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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2067/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN AMo Presidente
AR AZ CA UD
IC ET UD rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2067 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
28/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] C.F.: esidente Parte_1 C.F._1
in Afragola alla via V. Bellini n°19, elettivamente domiciliata in Caivano alla Via Fonseca n. 8 presso lo studio dell'Avv. Luigi Padricelli che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
E
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Caivano alla Via Fonseca n. 8 presso lo studio dell'Avv Luigi Padricelli che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 maggio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 14/03/1991, a Casoria dal quale è nato un figlio
(nato a [...] il [...]) hanno chiesto pronunziarsi Persona_1
la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 13/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del 23/10/2025.
La UD delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28/10/2025.
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
a) i coniugi vivranno separati, la casa famigliare sita in Afragola alla via
Bellini n°19, verrà assegnata alla sig.ra che avrà Parte_1 diritto di abitarla. Il sig. si impegna a trasferire la propria Pt_2
residenza altrove entro la data di comparizione innanzi al Tribunale;
Le parti istanti, dichiarano fin da ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione fisica innanzi al Tribunale con il deposito di note scritte
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a Parte_1
Napoli il 18/07/1967) e (nato a [...] il [...]) ai Parte_2
sensi dell'art. 151 co.1 c.c. alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (Atto
n.12 P. I Reg. Atti di Matrimonio dell'anno1991) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 3/12/2025.
La UD relatrice La Presidente
IC ET AN AM o