TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1269\2021 R.G.A.C. promossa da:
, , residente a [...] C.F._1
Solferino n. 15, elettivamente domiciliato in Avenza, Carrara (MS) Via Sforza nr. 9, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Dazzi il quale lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Luca Pezzica, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
, P.VA , in persona del suo Controparte_1 P.VA_1
amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in
Carrara (MS), Via Vico Fiaschi n. 65, presso lo studio dell'Avv. Michele Pulvirenti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
convenuto
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 1. Il presente procedimento, promosso dal sig. , ha ad oggetto Parte_1
l'accertamento e la declaratoria della nullità\annullabilità della delibera assembleare assunta dal , in data 14.05.2021, per non esser stata preceduta da Controparte_1
formale convocazione, in violazione dell'art. 1136, c. 6, c.c., nonché l'accertamento e la declaratoria della nullità\annullabilità della deliberazione condominiale intervenuta nel corso dell'assemblea condominiale dell'8.03.2021, con conseguente illegittimità del bilancio consuntivo 2019/2020 e del bilancio preventivo 2021, a fronte della mancata esibizione della documentazione contabile in favore del condòmino che ne ha fatto richiesta. Segnatamente, l'attore ha dedotto che: i) è proprietario di una unità immobiliare sita in Carrara (MS) Via Solferino nr. 15, facente parte del CP
, amministrato – all'epoca dei fatti di cui trattasi – dal sig. ii)
[...] Persona_1
il giorno 4/01/2021 ha inoltrato missiva all'amministratore per avere copia Per_1
di tutta una serie di documenti contabili afferenti il Condominio (cfr. doc. 2); iii) pur in assenza di alcuna risposta, ha ricevuto convocazione per assemblea condominiale da tenersi in data 8/03/2021, avente quale ordine del giorno l'approvazione del riparto consuntivo 2019/2020 e del preventivo d'esercizio 2021 (doc. 1); iv) con missiva datata
22/02/2021 è stato nuovamente richiesto all'amministratore di poter conoscere tutti i documenti contabili utili alla valutazione della correttezza del bilancio da doversi approvare ovvero, in subordine, che gli stessi venissero messi a disposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1129, c. 2 e 1130-bis, c.1, c.c. (doc. 3); v) a fronte dell'omesso riscontro è stata inoltrata una nuova formale richiesta in data 17/03/2021 (doc. 4); vi) il giorno 8/03/2021, l'assemblea di condominio si è tenuta in seconda convocazione, anche alla presenza del Sig. ed in tale occasione l'amministratore ha Pt_1
confermato il mancato riscontro alle missive astenendosi dal provvedere all'ostensione della documentazione (doc. 5); vii) il bilancio, a dispetto del voto sfavorevole dell'attore,
è stato approvato con il voto favorevole degli altri condomini presenti in assemblea;
pagina 2 di 7 viii) con missiva datata 17/03/2021 è stato sollecitato nuovamente l'invio della documentazione contabile più volte richiesta, nonché di una copia conforme del verbale di assemblea del 08/03/21 (doc. 6); ix) in assenza di invio della documentazione richiesta, è stata indirizzata all'amministratore nuova pec di Per_1
sollecito datata 29/03/2021, mediante cui è stato fissato appuntamento per il giorno
1/04/2021 per la consegna del materiale, che tuttavia è andato deserto (doc. 7); x) è stata quindi promossa domanda di mediazione obbligatoria preliminare all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio ritenuta viziata: mediazione conclusasi con verbale negativo (docc. 8, 9, 10) a fronte della mancata costituzione del
; xi) nelle more della procedura di mediazione, si è appreso che il giorno CP
14/05/2021 era stata svolta una nuova assemblea di condominio, per la quale l'attore non aveva ricevuto alcuna convocazione, nel corso della quale l'amministratore ha ammesso che “… l'impugnazione in questione [del verbale di assemblea del 08/03/2021, n.d.r.] considerato tutto, sia legittima in quanto esiste un errore documentale per cui il bilancio consuntivo, oggetto dell'assemblea del 8/3/21, doveva essere allegato alla convocazione dell'assemblea in questione”
(doc. 12); xii) nella suddetta assemblea è stato quindi deciso di annullare l'assemblea del
8/03/2021 e di fissarne una nuova;
xiii) la delibera assunta nel corso dell'assemblea condominiale del 14/05/2021 è illegittima in quanto effettuata senza convocazione del condomino , in palese spregio delle disposizioni di cui all'art. 1136, c. Parte_1
6, c.c.; xiv) da qui l'interesse ad introdurre apposito giudizio per ottenere l'annullamento sia dell'assemblea del 8/03/2021 che di quella del 14/05/2021, e la conseguente declaratoria di nullità ed inesistenza delle delibere di approvazione del bilancio consuntivo 2019/2020 e del bilancio preventivo 2021.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha dedotto ed eccepito che: i) Controparte_1
l'azione intrapresa dalla controparte è priva di qualsiasi interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., avendo l'assemblea del già deciso spontaneamente di Controparte_1
pagina 3 di 7 annullare il verbale di marzo, e sebbene la delibera di maggio sia stata assunta senza la convocazione del sig. ciò che ne è scaturito va indiscutibilmente a vantaggio Pt_1
dell'attore, che ha visto accolte le proprie doglianze;
ii) è pacifico che l'adozione da parte del di una nuova decisione sul punto controverso comporti CP
cessazione della materia del contendere – se la decisione viene assunta a causa già iniziata – ed è altrettanto plausibile ritenere che, ogniqualvolta la nuova delibera venga assunta prima che il singolo condomino proponga la propria impugnativa, sussista carenza di interesse ad agire nei riguardi di un atto viziato e già sanato;
iii) una delibera assunta senza la convocazione di uno dei condomini è annullabile, e non nulla, e pertanto la stessa deve necessariamente essere impugnata entro 30 giorni;
iv) anche la mancata allegazione del bilancio alla lettera di convocazione dell'assemblea che quel bilancio dovrebbe approvare è motivo di annullabilità, e non di nullità; v) una delibera assembleare viziata e non impugnata nel termine di 30 giorni stabilito dalla legge, sebbene potenzialmente annullabile, non può più essere impugnata e, quindi, non può più essere annullata giudizialmente;
vi) se il Sig. si fosse astenuto Pt_1
dall'impugnare la delibera assembleare del 14 maggio, avrebbe ottenuto l'effetto di veder confermato definitivamente l'annullamento della delibera dell'8 marzo, come suo interesse, non avendo interesse in questa sede a chiedere l'annullamento della delibera del 08/3/2021 che è già stata annullata. Da qui il richiesto rigetto della domanda di controparte, per totale mancanza dell'interesse ad agire, con vittoria di spese e competenze.
