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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 32753/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.09.2024 da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maria Cristina Manfrini, Cod. Fisc. , del Foro di Milano, con CodiceFiscale_2 studio in Paullo (MI), via Milano n. 75, MI), presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...] con l'Avv. Marica Pesci, Cod. Fisc. , del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_4
Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pioltello (MI) in data 30.01.1988
Divorziati con sentenza n. 13732/2015 del 03.12.2015 del Tribunale di Milano
FATTO
In data 22.09.2024 il Sig. ha depositato ricorso per la modifica delle condizioni della Parte_1 sentenza n. 13732/2015 del 03.12.2015 del Tribunale di Milano. In data 17.01.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra . Controparte_1
All'udienza del 12.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla ex casa coniugale: modificare il punto 3 della sentenza n.13732/2015 pubblicata il
03.12.2015 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile (R.G. 43672/2014), disponendo la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale sita in Pioltello (MI), via Romagna n. 10, alla signora
, dando atto che quest'ultima ha riconsegnato le chiavi dell'abitazione al signor Pt_2 Pt_1 nel corso dell'udienza tenutasi in data 12.03.2025. A fronte della riconsegna delle chiavi, il signor rinuncia espressamente alla richiesta di un termine per la riconsegna delle chiavi e Pt_1 dell'immobile ex casa familiare.
2. Quanto al mantenimento delle figlie: modificare i punti 5 e 6 della sentenza n.13732/2015 pubblicata il 03.12.2015 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile (R.G. 43672/2014) disponendo la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 previsto a favore delle figlie maggiorenni e , che hanno raggiunto l'indipendenza Per_1 Per_2 economica. Disporre altresì la revoca della contribuzione paterna al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano da sostenersi nell'interesse delle figlie.
3. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le
Parti.
Con ordinanza emessa in data 12.03.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 13732/2015 del
03.12.2015 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 02.04.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.09.2024 da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maria Cristina Manfrini, Cod. Fisc. , del Foro di Milano, con CodiceFiscale_2 studio in Paullo (MI), via Milano n. 75, MI), presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...] con l'Avv. Marica Pesci, Cod. Fisc. , del Foro di Milano, con studio in CodiceFiscale_4
Cernusco sul Naviglio (MI), piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pioltello (MI) in data 30.01.1988
Divorziati con sentenza n. 13732/2015 del 03.12.2015 del Tribunale di Milano
FATTO
In data 22.09.2024 il Sig. ha depositato ricorso per la modifica delle condizioni della Parte_1 sentenza n. 13732/2015 del 03.12.2015 del Tribunale di Milano. In data 17.01.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra . Controparte_1
All'udienza del 12.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla ex casa coniugale: modificare il punto 3 della sentenza n.13732/2015 pubblicata il
03.12.2015 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile (R.G. 43672/2014), disponendo la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale sita in Pioltello (MI), via Romagna n. 10, alla signora
, dando atto che quest'ultima ha riconsegnato le chiavi dell'abitazione al signor Pt_2 Pt_1 nel corso dell'udienza tenutasi in data 12.03.2025. A fronte della riconsegna delle chiavi, il signor rinuncia espressamente alla richiesta di un termine per la riconsegna delle chiavi e Pt_1 dell'immobile ex casa familiare.
2. Quanto al mantenimento delle figlie: modificare i punti 5 e 6 della sentenza n.13732/2015 pubblicata il 03.12.2015 dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile (R.G. 43672/2014) disponendo la revoca del contributo al mantenimento posto a carico del signor Parte_1 previsto a favore delle figlie maggiorenni e , che hanno raggiunto l'indipendenza Per_1 Per_2 economica. Disporre altresì la revoca della contribuzione paterna al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee Guida del Tribunale di Milano da sostenersi nell'interesse delle figlie.
3. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le
Parti.
Con ordinanza emessa in data 12.03.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 13732/2015 del
03.12.2015 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 02.04.2025 Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato