TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11340 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa EL D'EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G.. 25621/2021
Tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) e (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
) tutti assistiti e difesi dagli avv.ti SERINO ANNA e C.F._2
CO SI
OPPONENTI
e
(C.F. Controparte_1
,in persona del legale rapp.te p.t. assistito e difeso dagli P.IVA_2
Avv.ti IC AL e IC DO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 8 luglio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e queste ultime nella loro Parte_2 Parte_3 qualità di garanti della s.r.l., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6704/2021 – RG 19983/2021 richiesto da
[...]
con il quale il Controparte_1
Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez
D'Ayala, ingiungeva agli opponenti il pagamento della somma di €
109.274,55, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio. La pretesa creditoria vantata traeva fondamento nel saldo debitore residuo riguardante rapporti di conto corrente, con apertura di credito, e annessi conto corrente anticipi nonché finanziamenti all'esportazione, stipulati tra la società opponente e
[...]
. Le obbligazioni nascenti dai Controparte_1 suddetti rapporti erano state assunte anche dalle sig.re
[...]
e , in qualità di garanti della società Parte_2 Parte_3 contraente. Gli opponenti a sostegno della loro difesa rilevavano: A) la nullità dei contratti di conto corrente n. 16359; dei finanziamenti export e delle Commissioni di Massimo Scoperto per mancanza di forma scritta;
2) anatocismo illegittimo e usura 3) nullità ed irregolarità delle fideiussioni prestate. Pertanto, concludevano per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, con pag. 2/8 integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 18 febbraio 2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del D.I. opposto nei confronti della società opponente e concessa la provvisoria esecuzione anche nei confronti delle opponenti garanti.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza dell'8 luglio 2025, dopo una serie di rinvii, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per deposito di scritti difensivi conclusionali.
*******
In via preliminare deve rilevarsi la procedibilità della domanda per l'assolvimento dell'obbligo della mediazione obbligatoriamente prevista nella materia di cui trattasi. La procedura veniva avviata dall'opposta, all'esito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione, e si concludeva con esito negativo, con verbale redatto dall'organismo di mediazione del
21 marzo 2022, prodotto in atti.
Nel MERITO l'opposizione non appare meritevole di accoglimento essendo risultate prive di pregio le argomentazioni poste a sostegno della stessa e pertanto dovrà essere respinta.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. In effetti, grava sull'opposto, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'an ed il quantum del credito azionato con il monitorio
(Cass.civ.n.n.24815/05). È pur vero che l'opponente deve provare le pag. 3/8 proprie eccezioni in ordine ai fatti significativi e rilevanti che dimostrino l'inesistenza del credito vantato da controparte, ma è sul creditore che grava il maggior onere probatorio, soprattutto a fronte delle contestazioni fattegli dall'opponente circa l'infondatezza della sua pretesa. Inoltre, di fronte alla posizione negatoria o contestativa dell'opponente, è necessario che la prova documentale, offerta ai fini di ottenere il decreto ingiuntivo, abbia bisogno di ulteriore supporto da parte dell'attore-ricorrente. In sostanza, poiché la prova scritta, ai sensi dell'art.634 c.p.c., posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce di regola, nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione dell'ingiunzione, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori ed il relativo onere incombe sul creditore.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, pertanto, ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto.
Parte opponente, tra gli altri argomenti, ha dedotto che i contratti posti a fondamento dell'azione monitoria fossero affetti da usura originaria sia con riferimento agli interessi corrispettivi, e ciò specie in ragione del computo nel T.E.G.M. applicato, sia con riguardo agli interessi moratori. Sul punto la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU.
n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto pag. 4/8 ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito
(“risulta dunque irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa 526/2020) Pertanto, alla dedotta applicazione di interessi usurari, deve fare riscontro un'opportuna allegazione dei presupposti dell'usura, che non può essere oggetto di CTU, in mancanza di un principio di prova non potendo essere la consulenza suppletiva e sostitutiva dell'one re probatorio spettante alla parte.
Ebbene nel caso di specie nulla è stato fatto al riguardo atteso che l'opponente ha sollevato sul punto contestazioni generiche. Di contro l'opposta ha fornito idonea prova del fondamento ed entità del credito vantato come emerge dalla documentazione allegata in atti.
