Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2022, proposto da
Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Corti e Piergiorgio Merli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Piergiorgio Merli in L'Aquila, viale De Gasperi, n. 67;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico de Nardis e Raffaella Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
HE Unipersonale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Berardi e Paolo Caroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della delibera del Consiglio del Comune dell’Aquila n. 62 del 22 aprile 2022, nonché degli atti ad essa presupposti e conseguenti e segnatamente:
1) la delibera della Giunta comunale n. 152 del 30 marzo 2022 con cui è stata approvata la proposta della delibera consiliare impugnata;
2) i pareri di regolarità tecnica sui provvedimenti impugnati resi dal Dirigente del Settore Ricostruzione Privata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.r.l. unipersonale HE e del Comune dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa RI LA;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
La Casa di cura ricorrente ha allestito a L’Aquila, in località Preturo, una residenza assistenziale sotto l’insegna “Villa Dorotea”.
Con il ricorso in decisione impugna la deliberazione consiliare con la quale il Comune di L’Aquila ha autorizzato, in favore della società controinteressata, un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, da “direzionale/uffici” ad attività socio-sanitarie, di uno stabile sito nella frazione Sassa Scalo dell’Aquila, in posizione molto prossima a “Villa Dorotea”, con conseguente potenziale ingresso, nello stesso bacino d’utenza, di un operatore in grado di attrarre la stessa domanda assistenziale finora soddisfatta dalla ricorrente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1 - Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di motivazione; falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. 49/2012 e dell’art. 5 dell’Atto di recepimento allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 7 del 12 febbraio 2020 ; il Comune non avrebbe potuto autorizzare il mutamento di destinazione d’uso con la generica motivazione che esso “ rientra tra le destinazioni compatibili e complementari previste dall’art. 5 ” della l. r. Abruzzo n. 49/2012, in quanto la disciplina vigente subordina il mutamento di destinazione, in via alternativa, alla prova specifica di un rapporto di:
- “ compatibilità ”: che sussiste se la destinazione richiesta è compresa in quella dell’edificio o degli edifici esistenti o è omogenea al contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento ;
- “ complementarietà ”: che sussiste se la destinazione direzionale è complementare alle attività di artigianato, servizi, commerciale nella forma di esercizio di vicinato come stabilito dalle delibere consiliari n. 86/2012 e n. 7/2020;
2- violazione della L.R. 49/2012 e del 5° comma dell’Atto di recepimento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 12 febbraio 2020; difetto dell’atto presupposto ; sul piano sostanziale, la destinazione richiesta non sarebbe in rapporto di compatibilità né di complementarietà con quella originaria;
3 - violazione della L.R. 49/2012 e del 5° comma dell’Atto di recepimento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 12 febbraio 2020 ; la deliberazione impugnata sarebbe, poi, in contraddizione con il precedente deliberato consiliare n. 7/2012, dal quale risulta che la destinazione d’uso direzionale non soddisfa il requisito della complementarietà in quanto espressamente ritenuta non integrabile con la destinazione socio sanitaria;
4 - violazione dell’art. 34 delle NTA; eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione dell’art. 14 del DPR 380/2001 ; l’autorizzazione sarebbe inoltre illegittima perché il complesso edilizio da destinare ad uso socio - sanitario non sarebbe conforme agli standard urbanistici richiesti per i parcheggi dalle NTA del vigente PRG;
5 - eccesso di potere per irrazionalità manifesta; difetto di motivazione ; la deliberazione avrebbe un contenuto non compatibile con la consistenza dell’intervento edilizio descritta nell’istanza di autorizzazione.
Il Comune dell’Aquila e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e difetto di legittimazione; nel merito, ne hanno chiesto il rigetto.
All’udienza del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione tenuto conto della richiesta della controinteressata di stralciare i documenti prodotti tardivamente dalla ricorrente il 13 marzo 2026.
Preliminarmente, devono essere stralciati i documenti depositati dalla ricorrente il 13 marzo 2026, a meno di quaranta giorni dall’udienza di discussione, fatta eccezione per il contratto di cessione di ramo d’azienda in quanto menzionato nelle difese della stessa controinteressata.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune e dalla controinteressata S.r.l. HE sono fondate.
Con contratto del 6.8.2021 la ricorrente ha ceduto il ramo d’azienda che ha sede nella struttura denominata “Villa Dorotea”, comprensivo del contratto di locazione dell’immobile, dell’avviamento, dei beni e risorse umane (infermieri, OSS e fisioterapisti) strumentali all’attività di RSA e all’attività di riabilitazione semiresidenziale, come si evince dagli allegati al contratto di cessione in atti.
Pertanto, reciso ogni legame fisico e giuridico con l’azienda ceduta, la ricorrente non vanta più alcuna situazione soggettiva suscettibile di pregiudizio a causa dal possibile ingresso nel mercato delle prestazioni assistenziali di un concorrente operante in una struttura vicina a “Villa Dorotea”, che, come detto, non è più nella sua disponibilità.
Una situazione differenziata non è poi rinvenibile nello svolgimento, da parte della s.r.l. Presidio Ospedaliero Villa Letizia, di attività di assistenza sanitaria con finalità riabilitative “nel territorio dell’Aquilano”, come sostenuto genericamente nella memoria di discussione, perché è mancata la prova che il bacino di clientela contendibile dalla controinteressata coincida, in tutto o in parte, con quello a cui si rivolge la ricorrente e che da ciò possa oggettivamente derivare un apprezzabile calo del volume d'affari e quindi la lesione di un suo interesse tutelabile.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UZ, Presidente
RI LA, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RI LA | RI UZ |
IL SEGRETARIO