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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 843/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2022, trattenuta in decisione in data
18.09.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
RO OM (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
D'ANGELO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, alla
Piazza V. Cuoco n. 12.
ATTORE contro
RA LI (C.F. [...]) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...].
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RO NA conveniva in giudizio
RA NO, da cui si era separata in ragione di sentenza n. 397/2020 emessa da questo Tribunale in data 8.09.2020 e, premesso di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Campobasso, alla Contrada Colle dell'Orso n. 84, censita al Catasto al
Foglio 58, p.lla 961 sub 3, cat. A/4, sosteneva che tale immobile era occupato sine titulo dal convenuto;
chiedeva quindi il rilascio e la restituzione di tale immobile in suo favore, libero da pagina 1 di 7 persone o cose, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di una indennità di occupazione, parametrata ad euro 300,00 mensili, oltre interessi dal 10.09.2021 sino al rilascio.
A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva i seguenti fatti:
- la menzionata unità immobiliare era stata da lei acquistata con contratto di compravendita stipulato in Campobasso in data 18.06.1999, a rogito del notaio Fiorita
Puzone, rep. n. 55.719 racc. n. 9533, registrato in data 16.07.1999.
- l'acquisto di tale immobile era avvenuto nel corso del matrimonio, in regime di separazione dei beni;
- durante gli anni di matrimonio ella aveva consentito al RA di utilizzare e gestire il citato immobile e, anche dopo l'instaurazione -nell'anno 2016- del giudizio di separazione, il convenuto era andato a vivere nell'immobile per un breve periodo, per poi trasferirsi altrove;
- in data 8.09.2020 interveniva tra le parti sentenza di separazione n. 397/2020 emessa da questo Tribunale, con la quale veniva posto a carico del RA il pagamento di un assegno di mantenimento in favore dell'attrice di euro 150,00 mensili, parametrato in tale misura anche sul presupposto che l'attrice risultava intestataria di vari beni immobili, tra cui quello in questione, da cui avrebbe potuto trarre reddito;
- tuttavia, RA continuava ad occupare l'immobile sito in Campobasso alla
Contrada Colle dell'Orso n. 84, nonostante non vi fosse più alcun accordo tra le parti che lo legittimasse a mantenerne il godimento, in quanto l'autorizzazione all'utilizzo dell'immobile era stata concessa solo in forza del clima di solidarietà tra coniugi e per ragioni di economia familiare;
- inoltre, il convenuto, oltre ad occupare senza titolo l'immobile, non versava in suo favore alcuna somma mensile a titolo di indennità di occupazione, né si faceva carico del pagamento di tributi e/o delle altre tasse/imposte gravanti sul bene.
Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 12.10.2022.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalla parte costituita, in mancanza di richieste istruttorie orali.
––––
1.La domanda va rigettata per difetto di prova dei presupposti costitutivi della domanda.
pagina 2 di 7 2.In base al petitum e alla causa petendi, tenuto conto delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, anche valutato il tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge che l'azione proposta dall'attrice nei confronti del coniuge, da cui risulta legalmente separata,
RA NO, sia da qualificarsi come azione personale di restituzione, in quanto volta ad ottenere il rilascio in suo favore dell'immobile sito in Campobasso, alla Contrada
Colle dell'Orso n. 84, censito al Foglio n. 58, p.lla 961 sub 3, cat. A/4, a suo dire occupato senza titolo dal convenuto.
Nella qualificazione dell'azione e nella considerazione degli oneri probatori in materia, va ricordato quanto indicato dalla giurisprudenza in seguito all'intervento delle SS.UU della Corte di Cassazione, con sentenza 7305/2014 del 28.03.2014, laddove è stato precisato che
“l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale” e che, comunque, “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Notevoli quindi sono le conseguenze, sotto il profilo probatorio, che discendono dalla qualificazione in termini di azione di restituzione o rivendica, dato che nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, mentre nell'ipotesi di rivendicazione, che ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non avere la materiale disponibilità, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in quest'ultimo caso,
l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
pagina 3 di 7 3.Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, l'azione proposta dall'attrice è senz'altro qualificabile come azione di restituzione, posto che la RO ha dedotto di aver concesso l'immobile di sua proprietà al RA in virtù di un accordo assunto in costanza di matrimonio ed in ragione dei doveri di solidarietà esistenti tra i coniugi, oltre che per motivazioni di “economia domestica”, accordo che poi sarebbe venuto meno, dato che le parti si erano separate (cfr. sentenza di separazione n. 397/2020 emessa dal Tribunale di
Campobasso in data 8.09.2020); ha anche precisato che, in seguito alla pendenza del giudizio di separazione, erano emersi tra le parti contrapposti interessi economici che avevano determinato il venir meno del patto in virtù del quale ella aveva concesso al
RA l'utilizzo dell'immobile in questione e che, tuttavia, l'appartamento non le era stato mai restituito, seppur formalmente richiesto con lettera raccomandata di messa in mora del 10.09.2021.
