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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/04/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2682 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra:
- (CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso degli avv.ti Maria Rubino e Francesca Battisti giusta mandato in atti, - attore –
e
- , in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., Sig. (C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele C.F._2
Peluso come da mandato in atti - convenuto –
e
-GIUSTI Avv. (Cod. Fisc. ), CP_3 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Jessica Petrosillo coma da mandato in atti - intervenuto -
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OGGETTO DEL GIUDIZIO: responsabilità extracontrattuale.
1 All'udienza del 27.5.2024, i procuratori delle parti precisavano ciascuno le rispettive conclusioni, da aversi qui, per brevità, come integralmente riportate e trascritte.
All'udienza odierna in esito alla discussione orale il Magistrato si ritirava in Camera di consiglio per la decisione, per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
La domanda principale è risultata solo parzialmente fondata e provata e negli stessi limiti può essere accolta.
Con atto di citazione notificato il 29.4.2022 l'odierno attore conveniva in giudizio il (d'innanzi Controparte_4 solo “ ) per ottenere la condanna dello stesso, previa CP_1 declaratoria della sua responsabilità, per le infiltrazioni occorse all'appartamento da lui condotto in locazione, al risarcimento dei danni patiti così come quantificati nell'espletato accertamento tecnico preventivo (Tribunale di Taranto R.G. 4150/2022), nonché al pagamento delle spese sostenute per il trasferimento del mobilio, delle attrezzature, delle suppellettili e per i lavori di aggiornamento degli impianti unitamente al ristoro delle spese sostenute nel giudizio per ATP e al pagamento delle spese legali di quei giudizi.
Sosteneva l'attore: che nel maggio 2020 l'appartamento da lui condotto in locazione, ubicato al piano primo del Condominio convenuto e adibito a studio professionale nel quale esercitava la sua attività di amministratore condominiale, era stato interessato da infiltrazioni causate dalla rottura della colonna di scarico verticale dalla quale fuoriuscivano liquami che avevano procurato danni sia al
“bagnetto” che alla “stanza adiacente”; che, a seguito della noncuranza e dell'intempestivo intervento del , fosse stato costretto a CP_1 ricorrere a codesto Tribunale per un accertamento “preventivo” delle
2 cause dei fenomeni lamentati;
che durante il tempo occorso per l'esecuzione di quell'indagine, causa i disagi all'attività ed alle persone, oltre che per il fatto che la tubazione sostituenda fosse in amianto, aveva dovuto spostare l'arredamento e gli impianti esistenti.
Si costituiva il convenuto negando il diritto dell'attore, CP_1 assumendo d'essersi tempestivamente attivato per l'esecuzione delle opere idonee a rimediare l'inconveniente lamentato, nel mentre le opere di ripristino sarebbero state impedite dal fatto dell'attore; contestava pertanto la debenza di ogni somma anche a titolo di risarcimento per mancato (parziale) godimento dell'immobile, oltre che per le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nel giudizio si è intervenuto, ad adiuvandum della posizione assunta dal convenuto, l'avv. Giusti. CP_1
Nelle more del giudizio è risultato che l'attore prima della precisazione delle conclusioni avesse provveduto al rilascio dell'immobile, per la qual cosa chiedeva di produrre fatture di ripristino dell'immobile ch'avrebbe effettuate prima del rilascio, produzione che è stata disattesa oltre che per la intempestività anche in ragione dell'omesso accertamento preventivo delle opere che sarebbero state eseguite.
La causa è stata istruita attraverso la acquisizione delle risultanze della ATP disposta nel divisato procedimento, oltre che attraverso la produzione documentale e la prova per testimoni.
Innanzi tutto mette conto rilevare che può riconoscersi la legittimazione dell'attore all'epoca della proposizione della domanda in ragione della circostanza per cui non può escludersi il diritto del conduttore d'agire nei confronti del responsabile del danno ove questo consista nella diminuzione del godimento dell'immobile condotto in locazione o sia ad esso connesso come per il caso di danni non patrimoniali alla salute del conduttore.
3 Nel caso di specie, mentre il proprietario dell'immobile locato ha senz'altro diritto all'eliminazione delle cause del pregiudizio ed alla riduzione in pristino stato dell'immobile locato, il conduttore ha diritto al risarcimento del mancato godimento del medesimo ed, ove connessi, il risarcimento degli eventuali danni non patrimoniali.
