Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del dlg 10/10/2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6054/2024 RG Lav.
TRA
C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Corinna Parte_1 C.F._1
Della Monica, con la quale elettivamente domicilia, come da procura in atti
-Ricorrente-
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro – tempore
-Convenuto contumace-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, la ricorrente in epigrafe – premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di Controparte_1 insegnante mediante contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024- ha esposto di non aver ricevuto, in quanto precaria, la carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt.
63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non
1
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del
18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea, ha concluso per sentire accogliere le seguenti domande: 1) previa disapplicazione del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota
n. 15219 del 15 ottobre 2015 nonché del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, accertare e CP_2 dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge Parte_1
n. 17/2015, in forza dei contratti a tempo determinato dettagliati al capo 1 nella parte narrativa del presente atto e per tutti i motivi in fatto e diritto analiticamente suesposti, ad accedere (usufruire) alla Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per i seguenti anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
2) per l'effetto, ordinare e condannare il , in persona del Controparte_1
l.r.p.t., ad erogare (assegnare) in favore della sig.ra direttamente o anche per il Parte_1 tramite delle Istituzioni Scolastiche alle quali la ricorrente è legata (o è stata legata) da rapporto di lavoro a tempo determinato, la Carta Elettronica del docente, nella misura di Euro 500,00 (Euro cinquecento) annui per i seguenti anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di € 1.000,00;
3) condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in attribuzione al sottoscritto difensore antistatario in applicazione del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. n. 37/2018 con maggiorazione del 30% per predisposizione al PCT.”
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si costituiva il
[...]
, che rimaneva contumace. Controparte_1
Fissata la discussione nelle modalità della cd. trattazione scritta, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la ricorrente con note in data 20.01.2025, versava in atti la documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche. Scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
2 qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_3 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
3 In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Diversamente la S.C. ha precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, è rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come è restata parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza del numero delle “ore” svolte.
Ciò posto, nella fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto destinataria di nuovo incarico di docenza a tempo determinato nell'anno scolastico in corso (a.s.2024/2025, v. contratto
4 stipulato con Scuola Primaria CD Capoluogo Brusciano, allegato alle note in data
20.01.2025).
La ricorrente ha altresì dimostrato rispetto agli anni scolastici dedotti in ricorso, di essere stata destinataria di incarico di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come
“annualità didattica” (fino al 30.06), ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999; sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente ( cfr. contratti All. 1 e 2 in atti).
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso della ricorrente con riferimento alle annualità scolastiche per le quali si chiede il riconoscimento.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell' istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo CP_1
l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale, tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell'attività processuale svolta, aumentate del 30% in considerazione dell'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
5 1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del Parte_1 beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici: 2022/2023,
2023/2024;
2) per l'effetto condanna il all'assegnazione in favore Controparte_1 della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui al punto 1) con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) Condanna il , in persona del alla Controparte_1 CP_4 rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 417,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi
Napoli, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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