Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 21 febbraio 2026
Decreto presidenziale 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2022, proposto da
Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Candiolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Faggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Torino, via B. Drovetti, 37;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Leal ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Loprete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Candiolo (TO), n. 10 del 6 aprile 22, nella parte in cui vieta ai cittadini di condurre i cani, di qualunque taglia o razza, nei parchi giochi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Candiolo;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 3 febbraio 2026 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 27 giugno 2022 e depositato il successivo 26 luglio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente ha vietato l’accesso ai cani in tutti i parchi giochi comunali chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. In particolare, la ricorrente censura l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente perché, a suo dire, l’ordinamento tutelerebbe in modo adeguato l’interesse pubblico de quo e, pertanto, vietare l’accesso ai cani nei parchi giochi sarebbe sproporzionato e lesivo.
A ciò si aggiungerebbe che il provvedimento sarebbe sprovvisto dei presupposti previsti dall’art. 50 TUEL, posto che non indicherebbe i rischi igienici o sanitari creati dalle deiezioni dei cani né indicherebbe la situazione emergenziale che giustificato l’emanazione dell’atto; senza contare che esso sarebbe addirittura privo del carattere della provvisorietà.
3. Il 24 agosto 2022 si è costituito il resistente con una comparsa di mera forma e, con memoria, depositata il successivo 2 settembre, ha compendiato le proprie difese eccependo l’inammissibilità del ricorso nonché la sua infondatezza nel merito
4. Sempre il 2 settembre 2022 è intervenuta ad adiuvandum la LE.AL ODV, lega antivisezionista, organizzazione di volontariato volta alla tutela del benessere animale.
5. All’esito dell’udienza camerale del 7 settembre 2022 l’istanza cautelare della ricorrente è stata respinta e, in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio reputa fondata, e dirimente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dal Comune resistente.
Come noto, l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia in quello della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti.
Ebbene, con il ricorso in esame la ricorrente mira a ottenere la rimozione del divieto di introdurre cani di qualunque razza e taglia, a eccezione dei non vedenti conduttori di cani guida, in tutti i parchi gioco e nei giardini appositamente attrezzati che, a suo dire, sarebbe stato introdotto dall’ordinanza impugnata (ord. n. 10 del 6 aprile 2022).
Tuttavia, l’ordinanza de qua è dichiaratamente ricognitiva delle precedenti disposizioni in materia (« RITENUTO OPPORTUNO emanare un nuovo provvedimento finalizzato a confermare e raccogliere in un unico atto le precedenti disposizioni in materia di salvaguardia dell’igiene del territorio oltre che di tutela dell’incolumità pubblica contro eventuali aggressioni di cani »).
Ci si riferisce, in particolare, all’art. 46, comma 8, del regolamento comunale di polizia urbana revisionato il 13 dicembre 2019, a mente del quale « È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate o segnalate, destinate ai giochi ».
Ne consegue che, come del resto già evidenziato in sede cautelare, la ricorrente non potrebbe trarre alcun interesse da un eventuale accoglimento del ricorso e dalla caducazione dell’atto impugnato stante la perdurante vigenza dell’art. 46 comma 8 citato che prevede analogo divieto.
7. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
8. In virtù del contenuto della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
NG RA, Presidente
UC PA, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | NG RA |
IL SEGRETARIO