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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 425/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Teresa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 425/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Torino Corso CP_2
Vercelli n. 232.
* * * * *
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio dell'11/11/2025; esaminati gli atti depositati dalle parti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
premesso che
- con ricorso depositato in data 31/7/2024, il Pubblico Ministero dott.ssa Virginie Tedeschi ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1 alla luce dell'ingente debito fiscale maturato dalla Società convenuta;
- si è costituita in giudizio la la quale, dopo aver dato atto della CP_1 pendenza di giudizi innanzi al Giudice tributario relativi a parte del debito erariale e dell'esistenza di crediti che, se incassati, avrebbero consentito di pagare tale debito, ha chiesto un rinvio del procedimento al fine di individuare una soluzione transattiva o conciliativa con l' ; Controparte_3
- con l'accordo del Pubblico Ministero istante, il procedimento è stato rinviato diverse volte, fino all'udienza del 29/11/2025;
- in data 27/11/2025 è stata acquisita al fascicolo del procedimento la comunicazione con la quale l' , dato atto che “che il debito Controparte_3
1 maturato dalla nei confronti dell'Erario, allo stato attuale, ammonta CP_1
a € 747.163,03” e che “oltre al debito esposto, è in corso un controllo da parte di questa Direzione provinciale, Ufficio Controlli, Area Imprese Minori che si concluderà nei primi mesi del 2026”, ha affermato di ritenere “inammissibili e/o irricevibili” le proposte conciliative formulate dalla CP_1
- nel corso dell'udienza del 29/11/2025 il Pubblico Ministero, preso atto di tale comunicazione, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta, la quale si è rimessa alla decisione del Tribunale;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del P.M. ricorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, CCII;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00; considerato che la Società debitrice esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che la risulta pacificamente non qualificabile come impresa CP_1 minore, risultando superate le soglie di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII, avuto riguardo al debito fiscale, superiore agli € 500.000, e alle risultanze dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2022; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• la Società ha maturato un ingente debito nei confronti dell' Controparte_3
e dell'INPS, che, pur non essendo stato contestato specificamente, non risulta essere in grado di pagare, non disponendo di risorse finanziarie o di un patrimonio prontamente liquidabile con cui fare fronte all'indebitamento accertato;
• la Società, nel suo primo atto difensivo, ha sostenuto di poter far fronte al debito fiscale incassando crediti di importo complessivamente superiore all'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario. Tale affermazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro probatorio e, anzi, appare smentita dal fatto che nel corso della trattazione del presente procedimento, durato oltre un anno, la Società non abbia comunicato di aver realizzato un destinabile al creditore;
• le proposte conciliative formulate all' sono state ritenute Controparte_3
“inammissibili e/o irricevibili” dall'Ente impositore, sicché il tentativo della Società di individuare una soluzione negoziale dell'insolvenza nell'ambito del presente procedimento non è andato a buon fine, né la Società ha proposto un qualche strumento di soluzione della crisi o dell'insolvenza tra quelli previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza;
• la Società, nell'ultima udienza, si è rimessa alla decisione del Tribunale, con ciò sostanzialmente confermando di trovarsi in un irreversibile stato di insolvenza;
2 ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
ritenuto di nominare Curatore il Professionista che è già stato incaricato di ricoprire il ruolo di Commissario giudiziale nel procedimento introdotto con la domanda ex art. 44, il quale risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 CP_2 con sede in Torino Corso Vercelli n. 232;
[...] nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre
3 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26 marzo 2026, alle ore 16:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 12/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Teresa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 425/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. , in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Torino Corso CP_2
Vercelli n. 232.
* * * * *
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio dell'11/11/2025; esaminati gli atti depositati dalle parti, la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
premesso che
- con ricorso depositato in data 31/7/2024, il Pubblico Ministero dott.ssa Virginie Tedeschi ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1 alla luce dell'ingente debito fiscale maturato dalla Società convenuta;
- si è costituita in giudizio la la quale, dopo aver dato atto della CP_1 pendenza di giudizi innanzi al Giudice tributario relativi a parte del debito erariale e dell'esistenza di crediti che, se incassati, avrebbero consentito di pagare tale debito, ha chiesto un rinvio del procedimento al fine di individuare una soluzione transattiva o conciliativa con l' ; Controparte_3
- con l'accordo del Pubblico Ministero istante, il procedimento è stato rinviato diverse volte, fino all'udienza del 29/11/2025;
- in data 27/11/2025 è stata acquisita al fascicolo del procedimento la comunicazione con la quale l' , dato atto che “che il debito Controparte_3
1 maturato dalla nei confronti dell'Erario, allo stato attuale, ammonta CP_1
a € 747.163,03” e che “oltre al debito esposto, è in corso un controllo da parte di questa Direzione provinciale, Ufficio Controlli, Area Imprese Minori che si concluderà nei primi mesi del 2026”, ha affermato di ritenere “inammissibili e/o irricevibili” le proposte conciliative formulate dalla CP_1
- nel corso dell'udienza del 29/11/2025 il Pubblico Ministero, preso atto di tale comunicazione, ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta, la quale si è rimessa alla decisione del Tribunale;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione del P.M. ricorrente ai sensi dell'art. 38, comma 1, CCII;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00; considerato che la Società debitrice esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che la risulta pacificamente non qualificabile come impresa CP_1 minore, risultando superate le soglie di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII, avuto riguardo al debito fiscale, superiore agli € 500.000, e alle risultanze dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2022; ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della società sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• la Società ha maturato un ingente debito nei confronti dell' Controparte_3
e dell'INPS, che, pur non essendo stato contestato specificamente, non risulta essere in grado di pagare, non disponendo di risorse finanziarie o di un patrimonio prontamente liquidabile con cui fare fronte all'indebitamento accertato;
• la Società, nel suo primo atto difensivo, ha sostenuto di poter far fronte al debito fiscale incassando crediti di importo complessivamente superiore all'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario. Tale affermazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro probatorio e, anzi, appare smentita dal fatto che nel corso della trattazione del presente procedimento, durato oltre un anno, la Società non abbia comunicato di aver realizzato un destinabile al creditore;
• le proposte conciliative formulate all' sono state ritenute Controparte_3
“inammissibili e/o irricevibili” dall'Ente impositore, sicché il tentativo della Società di individuare una soluzione negoziale dell'insolvenza nell'ambito del presente procedimento non è andato a buon fine, né la Società ha proposto un qualche strumento di soluzione della crisi o dell'insolvenza tra quelli previsti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza;
• la Società, nell'ultima udienza, si è rimessa alla decisione del Tribunale, con ciò sostanzialmente confermando di trovarsi in un irreversibile stato di insolvenza;
2 ritenuto che, alla luce di tali elementi, sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore convenuto;
ritenuto di nominare Curatore il Professionista che è già stato incaricato di ricoprire il ruolo di Commissario giudiziale nel procedimento introdotto con la domanda ex art. 44, il quale risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1 CP_2 con sede in Torino Corso Vercelli n. 232;
[...] nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. , con Studio in Torino, in possesso dei Persona_1 requisiti richiesti dall'art. 358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre
3 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 26 marzo 2026, alle ore 16:30, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito. dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 12/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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