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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 452/2024, promossa
DA
, con sede in Firenze, viale Belfiore n. 26 (Cod. Fisc. Parte_1
e P. VA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini (C.F. P.IVA_1 [...]
), in forza di procura generale alle liti per atto Notaio dott. , C.F._1 Persona_1
n. rep. 84340, fascicolo 14639 del 14 ottobre 2015, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Firenze, via dei Renai n. 23 (PEC: Email_1 vvocati.prato.it).
[...]
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._2
Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costituzio- Email_2 ne.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze resa in data 30/01/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Preliminarmente, Voglia la Corte accogliere l'eccezione di carenza di interesse ad agire come sopra spiegata;
quindi, 1) accogliere le conclusioni di cui al Giudizio di primo grado e cioè respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione,
- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Ragusa, quale foro del consumatore o quello di Ragusa, quale luogo ove l'obbligazione
è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, accer- ti l'inesistenza della procura alle liti e, per l'effetto, dichiari l'improcedibilità e l'inammis- sibilità delle domande;
in subordine le rigetti, con condanna dell'avvocato Andrea Ruocco alla refusione delle spese di lite;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interes- se ad agire in capo a per prescrizione del suo diritto;
- nel merito, respinga Controparte_1 tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, in- fondate e temerarie sia in fatto che in diritto;
2) respingere l'appello incidentale. Con con- danna alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata e appellante incidentale: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 2) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario. In via incidentale 3) In ogni caso, condannare la So- cietà appellante al corretto pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, me- Parte_1 glio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione proposto da . Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado - respinte l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligato- ria, l'eccezione di incompetenza per territorio, l'eccezione d'inesistenza della procura alle liti conferita al difensore del ricorrente, l'eccezione di difetto di interesse agire ex art.100 cpc, nonché di mala fede e abuso del contratto - ha accertato e dichiarato la nullità del
2 contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data
26.07.2008 e meglio individuato in atti, ha accertato il diritto di parte ricorrente di rimborsa- re il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vi- gente, compensando tra le parti le spese di lite.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 26.07.2008, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso la grande distri- buzione grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva conclu- CP_1 so con un contratto per la concessione di una linea di credito uti- Parte_1 lizzabile mediante carta revolving usata per la prima volta proprio per l'acquisto dell'elettrodomestico de quo, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'a- genzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decre- to”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclu- sione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distribu- zione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contrat- to concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, sulle somme ricevute in pre- stito a titolo di finanziamento c.d. revolving non può essere applicato il tasso debitore pre- visto contrattualmente.
2. ha proposto tempestiva impugnazione, censurando Parte_1
l'ordinanza de qua con nove motivi d'appello, di seguito sintetizzati e poi esaminati parti- tamente nei motivi della decisione:
3 i) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il
Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il foro competente a dirimere la que- stione avrebbe dovuto essere quello di residenza del consumatore ex art. 66bis del Codice del Consumo.
Vero è che il consumatore aveva adito il foro generale delle persone giuridiche e, quindi, il tribunale di Firenze nella cui circondario essa appellante ha la propria sede lega- le, ma è altrettanto vero che ciò era avvenuto per finalità di tipo abusivo (forum shopping): centinaia di consumatori, assistiti dallo stesso difensore e dalla stessa associazione di consumatori, provenienti da tutt'Italia, avevano scelto il foro ex art.19 cpc, anziché quello del consumatore, perché il tribunale di Firenze aveva accolto – in maniera non condivisibi- le – un orientamento loro favorevole.
Tale condotta concretava un abuso del processo.
ii) Omessa pronuncia su parte dell'eccezione svolta in primo grado;
Violazio- ne o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 com- ma, D. Lvo n. 28/2010, conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità.
Secondo l'appellante, l'unica domanda di mediazione cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto far riferimento, ai fini della verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità, era quella presentata dalla parte resistente, in quanto antecedente. Di con- seguenza, prendendo in considerazione tale domanda, il giudice avrebbe dovuto accertare la mancata partecipazione della parte ricorrente e dichiarare, pertanto, l'improcedibilità del giudizio.
Inoltre, secondo l'appellante, in relazione alla diversa domanda di mediazione in- trodotta dalla controparte, il giudice di prime cure ha omesso di esaminare i motivi giustifi- cativi posti a fondamento della facoltà della parte di farsi sostituire al primo incontro di me- diazione da un delegato.
Infine, il giudice di prime cure non ha indicato specificamente quale dei due proce- dimenti attivati dalle parti abbia ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità.
4 iii) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 116 c.p.c.; del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio eIDAS, dell'art. 20 del CAD, nonché dell'art. 182, comma 2 c.p.c.; violazio- ne dell'art. 11 Preleggi quanto all'applicazione dell'art. 182, comma 2 c.p.c. riforma- to; violazione ed omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.; conseguente erronea, illo- gica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Fi- renze ha respinto l'eccezione di inesistenza della procura alle liti.
L'appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la procura alle liti allegata al ricorso soltanto nulla e non anche inesistente e a consentirne la sanato- ria ex art.182 cpc.
Osserva, al riguardo, che “il documento è privo di firma autografa, e reca solo
l'indicazione del nome e cognome della parte e del suo legale. Ne discende che tanto me- no è occorsa, nel caso in esame, la certificazione da parte del difensore, mancando – ap- punto – il suo presupposto logico giuridico, ossia una sottoscrizione valida;
sottoposto il documento denominato “mandato” ad un sistema accreditato di verifica delle firme, emer- ge che il documento verificato risulta “NON FIRMATO”, tanto meno da alcun soggetto identificato come . […] In sostanza, il documento denominato “mandato” è Controparte_1 viziato da un'alterazione così grave da escludere la sua esistenza giuridica quale procura alle liti”. Non ne era possibile, quindi, la sanatoria ex art.182 cpc. iv) Omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132
c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conse- guente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.
e conseguente nullità della motivazione.
Con tale motivo l'appellante censura la decisone di primo grado nella parte in cui non ha valutato correttamente l'eccezione di prescrizione, in quanto ha ritenuto che
“l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il rifles- so contabile di quella nullità”.
Argomenta l'appellante che il giudice di primo grado aveva fatto applicazione di un orientamento della Cassazione (3858/2021), formatasi in tutt'altro contesto e non applica- bile al caso di specie.
v) Omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, viola- zione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione
5 Con tale motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado, rilevando che il giudice ha omesso di verificare il necessario requisito dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché la relativa utilità che il ricorrente avrebbe potuto trarre da una pronuncia di nullità.
Osserva, al riguardo, che “È evidente che costui, il cui contratto fu stipulato nel
2008, non possiede alcun concreto interesse all'azione di nullità, dalla quale non può rice- vere alcuna utilità concreta, visto che risulta debitore della comparente e si limita a prean- nunziare un'azione restitutoria […]” vi) Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribu- zione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
Secondo l'appellante, il ruolo del venditore dell'elettrodomestico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essendosi limitato a raccogliere la domanda di finanziamento dal cliente senza nulla disporre in mate- ria di concessione del credito.
In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il cliente Parte_1 grazie alla promozione del rivenditore ma non tramite il rivenditore. Di conseguenza, la ri- serva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione.
Peraltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rileva- vano le caratteristiche delle carte revolving, che solo la normativa successiva aveva esclu- so dalla possibilità di collocamento da parte degli esercenti commerciali. vii) Motivazione assente, insufficiente;
errata declaratoria di nullità del con- tratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.
Secondo l'appellante, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving va censurata anche sotto un ulteriore profilo: il primo giudice aveva com- minato la sanzione della nullità ex art. 1418 c.c., la più drastica prevista dall'ordinamento civile, riscontrando una presunta violazione di “norme imperative di natura pubblicistica che regolano l'agenzia in attività finanziaria”, natura pubblicistica e imperativa carenti, in- vece, nelle discipline violate.
6 viii) Motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpreta- zione degli artt. 1338 e 1227 c.c.
L'appellante denuncia, ancora, un'omissione di motivazione alle eccezioni proposte in primo grado in relazione al rilevato comportamento scorretto del ricorrente.
