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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 507/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1200/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Ufficio Di Resistente_2 - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037617960000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5799/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della Chiesa_1, con ricorso depositato il 20.02.2025 contro l' Società_1 Spa in liquidazione, impugnava la cartella di pagamento numero 295 2024 00376179 60 000 notificata il 19.12.2024 per il ruolo n.2024/001748 relativa alla tassa raccolta rifiuti anni 2008--2009-2010-2011-2012 di euro 4.213,88.
Il ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- intervenuta perdita del diritto a riscuotere per prescrizione e/o decadenza del tributo denominato Tassa
Rifiuti.
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 14.07.2025 il Giudice ordinava a parte ricorrente l' integrazione del contraddittorio nei confronti di
ADER- Messina entro il termine di trenta giorni dalla comunizione dell' ordinanza , rinviando la causa al
09.10.2025.
Parte ricorrente depositava entro il termine stabilito dal Giudice prova documentale della notifica di instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' ADER.
Non sono costituite le parti resistenti benchè regolarmente evocate in giudizio.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente, che insiste sull' accoglimento del ricorso, il Giudice decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Le parti convenute non costituendosi in giudizio non hanno dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti 2008- 2009- 2010- 2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008- 2009- 2010 -2011-
2012.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione), con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la necessaria dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina,sezione 4, in composizione Monocratica,definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Compensa per ADER.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
TRIVERI EUGENIO, Giudice monocratico in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1200/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Ufficio Di Resistente_2 - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037617960000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5799/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della Chiesa_1, con ricorso depositato il 20.02.2025 contro l' Società_1 Spa in liquidazione, impugnava la cartella di pagamento numero 295 2024 00376179 60 000 notificata il 19.12.2024 per il ruolo n.2024/001748 relativa alla tassa raccolta rifiuti anni 2008--2009-2010-2011-2012 di euro 4.213,88.
Il ricorrente eccepiva il seguente motivo di doglianza:
- intervenuta perdita del diritto a riscuotere per prescrizione e/o decadenza del tributo denominato Tassa
Rifiuti.
Con condanna al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario.
In data 14.07.2025 il Giudice ordinava a parte ricorrente l' integrazione del contraddittorio nei confronti di
ADER- Messina entro il termine di trenta giorni dalla comunizione dell' ordinanza , rinviando la causa al
09.10.2025.
Parte ricorrente depositava entro il termine stabilito dal Giudice prova documentale della notifica di instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' ADER.
Non sono costituite le parti resistenti benchè regolarmente evocate in giudizio.
All' odierna udienza, presente parte ricorrente, che insiste sull' accoglimento del ricorso, il Giudice decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Le parti convenute non costituendosi in giudizio non hanno dato prova della regolare notifica degli atti presupposti all' atto impugnato, con particolare riferimento alla notifica delle fatture relative alla tassa richiesta.
Non risulta pertanto provata documentalmente l'avvenuta notifica degli atti presupposti sottesi alla cartella impugnata che riguarda l' asserito mancato pagamento della raccolta rifiuti 2008- 2009- 2010- 2011-2012.
E' principio ormai consolidato secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi.
Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi impugnando con esso anche gli atti presupposti.
In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La mancata notifica dell'atto presupposto determina l'illegittimità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella esattoriale impugnata.
Il ricorso è pertanto accolto per mancata notifica degli atti presupposti ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle pretese tributarie a titolo di tassa rifiuti solidi urbani per gli anni 2008- 2009- 2010 -2011-
2012.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Ato Messina 1, cui si riferisce la condotta che ha determinato l'annullamento dell'atto (essendo a questa estraneo l'agente della riscossione), con distrazione in favore del difensore antistatario che ha reso la necessaria dichiarazione di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina,sezione 4, in composizione Monocratica,definitivamente pronunciando,accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ATO ME 1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio di euro 1.065,00 oltre accessori di legge se dovuti e cu se assolto con distrazione in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Compensa per ADER.
Così deciso in Messina il 09/10/2025
Il Giudice Monocratico
(Dr Eugenio Triveri)