TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/08/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2764/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2764/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dora Iula;
Opponente
CONTRO
c.f. e per essa c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini;
Opposta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 07/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e per essa agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 CP_2 Parte_1 allegando di essere la cessionaria del credito vantato nei suoi confronti da
[...] CP_3 in ragione del saldo passivo di conto corrente e di due mutui chirografari, per
[...] complessivi € 136.369,71. Chiedeva dunque la condanna del debitore al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
630/2024 RG 1405/2024.
Proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo il difetto di titolarità attiva del credito, il difetto di prova del credito, la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione della banca, l'erroneità dell'importo ingiunto rispetto a quello oggetto di diffida, l'illegittima applicazione di interessi 1 ultralegali, anatocistici e usurari, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese. Eccepiva Par inoltre la nullità per difformità dell' dichiarato rispetto a quello effettivo, la nullità per indeterminatezza e anatocismo del piano di ammortamento alla francese, l'eccessività ex art. 1384 c.c. degli interessi moratori del 2%. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Sul difetto di titolarità
L'eccezione di difetto di titolarità del credito è infondata.
L'opposta ha infatti prodotto la dichiarazione della cedente attestante la Controparte_3 cessione dello specifico credito all'opposta, quale elemento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., n. 10200/2021), e che peraltro può essere valutato unitamente ad ulteriori elementi fattuali, quali il possesso, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e della lettera di messa in mora.
L'affermazione dell'opponente secondo cui tale dichiarazione non risulterebbe emessa da un funzionario precisamente individuato non ha fondamento, considerato che dal documento è chiaramente evincibile l'identità del firmatario digitale.
È parimenti irrilevante il fatto che tale dichiarazione sia successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, avendo essa valore non costitutivo bensì meramente ricognitivo dell'avvenuta cessione oggetto della pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 52/2022.
3. Sulle questioni di nullità
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare prioritariamente le questioni di nullità sollevate dall'opponente, articolate in molteplici censure.
3.1. Mancanza di sottoscrizione della banca
Quanto alla nullità per difetto di forma scritta in ragione dell'omessa sottoscrizione del funzionario bancario, la questione è manifestamente infondata.
I contratti di mutuo risultano infatti entrambi sottoscritti dalla banca mutuante, mentre l'assenza di sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte della banca non è causa di nullità per difetto di forma scritta.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
2 (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 D.Lgs 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 898/2018).
Tale principio di diritto è applicabile per identità di ratio anche nella materia bancaria, laddove la nullità ex art. 117 TUB ha anch'essa la finalità di protezione del cliente, come del resto è espressamente stabilito dall'art. 127, comma 2, TUB.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, TUB. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. Civ., n. 16070/2018).
A tale riguardo, il comportamento concludente dell'istituto di credito è senza dubbio riscontrabile nella concessione di credito da parte della banca nel lungo periodo di durata del rapporto, come evincibile dagli estratti conto prodotti (dal 15/12/2015 al 20/12/2021), ciò che attesta inequivocabilmente la volontà della banca di avvalersi del rapporto contrattuale con il correntista opponente.
È parimenti infondata l'affermazione dell'opponente secondo cui difetterebbe la prova della stipulazione dei contratti, visto che l'opposta ha prodotto già in sede monitoria gli accordi sottoscritti dall'opponente e da questo non specificamente disconosciuti.
Parimenti infondata è l'affermazione secondo cui l'opponente non avrebbe ricevuto le somme mutuate, considerato che negli estratti del conto corrispondenti alle date di stipula dei contratti di mutuo, rispettivamente del terzo trimestre 2016 e del secondo trimestre 2018, è specificamente annotata l'erogazione dei finanziamenti n. 4965981 (in data 15/07/2016) e n.
8047266 (in data 26/06/2018).
3.2. Difformità dell' Par Quanto all'asserita difformità dell' dichiarato rispetto al costo effettivo del contratto, in nessun caso la questione determina nullità del contratto.
