Decreto cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00741/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2025, proposto da AM ID, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Saito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Amat Palermo S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di LO NL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- degli artt. 2, lettera a) e 3 dell’Avviso con cui è stata indetta selezione pubblica, per esami, per l’attivazione di n. 23 contratti di apprendistato professionalizzante, per la durata massima di tre anni full-time, finalizzati alla formazione di Operatori di Manutenzione – par. 130 del CCNL;
- del Comunicato ( recte : comunicazione) pubblicato l’1.4.2025 sul sito aziendale con cui si è resa nota l’approvazione della graduatoria finale avvenuta con delibera del CdA del 28.3.3035;
- ove occorra della delibera adottata dal C.d.A nella seduta del 28.3.2025 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, se esistenti, anche se non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amat Palermo S.p.A.;
Visto il decreto cautelare n. n. 244 del 8.5.2025 con il quale è stata rigettata l’istanza, presentata in via incidentale da parte ricorrente, di misure cautelari monocratiche;
Vista l’ordinanza cautelare n. 289 del 6.6.2025 con la quale è stata rigettata l’istanza, presentata interinalmente da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, confermata in appello dall’ordinanza del C.G.A.R.S. n. 230/2025;
Visto il decreto n. 63 del 28.7.2025 con il quale parte ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Vista l’istanza di liquidazione depositata dal difensore di parte ricorrente in data 28.7.2025 riferita al compenso spettante per la fase cautelare;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2242 del 14.10.2025 con la quale è stata rimandata la trattazione sulla citata istanza di liquidazione alla definizione del merito del ricorso;
Vista l’istanza di liquidazione depositata dal difensore di parte ricorrente in data 30.12.2025 riferita al compenso spettante per la fase di merito;
Vista l’ordinanza collegiale n. 118 del 19.1.2026 con la quale è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., su un eventuale profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
Viste le memorie depositate, ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., da parte ricorrente il 21.1.2026 e da parte resistente il 27.1.2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 e alla camera di consiglio riconvocata del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa NA HA, nessuno presente per le parti in udienza pubblica, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, ha impugnato la graduatoria finale e, in parte qua , l’avviso di indizione della selezione per l’attivazione di n. 23 contratti di apprendistato professionalizzante, per la durata massima di tre anni – full-time, finalizzati alla formazione di Operatori di Manutenzione – par. 130 del CCNL.
In particolare, il ricorrente contesta di non essere stato inserito nell’elenco dei vincitori della suddetta procedura indicato nel Comunicato del 1.4.2025, nonostante il suo utile collocamento nella graduatoria finale approvata nella delibera C.D.A. del 28.3.2025.
2. L’impugnazione è affidata al seguente motivo di diritto: “ Violazione degli artt. 41 C.D.F.U.E. e 97 Cost.; violazione dell’art. 3 Cost.; violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990: carenza assoluta di motivazione; violazione del d.lgs. n.165 del 2001 e dei principi in materia di assunzione dei pubblici dipendenti; irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta; eccesso di potere in tutte le sue forme ”, attesa l’illegittima esclusione del ricorrente dal novero dei vincitori in ragione del compimento del trentesimo anno d’età nelle more dello svolgimento della procedura di selezione. Si afferma, infatti, l’illegittimità degli artt. 2, lettera a) e 3 dell’Avviso di indizione della selezione nella parte in cui il requisito anagrafico di cui all’art. 44 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 deve perdurare fino alla stipula del relativo contratto di apprendistato. L’ente resistente, infatti, nella predisposizione della lex specialis non ha rispettato la distinzione tra i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura concorsuale e quelli prescritti per l’instaurazione del rapporto contrattuale.
Sotto ulteriore profilo, si contesta la carenza di motivazione dell’esclusione, attesa l’immotivata difformità tra la graduatoria definitiva approvata nella delibera C.D.A. del 28.3.2025 e l’elenco dei vincitori pubblicato sul sito istituzionale dell’ente con il Comunicato del 1.4.2025.
3. La società pubblica intimata si è costituita in giudizio e ha sollevato eccezione di irricevibilità del ricorso con riferimento alla tardiva impugnazione della lex specialis, nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso.
4. Il controinteressato intimato non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, in assenza delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e con l’ordinanza n. 118/2026 ha dato avviso alle parti sull’eventuale profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, attesa la natura di società a partecipazione pubblica di Amat Palermo S.p.A., quale ente datoriale (cfr. art. 19, c. 4, Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016).
6. Le parti hanno preso posizione sulla questione sollevata d’ufficio con le memorie del 21.1.2026 di parte ricorrente e del 27.1.2026 di parte resistente. All’esito della camera di consiglio riconvocata del 13 febbraio 2026, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, e ad assorbimento di ogni altra questione di rito, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
L’ art. 19, c. 4, Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, infatti, è chiaro nel prevedere la giurisdizione del giudice ordinario in materia di procedure di reclutamento del personale promosse dalle società a partecipazione pubblica, testualmente prevede che “ resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale ”.
La Amat Palermo S.p.A. è una società in house del Comune di Palermo concessionaria della gestione del trasporto pubblico locale nel territorio urbano. Si tratta, pertanto, di un’articolazione dell’Ente locale secondo il modello della delegazione interorganica che, in ragione della forma societaria con la quale il Comune ha scelto di operare, rientra nell’ambito di applicazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Nonostante il comma 2 dell’art. 19 del T.U. citato imponga alle società a controllo pubblico di reclutare il proprio personale con procedure selettive concorsuali, il comma 3 chiarisce che tale disposizione ha carattere eccezionale e sostanziale rispetto al comma 1 che prevede l’applicazione delle disposizioni del codice civile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico, non comportando, pertanto, effetti sul piano dell’ordinario riparto di giurisdizione.
In particolare, il Collegio si riferisce a quanto disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, secondo cui « Rimane quindi fermo il principio già affermato da questa Corte con l'ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330 in relazione al D.L. 25 giugno 2008, art. 18 secondo il quale "il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni. È, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, del suddetto decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si assume che assoggetti a differenti criteri di riparto della giurisdizione le società di gestione dei servizi pubblici dalle altre società pubbliche". Conclusivamente si deve anche ricordare che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 19 si sono ribaditi i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, provvedimento oggetto di una recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 251/2016), che comunque mostra l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare (cfr. art. 1) per quanto non espressamente derogato le norme del codice civili e quelle del diritto privato: il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del Giudice ordinario per quanto sopra esposto ».
8. Stante quanto precede:
- il ricorso è inammissibile, in quanto il thema decidendum non attiene al mancato esercizio di un potere da parte di una p.a. e ad una correlata posizione di interesse legittimo, ma ha ad oggetto un diritto soggettivo rimesso alla giurisdizione del Giudice ordinario. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al Giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della natura in rito della presente pronuncia e del rilievo ex officio della relativa questione; nessuna statuizione sulle spese è dovuta per il controinteressato non costituito;
- l’inammissibilità del ricorso non consente di dar seguito all'originaria statuizione di (sia pure provvisoria) ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (cfr. art. 106, c.1, d.P.R. n. 115/2002), che - si precisa - è stata resa all'esito di una delibazione per sua natura estremamente sommaria. Ne discende la revoca del decreto di provvisoria ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio (art. 136, c. 2, d.P.R. n. 115/2002), con conseguente rigetto della presupposta istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per il controinteressato.
Revoca il decreto di provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e rigetta la presupposta istanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 15 gennaio 2026 e 13 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CA RI, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | CA RI |
IL SEGRETARIO