Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG VG N 778 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nel procedimento iscritto al n. 778/2023
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso da nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cucinotta Roberta, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e -
contro nato a [...], il [...] (CF. ), Controparte_1 C.F._2
persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonietta Maggisano, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r e s i s t e n t e -
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 17.3.2023, premesso di avere generato con Parte_1 [...]
, il figlio (n. il 24.1.2017), chiedeva la regolamentazione dei rapporti dei CP_1 Persona_1
genitori con la prole.
Si costituiva la parte resistente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.12.2023, nella cui circostanza le parti insistevano nelle proprie istanze, il Giudice emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis 22 cpc, assegnando alle parti i termini per gli scritti conclusivi e rinviava la causa, per la remissione in decisione all'udienza del 20.11.24, che poi veniva differita, su istanza congiunta delle parti al 12.3.2025.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.3.2025 le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte:
“Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e con Per_1 Controparte_1 Parte_1
collocazione principale presso la madre. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori,
i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. Il padre, salvi diversi e più ampi accordi, potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi infrasettimanali seguiti da pernottamento dall'uscita da scuola (oppure alle ore 16)
ed accompagnamento a scuola il mattino successivo, nelle settimane in cui il week-end è di spettanza del genitore collocatario (in difetto di accordo, il martedì ed il mercoledì); - un pomeriggio infrasettimanale seguito da pernottamento dall'uscita da scuola e accompagnamento a scuola il mattino successivo nelle settimane in cui il week-end è di spettanza del genitore non collocatario (in difetto di accordo, il mercoledì con pernottamento);
- nei fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola;
-- durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (in difetto di accordo, Natale con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito);
- durante le festività pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua
o del giorno di Pasquetta (in difetto di accordo, Pasqua con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito ad anni alterni);
- durante il periodo di vacanza estivo, almeno due settimane anche consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, le prime due settimane di agosto con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari);
- ad anni alterni, ogni altra festività ed il giorno del compleanno.
3. Il signor corrisponderà a a titolo di contributo in favore del Controparte_1 Parte_1
figlio la somma mensile di € 400,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea;
l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
4. Spese legali compensate con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P”.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 13.3.2025 e trasmessa al PM per le sue conclusioni;
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, su conclusioni congiunte di e nonché su conformi conclusioni del P.M., così statuisce: Parte_1 Controparte_1
prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 2.4.2025
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba