TAR Palermo, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 741
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  • Inammissibile
    Carenza di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, affermando che le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale promosse da società a partecipazione pubblica, come Amat Palermo S.p.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

  • Inammissibile
    Carenza di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, affermando che le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale promosse da società a partecipazione pubblica, come Amat Palermo S.p.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

  • Inammissibile
    Carenza di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, affermando che le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale promosse da società a partecipazione pubblica, come Amat Palermo S.p.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

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    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, affermando che le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale promosse da società a partecipazione pubblica, come Amat Palermo S.p.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 175/2016.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 741
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 741
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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