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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11312 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa
GI AL all'udienza del 7 novembre 2025 all'esito della camera di consiglio pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1823 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi di lavoro dell'anno 2024 , vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma presso lo studio degli Avv. ti Emanuele Montemerano e
IU GO, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
e in p.dei rispettivi l.r.p.t. CP_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: pagamento di differenze retributive e tfr
Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16 gennaio 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato sulla premessa di aver lavorato presso la ZZ “ VE 2.
Contemporanea ZZ PO PR “ sita in
Roma Via La Spezia 85, dal 5 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, di essere stato assunto alle dipendenze di ( doc. 2 fascicolo di parte ) con CP_1
inquadramento nella qualifica operaio e mansioni di aiuto cuoco, orario full time, che aveva ricevuto sempre euro 1400 al mese e non gli importi indicati nelle buste paga ( doc. 3 ), che non aveva ricevuto la maggiorazione del 30% pervista per il lavoro domenicale pur avendo lavorato sempre per 6 giorni a settimana, compreso la giornata della domenica, né i ratei di 13°, 14° mensilità e TFR, che aveva ricevuto la retribuzione parziale per il mese di gennaio 2023 e nulla per il mese di febbraio 2023, così come nulla era stato corrisposto a titolo di 13 giorni di ferie maturato e non godute, ciò premesso ha chiesto al
Tribunale di condannare le convenute in solido, al pagamento di complessivi euro 7.455,40 oltre accessori, come da conteggio allegato.
Sotto il profilo della responsabilità solidale ha dedotto che la era la società che gestiva la pizzeria CP_2
come da visura camerale della stessa ( doc. 7 ) che dava conto nell'oggetto sociale di gestione di pizzerie e della sussistenza di unità locale sita in Via La
Spezia 85, coincidente con la sede della pizzeria ove aveva lavorato, che medesimo era il l.r. delle società convenute e che i pagamenti delle CP_3 retribuzioni erano avvenuti tramite bonifici bancari
Pag. 2 di 6 3.
4.
5.
6.
effettuati dalla con la conseguenza che CP_2 entrambi dovevano ritenersi datori di lavoro del ricorrente, per essersi avvalsi della prestazione lavorativa del ricorrente.
Le convenute regolarmente convenute in giudizio non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia;
la causa è stata istruita con l'escussione di due testi e le produzioni documentali in atti. I legali rappresentanti non si presentavano a rendere gli interrogatori formali deferiti e di tano si è dato atto a verbale di udienza del 4 dicembre 2024.
Depositate note conclusive con le quali la domanda di condanna veniva ridotta ad euro 5.912,55 oltre accessori, all'odierna udienza, la causa è stata decisa con pubblica lettura di motivazione contestuale e dispositivo.
Alla luce delle raccolte prove orali e dei documenti in atti, la domanda di pagamento merita di essere accolta nei limiti che seguono.
In particolare sia il primo che il secondo teste escusso hanno confermato che il ricorrente ha svolto compiti di aiuto cuoco presso la pizzeria indicata in ricorso da ottobre 2022 a febbraio 2023 , per 6 giorni a settimana, compresa la domenica e che il ricorrente non ha lavorato in detto periodo solo nei giorni del
24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio di chiusura del locale e che percepiva 1400 euro al mese.
Pag. 3 di 6 7.
8.
9.
In relazione alla quantificazione dei crediti si osserva che in ragione della contumacia delle convenute e del loro mancato assolvimento all'onere incombente risultano dovuti gli importi richiesti a titolo di saldo retribuzione del mese di gennaio 2023 e retribuzione febbraio 2023, ratei 13° e 14° mensilità e TFR, per complessivi euro 3.925,90 oltre accessori, importo risultante dal conteggio allegato al ricorso.
Viceversa in relazione alle somme richieste a titolo di maggiorazione oraria per lavoro prestato la domenica in assenza di indicazione della disposizione convenzionale da applicare atteso quella invocata art. 130 CCNL applicato e richiamato nelle note conclusive non è pertinente perché disciplina le ferie nulla può essere corrisposto, così come nulla può essere preteso a titolo di indennità sostitutiva di ferie atteso che l'art. 134 CCNL applicato e richiamato nelle note conclusive disciplina il congedo per motivi familiari. Né sono state forniti chiarimenti sul computo di giorni 13 prospettati come maturati come di ferie alla luce della durata della breve durata del rapporto di lavoro. Del pari nulla compete a titolo di previdenza ed assistenza integrativa in assenza di produzione degli articoli 185 e 186 CCNl applicato.
Merita di essere accolta la domanda di condanna in solido delle parti convenute in ragione dell'invocato disposto di cui all'art. 29 D.Legs 276/03 comma 2 e della pure invocata presumibile conclusione di
Pag. 4 di 6 contratto di appalto tra le società convenute, in ragione della documentata assunzione del ricorrente presso la ma dell'utilizzo della prestazione Parte_2 lavorativa del ricorrente da parte della Pt_3
presso la sede di lavoro indicata in visura camerale come sede secondaria della stessa del Pt_3 ricevimento della retribuzione da parte di quest'ultima e dell'assoggettamento del ricorrente, per quanto riferito dai testi alle disposizioni di CP_3
legale rappresentante della
[...] Pt_3
10. Alla soccombenza delle parti convenute segue anche loro condanna in solido alle spese di lite , nella misura indicata in dispositivo, con distrazione ai difensori, antistatari.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 16 gennaio 2024 ogni diversa istanza disattesa così provvede;
1. Condanna le convenute in solido a pagare al ricorrente complessivi euro 3.925,90 otre agli interessi sulla somma anno per anno rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
2.Condanna le convenute in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione ai difensori, antistatari
Roma 7 novembre 2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa GI AL
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa
GI AL all'udienza del 7 novembre 2025 all'esito della camera di consiglio pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1823 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi di lavoro dell'anno 2024 , vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma presso lo studio degli Avv. ti Emanuele Montemerano e
IU GO, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
e in p.dei rispettivi l.r.p.t. CP_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: pagamento di differenze retributive e tfr
Motivi in fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 16 gennaio 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato sulla premessa di aver lavorato presso la ZZ “ VE 2.
