Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. GI Maddaleni Presidente
Dott. ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 16/03/1970, residente in [...], 24 16030
RECCO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ROSSI VALENTINA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 09/05/1966, residente in [...]24
16030 RECCO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PANFILI ANNA MARIA (C.F. ), che C.F._4
lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RECCO il 21/09/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. “pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato civile competente;
2. Il sig. lascerà definitivamente la casa familiare, Parte_2
trasferendo altrove la propria residenza, entro e non oltre il 30/05/2025, restando inteso che a far data dalla firma del ricorso delle condizioni della loro separazione restano sospesi i reciproci obblighi coniugali fatto salvo quanto espressamente previsto nei presenti accordi;
i coniugi si impegnano sino alla cessazione della convivenza, a portarsi reciproco rispetto, e proseguire nella convivenza al solo fine di consentire la ristrutturazione dell'immobile ove si trasferirà il marito (messo a disposizione dalla madre di lui).
3. Fino al trasferimento del sig. nella sua nuova abitazione i coniugi Pt_2
concorderanno con spirito costruttivo e con lealtà come gestire le esigenze familiari e l'utilizzo dell'abitazione familiare, proseguendo il regime economico che da sempre regolamenta la vita della famiglia, quindi mediante paritetiche contribuzioni ai costi di mantenimento della casa e alle necessità dei figli, ma soprattutto evitando di esporre GI e a tensioni e Per_1
scontri.
4. la casa coniugale, con il pertinente giardino cintato e tutto quanto in essa contenuto, sita in Recco (GE) Via Montefiorito, 24, di proprietà di entrambi i coniugi, con la sentenza di separazione verrà assegnata alla signora Pt_1
che vi continuerà ad abitare unitamente ad entrambi i figli GI e
3 fino alla loro indipendenza economica (fermo quanto previsto al Per_1 precedente punto 2); dal rilascio dell'abitazione da parte del marito la moglie si farà integralmente carico dei costi di utenze, Tari e manutenzione ordinaria dell'immobile. Il sig. con il consenso della sig.ra , Parte_4 Pt_1
asporterà dalla casa coniugale in occasione del suo trasferimento nella nuova abitazione i propri beni ed effetti personali, restando inteso che gli arredi dell'immobile e i beni mobili non personali di ciascun coniuge devono intendersi in comproprietà tra i coniugi ancorché assegnati in godimento alla moglie con l'immobile stesso, nell'interesse dei figli;
tali beni verranno quindi divisi quando cesserà l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, salvo diversi accordi. Il terreno adiacente alla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà invece in godimento ad entrambi, che assumeranno opportuni accordi per il suo utilizzo (ad esempio per coltivazioni ortofrutticole). La signora si impegna a far eseguire a proprie spese Pt_1
dalla ditta Punto MA RL (o altra di comune gradimento), dalla data di rilascio da parte del marito della residenza familiare, la manutenzione degli impianti energetici (pannelli solari e due pompe di calore) della residenza stessa e si impegna sin d'ora a consentire che il marito possa essere presente agli accessi della ditta, concordando con lui le date degli accessi dei tecnici.
Ovviamente eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente concordati tra i due comproprietari.
5. la figlia minore (nata a [...] il [...]) resta affidata ad Per_1
entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la mamma con cui già abita e presso la quale manterrà la sua Parte_1
residenza anagrafica, così come il figlio maggiorenne GI. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di straordinaria amministrazione sulla figlia minore, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione sarà competente il genitore presso cui la figlia si troverà nel momento considerato. Quanto a GI i genitori si impegnano a completare, collaborando tra loro con spirito costruttivo, il suo percorso di crescita ed autonomia.
4 6. i due figli GI e trascorreranno presso ciascun genitore Per_1
settimane alternate e comunque periodi paritari;
7. Quanto alle festività natalizie e pasquali, le festività civili e religiose infrannuali si seguirà il criterio dell'alternanza, fatto salvo diverso accordo tra i genitori;
in particolare le festività natalizie e pasquali verranno, ove possibile, suddivise in due periodi di eguale durata, ovvero i Ricorrenti prenderanno accordi di volta in volta, fermo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane (anche consecutive), fatto salvo diverso accordo tra i genitori da formalizzarsi per iscritto (anche mediante scambio di mail). I coniugi dovranno in ogni caso comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 1° giugno di ogni anno (salvo altre esigenze lavorative) al fine di consentire una adeguata programmazione delle rispettive ferie estive.