Al riguardo, osserva che il avrebbe dovuto informare controparte circa la CP_1 causa di invalidità del contratto e astenersi dall'utilizzare la carta anziché avvalersene a proprio profitto e in pregiudizio della Banca. ix) Erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali
L'appellante censura, infine, la decisione di primo grado in punto di erronea com- pensazione delle spese processuali, in quanto queste, in accoglimento delle eccezioni proposte e del conseguente, auspicabile, rigetto della domanda, devono essere poste a carico del ricorrente.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi, di cui è chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sull'erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali di primo grado.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 12-11-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è destituita di fondamento. A tacer d'altro, la necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, di- mostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accol- to.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nella nota di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha sollevato questione di le- gittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
7 Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, con- figura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett.
c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività
e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministe- ro del Tesoro.
Pertanto, secondo l'appellante “si può quindi ravvisare l'abusivo esercizio dello stru- mento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il pe- rimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusi- vamente le disposizioni tecniche di attuazione. L'esponente chiede quindi che, alla luce di tale eccezione, l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pregiudizialmente rimettere gli atti alla Cor- te Costituzionale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale del predetto art. 3
D.lgs. n. 374/1999”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare con- to del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente su- scettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione del- la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la dele- ga sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo
12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lu- glio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di rici- claggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità
8 economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della crimi- nalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Mi- nistri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le di- sposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti comples- sivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indi- cati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, speci- fica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'eser- cizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno
9 o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'ar- ticolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è mani- festamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle at- tività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defi- nizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n),
è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attivi- tà di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza del- la preponente.
10 In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo svilup- po in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo rego- lamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del
1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esempli- ficazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo svi- luppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del
2017, in motivazione).
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto di- sattesa.
7. Il primo motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
Nelle controversie in cui una delle parti riveste la qualità di consumatore, si applica, in favore di quest'ultimo, l'art. 66 bis D.Lvo n. 206/2005 (Codice del Consumo), il quale prevede che “la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”.
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce, ha chiarito che tale competenza è inderogabile solo per il professionista, mentre è derogabile da parte del consumatore, il quale può introdurre la domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Al consumatore non può essere preclusa, infatti, da una nor- ma posta a sua tutela, la possibilità di scegliere uno dei fori alternativi, qualora lo ritenga più opportuno (vedi Cass. 19/06/2014, n. 13944/2014; vedi anche Cass.04/05/2023,
n.14275/2023).
Da ciò discende che è precluso al professionista, chiamato in giudizio dal consuma- tore dinanzi al foro generale previsto dall'art.19, proporre eccezione di incompetenza per territorio invocando l'applicazione del foro del consumatore: tale eccezione può essere, in-
11 fatti, proposta unicamente dal consumatore nel caso in cui sia stato chiamato in giudizio dal professionista in un foro diverso da quello previsto dal Codice del Consumo.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi. Né è sostenibi- le, come cerca di fare l'appellante, che la condotta del consumatore concreti un abuso del processo: non può esservi abuso nell'esercizio di una facoltà processuale (nello scegliere il foro generale in luogo di quello del consumatore), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ciò risponde anche all'esigenza della ricerca di una risposta unitaria, in termini di uniformità della risposta giudiziaria, ad un contezioso seriale che coinvolge cen- tinaia di consumatori aventi residenza in tutta Italia.
8. Il secondo motivo d'appello.
8.1. Nell'esaminare il motivo va dato conto, innanzitutto, che l'appellato non ha pro- posto appello incidentale avverso la decisione del giudice di primo grado, adottata all'esito dell'udienza cartolare del 12.7.2023, confermata implicitamente nell'ordinanza decisoria impugnata, la quale - sul presupposto che la controversia per cui è causa sia soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dal d.lgs.28/2010 e ss. mod. - dispone- va “che la parte ricorrente esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
facendo presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.L.vo citato, il mancato esperi- mento dell'effettivo tentativo di mediazione presenti le parti sostanziali, assistite dagli av- vocati, è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda” e fissava “per la verifica de- gli esiti del disposto tentativo di mediazione e per l'avveramento della condizione di proce- dibilità, l'udienza del 31 ottobre 2023, ore 09.30”.
Pertanto, gli argomenti spesi a pag.8 e ss. della comparsa di costituzione in appello, con i quali parte appellata sostiene che la controversia de qua non rientra tra quelle sotto-
poste a mediazione obbligatoria, non sono esaminabili.
8.2.- Ciò premesso, il motivo d'appello è infondato.
E' accaduto che, nonostante che nell'ordinanza istruttoria testé mentovata il giudice di primo grado indicasse nella sola parte ricorrente la parte onerata dell'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, entrambe le parti hanno introdotto il relativo pro- cedimento: prima, l'attuale appellante, e poi, l'appellato. Le due iniziative si sono pertanto incrociate.
12 Dal verbale redatto dal mediatore (OCF Firenze) nel primo procedimento, quello atti- vato da , si legge: “[…] che veniva eccepito dall'avvocato di parte invitata il Parte_1 deposito presso altro organismo [dell'istanza di mediazione;
che sul punto intercorreva corrispondenza fra gli Organismi e i legali di parte (cfr. corrispondenza in atti)” e che “in considerazione di quanto sopra, non si può procedere con il tentativo di conciliazione”.
Dal verbale redatto dal mediatore ( DI FIRENZE) nel se- Controparte_2 condo procedimento, quello attivato dal consumatore, si dà atto che è comparsa per la
“parte attivante ” il rag. , per delega in atti, assistito dall'Avv. Controparte_1 Persona_2
RE OC, che ne attesta l'identità, e che nessuno è comparso per . Parte_1
All'udienza del 31.10.2023, fissata in primo grado per verificare l'esito della media- zione, le parti così deducevano: “L'Avv. Bini rappresenta di aver depositato il verbale ne- gativo di mediazione relativo alla procedura avviata da e eccepisce Parte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancata partecipazione personale della parte ricorrente.
L'Avv. Ruocco rileva di aver ritualmente avviato la mediazione presso altro organismo e di aver depositato il verbale negativo di mediazione;
eccepisce che resiste in Parte_1 giudizio con mala fede e colpa grave e chiede la condanna ex art. 96 cpc, chiede infine rinvio per la precisazione delle conclusioni con previo termine per il deposito di note con- clusive. L'Avv. Bini rappresenta di aver radicato per prima la mediazione e pertanto conte- sta che il ricorrente doveva aderire a quella piuttosto che adire un nuovo organismo.
L'Avv. Ruocco evidenzia che centinaia di mediazione sono andate negative e che il dele- gato della banca, che non è l'amministratore delegato, seppure investito di procura notari- le, mai ha avuto istruzioni per definire il giudizio innanzi al Tribunale di Firenze e che se
avesse davvero intenzione di chiudere transattivamente la causa, il cliente si Parte_1
è sempre reso sempre disponibile per definire bonariamente. L'avv. Bini rileva che in tutti i
200 giudizi di mediazione, la parte personalmente non si è mai presentata”.
Il Giudice istruttore, all'esito di tale udienza, rinviava per la precisione delle conclu- sioni e la discussione, e quindi con l'ordinanza impugnata ha respinto, fra l'altro,
l'eccezione di improcedibilità.
Tale capo della decisione è stato impugnato con questi argomenti:
a) il giudice non ha rilevato la mancata partecipazione della parte invitata alla prima mediazione, cui occorreva necessariamente fare riferimento ex art.4 del d.lgs.28/2010, siccome prevalente, per criterio legale, rispetto a quella introdotta successivamente dal consumatore;
pertanto, la decisione di rigetto dell'eccezione è infondata;
13 b) il giudice, senza indicare nemmeno quale dei due procedimenti abbia considerato utile ai fini della soddisfazione della condizione di procedibilità, ha ritenuto sussistente la facoltà della parte di farsi sostituire in mediazione senza alcun apprezzamento in concreto della sussistenza dei giustificati motivi;
c) il giudice aveva ritenuto sussistente una valida procura speciale a mediare rila- sciata all'Avv. Ruocco.