Contemporanea ZZ PO PR “ sita in
Roma Via La Spezia 85, dal 5 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, di essere stato assunto alle dipendenze di ( doc. 2 fascicolo di parte ) con CP_1
inquadramento nella qualifica operaio e mansioni di aiuto cuoco, orario full time, che aveva ricevuto sempre euro 1400 al mese e non gli importi indicati nelle buste paga ( doc. 3 ), che non aveva ricevuto la maggiorazione del 30% pervista per il lavoro domenicale pur avendo lavorato sempre per 6 giorni a settimana, compreso la giornata della domenica, né i ratei di 13°, 14° mensilità e TFR, che aveva ricevuto la retribuzione parziale per il mese di gennaio 2023 e nulla per il mese di febbraio 2023, così come nulla era stato corrisposto a titolo di 13 giorni di ferie maturato e non godute, ciò premesso ha chiesto al
Tribunale di condannare le convenute in solido, al pagamento di complessivi euro 7.455,40 oltre accessori, come da conteggio allegato.
Sotto il profilo della responsabilità solidale ha dedotto che la era la società che gestiva la pizzeria CP_2
come da visura camerale della stessa ( doc. 7 ) che dava conto nell'oggetto sociale di gestione di pizzerie e della sussistenza di unità locale sita in Via La
Spezia 85, coincidente con la sede della pizzeria ove aveva lavorato, che medesimo era il l.r. delle società convenute e che i pagamenti delle CP_3 retribuzioni erano avvenuti tramite bonifici bancari
Pag. 2 di 6 3.
4.
5.
6.
effettuati dalla con la conseguenza che CP_2 entrambi dovevano ritenersi datori di lavoro del ricorrente, per essersi avvalsi della prestazione lavorativa del ricorrente.
Le convenute regolarmente convenute in giudizio non si costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia;
la causa è stata istruita con l'escussione di due testi e le produzioni documentali in atti. I legali rappresentanti non si presentavano a rendere gli interrogatori formali deferiti e di tano si è dato atto a verbale di udienza del 4 dicembre 2024.
Depositate note conclusive con le quali la domanda di condanna veniva ridotta ad euro 5.912,55 oltre accessori, all'odierna udienza, la causa è stata decisa con pubblica lettura di motivazione contestuale e dispositivo.
Alla luce delle raccolte prove orali e dei documenti in atti, la domanda di pagamento merita di essere accolta nei limiti che seguono.
In particolare sia il primo che il secondo teste escusso hanno confermato che il ricorrente ha svolto compiti di aiuto cuoco presso la pizzeria indicata in ricorso da ottobre 2022 a febbraio 2023 , per 6 giorni a settimana, compresa la domenica e che il ricorrente non ha lavorato in detto periodo solo nei giorni del
24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio di chiusura del locale e che percepiva 1400 euro al mese.
Pag. 3 di 6 7.
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In relazione alla quantificazione dei crediti si osserva che in ragione della contumacia delle convenute e del loro mancato assolvimento all'onere incombente risultano dovuti gli importi richiesti a titolo di saldo retribuzione del mese di gennaio 2023 e retribuzione febbraio 2023, ratei 13° e 14° mensilità e TFR, per complessivi euro 3.925,90 oltre accessori, importo risultante dal conteggio allegato al ricorso.
Viceversa in relazione alle somme richieste a titolo di maggiorazione oraria per lavoro prestato la domenica in assenza di indicazione della disposizione convenzionale da applicare atteso quella invocata art. 130 CCNL applicato e richiamato nelle note conclusive non è pertinente perché disciplina le ferie nulla può essere corrisposto, così come nulla può essere preteso a titolo di indennità sostitutiva di ferie atteso che l'art. 134 CCNL applicato e richiamato nelle note conclusive disciplina il congedo per motivi familiari. Né sono state forniti chiarimenti sul computo di giorni 13 prospettati come maturati come di ferie alla luce della durata della breve durata del rapporto di lavoro. Del pari nulla compete a titolo di previdenza ed assistenza integrativa in assenza di produzione degli articoli 185 e 186 CCNl applicato.
Merita di essere accolta la domanda di condanna in solido delle parti convenute in ragione dell'invocato disposto di cui all'art. 29 D.Legs 276/03 comma 2 e della pure invocata presumibile conclusione di
Pag. 4 di 6 contratto di appalto tra le società convenute, in ragione della documentata assunzione del ricorrente presso la ma dell'utilizzo della prestazione Parte_2 lavorativa del ricorrente da parte della Pt_3
presso la sede di lavoro indicata in visura camerale come sede secondaria della stessa del Pt_3 ricevimento della retribuzione da parte di quest'ultima e dell'assoggettamento del ricorrente, per quanto riferito dai testi alle disposizioni di CP_3
legale rappresentante della
[...] Pt_3
10. Alla soccombenza delle parti convenute segue anche loro condanna in solido alle spese di lite , nella misura indicata in dispositivo, con distrazione ai difensori, antistatari.
P . Q . M .
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 16 gennaio 2024 ogni diversa istanza disattesa così provvede;
1. Condanna le convenute in solido a pagare al ricorrente complessivi euro 3.925,90 otre agli interessi sulla somma anno per anno rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo;
2.Condanna le convenute in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500 oltre 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione ai difensori, antistatari
Roma 7 novembre 2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice
Dott.ssa GI AL
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