziale pubblico Piazza Diaz per la valorizzazione di Parte_1
capoluogo e a restituire tutte le somme a lui corrisposte nel corso del primo grado con interessi legali dal pagamento sino al soddisfo con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado del giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello e che fosse accertato e dichiarato il difetto di interesse ad agire e, quindi, di interporre gravame alla sentenza impugnata in relazione alla domanda di nullità
dei contratti inter partes ed alla domanda riconvenzionale;
in via
2 subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dei motivi di gravame, in accoglimento della eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado, accertarsi e dichiararsi, ai sensi dell'art.100
cpc, il difetto di interesse ad agire del in Parte_1
riconvenzionale nei confronti dell'ing. sempre in CP_1
via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dei motivi di gravame, chiedeva che fosse accolta l' eccezione sollevata nel corso del giudizio di primo grado di nullità dell'atto di citazione ex artt..
125, 163 n. 3 e 4 e 164 IV c cpc e, comunque, delle domande riconvenzionali, il tutto con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari oltre accessori ed attribuzione:
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 6 febbraio 2025 e con ordinanza del 13 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2091/2011 emesso dal Tribunale di Salerno su
3 ricorso dell'ing. per il pagamento delle proprie CP_1
competenze professionali pari ad E 39.168,00, al lordo della ritenuta d'acconto oltre accessori, per la realizzazione della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di restauro e recupero dell'invaso spaziale pubblico Piazza Diaz per la valorizzazione di Parte_1
capoluogo ed eccepiva che : il pagamento in questione era
[...]
condizionato all'ottenimento del finanziamento dell'opera con i fondi del POR Campania 2000/2006; l'inidoneità della progettazione preliminare e definitiva oggetto di convenzione aveva impedito che fosse conseguito il predetto finanziamento e , pertanto, il professionista non avrebbe potuto chiedere il corrispettivo delle sue prestazioni;
sulla base di quanto prospettato chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione della convenzione d'incarico dell'11/2/2003 e del contratto disciplinare di incarico professionale del
16/3/2006, per inadempimento del professionista e la condanna del predetto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dal mancato conseguimento del finanziamento e della mancata realizzazione, tramite i fondi POR Campania
4 2000/2006, dei lavori di restauro e recupero dell'invaso spaziale pubblico Piazza Diaz.
L'ing. si costituiva chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione.
Venivano escussi alcuni testi e la causa andava in decisione all'udienza del 28/1/2021 con la concessione dei termini ex art. 190
cpc.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite nella misura di un terzo,
ponendo il residuo a carico di parte opponente.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
in via preliminare rilevava la tardività della nullità ex art. 191
TUEL, poiché presentata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale evidenziando che non era stato contestato specificamente il conferimento dell'incarico al professionista, anzi espressamente riconosciuto, né gli importi indicati nei due contratti dell'anno 2003 e 2006;
5 non riteneva, sulla base dell'analisi delle convenzioni stipulate,
che il compenso fosse stato condizionato all'erogazione dei fondi POR
Campania 2000/2006; il richiamo contenuto nell'art.9 non era sufficiente ad individuare tale condizione, per cui il compenso era solo subordinato alla realizzazione del progetto;
il riferimento al finanziamento contenuto nella delibera n. 49/2006
non rilevava perché atto amministrativo meramente interno dell'amministrazione comunale;
la domanda riconvenzionale non poteva essere accolta perchè
genericamente contestata ed infondata in quanto smentita dalla documentazione agli atti, attestante l'ammissione del Parte_1
al finanziamento POR Campania con posizione in
[...]
graduatoria al n. 42, poi non erogato non per inadeguatezza progettuale, ma per esaurimento delle risorse disponibili.
Il ha presentato appello avverso la Parte_1
predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
il pagamento del compenso era subordinato alla realizzazione del progetto e tale realizzazione non veniva posta in essere per una mancanza di fondi;
6 la questione della nullità ex art.191 TUEL poteva essere proposta anche tardivamente, perché poteva essere rilevata anche d'ufficio;
la domanda di risoluzione non era generica perché il Comune
aveva contestato al progettista che il finanziamento non era stato conseguito perchè il tecnico non aveva ben definito l'invaso spaziale di Piazza Diaz, precisando che la prova testimoniale richiesta dall'ing non aveva consentito di riscontrare che le indicazioni CP_1
progettuali erronee fossero riconducibili al Comune committente;
proprio per tale inadempimento il tardivo inserimento del progetto determinava la non finanziabilità per esaurimento dei fondi.
