Ordinanza collegiale 22 marzo 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01065/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2024, proposto da
AS EC, AS NO e AS AV, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Ghisi e Angela Carozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cisano Bergamasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AU Fiorona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON LA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale 4.11.2024 n. 5 (doc 1), ricevuta dai ricorrenti in notificazione il 5.11.2024 (docc 1, 2, 3), con la quale il Comune ha intimato agli stessi - quali proprietari - e alla Signora ON - quale autrice - la rimozione e riduzione in pristino (doc 1, pp. 2, 3) dell’opera edilizia realizzata senza titolo, consistita nella sostituzione della pre-esistente tettoia aperta su tre lati posta a ridosso del fabbricato commerciale sito in Cisano Bergamasco (Bg), via Milano n. 30, con fabbricato chiuso su tutti i lati con muratura e dotato di pavimentazione e impianti, nonché dell’ivi richiamata precedente ordinanza dirigenziale 17.10.2024 n. 4 (doc 5), ricevuta in notificazione dai ricorrenti il 18.10.2024 (docc 4, 5, 6), con la quale il Comune ha intimato solo a questi ultimi la rimessione in pristino dei luoghi;
- nonché degli atti presupposti l’emissione di dette ordinanze, e dunque della annotazione di servizio 12.8.2024 (doc 7), del verbale di sopralluogo del 28.8.2024 (doc 8), della comunicazione di avvio del procedimento 14.8.2024 prot. 13771 (doc 9), in quanto occorra, della comunicazione dell’Ufficio della Polizia Locale del Comune 30.10.2024 (doc 2, p. 2) – ignota ai ricorrenti perché mai trasmessa – dalla quale si “evince che, in seguito all’attività di indagine, l’abuso edilizio di che trattasi in via Milano n. 30 –Fg. 12, Mappale 1554, Sub. 8- è stato eseguito dalla sig.ra ON LA nata a [...] il [...] (CF. [...]) in qualità di amministratore dell’impresa individuale denominata “CASTIGLIONE PAOLA” e gestore del funzionante pubblico esercizio di ristorazione con somministrazione”, nonché degli atti presupposti e consequenziali e comunque connessi, anche se ignoti alla ricorrente;
- nonché per l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso formulata dai ricorrenti il 29.10.2024 (doc 10), integrata il 30.10.2024 (doc 11) e delle successive note comunali 18.11.2024 prot. 19149 (doc 12) e prot. 19177 (doc 13) di parziale evasione dell’istanza di accesso, riscontrate dai ricorrenti con nota 21.11.2024 (doc 14),
e per l’accertamento e la declaratoria dell’illiceità del parziale riscontro comunale (docc 12, 13) all’istanza d’accesso (docc 10, 11),
e per la conseguente condanna del Comune a rilasciare i documenti amministrativi richiestigli, con le statuizioni conseguenti, in ordine a tutte le domande dedotte, idonee a rendere effettivo il giudicato ex art. 34, c. 1, lett. e) cpa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisano Bergamasco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. TO IN MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato in data 17 dicembre 2024 e ritualmente depositato, i signori AS EC, AS ZO e AS AV, premesso di essere comproprietari di un immobile a destinazione commerciale sito nel Comune di Cisano Bergamasco, attualmente condotto in locazione dalla signora LA ON per l’esercizio dell’attività di pizzeria con l’insegna “Le 2 Rotonde”, hanno impugnato l’ordinanza n. 5 del 4 novembre 2024 con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cisano Bergamasco ha ordinato alla predetta LA TI, in qualità di responsabile degli abusi, la demolizione delle opere realizzate abusivamente ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, preavvisando che in caso di inottemperanza sarebbero state applicate “le disposizioni di cui all’art. 31 comma 2” del D.P.R. n. 380 del 2001. L’ordinanza è stata notificata, per opportuna conoscenza, anche ai ricorrenti in qualità di proprietari dell’immobile oggetto degli interventi abusivi.
1.2. Il provvedimento ha tratto origine dal sopralluogo effettuato dall’amministrazione il giorno 28 agosto 2024, in occasione del quale era stato accertato che l’attività commerciale era stata ampliata verso la S.S. 342 attraverso la realizzazione di un dehors di circa 36 mq (6 mt x 6 mt), con la completa chiusura della ex tettoia aperta su tre lati, la realizzazione di pareti in cartongesso e di tre aperture (2 finestre e 1 porta finestra), e la sostituzione del manto di copertura ammalorato con nuove lastre in lamiera ondulata;
1.3. L’amministrazione ha precisato che “non risulta(va) agli atti alcun titolo legittimante” , sia in relazione agli interventi sopra descritti sia in relazione alla originaria tettoia, e inoltre che gli interventi risultavano realizzati in fascia di rispetto stradale senza aver ottenuto apposito atto autorizzativo da parte del gestore della strada.