3. Così ricostruita la materia oggetto del contendere, deve evidenziarsi come l'eccezione della omessa autorizzazione assembleare alla costituzione in giudizio da parte dell'amministratore risulta essere stata avanzata dall'attore solo con la comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente, allorquando risultava precluso alla controparte produrre l'eventuale ratifica. Questa, oltretutto, neppure risulta necessaria considerato pagina 4 di 7 che la controversia rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore (cfr. Cass. civ.
342\23).
4. Appare condivisibile anche quanto sostenuto da parte convenuta in ordine alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo al sig. con Parte_1
riguardo all'impugnazione delle deliberazioni condominiali datate 8.3.21 e 14.5.2021.
Con tale ultima deliberazione (intervenuta prima dell'introduzione del presente giudizio) il si è limitato, invero, ad annullare la deliberazione precedente, CP
in tal modo soddisfacendo l'interesse dell'odierno attore a non vedere approvati il bilancio consuntivo 2019/2020 e il bilancio preventivo 2021.
5. Come più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, d'altra parte, la mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale - in quanto mero vizio procedimentale - comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale (cfr. Cass. civ. n. 10071\2020; in senso conforme, ex multis, Cass. civ. n. 6735\2020; Trib. Milano, 24 luglio 2018 n. 8279;
Tribunale Bari, 5 luglio 2016 n. 3706); di talché, il sig. anche a dispetto della Pt_1
mancata convocazione, non ha interesse alcuno a richiedere l'annullamento della deliberazione del 14.5.2021, che – a fronte dell'inammissibilità dell'azione – acquisisce valenza non più sindacabile anche per quanto riguarda l'annullamento delle statuizioni a lui pregiudizievoli di cui alla deliberazione dell'8.3.2021 (non essendo intervenute altre e diverse impugnazioni).
6. Oltretutto, a ritenere – per mera ipotesi – la sussistenza di un interesse ad agire in capo all'attore, le conseguenze per lo stesso risulterebbero pregiudizievoli, dovendosi tenere conto che, secondo l'orientamento della Cassazione, “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione
pagina 5 di 7 consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018).
Non è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (Cass. 19210/2011; Cass.
19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare
l'illegittimità della successiva delibera di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (Cass. 25693/2018)” (cfr.
Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21271 del 2020). In tale ottica, appare significativo che il sig. - pur avendone ampia facoltà - non ha agito giudizialmente, ben prima del Pt_1
presente giudizio, onde conseguire l'esibizione della documentazione di interesse, essendosi limitato ad inoltrare mere missive stragiudiziali a far data dal gennaio 2021, risultando in questa sede del tutto irrilevante l'ordine di esibizione richiesto, posto che l'eventuale acquisizione della documentazione interverrebbe in seguito allo spirare delle preclusioni allegative, essendosi la parte limitata - nel rispetto delle stesse - ad eccepire in maniera del tutto generica ed indeterminata delle mere irregolarità di bilancio, rimaste prive di specifica connotazione (di talché, appare arduo ipotizzare profili di invalidità della deliberazione).
7. Il contegno del nella fase antecedente il giudizio, ad ogni modo, deve CP
essere valorizzato nell'ottica delle spese di lite, considerato che risulta integrare le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne la compensazione ex art. 92 c.p.c.. Sebbene, come detto, il sig. - contrariamente al proprio interesse - ha omesso di agire Pt_1
giudizialmente onde conseguire copia della documentazione di cui si è detto, ed ha impugnato la deliberazione assembleare del marzo 2021 nonostante questa fosse già
pagina 6 di 7 stata annullata, non può tacersi - d'altro canto - il comportamento negligente dell'amministratore del , il quale non ha consentito al sig. Controparte_1
di estrarre copia dei documenti richiesti sebbene ciò fosse suo diritto ex art. Pt_1
1130 bis c.c., ha convocato un'assemblea condominiale senza convocarlo e, soprattutto, non si è costituito nell'ambito del procedimento di mediazione promosso dall'odierno attore, in tal modo precludendo l'auspicabile soluzione conciliativa della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte dal sig. ; Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa in data 1.7.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
pagina 7 di 7