Ne discende, secondo l'appellante, che la condizione di procedibilità non è stata ri- spettata e che l'eccezione di improcedibilità va accolta.
La prima doglianza è priva di fondamento, le rimanenti (oltre che infondate nel meri- to) sono inammissibili, siccome non tempestivamente coltivate all'udienza del 31.10.2023
In particolare, la prima doglianza non tiene conto del fatto che, bene o male, il giudi- ce di primo grado avesse, con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.7.2023, espressamente onerato la sola parte ricorrente (e quindi il , che peral- CP_1 tro era l'unica parte interessata avendo proposto l'azione di nullità) dell'onere di attivare il procedimento di mediazione.
Ne consegue che, rispetto a simile ordine giudiziale, l'iniziativa di era Parte_1 del tutto distonica, donde il rifiuto della parte ricorrente di partecipare al relativo procedi- mento per avere, in ossequio al provvedimento giudiziale, introdotto altro procedimento di mediazione, di cui è traccia nel verbale redatto dal mediatore OFC di Firenze, sopra ripor- tato.
Quanto agli altri due motivi, all'udienza del 31.10.2023 l'attuale parte appellante ec- cepiva l'improcedibilità del procedimento di mediazione unicamente in relazione alla man- cata partecipazione di parte ricorrente/appellata al procedimento di mediazione da essa in- trodotto e non anche in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento di media- zione introdotto da parte del consumatore.
Ora, nel sistema delineato dal d.lgs. 28/2010 ogni questione, relativa alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, da cui dedurre il mancato rispetto della con- dizione di procedibilità, deve essere sollevata all'udienza successiva allo svolgimento del procedimento di mediazione: è in tale udienza che va verificato se la mediazione è stata attivata o meno, e nel caso in cui sia stata attività, se si è svolta con la partecipazione ef- fettiva delle parti.
La situazione è simmetrica con quanto previsto per l'eccezione di improcedibilità. La parte interessata può eccepire o meno l'improcedibilità per il mancato previo esperimento
14 del procedimento di mediazione, ma se intende proporre l'eccezione deve farlo, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Analogamente se intende eccepire che la mediazione non si è svolta correttamente deve farlo entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva allo svolgimento del procedimento di mediazione.
Tale soluzione, prima ricavabile dal sistema (cfr., in termini, Cass. civ. 12858/25, se- condo cui: “L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della media- zione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per pro- cedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva”), oggi trova un proprio chiaro aggancio normativo nel testo dell'art.5, co.2 del d.lgs. 28/2010, riformato dal d.lgs.149/22, ove nell'ultimo periodo è precisato: “A tale udienza (il carattere sottolineato è una n.d.r.), il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nel caso di specie, nessuna questione fu sollevata dall'appellante all'udienza del
31.10.2023, né rilevata d'ufficio, in ordine alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione attivato dal consumatore, cui essa società non aveva partecipato.
In ogni caso, i motivi sono infondati anche nel merito.
La delega che rileva non è quella all'avvocato Ruocco ma quella al rag. , la cui Per_2 esistenza è attestata dal mediatore nel verbale sopra indicato.
La partecipazione delegata era giustificata sia dalla lontananza del luogo di media- zione rispetto a quello di residenza del consumatore, sia dalla serialità di un contenzioso rispetto al quale rilevano non questioni in fatto ma in diritto e che appare di difficile, se non impossibile, conciliazione per le opposte ricostruzioni della normativa di riferimento, ogget- to del sesto e settimo motivo d'appello.
9. Il terzo motivo d'appello.
L'esame del terzo motivo è infondato e va respinto.
Nell'esaminare il motivo de quo va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava autenticata digi- talmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco, e sottoscritta dalla parte con il software You- sign.
15 A fronte dell'eccezione di inesistenza della procura proposta dalla banca resistente, il difensore del ricorrente, con nota del 05.5.2023, depositava altra procura alle liti conferita con modalità analogiche.
Nell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, in relazione alla reiterata ec- cezione di inesistenza della procura alle liti, il giudice di primo grado ha così motivato il ri- getto: “Venendo all'esame della dedotta insanabilità della procura conferita inizialmente dal ricorrente, va rilevato che la procura sottoscritta in cartaceo in data 2 maggio 2023, con la quale ha conferito nuova delega al già costituito Avv. Ruocco ad assisterlo CP_1 nel presente giudizio, sovviene a sanare l'eccepito vizio della precedente procura conferita con il sistema di firma digitale “You Sign”. Difatti, rilevato che detta procura iniziale, è stata conferita in una modalità non ammessa dal nostro ordinamento, perché tale da non con- sentire la relativa verificabilità, va comunque rilevato l'avvenuta sanatoria di detta nullità, mediante appunto la produzione della nuova procura cartacea, autenticata con firma auto- grafa e digitale dallo stesso difensore Avv. Ruocco”.
Questo l'antefatto, corretta è l'applicazione dell'art.182 cpc, nel testo ante riforma
BI (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesisten- te), avendo il tribunale ritenuto che la procura alle liti allegata al ricorso introduttivo fosse soltanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria del- la stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle liti (la cui va- lidità non è contestata dall'appellante).
E' accaduto, infatti, che il difensore della parte ricorrente anziché produrre la procura in forma digitale (fermo restando che la procura sarebbe stata nulla in quanto sottoscritta Cont con e non con firma digitale qualificata), ne ha estratto copia analogica e, quindi, ha apposto la sua autentica, producendola in giudizio mediante apposita busta telematica.
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressa- mente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza del- la notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti,
Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qua- lificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga
16 identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS.
Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “ Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli ef- fetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regola- mento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e
l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elet- tronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”. Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudi- zio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qua- lificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per viola- zione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale giudizio permane anche quando, come nel caso di specie, il difensore, anzi- Cont ché produrre in giudizio la procura sottoscritta con in formato digitale, né estragga copia per immagine, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, producendo il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
D'altro canto, pur essendo vero che il difensore non ha un potere di autenticare la firma digitale, è anche vero che l'autenticazione della firma sulla procura alle liti apposta nel caso di specie vale ad attestare in termini di equivalenza che il difensore ne ha estratto copia per immagine. E ciò vale a dimostrare l'esistenza della procura nella sua materialità.
Circostanza, quest'ultima, confermata anche dal fatto che lo stesso cliente ha rilasciato procura in forma analogica ai fini dell'art.182 cpc: se non avesse in precedenza rilasciato quella con firma digitale semplice e, quindi, un difensore avesse agito in giudizio senza il
17 suo mandato alle liti, avrebbe sollevato evidentemente questioni per essere stata fatto at- tore di un giudizio che non avrebbe voluto proporre.
La decisione di primo grado merita pertanto conferma.
10. Anche il quarto e il quinto motivo d'appello, che possono essere trattati con- giuntamente, sono privi di pregio giuridico.
In ordine all'eccezione di prescrizione decennale, la decisione di primo grado può essere confermata con questa integrazione della motivazione.
Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia promuovere azione di ripetizione di indebito oggettivo.
La nullità invocata è una nullità totale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che non ha senso parlare di contratto aperto o chiuso e/o di rimesse soluto- rie/ripristinatorie o di riflessi contabili delle annotazioni in conto, il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che significa che i rapporti tra le parti vanno definiti alla lu- ce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono esse- re calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere og- getto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in apposito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizione de- cennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
b) che non ha nemmeno senso parlare di un'inammissibilità (parziale) dell'azione di nullità contrattuale per difetto di interesse ad agire: il contratto è uno e uno soltanto, gli uti- lizzi del credito c.d. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste per- ché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata alcuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi ed addebiti successivi al decennio antecedente al primo atto interruttivo.
18 D'altro canto, come già osservato dal Tribunale e precisato dai giudici di legittimità
“con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023,
n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate operazione in maniera ininterrotta dal 2008 al 2021) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quan- tificazione dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio.