1.4. Il ricorso è stato affidato a quattro motivi, con cui i ricorrenti hanno dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
1) il provvedimento impugnato, nella parte in cui impone anche ai ricorrenti di provvedere alla demolizione del manufatto abusivo quali proprietari dell’immobile, sarebbe affetto da vizi di violazione delle norme applicate e da carenza di istruttoria e di motivazione, dal momento che i ricorrenti non avrebbero alcuna possibilità di intervenire direttamente sull’immobile, essendo quest’ultimo nel possesso esclusivo della conduttrice LA TI, nei cui confronti i ricorrenti hanno posto in essere tutte le iniziative nella loro disponibilità per indurla a rimuovere l’illecito;
2 e 3) il provvedimento sarebbe illegittimo anche nella parte in cui afferma che anche la tettoia preesistente (aperta su tre lati) sarebbe stata realizzata in assenza di titolo edilizio, trattandosi in realtà di manufatto realizzato ante 1967, e quindi non necessitante di alcun titolo autorizzativo, e comunque costituente mera pertinenza dell’immobile principale, priva di una propria autonomia funzionale ed economica, e quindi assoggettata a mera autorizzazione gratuita e non a concessione edilizia;
4) in ogni caso, in subordine, la pacifica preesistenza dell’originaria tettoia da oltre 50 anni, in assenza di alcuna contestazione da parte del Comune, avrebbe ingenerato nei ricorrenti il legittimo affidamento circa la legittimità della struttura pertinenziale; di modo che l’ordine di demolizione della stessa avrebbe potuto essere adottata soltanto fornendo adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto al ripristino dello stato dei luoghi, invece mancante nell’atto impugnato.
1.5. Unitamente alla domanda di annullamento, i ricorrenti hanno proposto anche domanda incidentale di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a., lamentando che l’amministrazione avrebbe dato evasione solo parzialmente alla domanda di accesso documentale da essi presentata in data 29 ottobre 2024 (come rettificata il giorno successivo).
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Comune di Cisano Bergamasco si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, contestando la fondatezza del ricorso e dell’istanza incidentale di accesso, e chiedendone il rigetto con articolate deduzioni.
2.2. All’udienza camerale del 9 gennaio 2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare a fronte dell’impegno del Comune, manifestato in udienza dal suo difensore, a non procedere all’adozione di provvedimenti ablativi e sanzionatori nei confronti della proprietà nelle more della decisione di merito.
2.3. Successivamente, in prossimità dell’udienza camerale del 19 marzo 2025 fissata per la trattazione della domanda di accesso, la difesa di parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a., avendo il Comune di Cisano Bergamasco comunicato formalmente di non aver reperito nei propri altra documentazione pertinente all’oggetto della domanda, oltre a quella già depositata in giudizio.
2.4. Con ordinanza n. 238 del 22 marzo 2025, il Collegio ha quindi dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda incidentale di accesso, rinviando alla sentenza definitiva la regolazione delle spese anche di tale fase processuale.
2.5. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una istanza per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite (salvo il diritto al rimborso del contributo unificato), evidenziando che nelle more del giudizio l’amministrazione comunale ha emesso provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 c. 4 bis dpr 380/2001 esclusivamente nei confronti della sig.ra ON quale autrice dell’abuso, preavvisando la stessa – e per mera conoscenza i ricorrenti - che il Comune avrebbe provveduto alle operazioni di ripristino, con spese a esclusivo carico dell’autrice dell’abuso, nel caso in cui quest’ultima non avesse provveduto alla demolizione di quanto realizzato senza titolo. Alla luce di tale provvedimento, la parte ricorrente ha quindi sottolineato come il Comune abbia riconosciuto l’estraneità della proprietà all’abuso sanzionato, e di non avere pertanto più interesse alla decisione nel merito.
2.6. La difesa del Comune, a sua volta, ha dato atto che nel corso del giudizio la veranda è stata effettivamente demolita dalla controinteressata (a fronte di un provvedimento dalla stessa non impugnato). Ha quindi aderito alla richiesta di improcedibilità del ricorso, opponendosi peraltro alla richiesta dei ricorrenti di ottenere il rimborso del contributo unificato, evidenziando come in ricorso i ricorrenti avessero contestato la legittimità dell’ordinanza di demolizione, non solo sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva, ma anche sulla base di argomenti di merito, quali la natura pertinenziale del manufatto e la lesione del legittimo affidamento), rispetto ai quali il nuovo provvedimento del 25.2.2025 non può dirsi satisfattivo delle pretese dei ricorrenti.
2.7. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3.2. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti per giusti motivi, incluse quelle afferenti alla fase incidentale di accesso e all’importo del contributo unificato (che resta a carico della parte ricorrente), tenuto conto della sostanziale legittimità dell’azione amministrativa e del complessivo comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
TO IN MO, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO IN MO | AU RO |
IL SEGRETARIO