Per quanto concerne, invece, le fideiussioni, rilasciate in favore della banca da parte delle signore e , Parte_2 Parte_3 nei modelli sottoscritti è statuito che il fideiussore si impegna a rimborsare allo stesso istituto tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi spese tasse ed ogni altro accessorio. Parte opposta sostiene che, per tali pag. 5/8 motivi, il rapporto in questione debba inquadrarsi nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., con la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, atteso che, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. In senso contrario, gli opponenti, invece, ritengono che il rapporto in questione presenti le caratteristiche della fideiussione, nella quale ricorre l'elemento dell'accessorietà, con lo scopo di tutelare l'interesse del creditore all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. La differenza tra le due fattispecie è sostanziale e comporta conseguenze diverse per il garante giacché, mentre il fideiussore è un
“vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Al riguardo la Suprema Corte, di recente, superando il suo precedente orientamento, basato essenzialmente su una analisi formale del rapporto, con la Sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 ha enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi
pag. 6/8 nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Ebbene, nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio, esaminato il contratto sottoscritto dalle opponenti deve ritenersi che lo stesso costituisca un contratto autonomo di garanzia atteso che, oltre alla richiesta di pagamento a “prima richiesta”, è anche prevista la preclusione di eccezioni da parte del fideiussore a meno che lo stesso non rivesta la qualifica d consumatore, (art. 5 del contratto) circostanza questa non rilevata e tanto meno dimostrata dalle opponenti. Tale elemento, invece, risulta decisivo per affermare la funzione accessoria o meno della garanzia assunta con il regolamento contrattuale sottoscritto con tutte le conseguenze che ciò comporta anche in termini di decadenza nei confronti del fideiussore ex art. 1957 cc. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere respinta ed il decreto ingiuntivo debba essere confermato. Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le stesse vengono determinate in base ai valori minimi dei parametri di legge vigenti, in considerazione dell'attività svolta e della non particolare complessità della questione e del valore della controversia
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6704/2021 – RG 19983/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli;
2. CO , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
e in solido tra loro Parte_2 Parte_3
pag. 7/8 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.500,00 per onorario oltre rimborso forfettario del 15 %, CPA e Iva se dovuta, in favore della opposta Controparte_1
.
[...]
Napoli 2 dicembre 2025
Il G.O.P.
EL D'EL
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE
In persona del G.O.P. dott.ssa EL D'EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile rubricato al N.R.G.. 25621/2021
Tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) e (C.F.: CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
) tutti assistiti e difesi dagli avv.ti SERINO ANNA e C.F._2
CO SI
OPPONENTI
e
(C.F. Controparte_1
,in persona del legale rapp.te p.t. assistito e difeso dagli P.IVA_2
Avv.ti IC AL e IC DO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari
CONCLUSIONI: all'udienza del 8 luglio 2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano riportandosi alle rispettive difese
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.
Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n.
24542/2009).
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e queste ultime nella loro Parte_2 Parte_3 qualità di garanti della s.r.l., proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6704/2021 – RG 19983/2021 richiesto da
[...]
con il quale il Controparte_1
Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez
D'Ayala, ingiungeva agli opponenti il pagamento della somma di €
109.274,55, oltre il pagamento delle spese e competenze di cui al monitorio. La pretesa creditoria vantata traeva fondamento nel saldo debitore residuo riguardante rapporti di conto corrente, con apertura di credito, e annessi conto corrente anticipi nonché finanziamenti all'esportazione, stipulati tra la società opponente e
[...]
. Le obbligazioni nascenti dai Controparte_1 suddetti rapporti erano state assunte anche dalle sig.re
[...]
e , in qualità di garanti della società Parte_2 Parte_3 contraente. Gli opponenti a sostegno della loro difesa rilevavano: A) la nullità dei contratti di conto corrente n. 16359; dei finanziamenti export e delle Commissioni di Massimo Scoperto per mancanza di forma scritta;
2) anatocismo illegittimo e usura 3) nullità ed irregolarità delle fideiussioni prestate. Pertanto, concludevano per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. chiedendo il rigetto
[...] dell'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, con pag. 2/8 integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 18 febbraio 2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del D.I. opposto nei confronti della società opponente e concessa la provvisoria esecuzione anche nei confronti delle opponenti garanti.
In mancanza di richieste istruttorie, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, all'udienza dell'8 luglio 2025, dopo una serie di rinvii, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per deposito di scritti difensivi conclusionali.
*******
In via preliminare deve rilevarsi la procedibilità della domanda per l'assolvimento dell'obbligo della mediazione obbligatoriamente prevista nella materia di cui trattasi. La procedura veniva avviata dall'opposta, all'esito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione, e si concludeva con esito negativo, con verbale redatto dall'organismo di mediazione del
21 marzo 2022, prodotto in atti.