Né, infine, ha pregio il richiamo alla giurisprudenza in materia di frazionamento del credito, atteso che il rapporto sussistente tra la pregiudiziale azione di nullità e la dipen- dente azione di restituzione (dell'indebito oggettivo) sfugge alla tematica del frazionamento del credito, potendo la prima essere proposta indipendentemente dalla proposizione della seconda, che potrà essere coltivata in un secondo momento. Detto altrimenti, non siamo in presenza di un unico credito o di plurimi crediti che azionabili unitariamente sono frazio- nati in plurimi giudizi.
11. Il sesto e settimo motivo d'appello.
Il sesto e il settimo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Nell'esaminare e respingere il sesto e settimo motivo d'appello, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Pt_2
, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in
[...] esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statui- to: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anterior- mente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una li- nea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato
a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi conven- zionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
19 In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata norma- tiva riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finan- ziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per
l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con interme- diari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del cre- dito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia
[…] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziando- si da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la rela- tiva disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque,
a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni del- la criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connota- no la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo te- nuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art.
1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'afferma- zione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ri- tiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vie- tare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguen- temente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del
20 venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco isti- tuito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizza- to” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'uti- lizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a pro- muovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finan- ziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione di rinvia ex art.118 disp. att. cpc, risolve le questioni di diritto poste con il sesto e settimo motivo d'appello, come sopra sintetizzato.
E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicitamente Parte_1 la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si po- tesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei pre- lievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività Bancaria fuori sede § 2.1, co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei
21 prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al con- sumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio com- merciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consen- so della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utiliz- zare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (c.d. credito al consumo finalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di ope- razioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1, co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori se- de “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o
SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurati- vi”.
Il comunicato della Banca d'Italia del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, non modifica tale impianto, ma prevede che gli inter- mediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, sono ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2, co.1, del comunicato). Per lo svolgi- mento di tale attività è necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; con- venzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Anche il comunicato della Banca d'Italia del 14.1.2006, relativo al tema specifico, non introduce particolari innovazioni, ma si limita a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca poteva avvalersi anche direttamente di agenti in attività fi- nanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più inter- mediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti ricondu- cibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza di-
22 sporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In pro- posito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare con- tratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB. Cio' po- sto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari di- versi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivo- glia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diver- samente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presen- te comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili sono chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di spe- cie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali.
Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega con- tenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/
308/CEE prevedendo: "
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, let- tera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al mede- simo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazio- ne a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da
23 parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applica- zione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del com- ma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro CP_4 ro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia su- bordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli pro- fessionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'artico- lo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'e- lenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la mul- ta da lire quattro milioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti, i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria diretta- mente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
12. L'ottavo motivo di appello.
Il motivo è infondato.
Come già osservato da questa corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la re- sponsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraen- te e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidi- tà del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può es- sere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto es- sere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021,
n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto con- to della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società fi- nanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di rite-
24 nere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria di- ligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anti- cipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
13. Il nono motivo di appello.
Il motivo è da ritenersi assorbito, atteso che l'esito della controversia, regolato dal principio della soccombenza, rende superfluo ogni ulteriore esame.
14. L'appello incidentale.
L'appello incidentale investe il capo sulle spese. L'appellante si duole del fatto che il giudice abbia compensato le spese di lite, nonostante che egli abbia vinto la causa, con l'integrale accoglimento della domanda proposta. Assume, in particolare, che non sussi- steva alcun contrasto nella giurisprudenza di merito e che, in ogni caso, l'eventuale esi- stenza di un contrasto non possa giustificare, alla luce dell'arresto della Corte Cost.
n.77/2018, la compensazione non rientrando simile ipotesi tra i casi tipizzati (soccomben- za reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni trattate) o tra i casi residuali-equiparati (“altre analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni”).
L'appello è fondato.
I contrasti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, presenti peraltro pressoché in relazione ad ogni fattispecie portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria, sono da con- siderarsi fisiologici nel nostro sistema ordinamentale, privo della regola del precedente vincolante, e non possono pertanto giustificare la compensazione delle spese di lite, non essendo inquadrabili nei casi residuali, equiparati a quelli tipizzati, individuati dalla Corte
Costituzionale nella pronuncia invocata dall'appellante incidentale, mancando i caratteri della gravità e della eccezionalità.
La liquidazione è fatta nel paragrafo quindici (§ 15) tenendo conto della serialità della lite e della novità della questione in diritto affrontata.
15. L'istanza ex art.96, c.3 cpc.
La richiesta dell'appellato di tenere conto, al momento della liquidazione delle spe- se, della disposizione di cui all'art. 96 co. 3 cpc, sull'assunto che la consapevole Pt_1 della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affronta-
25 re il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso, non merita accoglimento, non potendosi ravvisare nella condotta processuale della banca alcun agire in giudizio con dolo o colpa grave, come dimostrato, fra l'altro, dal- la necessità dell'intervento chiarificatore della Corte di legittimità in sede di rinvio pregiudi- ziale.
16. Conclusioni.
In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto, con conferma del prov- vedimento impugnato;
l'appello incidentale è invece fondato e merita accoglimento.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono ol- tre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), le spese del giudizio di primo grado e di appello sono liquidate a favore del difensore del , dichiaratosi an- CP_1 tistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi importi:
- giudizio di primo grado: fase 1: euro 1.276,00; fase 2: euro 903; fase 4: euro
2.179,00. Nulla per la fase 3, da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale
4.358,00.
- giudizio di appello: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fase 3, da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, re- sa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.179,00 per il giudizio di primo grado e di euro
2.171,00 per il giudizio d'appello, è posto a carico della soccombente. Le spese vive del giudizio di primo grado sono liquidate in dispositivo in misura già dimidiata e, quindi, al net- to della disposta compensazione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
PQM
26 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra- ria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna
[...]
a pagare le spese di lite all'Avv. Andrea Ruocco, difensore di parte Parte_3 ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 77,75 per spese vive ed euro 2.179,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- respinge l'istanza ex art.96, co.3 cpc formulata da parte appellata;
- condanna parte appellante principale a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali
(come per legge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale, , del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, Parte_1 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 14-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Il Presidente
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 452/2024, promossa
DA
, con sede in Firenze, viale Belfiore n. 26 (Cod. Fisc. Parte_1
e P. VA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini (C.F. P.IVA_1 [...]
), in forza di procura generale alle liti per atto Notaio dott. , C.F._1 Persona_1
n. rep. 84340, fascicolo 14639 del 14 ottobre 2015, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Firenze, via dei Renai n. 23 (PEC: Email_1 vvocati.prato.it).
[...]
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._2
Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costituzio- Email_2 ne.
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze resa in data 30/01/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Preliminarmente, Voglia la Corte accogliere l'eccezione di carenza di interesse ad agire come sopra spiegata;
quindi, 1) accogliere le conclusioni di cui al Giudizio di primo grado e cioè respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione,
- preliminarmente, dichiari l'incompetenza del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Ragusa, quale foro del consumatore o quello di Ragusa, quale luogo ove l'obbligazione
è sorta, o di Firenze laddove essa deve essere eseguita;
- sempre preliminarmente, accer- ti l'inesistenza della procura alle liti e, per l'effetto, dichiari l'improcedibilità e l'inammis- sibilità delle domande;
in subordine le rigetti, con condanna dell'avvocato Andrea Ruocco alla refusione delle spese di lite;
- sempre preliminarmente, dichiari l'improcedibilità dell'azione ex D. Lvo n. 28/2010; - sempre preliminarmente, dichiari la carenza di interes- se ad agire in capo a per prescrizione del suo diritto;
- nel merito, respinga Controparte_1 tutte le domande avanzate dal ricorrente, anche in via istruttoria, poiché inammissibili, in- fondate e temerarie sia in fatto che in diritto;
2) respingere l'appello incidentale. Con con- danna alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata e appellante incidentale: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 2) Condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario. In via incidentale 3) In ogni caso, condannare la So- cietà appellante al corretto pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, me- Parte_1 glio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione proposto da . Controparte_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado - respinte l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligato- ria, l'eccezione di incompetenza per territorio, l'eccezione d'inesistenza della procura alle liti conferita al difensore del ricorrente, l'eccezione di difetto di interesse agire ex art.100 cpc, nonché di mala fede e abuso del contratto - ha accertato e dichiarato la nullità del
2 contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data
26.07.2008 e meglio individuato in atti, ha accertato il diritto di parte ricorrente di rimborsa- re il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vi- gente, compensando tra le parti le spese di lite.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 26.07.2008, in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico presso la grande distri- buzione grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio, il aveva conclu- CP_1 so con un contratto per la concessione di una linea di credito uti- Parte_1 lizzabile mediante carta revolving usata per la prima volta proprio per l'acquisto dell'elettrodomestico de quo, il Tribunale di Firenze ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'a- genzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decre- to”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclu- sione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distribu- zione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrattuale relativa alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contrat- to concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, sulle somme ricevute in pre- stito a titolo di finanziamento c.d. revolving non può essere applicato il tasso debitore pre- visto contrattualmente.