L'appellante in caso di mancato accoglimento dei predetti motivi riproponeva le questioni sollevate in primo grado, evidenziando che il compenso del tecnico era condizionato all'erogazione del finanziamento e ciò poteva desumersi dall'art.9 del contratto del 2006,
dal contenuto delle delibere di GM n.49/06 e n.17/2003 e dagli artt. 6-
9ter e 10 della convenzione di incarico dell'11/2/2003, oltre che dalle altre liquidazioni di cui aveva beneficiato l'ing. liquidazioni CP_1
poste in essere sulla base delle somme provenienti dai finanziamenti regionali.
7 si costituiva e chiedeva che l'appello fosse CP_1
dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito affermava che:
le delibere di n. 16/2003 e 49/2006 erano inopponibili nei suoi confronti, poiché le stesse erano atti determinativi ai quali non aveva partecipato e avevano rilevanza interna di natura autorizzatoria;
in ogni caso non vi era una condizione sospensiva così come prospettata in quanto con la prima delibera il dichiarava Pt_1
espressamente che la spesa per la realizzazione dell'intervento sarebbe stata finanziata con fondi della Regione Campania POR 2000/2006 e che nelle more per le conseguenti spese tecniche era stato attivato il fondo di rotazione con la Cassa Depositi e Prestiti e con la seconda delibera non si faceva alcun espresso riferimento alla volontà,
comunque unilaterale, del di condizionare il pagamento delle Pt_1
competenze professionali all'effettiva erogazione del finanziamento regionale, mentre era specificato che le somme occorrenti per le spese tecniche erano già a disposizione dell'amministrazione comunale;
tale ragionamento valeva anche per l'art. 6 e per l'art.10 del contratto d'incarico professionale del 2006 in quanto da tali previsioni
8 non poteva desumersi la configurabilità della predetta condizione sospensiva;
quanto alla nullità ex art.191 TUEL l'eccezione era stata tardiva con conseguente carenza di interesse di agire da parte dell'appellante e in ogni caso mancava una domanda di accertamento finalizzata ad un pronuncia di invalidità del contratto stesso;
in ogni caso, anche se l'eccezione fosse stata ammissibile la delibera di G.C. n. 17/20023
recava la certificazione dell'effettivo e regolare impegno di spesa da parte del responsabile dell'ufficio finanziario dello stesso Parte_1
, che attestava la regolarità contabile dell'impegno assunto
[...]
dall'Amministrazione comunale nei suoi confronti ai sensi dell'art. 153 V c TUEL e tale situazione persisteva nel momento in cui due mesi dopo veniva di nuovo approvato il progetto una volta che era stato rideterminato;
l'appellante non aveva specificato affatto gli inadempimenti e i danni subiti, rendendo le spiegate domande riconvenzionali generiche e gravanti notevolmente sulla sua posizione con compromissione sia del diritto ad un'esauriente difesa ex art. 24 Cost., che della possibilità
di impostare un reale contradditorio ex art. 111 Cost.; ne conseguiva
9 che l'atto di citazione in primo grado fosse nullo ex art.164 VI c cpc: a tal fine l'appellato precisava che la predetta nullità era rilevabile d'ufficio e non sanabile neanche con la costituzione del convenuto;
in ogni caso il progetto era stato validamente posto in essere in quanto la mancata ammissione al finanziamento era conseguita soltanto all'esaurimento dei fondi disponibili;
in proposito sottolineava che la posizione in graduatoria raggiunta dall'istanza di finanziamento avanzata dal non era stata la conseguenza Parte_1
della presentazione della rimodulazione del progetto di restauro e recupero della Piazza Diaz, resosi necessario in conseguenza della nuova interpretazione fornita dalla Regione Campania al concetto di
“invaso spaziale”, ma, piuttosto, come evincibile dal bando di gara, la risultanza di una valutazione che prescindeva da tale fatto;
invero in virtù dell'art.11 del Bando di Gara Regionale, i progetti d'investimento risultati ammissibili al finanziamento, erano stati valutati sulla base dei parametri di valutazione riferiti ai tre principali ambiti: a) aspetti territoriali b) economicità dell'intervento c) validità
del progetto;
10 l'istanza di condanna generica era inammissibile perché mai proposta in primo grado e , come statuito dalla Suprema Corte, in caso di domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non poteva pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno doveva avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio.