8. In considerazione della frequentazione paritaria, a far data dal rilascio della casa familiare da parte del sig. ciascun genitore provvederà al Pt_2
mantenimento ordinario diretto dei figli nelle rispettive settimane di convivenza;
9. I genitori provvederanno alle spese straordinarie dei due figli GI e nella misura del 50% ciascuno, con espresso rinvio al Protocollo in Per_1
data 15/9/2016 stilato dalla sezione famiglia del Tribunale di Genova in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, che le Parti dichiarano di conoscere.
I Ricorrenti sono concordi nel sostenere al 50%, anche le seguenti voci di spesa per i due figli, che proseguiranno come da consuetudine con riguardo al tenore di vita della famiglia: abbigliamento, calzature, paghetta settimanale, ricariche telefoni cellulari, parrucchiere ed estetista, spese personali e vacanze (dei figli senza i genitori, previo accordo degli stessi).
10- Le parti si rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e per la figlia minorenne . Per_1
5 11. Anche al fine di offrire al marito una sistemazione abitativa nel caso in cui volesse allontanarsi dalla casa coniugale prima del 30/5/2025 oppure la sua nuova abitazione non fosse pronta per quella data, quale condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale per regolare i rapporti giuridici e patrimoniali tra loro, i coniugi concordano di provvedere in esenzione da tasse ed imposte di cui alla L. 6\3\1987 n. 74 - Circolare n. 27 - E
Agenzia delle Entrate del 21\6\2012 e senza versamento di alcun corrispettivo al seguente trasferimento di bene mobile registrato: il Camper Adria targato
DH939SM, acquistato con fondi di entrambi i coniugi e intestato a Parte_1
, viene trasferito con il presente accordo con efficacia dalla sentenza di
[...]
separazione in piena proprietà al sig. , che accetta. Le Parte_2
parti procederanno quanto prima a regolarizzare ed effettuare il relativo passaggio di proprietà presso una sede Aci /PRA, a spese dell'acquirente, esibendo copia conforme della sentenza di separazione personale che andrà a recepire la presente pattuizione così da fruire delle agevolazioni fiscali. Entrambi
i coniugi si rendono disponibili a regolarizzare il passaggio di proprietà entro 30 giorni successivi alla sentenza di separazione. Le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere nei reciproci rapporti a qualsivoglia titolo o ragione in relazione a tale veicolo. Il trasferimento di cui al presente punto avviene in esecuzione delle intese complessivamente raggiunte dalle Parti per la loro separazione legale e forma parte integrante e sostanziale del complessivo accordo contenuto nelle clausole del presente atto, inscindibili l'una dall'altra, sicché i coniugi dichiarano che esse hanno rappresentato elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. I coniugi, in occasione della stipula dell'atto di cessione del bene mobile registrato in esecuzione degli accordi qui assunti, chiederanno l'applicazione, in loro proprio favore, dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 154, alla
Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000, n° 49/E, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.
12. I proventi derivanti dalla locazione del locale commerciale sito in
Genova, via Buozzi 10R intestato al sig. ma acquistato con Parte_2
6 denari di entrambi i coniugi, verranno suddivisi al 50% tra i coniugi. I coniugi valuteranno insieme l'opportunità di venderlo e in quel caso divideranno i proventi al 50% ciascuno.
13. Spese legali compensate, con rinuncia da parte dei Legali alla solidarietà professionale, ex art. 13, co. 8, L. 247/12.
14. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a che pretendere nei reciproci rapporti a qualsivoglia titolo e ragione salva la puntuale esecuzione degli accordi di cui al presente atto.
15. I coniugi si impegnano a preservare i figli dalla conoscenza delle ragioni della loro crisi coniugale, nonché a mantenere la riservatezza sulle stesse anche nei confronti dei terzi”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003, Numero 35, Parte
II Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. GI Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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