2. ha proposto tempestiva impugnazione, censurando Parte_1
l'ordinanza de qua con nove motivi d'appello, di seguito sintetizzati e poi esaminati parti- tamente nei motivi della decisione:
3 i) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 66 bis D. Lvo n. 206/2005, dell'art. 19 c.p.c., dell'art. 38 c.p.c., e conseguente carente, erronea ed illogica ed omessa motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il
Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il foro competente a dirimere la que- stione avrebbe dovuto essere quello di residenza del consumatore ex art. 66bis del Codice del Consumo.
Vero è che il consumatore aveva adito il foro generale delle persone giuridiche e, quindi, il tribunale di Firenze nella cui circondario essa appellante ha la propria sede lega- le, ma è altrettanto vero che ciò era avvenuto per finalità di tipo abusivo (forum shopping): centinaia di consumatori, assistiti dallo stesso difensore e dalla stessa associazione di consumatori, provenienti da tutt'Italia, avevano scelto il foro ex art.19 cpc, anziché quello del consumatore, perché il tribunale di Firenze aveva accolto – in maniera non condivisibi- le – un orientamento loro favorevole.
Tale condotta concretava un abuso del processo.
ii) Omessa pronuncia su parte dell'eccezione svolta in primo grado;
Violazio- ne o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 8, 4 com- ma, D. Lvo n. 28/2010, conseguente, erronea ed illogica motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Firenze ha respinto l'eccezione di improcedibilità.
Secondo l'appellante, l'unica domanda di mediazione cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto far riferimento, ai fini della verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità, era quella presentata dalla parte resistente, in quanto antecedente. Di con- seguenza, prendendo in considerazione tale domanda, il giudice avrebbe dovuto accertare la mancata partecipazione della parte ricorrente e dichiarare, pertanto, l'improcedibilità del giudizio.
Inoltre, secondo l'appellante, in relazione alla diversa domanda di mediazione in- trodotta dalla controparte, il giudice di prime cure ha omesso di esaminare i motivi giustifi- cativi posti a fondamento della facoltà della parte di farsi sostituire al primo incontro di me- diazione da un delegato.
Infine, il giudice di prime cure non ha indicato specificamente quale dei due proce- dimenti attivati dalle parti abbia ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità.
4 iii) Violazione o comunque erronea interpretazione del diritto, segnatamente dell'art. 116 c.p.c.; del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del
Consiglio eIDAS, dell'art. 20 del CAD, nonché dell'art. 182, comma 2 c.p.c.; violazio- ne dell'art. 11 Preleggi quanto all'applicazione dell'art. 182, comma 2 c.p.c. riforma- to; violazione ed omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.; conseguente erronea, illo- gica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza nel capo in cui il Tribunale di Fi- renze ha respinto l'eccezione di inesistenza della procura alle liti.
L'appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la procura alle liti allegata al ricorso soltanto nulla e non anche inesistente e a consentirne la sanato- ria ex art.182 cpc.
Osserva, al riguardo, che “il documento è privo di firma autografa, e reca solo
l'indicazione del nome e cognome della parte e del suo legale. Ne discende che tanto me- no è occorsa, nel caso in esame, la certificazione da parte del difensore, mancando – ap- punto – il suo presupposto logico giuridico, ossia una sottoscrizione valida;
sottoposto il documento denominato “mandato” ad un sistema accreditato di verifica delle firme, emer- ge che il documento verificato risulta “NON FIRMATO”, tanto meno da alcun soggetto identificato come . […] In sostanza, il documento denominato “mandato” è Controparte_1 viziato da un'alterazione così grave da escludere la sua esistenza giuridica quale procura alle liti”. Non ne era possibile, quindi, la sanatoria ex art.182 cpc. iv) Omessa e/o carente motivazione dell'ordinanza e violazione dell'art. 132
c.p.c., erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2946 e 1422 c.c., conse- guente erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.
e conseguente nullità della motivazione.
Con tale motivo l'appellante censura la decisone di primo grado nella parte in cui non ha valutato correttamente l'eccezione di prescrizione, in quanto ha ritenuto che
“l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il rifles- so contabile di quella nullità”.
Argomenta l'appellante che il giudice di primo grado aveva fatto applicazione di un orientamento della Cassazione (3858/2021), formatasi in tutt'altro contesto e non applica- bile al caso di specie.
v) Omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, viola- zione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e conseguente nullità della motivazione
5 Con tale motivo, l'appellante censura la decisione di primo grado, rilevando che il giudice ha omesso di verificare il necessario requisito dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., nonché la relativa utilità che il ricorrente avrebbe potuto trarre da una pronuncia di nullità.
Osserva, al riguardo, che “È evidente che costui, il cui contratto fu stipulato nel
2008, non possiede alcun concreto interesse all'azione di nullità, dalla quale non può rice- vere alcuna utilità concreta, visto che risulta debitore della comparente e si limita a prean- nunziare un'azione restitutoria […]” vi) Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribu- zione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
Secondo l'appellante, il ruolo del venditore dell'elettrodomestico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essendosi limitato a raccogliere la domanda di finanziamento dal cliente senza nulla disporre in mate- ria di concessione del credito.
In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il cliente Parte_1 grazie alla promozione del rivenditore ma non tramite il rivenditore. Di conseguenza, la ri- serva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione.
Peraltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rileva- vano le caratteristiche delle carte revolving, che solo la normativa successiva aveva esclu- so dalla possibilità di collocamento da parte degli esercenti commerciali. vii) Motivazione assente, insufficiente;
errata declaratoria di nullità del con- tratto e conseguente errata applicazione degli art. 1418 e 1284, 3 comma c.p.c.
Secondo l'appellante, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving va censurata anche sotto un ulteriore profilo: il primo giudice aveva com- minato la sanzione della nullità ex art. 1418 c.c., la più drastica prevista dall'ordinamento civile, riscontrando una presunta violazione di “norme imperative di natura pubblicistica che regolano l'agenzia in attività finanziaria”, natura pubblicistica e imperativa carenti, in- vece, nelle discipline violate.
6 viii) Motivazione assente, insufficiente, ed erronea applicazione ed interpreta- zione degli artt. 1338 e 1227 c.c.
L'appellante denuncia, ancora, un'omissione di motivazione alle eccezioni proposte in primo grado in relazione al rilevato comportamento scorretto del ricorrente.
Al riguardo, osserva che il avrebbe dovuto informare controparte circa la CP_1 causa di invalidità del contratto e astenersi dall'utilizzare la carta anziché avvalersene a proprio profitto e in pregiudizio della Banca. ix) Erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali
L'appellante censura, infine, la decisione di primo grado in punto di erronea com- pensazione delle spese processuali, in quanto queste, in accoglimento delle eccezioni proposte e del conseguente, auspicabile, rigetto della domanda, devono essere poste a carico del ricorrente.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi, di cui è chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale sull'erronea pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali di primo grado.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 12-11-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ex art.348 bis cpc, è destituita di fondamento. A tacer d'altro, la necessità di un intervento della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis cpc, di cui si dirà nel successivo paragrafo, di- mostra perciò stesso che l'appello non era privo di ragionevoli probabilità di essere accol- to.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nella nota di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha sollevato questione di le- gittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., nella parte in cui subdelega il Ministro del Tesoro a determinare il contenuto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria.