4.Tuttavia, l'attrice si è limitata ad effettuare mere allegazioni, senza fornire alcuna prova di quanto affermato, senza cioè provare di aver consegnato il bene al RA in ragione di un titolo (ad esempio: un comodato, come sembrerebbe in base alle prospettazioni della attrice), poi venuto meno, che legittimava il convenuto alla precedente detenzione;
solo fornita tale prova sarebbe stato poi onere del convenuto dimostrare di detenere legittimamente l'immobile.
Nello specifico, la RO si è limitata a depositare alcuni atti del giudizio di separazione, nonché la sentenza di separazione, e non ha neppure richiesto né formulato alcuna prova orale per testi;
del pari, non è stato richiesto l'interrogatorio formale del convenuto.
In conseguenza di tanto, ella ha omesso di provare:
-di aver in passato concesso l'utilizzo del bene al RA in virtù di un titolo oggi venuto meno/scaduto/non più efficace;
-il fatto che attualmente (e in caso positivo: da quando?) l'immobile in parola sia occupato materialmente dal RA;
In particolare, dai documenti versati in atti non emerge che la RO avesse concesso l'utilizzo dell'immobile al coniuge in costanza di matrimonio, né che il RA, in passato e/o anche dopo la sentenza di separazione e, comunque, all'attualità, occupi tale immobile.
Invero, nella sentenza di separazione, quanto agli immobili, si legge solo che: la ricorrente risulta proprietaria (oltre che della casa coniugale) anche di altro appartamento in
Campobasso alla via Sicilia e dei locali in cui il marito svolge l'attività commerciale (negozio di sanitaria). A prescindere dalla produzione del contratto di affitto del CA del febbraio
pagina 4 di 7 2019 (di altro appartamento) l'appartamento in via Sicilia è di proprietà esclusiva della ricorrente la quale può trarre proventi dalla messa vendita ovvero dall'affitto dello stesso (così come dai locali commerciali). Tenuto conto di tali elementi e dei risultati degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza si reputa equo determinare in euro 150,00 l'assegno di mantenimento che il CA dovrà versare alla ricorrente;
Pertanto, non emerge che l'immobile sito in Contrada Colle dell'Orso n. 84 fosse nella disponibilità del RA, perché di questo immobile non si fa alcun cenno.
Inoltre, l'evenienza che RA disponesse e tutt'ora disponga dell'immobile sito in
Contrada Colle dell'Orso n. 84 non può desumersi neppure dalla comparsa conclusionale né dalla memoria di replica da costui depositate nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, prodotte da parte attrice nel presente giudizio, (all. 6 fascicolo parte attrice), ove il convenuto aveva espressamente indicato:
“Nessun pregio collegato alle valutazioni effettuate ha il riferimento alle proprietà di cui la sig.ra LA è intestataria: come già dedotto, nei locali di via San Giovanni ella ha concesso il comodato d'uso al marito mentre l'immobile di via Colle dell'Orso è nella sua disponibilità; la sig.ra LA contrariamente a quanto dichiarato, possiede le chiavi dell'appartamento che è libero e che ben potrebbe locare ricavandone un reddito”, così affermando che fosse l'attrice a disporre del bene, neppure riconoscendo di aver avuto, in passato, il godimento di tale immobile.
Del resto, la stessa RO, in citazione, alla pag. 1, al n. 3), indicava letteralmente
(riferendosi all'immobile in Campobasso, c.da Colle dell'Orso n. 84):
“3) durante gli anni di matrimonio, l'attrice consentiva al convenuto di utilizzare e gestire detto immobile;
inoltre, dopo l'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale tra le parti, il sig.