3 Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023; Cass. Civ., n. Par 39169/2021). Deve quindi essere escluso che l'eventuale errata indicazione dell' dia luogo a nullità del contratto ex art. 117 TUB. Per altro verso, sul piano della responsabilità, l'opponente non ha svolto alcuna concreta allegazione in ordine a un qualche pregiudizio subito a causa dell'asserita errata indicazione del TAEG, per cui la censura deve essere rigettata.
3.3. Applicazione di poste illegittime
L'opponente ha poi censurato l'applicazione di poste illegittime, affermando che “dall'analisi della documentazione emerge che la ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto CP_4 derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi, applicazione del calcolo delle competenze e delle commissioni di massimo scoperto”1.
Tale censura è manifestamente generica, non avendo la parte opponente in alcun modo specificato quali sarebbero, in concreto, le clausole ritenute illegittime né le specifiche voci di addebito contestate. Va peraltro osservato che la censura in esame è stata sollevata prima della produzione degli estratti conto da parte dell'opposta, e che dopo la produzione di tale documentazione contabile da parte dell'opposta l'opponente non ha in alcun modo specificato le voci in concreto contestate.
La censura è dunque evidentemente esplorativa e priva di un concreto contenuto assertivo, per cui deve essere rigettata.
3.4. Usura
L'opponente ha poi censurato la pattuizione di interessi usurari nei mutui e nel conto corrente, in contrasto con le previsioni di cui alla L. 108/1996.
La censura è manifestamente infondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un 1 Cfr. pag. 13 dell'opposizione 4 lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (così Cass.
Civ., n. 19597/2020).
Nel caso di specie l'opponente ha censurato i tassi applicati senza neppure indicare quali sarebbero i tassi soglia oggetto di superamento.
Ad ogni modo, il lamentato sforamento non sussiste.
Quanto al conto corrente, stipulato in data 15/12/2015, il contratto prevede un tasso extra-fido per utilizzi fino a € 5.000,00 pari al 16,90% e oltre € 5.000,00 pari al 15,00%, laddove il tasso soglia di riferimento, previsto dal DM 24/09/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 227/2015, è pari al 18,4625% per le aperture di credito fino a € 5.000,00, al 16,10% per le aperture oltre € 5.000,00, nonché al 24,12% per gli scoperti fino a € 1.500,00 e al
22,7625% per gli scoperti oltre 1.500,00.
Quanto al mutuo n. 4965981, stipulato il 15/07/2016, il contratto prevede un TAEG del
14,79798%, con una maggiorazione del 2% per la mora. Il DM 24/06/2016, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151/2016, prevede un tasso soglia corrispettivo del
16,9625%, nonché una maggiorazione media per mora del 2,1%.
Quanto al mutuo n. 8047266, stipulato il 26/06/2018, il contratto prevede un TAEG del
8,02199%, con una maggiorazione del 2% per la mora. Il DM 28/03/2018, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76/2018, prevede un tasso soglia corrispettivo del
16,7250%, nonché una maggiorazione media per mora del 3,1% per tali finanziamenti.
Da questi dati emerge con evidenza l'assenza di pattuizioni usurarie, visto che gli interessi concordati sono risultati inferiori alla soglia di riferimento sia nel conto corrente sia nei mutui.
Per le medesime ragioni, considerato che la maggiorazione per mora prevista è inferiore alla media, la stessa non può neppure ritenersi eccessiva ai fini di cui all'art. 1384 c.c.
È poi manifestamente infondata l'affermazione dell'opponente circa la necessità di sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori. Tale operazione è infatti macroscopicamente erronea ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 1815 c.c. Come recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione, “Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare
5 adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità” (così Cass. Civ., n.
14214/2022).
La censura di nullità per usura deve quindi essere rigettata.
3.5. Piano di ammortamento alla francese
Quanto alla nullità della pattuizione del piano di ammortamento alla francese per indeterminatezza e per violazione dell'art. 1283 c.c., la censura è infondata sotto entrambi i profili.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr. Cass. Civ., n. 7382/2025, nel medesimo senso Cass. Civ., S.U., n.
15130/2024).
Nel caso di specie, i contratti di mutuo indicano puntualmente l'importo erogato, la durata del prestito, l'entità dei tassi e la periodicità delle rate, laddove il mutuatario ha sottoscritto in ciascun contratto il relativo piano di ammortamento indicante nel dettaglio la composizione di ciascuna rata.