7 Sostiene l'appellante che la delega, così come esercitata nel d.lgs. n. 374/1999, con- figura una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata.
L'art. 3 D.lgs. n. 374/1999, in forza della delega contenuta nell'art. 15 comma 1 lett.
c) della l. n. 52/1996 che disponeva “la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività
e categorie di imprese” a mezzo di decreti legislativi, si limita a prevedere – osserva l'appellante – solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministe- ro del Tesoro.
Pertanto, secondo l'appellante “si può quindi ravvisare l'abusivo esercizio dello stru- mento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) il pe- rimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusi- vamente le disposizioni tecniche di attuazione. L'esponente chiede quindi che, alla luce di tale eccezione, l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia pregiudizialmente rimettere gli atti alla Cor- te Costituzionale ai fini della valutazione della legittimità costituzionale del predetto art. 3
D.lgs. n. 374/1999”.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare con- to del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente su- scettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione del- la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la dele- ga sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo
12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lu- glio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di rici- claggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità
8 economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della crimi- nalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Mi- nistri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le di- sposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti comples- sivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità indi- cati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…] n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, speci- fica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'eser- cizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “
1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno
9 o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'ar- ticolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è mani- festamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sensi dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle at- tività di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defi- nizione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n),
è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attivi- tà di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza del- la preponente.
10 In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo svilup- po in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo rego- lamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del
1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esempli- ficazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo svi- luppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del
2017, in motivazione).
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto di- sattesa.
7. Il primo motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
Nelle controversie in cui una delle parti riveste la qualità di consumatore, si applica, in favore di quest'ultimo, l'art. 66 bis D.Lvo n. 206/2005 (Codice del Consumo), il quale prevede che “la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”.
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce, ha chiarito che tale competenza è inderogabile solo per il professionista, mentre è derogabile da parte del consumatore, il quale può introdurre la domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Al consumatore non può essere preclusa, infatti, da una nor- ma posta a sua tutela, la possibilità di scegliere uno dei fori alternativi, qualora lo ritenga più opportuno (vedi Cass. 19/06/2014, n. 13944/2014; vedi anche Cass.04/05/2023,
n.14275/2023).
Da ciò discende che è precluso al professionista, chiamato in giudizio dal consuma- tore dinanzi al foro generale previsto dall'art.19, proporre eccezione di incompetenza per territorio invocando l'applicazione del foro del consumatore: tale eccezione può essere, in-
11 fatti, proposta unicamente dal consumatore nel caso in cui sia stato chiamato in giudizio dal professionista in un foro diverso da quello previsto dal Codice del Consumo.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi. Né è sostenibi- le, come cerca di fare l'appellante, che la condotta del consumatore concreti un abuso del processo: non può esservi abuso nell'esercizio di una facoltà processuale (nello scegliere il foro generale in luogo di quello del consumatore), a maggior ragione quando, come nel caso di specie, ciò risponde anche all'esigenza della ricerca di una risposta unitaria, in termini di uniformità della risposta giudiziaria, ad un contezioso seriale che coinvolge cen- tinaia di consumatori aventi residenza in tutta Italia.
8. Il secondo motivo d'appello.
8.1. Nell'esaminare il motivo va dato conto, innanzitutto, che l'appellato non ha pro- posto appello incidentale avverso la decisione del giudice di primo grado, adottata all'esito dell'udienza cartolare del 12.7.2023, confermata implicitamente nell'ordinanza decisoria impugnata, la quale - sul presupposto che la controversia per cui è causa sia soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dal d.lgs.28/2010 e ss. mod. - dispone- va “che la parte ricorrente esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
facendo presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.L.vo citato, il mancato esperi- mento dell'effettivo tentativo di mediazione presenti le parti sostanziali, assistite dagli av- vocati, è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda” e fissava “per la verifica de- gli esiti del disposto tentativo di mediazione e per l'avveramento della condizione di proce- dibilità, l'udienza del 31 ottobre 2023, ore 09.30”.
Pertanto, gli argomenti spesi a pag.8 e ss. della comparsa di costituzione in appello, con i quali parte appellata sostiene che la controversia de qua non rientra tra quelle sotto-
poste a mediazione obbligatoria, non sono esaminabili.
8.2.- Ciò premesso, il motivo d'appello è infondato.
E' accaduto che, nonostante che nell'ordinanza istruttoria testé mentovata il giudice di primo grado indicasse nella sola parte ricorrente la parte onerata dell'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, entrambe le parti hanno introdotto il relativo pro- cedimento: prima, l'attuale appellante, e poi, l'appellato. Le due iniziative si sono pertanto incrociate.
12 Dal verbale redatto dal mediatore (OCF Firenze) nel primo procedimento, quello atti- vato da , si legge: “[…] che veniva eccepito dall'avvocato di parte invitata il Parte_1 deposito presso altro organismo [dell'istanza di mediazione;
che sul punto intercorreva corrispondenza fra gli Organismi e i legali di parte (cfr. corrispondenza in atti)” e che “in considerazione di quanto sopra, non si può procedere con il tentativo di conciliazione”.
Dal verbale redatto dal mediatore ( DI FIRENZE) nel se- Controparte_2 condo procedimento, quello attivato dal consumatore, si dà atto che è comparsa per la
“parte attivante ” il rag. , per delega in atti, assistito dall'Avv. Controparte_1 Persona_2
RE OC, che ne attesta l'identità, e che nessuno è comparso per . Parte_1
All'udienza del 31.10.2023, fissata in primo grado per verificare l'esito della media- zione, le parti così deducevano: “L'Avv. Bini rappresenta di aver depositato il verbale ne- gativo di mediazione relativo alla procedura avviata da e eccepisce Parte_1
l'improcedibilità del giudizio per mancata partecipazione personale della parte ricorrente.
L'Avv. Ruocco rileva di aver ritualmente avviato la mediazione presso altro organismo e di aver depositato il verbale negativo di mediazione;
eccepisce che resiste in Parte_1 giudizio con mala fede e colpa grave e chiede la condanna ex art. 96 cpc, chiede infine rinvio per la precisazione delle conclusioni con previo termine per il deposito di note con- clusive. L'Avv. Bini rappresenta di aver radicato per prima la mediazione e pertanto conte- sta che il ricorrente doveva aderire a quella piuttosto che adire un nuovo organismo.
L'Avv. Ruocco evidenzia che centinaia di mediazione sono andate negative e che il dele- gato della banca, che non è l'amministratore delegato, seppure investito di procura notari- le, mai ha avuto istruzioni per definire il giudizio innanzi al Tribunale di Firenze e che se
avesse davvero intenzione di chiudere transattivamente la causa, il cliente si Parte_1
è sempre reso sempre disponibile per definire bonariamente. L'avv. Bini rileva che in tutti i
200 giudizi di mediazione, la parte personalmente non si è mai presentata”.
Il Giudice istruttore, all'esito di tale udienza, rinviava per la precisione delle conclu- sioni e la discussione, e quindi con l'ordinanza impugnata ha respinto, fra l'altro,
l'eccezione di improcedibilità.
Tale capo della decisione è stato impugnato con questi argomenti:
a) il giudice non ha rilevato la mancata partecipazione della parte invitata alla prima mediazione, cui occorreva necessariamente fare riferimento ex art.4 del d.lgs.28/2010, siccome prevalente, per criterio legale, rispetto a quella introdotta successivamente dal consumatore;
pertanto, la decisione di rigetto dell'eccezione è infondata;
13 b) il giudice, senza indicare nemmeno quale dei due procedimenti abbia considerato utile ai fini della soddisfazione della condizione di procedibilità, ha ritenuto sussistente la facoltà della parte di farsi sostituire in mediazione senza alcun apprezzamento in concreto della sussistenza dei giustificati motivi;
c) il giudice aveva ritenuto sussistente una valida procura speciale a mediare rila- sciata all'Avv. Ruocco.