Le singolarità della vicenda che occupa sono rappresentate dai rapporti che sono intercorsi prima del procedimento d'istruzione preventiva e successivamente a questo, potendosi dire pacifica la risoluzione delle cause delle infiltrazioni lamentate all'immobile condotto in locazione del . Parte_1
Le emergenze documentali, da un lato e l'esito della prova orale dall'altro, hanno convinto questo Magistrato che invero il , Parte_1 creditore della prestazione del Condominio, non abbia dato a quest'ultimo tutta la necessaria collaborazione per favorirne l'adempimento, pur essendovi tenuto, mentre il Condominio resta senz'altro tenuto anche a rimediare al pregiudizio arrecato al quale conseguenza, anche sul piano reddituale, per aver Parte_1 dovuto questi rilasciare gli ambienti ammalorati, quand'anche la prova offerta per documentare il nesso materiale tra la condotta e questi danni non possa riconoscersi soddisfacente anche sotto il profilo della coerenza temporale anche in ragione delle incongruenze della prova orale sul punto.
Allo stato degli atti, e tenuto conto che le spese asseritamente sostenute dal , frattanto receduto dal contratto di Parte_1 locazione, avrebbero dovuto e potuto dimostrarsi attraverso un ulteriore giudizio endo-procedimentale ma nel contraddittorio delle parti, attesa la inesorabile scadenza del termine per la definizione del thema decidentum e di quello probandum, appare dunque giusto e di giustizia che si riconoscano esclusivamente quelle liquidate in sede del primigenio accertamento tecnico (per “ripristino danni presenti” e “rifacimento bagno”) quand'anche ridotte nella misura di ½ in ragione della omessa collaborazione del creditore, ossia il
, a consentire l'adempimento del debitore, ossia il Parte_1
Condominio.
4 Per tutte siffatte ragioni può confermarsi il diritto della attrice di essere risarcita esclusivamente per quel titolo e nella percentuale di ½ dell'importo accertato dal CTU in sede di Atp, e dunque nell'importo complessivo di € 907,75 (IVA compresa) da maggiorarsi dei soli interessi dalla domanda al soddisfo trattandosi di debito di valuta.
In ordine al danno patrimoniale arrecato e corrispondente alle spese che sarebbero occorse per traslocare arredi e impianti si osserva che i documenti (fatture) prodotte appaiono insufficienti in ragione della assenza della prova certa del pagamento (potendo la disposizione di bonifico essere revocata) ovvero di una quietanza, oltre che per la singolarità rappresentata dal fatto che, dovendosi riferire a lavori eseguiti nel corso del 2020, le fatture risultano emesse solo nel 2022 quand'invece avrebbero dovuto emettersi “per competenza” e dunque nel medesimo 2020, ed addirittura, quanto a quella della ditta isulta relativa ad un documento di trasporto proprio del 2022 Pt_2 che risulta contraddittorio con l'assunto per cui i lavori sarebbero stati effettuati un biennio prima. Allo stato degli atti, dunque, circa l'ammontare di quel pregiudizio non può dirsi raggiunta la prova sicchè non può accogliersi la relativa domanda.
Le spese del presente procedimento, come quelle del procedimento d'istruzione preventiva seguono la soccombenza, nel caso di specie solo parziale e si liquidano nella misura di ½ a favore dell'attore e dunque, quanto al procedimento per Atp, in complessivi € 1.890,61 di cui € 1.381,22 per spese (compresa la CTU), e quanto al presente procedimento in ragione dell'ammontare del danno liquidato, nella misura di € 938,85 di cui € 138,85 per spese, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve intendersi siccome rigettata e respinta.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., Sig. e dell'interventore Controparte_2 adesivo GIUSTI Avv. , così provvede: CP_3
1. Dichiara e riconosce la responsabilità del
[...]
, in persona dell'Amministratore p.t., Sig. Controparte_1
nella causazione dei fenomeni infiltrativi che Controparte_2 hanno interessato l'appartamento condotto in locazione da;
Parte_1
2. Per l'effetto condanna il Controparte_1
, in persona dell'Amministratore p.t., Sig.
[...] CP_2
e con esso l'interventore avv. Giusti Vittorio in solido, a
[...] risarcire alla attrice il danno patito siccome liquidato in sentenza nell'ammontare di € 907,75 (IVA compresa) da maggiorarsi della svalutazione e degli interessi dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna il , in Controparte_1 persona dell'Amministratore p.t., Sig. e con Controparte_2 esso l'interventore avv. Giusti Vittorio in solido,, a rifondere al le spese del presente grado di giudizio Parte_1 complessivamente liquidate nella parte motiva in € 938,85, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge;
4. Condanna il , in Controparte_1 persona dell'Amministratore p.t., Sig. a Controparte_2 rifondere al le spese del giudizio di ATP Parte_1 complessivamente liquidati nella parte motiva in € 1.890,61, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge. Così deciso in Taranto, e letto all'udienza odierna del 29 aprile 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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