Art. 6.
Al questore compete:
l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonche' l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla Commissione di disciplina;
l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali;
la facolta' di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze.
I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa.
Le attribuzioni di cui ai commi precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera.
Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente art. 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia.
Al questore compete:
l'approvazione delle punizioni inflitte dai comandanti dei reparti provinciali a sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in forza ai reparti predetti nonche' l'autorizzazione al deferimento dello stesso personale alla Commissione di disciplina;
l'approvazione dei trasferimenti nell'ambito dei reparti provinciali;
la facolta' di limitare o sospendere, per esigenze di servizio, la concessione delle licenze.
I provvedimenti di cui sopra possono essere disposti dal questore anche di propria iniziativa.
Le attribuzioni di cui ai commi precedenti competono anche ai dirigenti degli uffici compartimentali di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera.
Sono devolute ai comandanti di Corpo di cui al precedente art. 4 tutte le altre attribuzioni che il regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , demandava ai questori ed ai direttori delle scuole di polizia.