Ne discende, secondo l'appellante, che la condizione di procedibilità non è stata ri- spettata e che l'eccezione di improcedibilità va accolta.
La prima doglianza è priva di fondamento, le rimanenti (oltre che infondate nel meri- to) sono inammissibili, siccome non tempestivamente coltivate all'udienza del 31.10.2023
In particolare, la prima doglianza non tiene conto del fatto che, bene o male, il giudi- ce di primo grado avesse, con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 12.7.2023, espressamente onerato la sola parte ricorrente (e quindi il , che peral- CP_1 tro era l'unica parte interessata avendo proposto l'azione di nullità) dell'onere di attivare il procedimento di mediazione.
Ne consegue che, rispetto a simile ordine giudiziale, l'iniziativa di era Parte_1 del tutto distonica, donde il rifiuto della parte ricorrente di partecipare al relativo procedi- mento per avere, in ossequio al provvedimento giudiziale, introdotto altro procedimento di mediazione, di cui è traccia nel verbale redatto dal mediatore OFC di Firenze, sopra ripor- tato.
Quanto agli altri due motivi, all'udienza del 31.10.2023 l'attuale parte appellante ec- cepiva l'improcedibilità del procedimento di mediazione unicamente in relazione alla man- cata partecipazione di parte ricorrente/appellata al procedimento di mediazione da essa in- trodotto e non anche in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento di media- zione introdotto da parte del consumatore.
Ora, nel sistema delineato dal d.lgs. 28/2010 ogni questione, relativa alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, da cui dedurre il mancato rispetto della con- dizione di procedibilità, deve essere sollevata all'udienza successiva allo svolgimento del procedimento di mediazione: è in tale udienza che va verificato se la mediazione è stata attivata o meno, e nel caso in cui sia stata attività, se si è svolta con la partecipazione ef- fettiva delle parti.
La situazione è simmetrica con quanto previsto per l'eccezione di improcedibilità. La parte interessata può eccepire o meno l'improcedibilità per il mancato previo esperimento
14 del procedimento di mediazione, ma se intende proporre l'eccezione deve farlo, a pena di decadenza, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Analogamente se intende eccepire che la mediazione non si è svolta correttamente deve farlo entro la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva allo svolgimento del procedimento di mediazione.
Tale soluzione, prima ricavabile dal sistema (cfr., in termini, Cass. civ. 12858/25, se- condo cui: “L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della media- zione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per pro- cedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva”), oggi trova un proprio chiaro aggancio normativo nel testo dell'art.5, co.2 del d.lgs. 28/2010, riformato dal d.lgs.149/22, ove nell'ultimo periodo è precisato: “A tale udienza (il carattere sottolineato è una n.d.r.), il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nel caso di specie, nessuna questione fu sollevata dall'appellante all'udienza del
31.10.2023, né rilevata d'ufficio, in ordine alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione attivato dal consumatore, cui essa società non aveva partecipato.
In ogni caso, i motivi sono infondati anche nel merito.
La delega che rileva non è quella all'avvocato Ruocco ma quella al rag. , la cui Per_2 esistenza è attestata dal mediatore nel verbale sopra indicato.
La partecipazione delegata era giustificata sia dalla lontananza del luogo di media- zione rispetto a quello di residenza del consumatore, sia dalla serialità di un contenzioso rispetto al quale rilevano non questioni in fatto ma in diritto e che appare di difficile, se non impossibile, conciliazione per le opposte ricostruzioni della normativa di riferimento, ogget- to del sesto e settimo motivo d'appello.
9. Il terzo motivo d'appello.
L'esame del terzo motivo è infondato e va respinto.
Nell'esaminare il motivo de quo va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado era stata depositata una procura alle liti che risultava autenticata digi- talmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco, e sottoscritta dalla parte con il software You- sign.
15 A fronte dell'eccezione di inesistenza della procura proposta dalla banca resistente, il difensore del ricorrente, con nota del 05.5.2023, depositava altra procura alle liti conferita con modalità analogiche.
Nell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, in relazione alla reiterata ec- cezione di inesistenza della procura alle liti, il giudice di primo grado ha così motivato il ri- getto: “Venendo all'esame della dedotta insanabilità della procura conferita inizialmente dal ricorrente, va rilevato che la procura sottoscritta in cartaceo in data 2 maggio 2023, con la quale ha conferito nuova delega al già costituito Avv. Ruocco ad assisterlo CP_1 nel presente giudizio, sovviene a sanare l'eccepito vizio della precedente procura conferita con il sistema di firma digitale “You Sign”. Difatti, rilevato che detta procura iniziale, è stata conferita in una modalità non ammessa dal nostro ordinamento, perché tale da non con- sentire la relativa verificabilità, va comunque rilevato l'avvenuta sanatoria di detta nullità, mediante appunto la produzione della nuova procura cartacea, autenticata con firma auto- grafa e digitale dallo stesso difensore Avv. Ruocco”.
Questo l'antefatto, corretta è l'applicazione dell'art.182 cpc, nel testo ante riforma
BI (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesisten- te), avendo il tribunale ritenuto che la procura alle liti allegata al ricorso introduttivo fosse soltanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria del- la stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle liti (la cui va- lidità non è contestata dall'appellante).
E' accaduto, infatti, che il difensore della parte ricorrente anziché produrre la procura in forma digitale (fermo restando che la procura sarebbe stata nulla in quanto sottoscritta Cont con e non con firma digitale qualificata), ne ha estratto copia analogica e, quindi, ha apposto la sua autentica, producendola in giudizio mediante apposita busta telematica.
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressa- mente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dal corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza del- la notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti,
Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qua- lificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga
16 identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS.
Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “ Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli ef- fetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regola- mento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e
l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elet- tronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”. Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudi- zio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qua- lificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per viola- zione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale giudizio permane anche quando, come nel caso di specie, il difensore, anzi- Cont ché produrre in giudizio la procura sottoscritta con in formato digitale, né estragga copia per immagine, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, producendo il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
D'altro canto, pur essendo vero che il difensore non ha un potere di autenticare la firma digitale, è anche vero che l'autenticazione della firma sulla procura alle liti apposta nel caso di specie vale ad attestare in termini di equivalenza che il difensore ne ha estratto copia per immagine. E ciò vale a dimostrare l'esistenza della procura nella sua materialità.
Circostanza, quest'ultima, confermata anche dal fatto che lo stesso cliente ha rilasciato procura in forma analogica ai fini dell'art.182 cpc: se non avesse in precedenza rilasciato quella con firma digitale semplice e, quindi, un difensore avesse agito in giudizio senza il
17 suo mandato alle liti, avrebbe sollevato evidentemente questioni per essere stata fatto at- tore di un giudizio che non avrebbe voluto proporre.
La decisione di primo grado merita pertanto conferma.
10. Anche il quarto e il quinto motivo d'appello, che possono essere trattati con- giuntamente, sono privi di pregio giuridico.
In ordine all'eccezione di prescrizione decennale, la decisione di primo grado può essere confermata con questa integrazione della motivazione.
Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento della nullità contrattuale e del correlato diritto alla rideterminazione degli interessi, senza tuttavia promuovere azione di ripetizione di indebito oggettivo.
La nullità invocata è una nullità totale, che travolge il contratto nella sua interezza e non singole clausole.
Questo significa:
a) che non ha senso parlare di contratto aperto o chiuso e/o di rimesse soluto- rie/ripristinatorie o di riflessi contabili delle annotazioni in conto, il contratto è nullo nella sua integrità e lo è ab origine, il che significa che i rapporti tra le parti vanno definiti alla lu- ce della disciplina dell'indebito oggettivo.