Nel MERITO l'opposizione non appare meritevole di accoglimento essendo risultate prive di pregio le argomentazioni poste a sostegno della stessa e pertanto dovrà essere respinta.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito. In effetti, grava sull'opposto, quale attore in senso sostanziale, l'onere di provare l'an ed il quantum del credito azionato con il monitorio
(Cass.civ.n.n.24815/05). È pur vero che l'opponente deve provare le pag. 3/8 proprie eccezioni in ordine ai fatti significativi e rilevanti che dimostrino l'inesistenza del credito vantato da controparte, ma è sul creditore che grava il maggior onere probatorio, soprattutto a fronte delle contestazioni fattegli dall'opponente circa l'infondatezza della sua pretesa. Inoltre, di fronte alla posizione negatoria o contestativa dell'opponente, è necessario che la prova documentale, offerta ai fini di ottenere il decreto ingiuntivo, abbia bisogno di ulteriore supporto da parte dell'attore-ricorrente. In sostanza, poiché la prova scritta, ai sensi dell'art.634 c.p.c., posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce di regola, nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione dell'ingiunzione, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori ed il relativo onere incombe sul creditore.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, pertanto, ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto.
Parte opponente, tra gli altri argomenti, ha dedotto che i contratti posti a fondamento dell'azione monitoria fossero affetti da usura originaria sia con riferimento agli interessi corrispettivi, e ciò specie in ragione del computo nel T.E.G.M. applicato, sia con riguardo agli interessi moratori. Sul punto la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU.
n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto pag. 4/8 ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
fornire i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
In particolare, i Decreti ministeriali che specificano il tasso di interesse, essendo atti amministrativi, costituiscono documenti che dovranno essere prodotti dalle parti entro i termini previsti dal codice di rito
(“risulta dunque irrilevante che il CTU abbia effettuato la verifica dell'usurarietà degli interessi acquisendo i Decreti in quanto l'attività del consulente non può supplire all'onere probatorio incombente sulla parte” (Tribunale Ragusa 526/2020) Pertanto, alla dedotta applicazione di interessi usurari, deve fare riscontro un'opportuna allegazione dei presupposti dell'usura, che non può essere oggetto di CTU, in mancanza di un principio di prova non potendo essere la consulenza suppletiva e sostitutiva dell'one re probatorio spettante alla parte.
Ebbene nel caso di specie nulla è stato fatto al riguardo atteso che l'opponente ha sollevato sul punto contestazioni generiche. Di contro l'opposta ha fornito idonea prova del fondamento ed entità del credito vantato come emerge dalla documentazione allegata in atti.
Per quanto concerne, invece, le fideiussioni, rilasciate in favore della banca da parte delle signore e , Parte_2 Parte_3 nei modelli sottoscritti è statuito che il fideiussore si impegna a rimborsare allo stesso istituto tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi spese tasse ed ogni altro accessorio. Parte opposta sostiene che, per tali pag. 5/8 motivi, il rapporto in questione debba inquadrarsi nell'ambito del contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., con la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, atteso che, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. In senso contrario, gli opponenti, invece, ritengono che il rapporto in questione presenti le caratteristiche della fideiussione, nella quale ricorre l'elemento dell'accessorietà, con lo scopo di tutelare l'interesse del creditore all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. La differenza tra le due fattispecie è sostanziale e comporta conseguenze diverse per il garante giacché, mentre il fideiussore è un
“vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Al riguardo la Suprema Corte, di recente, superando il suo precedente orientamento, basato essenzialmente su una analisi formale del rapporto, con la Sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 ha enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi
pag. 6/8 nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione”.
Ebbene, nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio, esaminato il contratto sottoscritto dalle opponenti deve ritenersi che lo stesso costituisca un contratto autonomo di garanzia atteso che, oltre alla richiesta di pagamento a “prima richiesta”, è anche prevista la preclusione di eccezioni da parte del fideiussore a meno che lo stesso non rivesta la qualifica d consumatore, (art. 5 del contratto) circostanza questa non rilevata e tanto meno dimostrata dalle opponenti. Tale elemento, invece, risulta decisivo per affermare la funzione accessoria o meno della garanzia assunta con il regolamento contrattuale sottoscritto con tutte le conseguenze che ciò comporta anche in termini di decadenza nei confronti del fideiussore ex art. 1957 cc. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene, pertanto, che l'opposizione debba essere respinta ed il decreto ingiuntivo debba essere confermato. Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le stesse vengono determinate in base ai valori minimi dei parametri di legge vigenti, in considerazione dell'attività svolta e della non particolare complessità della questione e del valore della controversia
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6704/2021 – RG 19983/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli;
2. CO , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
e in solido tra loro Parte_2 Parte_3
pag. 7/8 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.500,00 per onorario oltre rimborso forfettario del 15 %, CPA e Iva se dovuta, in favore della opposta Controparte_1
.
[...]
Napoli 2 dicembre 2025
Il G.O.P.
EL D'EL
pag. 8/8