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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1166/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
IO RO, RE
EO PA, IU
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3566/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200232152 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 673/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: il rappresentante del Comune si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 3566 del 2024 emessa il 16/2/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma deducendo violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere state le spese del giudizio di primo grado compensate in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare una deroga al generale principio di soccombenza a fronte dell'integrale accoglimento del proprio ricorso.
Si è costituito il Comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellato ha depositato memoria integrativa insistendo per il rigetto del proposto gravame.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La sentenza impugnata, infatti, ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto della prova del pagamento della tassa richiesta e dell'omessa dimostrazione da parte dell'ente territoriale del versamento dedotto di una somma superiore a quella dovuta in base alla superficie.
Nello statuire sulle spese non ha indicato alcuna ragione per giustificare la scelta di compensare le spese di lite.
Sennonché, come ha condivisibilmente affermato a più riprese la S.C., in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, e, in particolare, in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate nella motivazione in modo logico e coerente (tra le molte,
Cass., 22 luglio 2025, n. 20755; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). Tali ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, sono, ad esempio, la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza
(Cass., 3 settembre 2024, n. 23592), come, tra l'altro, l'intervenuto mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente (Cass., 23 dicembre 2021, n. 41360).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune a rifondere le spese di lite nella misura di 500 euro per il primo grado e di 500 euro per il secondo grado oltre oneri e accessori se previsti per legge.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORETO RITA, Presidente
IO RO, RE
EO PA, IU
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1307/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3566/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200232152 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 673/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: il rappresentante del Comune si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 3566 del 2024 emessa il 16/2/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma deducendo violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere state le spese del giudizio di primo grado compensate in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare una deroga al generale principio di soccombenza a fronte dell'integrale accoglimento del proprio ricorso.
Si è costituito il Comune di Roma Capitale chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellato ha depositato memoria integrativa insistendo per il rigetto del proposto gravame.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La sentenza impugnata, infatti, ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto della prova del pagamento della tassa richiesta e dell'omessa dimostrazione da parte dell'ente territoriale del versamento dedotto di una somma superiore a quella dovuta in base alla superficie.
Nello statuire sulle spese non ha indicato alcuna ragione per giustificare la scelta di compensare le spese di lite.
Sennonché, come ha condivisibilmente affermato a più riprese la S.C., in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, e, in particolare, in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate nella motivazione in modo logico e coerente (tra le molte,
Cass., 22 luglio 2025, n. 20755; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). Tali ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, sono, ad esempio, la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza
(Cass., 3 settembre 2024, n. 23592), come, tra l'altro, l'intervenuto mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente (Cass., 23 dicembre 2021, n. 41360).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna il Comune a rifondere le spese di lite nella misura di 500 euro per il primo grado e di 500 euro per il secondo grado oltre oneri e accessori se previsti per legge.
Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2026
Il RE Il Presidente