Non sussiste dunque la nullità lamentata dall'opponente.
4. Sul difetto di prova del credito
6 L'opponente ha poi censurato il difetto di prova del credito, non essendo puntualmente specificata la composizione del debito in ciascun contratto.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va rilevato che la parte opposta ha prodotto, già in sede monitoria, i contratti scritti di conto corrente e di finanziamento, mentre in sede di costituzione nel giudizio di opposizione ha prodotto gli estratti conto del rapporto di conto corrente e una specificazione contabile della composizione dei debiti derivanti dai due finanziamenti.
Avverso tali dati contabili non è stata avanzata alcuna specifica censura, per cui il lamentato difetto di prova non sussiste.
È poi infondata l'affermazione, contenuta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opponente, secondo cui la produzione degli estratti conto sarebbe irrilevante in assenza della prova della loro comunicazione durante lo svolgimento del rapporto. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni (cfr. Cass. Civ., n.
18352/2023).
Per le medesime ragioni è infondata la censura di omessa prova del credito in ragione della discrasia tra l'importo oggetto della diffida stragiudiziale di pagamento e quello oggetto della domanda monitoria.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
7 Il valore della causa è pari a € 136.369,71. Trova quindi applicazione il corrispondente scaglione di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 630/2024 RG 1405/2024, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 02/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2764/2024 R.G. tra
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Dora Iula;
Opponente
CONTRO
c.f. e per essa c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini;
Opposta
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 07/05/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e per essa agiva in via monitoria nei confronti di Controparte_1 CP_2 Parte_1 allegando di essere la cessionaria del credito vantato nei suoi confronti da
[...] CP_3 in ragione del saldo passivo di conto corrente e di due mutui chirografari, per
[...] complessivi € 136.369,71. Chiedeva dunque la condanna del debitore al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
630/2024 RG 1405/2024.
Proponeva opposizione l'ingiunto, eccependo il difetto di titolarità attiva del credito, il difetto di prova del credito, la nullità del contratto per difetto di sottoscrizione della banca, l'erroneità dell'importo ingiunto rispetto a quello oggetto di diffida, l'illegittima applicazione di interessi 1 ultralegali, anatocistici e usurari, nonché di commissioni di massimo scoperto e spese. Eccepiva Par inoltre la nullità per difformità dell' dichiarato rispetto a quello effettivo, la nullità per indeterminatezza e anatocismo del piano di ammortamento alla francese, l'eccessività ex art. 1384 c.c. degli interessi moratori del 2%. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 07/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
2. Sul difetto di titolarità
L'eccezione di difetto di titolarità del credito è infondata.
L'opposta ha infatti prodotto la dichiarazione della cedente attestante la Controparte_3 cessione dello specifico credito all'opposta, quale elemento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., n. 10200/2021), e che peraltro può essere valutato unitamente ad ulteriori elementi fattuali, quali il possesso, in capo all'opposta, della documentazione contrattuale e della lettera di messa in mora.
L'affermazione dell'opponente secondo cui tale dichiarazione non risulterebbe emessa da un funzionario precisamente individuato non ha fondamento, considerato che dal documento è chiaramente evincibile l'identità del firmatario digitale.
È parimenti irrilevante il fatto che tale dichiarazione sia successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, avendo essa valore non costitutivo bensì meramente ricognitivo dell'avvenuta cessione oggetto della pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 52/2022.
3. Sulle questioni di nullità
L'ordine logico delle questioni impone di esaminare prioritariamente le questioni di nullità sollevate dall'opponente, articolate in molteplici censure.
3.1. Mancanza di sottoscrizione della banca
Quanto alla nullità per difetto di forma scritta in ragione dell'omessa sottoscrizione del funzionario bancario, la questione è manifestamente infondata.
I contratti di mutuo risultano infatti entrambi sottoscritti dalla banca mutuante, mentre l'assenza di sottoscrizione del contratto di conto corrente da parte della banca non è causa di nullità per difetto di forma scritta.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
2 (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 D.Lgs 58/1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 898/2018).