Il consumatore deve restituire tutti i finanziamenti ricevuti e su di essi devono esse- re calcolati gli interessi ex art.2033 c.c., alla stessa maniera la banca deve restituire tutti i pagamenti ricevuti, oltre interessi ex art.2033 c.c., le relative partite potranno essere og- getto di compensazione, che le parti potranno definire in via stragiudiziale o in apposito giudizio, ferma l'eventuale possibilità in tale sede di far valere anche la prescrizione de- cennale. Non si pone, quindi, in termini attuali la questione della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo, che potrà essere fatta valere se e quando il ricorrente proporrà azione di indebito oggettivo.
b) che non ha nemmeno senso parlare di un'inammissibilità (parziale) dell'azione di nullità contrattuale per difetto di interesse ad agire: il contratto è uno e uno soltanto, gli uti- lizzi del credito c.d. rotativo sono plurimi. E' rispetto all'unico contratto che si misura l'interesse ad agire con l'azione di nullità e nel caso di specie tale interesse sussiste per- ché, finanche secondo la stessa prospettazione dell'appellante, non è maturata alcuna prescrizione dell'azione di indebito oggettivo in relazione agli utilizzi ed addebiti successivi al decennio antecedente al primo atto interruttivo.
18 D'altro canto, come già osservato dal Tribunale e precisato dai giudici di legittimità
“con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023,
n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020, n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate operazione in maniera ininterrotta dal 2008 al 2021) e ciò è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescindere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quan- tificazione dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio.
Né, infine, ha pregio il richiamo alla giurisprudenza in materia di frazionamento del credito, atteso che il rapporto sussistente tra la pregiudiziale azione di nullità e la dipen- dente azione di restituzione (dell'indebito oggettivo) sfugge alla tematica del frazionamento del credito, potendo la prima essere proposta indipendentemente dalla proposizione della seconda, che potrà essere coltivata in un secondo momento. Detto altrimenti, non siamo in presenza di un unico credito o di plurimi crediti che azionabili unitariamente sono frazio- nati in plurimi giudizi.
11. Il sesto e settimo motivo d'appello.
Il sesto e il settimo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Nell'esaminare e respingere il sesto e settimo motivo d'appello, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Pt_2
, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in
[...] esame e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statui- to: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anterior- mente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una li- nea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato
a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi conven- zionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
19 In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata norma- tiva riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finan- ziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e con- clusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per
l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con interme- diari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del cre- dito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia
[…] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziando- si da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la rela- tiva disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque,
a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni del- la criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connota- no la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo te- nuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art.
1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'afferma- zione secondo la quale il venditore che promuove la distribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ri- tiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vietare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vie- tare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguen- temente, la conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […] Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'intervento, in funzione promozionale, del
20 venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'intermediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco isti- tuito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizza- to” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'uti- lizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non assume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a pro- muovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finan- ziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione di rinvia ex art.118 disp. att. cpc, risolve le questioni di diritto poste con il sesto e settimo motivo d'appello, come sopra sintetizzato.
E l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicitamente Parte_1 la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si po- tesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei pre- lievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività Bancaria fuori sede § 2.1, co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei
21 prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al con- sumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio com- merciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consen- so della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utiliz- zare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (c.d. credito al consumo finalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di ope- razioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1, co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori se- de “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o
SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicurati- vi”.
Il comunicato della Banca d'Italia del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, non modifica tale impianto, ma prevede che gli inter- mediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agenti in attività finanziaria, sono ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede (promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2, co.1, del comunicato). Per lo svolgi- mento di tale attività è necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; con- venzione che “deve limitare l'operatività degli intermediari a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Anche il comunicato della Banca d'Italia del 14.1.2006, relativo al tema specifico, non introduce particolari innovazioni, ma si limita a precisare, per quanto interessa nel presente giudizio, che la banca poteva avvalersi anche direttamente di agenti in attività fi- nanziaria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più inter- mediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti ricondu- cibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza di-
22 sporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In pro- posito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare con- tratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB. Cio' po- sto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari di- versi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivo- glia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diver- samente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presen- te comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili sono chiare: la collocazione del prodotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di spe- cie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non mediante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali.
Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega con- tenuta nella legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/
308/CEE prevedendo: "
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, let- tera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al mede- simo articolo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazio- ne a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da
23 parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applica- zione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del com- ma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro CP_4 ro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia su- bordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli pro- fessionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro".
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'artico- lo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'e- lenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la mul- ta da lire quattro milioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti, i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria diretta- mente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
12. L'ottavo motivo di appello.
Il motivo è infondato.
Come già osservato da questa corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la re- sponsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraen- te e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidi- tà del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può es- sere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme imperative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto es- sere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021,
n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto con- to della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali elementi vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società fi- nanziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di rite-
24 nere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria di- ligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la natura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ragione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anti- cipando gli interessi al tasso contrattualmente previsto.
13. Il nono motivo di appello.
Il motivo è da ritenersi assorbito, atteso che l'esito della controversia, regolato dal principio della soccombenza, rende superfluo ogni ulteriore esame.
14. L'appello incidentale.
L'appello incidentale investe il capo sulle spese. L'appellante si duole del fatto che il giudice abbia compensato le spese di lite, nonostante che egli abbia vinto la causa, con l'integrale accoglimento della domanda proposta. Assume, in particolare, che non sussi- steva alcun contrasto nella giurisprudenza di merito e che, in ogni caso, l'eventuale esi- stenza di un contrasto non possa giustificare, alla luce dell'arresto della Corte Cost.
n.77/2018, la compensazione non rientrando simile ipotesi tra i casi tipizzati (soccomben- za reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni trattate) o tra i casi residuali-equiparati (“altre analoghe gravi ed ecce- zionali ragioni”).
L'appello è fondato.
I contrasti nella giurisprudenza di merito e di legittimità, presenti peraltro pressoché in relazione ad ogni fattispecie portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria, sono da con- siderarsi fisiologici nel nostro sistema ordinamentale, privo della regola del precedente vincolante, e non possono pertanto giustificare la compensazione delle spese di lite, non essendo inquadrabili nei casi residuali, equiparati a quelli tipizzati, individuati dalla Corte
Costituzionale nella pronuncia invocata dall'appellante incidentale, mancando i caratteri della gravità e della eccezionalità.
La liquidazione è fatta nel paragrafo quindici (§ 15) tenendo conto della serialità della lite e della novità della questione in diritto affrontata.
15. L'istanza ex art.96, c.3 cpc.
La richiesta dell'appellato di tenere conto, al momento della liquidazione delle spe- se, della disposizione di cui all'art. 96 co. 3 cpc, sull'assunto che la consapevole Pt_1 della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affronta-
25 re il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso, non merita accoglimento, non potendosi ravvisare nella condotta processuale della banca alcun agire in giudizio con dolo o colpa grave, come dimostrato, fra l'altro, dal- la necessità dell'intervento chiarificatore della Corte di legittimità in sede di rinvio pregiudi- ziale.
16. Conclusioni.
In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto, con conferma del prov- vedimento impugnato;
l'appello incidentale è invece fondato e merita accoglimento.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono ol- tre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), le spese del giudizio di primo grado e di appello sono liquidate a favore del difensore del , dichiaratosi an- CP_1 tistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi importi:
- giudizio di primo grado: fase 1: euro 1.276,00; fase 2: euro 903; fase 4: euro
2.179,00. Nulla per la fase 3, da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale
4.358,00.
- giudizio di appello: fase 1: euro 1543,50; fase 2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fase 3, da considerarsi non effettivamente tenuta. Totale:
4.342,00.
La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, re- sa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.179,00 per il giudizio di primo grado e di euro
2.171,00 per il giudizio d'appello, è posto a carico della soccombente. Le spese vive del giudizio di primo grado sono liquidate in dispositivo in misura già dimidiata e, quindi, al net- to della disposta compensazione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
PQM
26 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra- ria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna
[...]
a pagare le spese di lite all'Avv. Andrea Ruocco, difensore di parte Parte_3 ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 77,75 per spese vive ed euro 2.179,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e degli accessori fiscali e previdenziali di legge (IVA e CAP, se dovuti);
- respinge l'istanza ex art.96, co.3 cpc formulata da parte appellata;
- condanna parte appellante principale a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida in € 2.171,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali
(come per legge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante principale, , del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, Parte_1 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 14-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Il Presidente
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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