Va premesso che l'appello non è inammissibile ex art.342 cpc in quanto l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord.Cass.n.13535/18).
Va evidenziato in preliminare anche che l'atto introduttivo in primo grado è rispettoso dei requisiti di cui all'art.163 cpc con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dalla parte appellata.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Rilievo dirimente e assorbente ha la questione della nullità della delibera di conferimento di incarico della e delle Parte_3
11 successive convenzioni di incarico dell'11 febbraio 2003 e del 16
marzo 2006.
Va premesso che tale nullità può essere rilevata anche d' ufficio e può essere proposta per la prima volta in sede di appello.
L'eccezione avente ad oggetto la predetta nullità non è tale in senso stretto, ma in senso lato per cui può essere proposta anche tardivamente in primo grado e, quindi, anche in sede di comparsa conclusionale come accaduto nel caso di specie;
ne consegue che non vi è in proposito difetto di interesse ad agire da parte dell'appellante.
Quello che è importante che i fatti costitutivi della nullità siano stati allegati al giudizio nei limiti delle preclusioni (cfr. sent.
Cass.n.17979/2024).
Nel presente contenzioso gli atti costituenti fonte della pretesa del tecnico ing. e posti alla base del ricorso per decreto CP_1
ingiuntivo sono stati allegati tempestivamente nel giudizio di primo grado- ovvero la delibera della GM n.17/2003 e le due convenzioni di incarico dell'11 febbraio 2003 e del 16 marzo 2006.
Ciò posto, va detto che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. Cass. n.15050/2018; sent.
12 Cass. n. 13159/2024; sent. Cass. n. 17197/2024; sent. Cass. n.
27814/2024; sent. Cass. n.13432/2025) l'art. 191 Ic TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
La finalità perseguita dalla norma è costituita dal preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa
(sent.Cass. n. 6919/ 2019).
Conseguentemente ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere,
vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione
13 della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d. lvo n. 267 del 2000.
Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione ( cfr.sent.Cass.n..24303/2011;
sent.Cass. n.17465/2013 e sent.Cass.n.33768/2019).
Nel caso di specie la delibera fonte dell'incarico indicava nella parte motiva che era stato attivato il fondo rotativo con Parte_4
e nel dispositivo che l'intervento previsto di E 790.000,00 E era stato inserito nello schema del piano triennale 2003/2005 ed annuale 2003 e che vi erano i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine a quella contabile.
Secondo la Corte le suddette indicazioni non equivalgono all'indicazione di un impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e all'attestazione della copertura finanziaria.
14 La nullità della delibera in questione e delle convenzioni di incarico ha valore assorbente rispetto alla domanda di risoluzione articolata in primo grado in via riconvenzionale da parte dell'appellante, in quanto la risoluzione presuppone la validità del contratto che è compromessa dalla nullità così come riscontrata, e alla conseguente domanda di risarcimento del danno.
L'appellante ha chiesto la restituzione delle somme versate all'appellato a seguito dell'accoglimento della domanda in primo grado.
La domanda che ha ad oggetto la restituzione di quanto pagato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente non è una domanda nuova e come tale è ammissibile (cfr.sent Cass.n.34011/2021).
In ogni caso non è vi prova agli atti del pagamento effettuato dall'appellante a favore dell'appellato a seguito dell'esito del giudizio dinanzi al Tribunale .
15 Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi alla luce dell'esito dell'appello ( scaglione: 26.001,00 E-52.000,00 valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi per il primo grado e per questo grado vanno riconosciute interamente la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale, mentre per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione, dichiara la nullità della delibera di
GM di conferimento di incarico n.17/2003 e delle due convenzioni di incarico dell'11 febbraio 2003 e del 16 marzo 2006, ovvero degli atti posti alla base del ricorso monitorio, per violazione dell'art.191 TUEL,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2091/2011 del Tribunale di
Salerno ed applica in tema di spese il principio della soccombenza come da capo che segue;
2) condanna l' appellato a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 3809,00 oltre
16 IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per questo grado in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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