CA andava a viverci per breve periodo, per poi trasferirsi altrove;
”
Se ne deduce che non è possibile rinvenire nei documenti relativi al procedimento di separazione (o, almeno, in quelli depositati nella presente sede) elementi che supportino quanto sostenuto dalla RO, dato che non è stato provato se e quando il RA si sia impossessato dell'immobile, andandoci a vivere o utilizzandolo, dato che la stessa attrice ha riferito che RA si sarebbe trasferito altrove.
Non è quindi possibile ritenere provato se il RA abbia occupato e/o continui ancora ad occupare il menzionato immobile, poiché l'attrice non ha fornito adeguata prova a riguardo, né documentale né testimoniale.
5.Peraltro, la contumacia del convenuto non esonerava l'attrice dall'onere della prova.
pagina 5 di 7 Invero, la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole all'accoglimento della pretesa dell'attore, lasciando inalterato il substrato di contrapposizione su cui normalmente si articola il contraddittorio nel processo. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati e/o pacifici, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nella contumacia del convenuto, i fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza parte attrice ha l'onere della prova.
Alla contumacia del convenuto non può quindi riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto di non essersi la stessa costituita in giudizio;
la contumacia integra invero un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque, non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023, Cassazione civile sez. III,
23/06/2009, n.14623).
Né, peraltro, può farsi ricorso alla valutazione del contegno delle parti di cui all'art. 116, c.p.c., tenuto conto che “il contegno delle parti”, per il quale il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, non è integrato da un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma si sostanzia in una condotta qualificata che, posta in relazione con il fatto da provare, sia di per sé idonea a rafforzare il convincimento già raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al medesimo processo.
In ragione di tali argomentazioni, non avendo l'attrice fornito prova atta a dimostrare l'effettiva occupazione senza titolo, da parte del RA, dell'immobile sito in Campobasso alla
Contrada Colle dell'Orso n. 84, la domanda va rigettata.
6.Nulla per le spese, vista la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Nulla sulle spese.
pagina 6 di 7 Campobasso, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 843/2022, trattenuta in decisione in data
18.09.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) promossa da:
RO OM (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
D'ANGELO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, alla
Piazza V. Cuoco n. 12.
ATTORE contro
RA LI (C.F. [...]) nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...].
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, RO NA conveniva in giudizio
RA NO, da cui si era separata in ragione di sentenza n. 397/2020 emessa da questo Tribunale in data 8.09.2020 e, premesso di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Campobasso, alla Contrada Colle dell'Orso n. 84, censita al Catasto al
Foglio 58, p.lla 961 sub 3, cat. A/4, sosteneva che tale immobile era occupato sine titulo dal convenuto;
chiedeva quindi il rilascio e la restituzione di tale immobile in suo favore, libero da pagina 1 di 7 persone o cose, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di una indennità di occupazione, parametrata ad euro 300,00 mensili, oltre interessi dal 10.09.2021 sino al rilascio.
A fondamento della propria domanda, l'attrice esponeva i seguenti fatti:
- la menzionata unità immobiliare era stata da lei acquistata con contratto di compravendita stipulato in Campobasso in data 18.06.1999, a rogito del notaio Fiorita
Puzone, rep. n. 55.719 racc. n. 9533, registrato in data 16.07.1999.
- l'acquisto di tale immobile era avvenuto nel corso del matrimonio, in regime di separazione dei beni;
- durante gli anni di matrimonio ella aveva consentito al RA di utilizzare e gestire il citato immobile e, anche dopo l'instaurazione -nell'anno 2016- del giudizio di separazione, il convenuto era andato a vivere nell'immobile per un breve periodo, per poi trasferirsi altrove;
- in data 8.09.2020 interveniva tra le parti sentenza di separazione n. 397/2020 emessa da questo Tribunale, con la quale veniva posto a carico del RA il pagamento di un assegno di mantenimento in favore dell'attrice di euro 150,00 mensili, parametrato in tale misura anche sul presupposto che l'attrice risultava intestataria di vari beni immobili, tra cui quello in questione, da cui avrebbe potuto trarre reddito;
- tuttavia, RA continuava ad occupare l'immobile sito in Campobasso alla
Contrada Colle dell'Orso n. 84, nonostante non vi fosse più alcun accordo tra le parti che lo legittimasse a mantenerne il godimento, in quanto l'autorizzazione all'utilizzo dell'immobile era stata concessa solo in forza del clima di solidarietà tra coniugi e per ragioni di economia familiare;
- inoltre, il convenuto, oltre ad occupare senza titolo l'immobile, non versava in suo favore alcuna somma mensile a titolo di indennità di occupazione, né si faceva carico del pagamento di tributi e/o delle altre tasse/imposte gravanti sul bene.
Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia con ordinanza del 12.10.2022.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalla parte costituita, in mancanza di richieste istruttorie orali.
––––
1.La domanda va rigettata per difetto di prova dei presupposti costitutivi della domanda.
pagina 2 di 7 2.In base al petitum e alla causa petendi, tenuto conto delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, anche valutato il tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge che l'azione proposta dall'attrice nei confronti del coniuge, da cui risulta legalmente separata,
RA NO, sia da qualificarsi come azione personale di restituzione, in quanto volta ad ottenere il rilascio in suo favore dell'immobile sito in Campobasso, alla Contrada
Colle dell'Orso n. 84, censito al Foglio n. 58, p.lla 961 sub 3, cat. A/4, a suo dire occupato senza titolo dal convenuto.
Nella qualificazione dell'azione e nella considerazione degli oneri probatori in materia, va ricordato quanto indicato dalla giurisprudenza in seguito all'intervento delle SS.UU della Corte di Cassazione, con sentenza 7305/2014 del 28.03.2014, laddove è stato precisato che
“l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale” e che, comunque, “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Notevoli quindi sono le conseguenze, sotto il profilo probatorio, che discendono dalla qualificazione in termini di azione di restituzione o rivendica, dato che nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, mentre nell'ipotesi di rivendicazione, che ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non avere la materiale disponibilità, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in quest'ultimo caso,
l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
pagina 3 di 7 3.Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, l'azione proposta dall'attrice è senz'altro qualificabile come azione di restituzione, posto che la RO ha dedotto di aver concesso l'immobile di sua proprietà al RA in virtù di un accordo assunto in costanza di matrimonio ed in ragione dei doveri di solidarietà esistenti tra i coniugi, oltre che per motivazioni di “economia domestica”, accordo che poi sarebbe venuto meno, dato che le parti si erano separate (cfr. sentenza di separazione n. 397/2020 emessa dal Tribunale di
Campobasso in data 8.09.2020); ha anche precisato che, in seguito alla pendenza del giudizio di separazione, erano emersi tra le parti contrapposti interessi economici che avevano determinato il venir meno del patto in virtù del quale ella aveva concesso al
RA l'utilizzo dell'immobile in questione e che, tuttavia, l'appartamento non le era stato mai restituito, seppur formalmente richiesto con lettera raccomandata di messa in mora del 10.09.2021.
4.Tuttavia, l'attrice si è limitata ad effettuare mere allegazioni, senza fornire alcuna prova di quanto affermato, senza cioè provare di aver consegnato il bene al RA in ragione di un titolo (ad esempio: un comodato, come sembrerebbe in base alle prospettazioni della attrice), poi venuto meno, che legittimava il convenuto alla precedente detenzione;
solo fornita tale prova sarebbe stato poi onere del convenuto dimostrare di detenere legittimamente l'immobile.
Nello specifico, la RO si è limitata a depositare alcuni atti del giudizio di separazione, nonché la sentenza di separazione, e non ha neppure richiesto né formulato alcuna prova orale per testi;
del pari, non è stato richiesto l'interrogatorio formale del convenuto.
In conseguenza di tanto, ella ha omesso di provare:
-di aver in passato concesso l'utilizzo del bene al RA in virtù di un titolo oggi venuto meno/scaduto/non più efficace;
-il fatto che attualmente (e in caso positivo: da quando?) l'immobile in parola sia occupato materialmente dal RA;
In particolare, dai documenti versati in atti non emerge che la RO avesse concesso l'utilizzo dell'immobile al coniuge in costanza di matrimonio, né che il RA, in passato e/o anche dopo la sentenza di separazione e, comunque, all'attualità, occupi tale immobile.