Tale principio di diritto è applicabile per identità di ratio anche nella materia bancaria, laddove la nullità ex art. 117 TUB ha anch'essa la finalità di protezione del cliente, come del resto è espressamente stabilito dall'art. 127, comma 2, TUB.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, TUB. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (cfr. Cass. Civ., n. 16070/2018).
A tale riguardo, il comportamento concludente dell'istituto di credito è senza dubbio riscontrabile nella concessione di credito da parte della banca nel lungo periodo di durata del rapporto, come evincibile dagli estratti conto prodotti (dal 15/12/2015 al 20/12/2021), ciò che attesta inequivocabilmente la volontà della banca di avvalersi del rapporto contrattuale con il correntista opponente.
È parimenti infondata l'affermazione dell'opponente secondo cui difetterebbe la prova della stipulazione dei contratti, visto che l'opposta ha prodotto già in sede monitoria gli accordi sottoscritti dall'opponente e da questo non specificamente disconosciuti.
Parimenti infondata è l'affermazione secondo cui l'opponente non avrebbe ricevuto le somme mutuate, considerato che negli estratti del conto corrispondenti alle date di stipula dei contratti di mutuo, rispettivamente del terzo trimestre 2016 e del secondo trimestre 2018, è specificamente annotata l'erogazione dei finanziamenti n. 4965981 (in data 15/07/2016) e n.
8047266 (in data 26/06/2018).
3.2. Difformità dell' Par Quanto all'asserita difformità dell' dichiarato rispetto al costo effettivo del contratto, in nessun caso la questione determina nullità del contratto.
3 Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023; Cass. Civ., n. Par 39169/2021). Deve quindi essere escluso che l'eventuale errata indicazione dell' dia luogo a nullità del contratto ex art. 117 TUB. Per altro verso, sul piano della responsabilità, l'opponente non ha svolto alcuna concreta allegazione in ordine a un qualche pregiudizio subito a causa dell'asserita errata indicazione del TAEG, per cui la censura deve essere rigettata.
3.3. Applicazione di poste illegittime
L'opponente ha poi censurato l'applicazione di poste illegittime, affermando che “dall'analisi della documentazione emerge che la ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto CP_4 derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi, applicazione del calcolo delle competenze e delle commissioni di massimo scoperto”1.
Tale censura è manifestamente generica, non avendo la parte opponente in alcun modo specificato quali sarebbero, in concreto, le clausole ritenute illegittime né le specifiche voci di addebito contestate. Va peraltro osservato che la censura in esame è stata sollevata prima della produzione degli estratti conto da parte dell'opposta, e che dopo la produzione di tale documentazione contabile da parte dell'opposta l'opponente non ha in alcun modo specificato le voci in concreto contestate.
La censura è dunque evidentemente esplorativa e priva di un concreto contenuto assertivo, per cui deve essere rigettata.
3.4. Usura
L'opponente ha poi censurato la pattuizione di interessi usurari nei mutui e nel conto corrente, in contrasto con le previsioni di cui alla L. 108/1996.
La censura è manifestamente infondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un 1 Cfr. pag. 13 dell'opposizione 4 lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (così Cass.
Civ., n. 19597/2020).
Nel caso di specie l'opponente ha censurato i tassi applicati senza neppure indicare quali sarebbero i tassi soglia oggetto di superamento.
Ad ogni modo, il lamentato sforamento non sussiste.
Quanto al conto corrente, stipulato in data 15/12/2015, il contratto prevede un tasso extra-fido per utilizzi fino a € 5.000,00 pari al 16,90% e oltre € 5.000,00 pari al 15,00%, laddove il tasso soglia di riferimento, previsto dal DM 24/09/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 227/2015, è pari al 18,4625% per le aperture di credito fino a € 5.000,00, al 16,10% per le aperture oltre € 5.000,00, nonché al 24,12% per gli scoperti fino a € 1.500,00 e al
22,7625% per gli scoperti oltre 1.500,00.
Quanto al mutuo n. 4965981, stipulato il 15/07/2016, il contratto prevede un TAEG del
14,79798%, con una maggiorazione del 2% per la mora. Il DM 24/06/2016, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151/2016, prevede un tasso soglia corrispettivo del
16,9625%, nonché una maggiorazione media per mora del 2,1%.