Invero, nella sentenza di separazione, quanto agli immobili, si legge solo che: la ricorrente risulta proprietaria (oltre che della casa coniugale) anche di altro appartamento in
Campobasso alla via Sicilia e dei locali in cui il marito svolge l'attività commerciale (negozio di sanitaria). A prescindere dalla produzione del contratto di affitto del CA del febbraio
pagina 4 di 7 2019 (di altro appartamento) l'appartamento in via Sicilia è di proprietà esclusiva della ricorrente la quale può trarre proventi dalla messa vendita ovvero dall'affitto dello stesso (così come dai locali commerciali). Tenuto conto di tali elementi e dei risultati degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza si reputa equo determinare in euro 150,00 l'assegno di mantenimento che il CA dovrà versare alla ricorrente;
Pertanto, non emerge che l'immobile sito in Contrada Colle dell'Orso n. 84 fosse nella disponibilità del RA, perché di questo immobile non si fa alcun cenno.
Inoltre, l'evenienza che RA disponesse e tutt'ora disponga dell'immobile sito in
Contrada Colle dell'Orso n. 84 non può desumersi neppure dalla comparsa conclusionale né dalla memoria di replica da costui depositate nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, prodotte da parte attrice nel presente giudizio, (all. 6 fascicolo parte attrice), ove il convenuto aveva espressamente indicato:
“Nessun pregio collegato alle valutazioni effettuate ha il riferimento alle proprietà di cui la sig.ra LA è intestataria: come già dedotto, nei locali di via San Giovanni ella ha concesso il comodato d'uso al marito mentre l'immobile di via Colle dell'Orso è nella sua disponibilità; la sig.ra LA contrariamente a quanto dichiarato, possiede le chiavi dell'appartamento che è libero e che ben potrebbe locare ricavandone un reddito”, così affermando che fosse l'attrice a disporre del bene, neppure riconoscendo di aver avuto, in passato, il godimento di tale immobile.
Del resto, la stessa RO, in citazione, alla pag. 1, al n. 3), indicava letteralmente
(riferendosi all'immobile in Campobasso, c.da Colle dell'Orso n. 84):
“3) durante gli anni di matrimonio, l'attrice consentiva al convenuto di utilizzare e gestire detto immobile;
inoltre, dopo l'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale tra le parti, il sig.
CA andava a viverci per breve periodo, per poi trasferirsi altrove;
”
Se ne deduce che non è possibile rinvenire nei documenti relativi al procedimento di separazione (o, almeno, in quelli depositati nella presente sede) elementi che supportino quanto sostenuto dalla RO, dato che non è stato provato se e quando il RA si sia impossessato dell'immobile, andandoci a vivere o utilizzandolo, dato che la stessa attrice ha riferito che RA si sarebbe trasferito altrove.
Non è quindi possibile ritenere provato se il RA abbia occupato e/o continui ancora ad occupare il menzionato immobile, poiché l'attrice non ha fornito adeguata prova a riguardo, né documentale né testimoniale.
5.Peraltro, la contumacia del convenuto non esonerava l'attrice dall'onere della prova.
pagina 5 di 7 Invero, la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole all'accoglimento della pretesa dell'attore, lasciando inalterato il substrato di contrapposizione su cui normalmente si articola il contraddittorio nel processo. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati e/o pacifici, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nella contumacia del convenuto, i fatti costitutivi della domanda, della cui sussistenza parte attrice ha l'onere della prova.
Alla contumacia del convenuto non può quindi riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto di non essersi la stessa costituita in giudizio;
la contumacia integra invero un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque, non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023, Cassazione civile sez. III,
23/06/2009, n.14623).
Né, peraltro, può farsi ricorso alla valutazione del contegno delle parti di cui all'art. 116, c.p.c., tenuto conto che “il contegno delle parti”, per il quale il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, non è integrato da un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma si sostanzia in una condotta qualificata che, posta in relazione con il fatto da provare, sia di per sé idonea a rafforzare il convincimento già raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al medesimo processo.
In ragione di tali argomentazioni, non avendo l'attrice fornito prova atta a dimostrare l'effettiva occupazione senza titolo, da parte del RA, dell'immobile sito in Campobasso alla
Contrada Colle dell'Orso n. 84, la domanda va rigettata.
6.Nulla per le spese, vista la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Nulla sulle spese.
pagina 6 di 7 Campobasso, 7 gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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