Quanto al mutuo n. 8047266, stipulato il 26/06/2018, il contratto prevede un TAEG del
8,02199%, con una maggiorazione del 2% per la mora. Il DM 28/03/2018, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76/2018, prevede un tasso soglia corrispettivo del
16,7250%, nonché una maggiorazione media per mora del 3,1% per tali finanziamenti.
Da questi dati emerge con evidenza l'assenza di pattuizioni usurarie, visto che gli interessi concordati sono risultati inferiori alla soglia di riferimento sia nel conto corrente sia nei mutui.
Per le medesime ragioni, considerato che la maggiorazione per mora prevista è inferiore alla media, la stessa non può neppure ritenersi eccessiva ai fini di cui all'art. 1384 c.c.
È poi manifestamente infondata l'affermazione dell'opponente circa la necessità di sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori. Tale operazione è infatti macroscopicamente erronea ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 1815 c.c. Come recentemente affermato dalla Corte di
Cassazione, “Il «principio di sommatoria» di tasso degli interessi corrispettivi e tasso degli interessi di mora per stabilire il tasso contrattuale da confrontare con la soglia antiusura non è altro che uno - e, si potrebbe dire, il più grezzo - dei criteri utilizzabili per sintetizzare un tasso unico, senza distinguere, tra costi correlati al regolare
5 adempimento del contratto e costi correlati al suo inadempimento. Pertanto tale criterio è incompatibile con i principi stabiliti dalla citata sentenza delle Sezioni unite, oltre a essere stato espressamente ripudiato in altre sentenze (Cass. 17.10.2019, n. 26286, cit.; Cass. 4.11.2021, n. 31615). Viceversa, non risulta che il criterio della sommatoria sia mai stato affermato nella giurisprudenza di legittimità” (così Cass. Civ., n.
14214/2022).
La censura di nullità per usura deve quindi essere rigettata.
3.5. Piano di ammortamento alla francese
Quanto alla nullità della pattuizione del piano di ammortamento alla francese per indeterminatezza e per violazione dell'art. 1283 c.c., la censura è infondata sotto entrambi i profili.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr. Cass. Civ., n. 7382/2025, nel medesimo senso Cass. Civ., S.U., n.
15130/2024).
Nel caso di specie, i contratti di mutuo indicano puntualmente l'importo erogato, la durata del prestito, l'entità dei tassi e la periodicità delle rate, laddove il mutuatario ha sottoscritto in ciascun contratto il relativo piano di ammortamento indicante nel dettaglio la composizione di ciascuna rata.
Non sussiste dunque la nullità lamentata dall'opponente.
4. Sul difetto di prova del credito
6 L'opponente ha poi censurato il difetto di prova del credito, non essendo puntualmente specificata la composizione del debito in ciascun contratto.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto monitorio ma un ordinario giudizio di cognizione sulla pretesa sostanziale azionata in via monitoria, va rilevato che la parte opposta ha prodotto, già in sede monitoria, i contratti scritti di conto corrente e di finanziamento, mentre in sede di costituzione nel giudizio di opposizione ha prodotto gli estratti conto del rapporto di conto corrente e una specificazione contabile della composizione dei debiti derivanti dai due finanziamenti.
Avverso tali dati contabili non è stata avanzata alcuna specifica censura, per cui il lamentato difetto di prova non sussiste.
È poi infondata l'affermazione, contenuta nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte opponente, secondo cui la produzione degli estratti conto sarebbe irrilevante in assenza della prova della loro comunicazione durante lo svolgimento del rapporto. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni (cfr. Cass. Civ., n.
18352/2023).
Per le medesime ragioni è infondata la censura di omessa prova del credito in ragione della discrasia tra l'importo oggetto della diffida stragiudiziale di pagamento e quello oggetto della domanda monitoria.
5. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
7 Il valore della causa è pari a € 136.369,71. Trova quindi applicazione il corrispondente scaglione di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 630/2024 RG 1405/2024, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Perugia, 02/08/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8