CASS
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2024, n. 27515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27515 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RU IN nato a [...] il [...] .<4^' avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE)APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
pAARAQA... t udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator > e LESSANDRO CIMMINO) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. TIZIANO SAPORITO, quale sostituto processuale dell'avv. LUCA CIANFERONI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27515 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di primo grado, emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di CA UZ IN, appellata da questo e dal Procuratore della Repubblica di Messina, assolvendo l'imputato dal reato di estorsione ascrittogli al capo F), e confermando il giudizio di penale responsabilità in ordine a quattro ipotesi di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di indebite sovvenzioni europee, commesse inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) o dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), conseguentemente rideterminando la pena inflitta in primo grado, con la revoca delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il CA UZ ha presentato ricorso per cassazione, fondato su sei motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essersi ritenuta la sussistenza truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sulla base di mere false dichiarazioni e pur nel difetto dell'induzione in errore dell'ente erogatore. Il ricorrente rileva che non è stata compiuta dall'AGEA alcuna autonoma attività di accertamento e quindi non vi è stata induzione in errore, e richiama a tal fine le dichiarazioni del teste CO, secondo il quale l'Agea non effettua un controllo analitico di tutte le domande, ma "in teoria fanno una verifica a campione". Si assume anche che difetterebbe il dolo ingannatorio da parte del CA UZ, ignaro del carattere indebito dell'erogazione. 2.2. Violazione di legge in ordine alla natura della fattispecie contestata, per essersi ritenuta la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante del reato di truffa, come riconosciuto dalle Sezioni unite di questa Corte. 2.3. violazione di legge, in particolare dell'art. 99 cod. pen., per essersi riconosciuta la recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, pur avendo ricevuto condanna per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. (abbandono di animali su fondo altrui) e non già per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., contrariamente a quanto ritenuto in motivazione, omettendo una disamina sul collegamento tra le condotte pregresse e quelle in contestazione e senza considerare che i precedenti sono risalenti nel tempo e che è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.4. Violazione di legge, per non essere stata riconosciuta la prescrizione dei reati, in virtù del riconoscimento della recidiva, reiterata per tutte le contestazioni, pur essendo stato 2 applicato l'aumento di un terzo, tale perciò da far perdere alla recidiva contestata la qualifica di aggravante ad effetto speciale rilevante ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione. 2.5. Violazione di legge sostanziale con riferimento agli aumenti per la continuazione, che si assumono determinati senza specificazione per i singoli reati in continuazione. 2.6. Violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. 3. L'avv. Cianferoni, in difesa del ricorrente, ha anche depositato motivi nuovi, con i quali ha insistito sulla dedotta violazione di legge, per essersi riconosciuta la recidiva, comunque aggravante facoltativa anche quando reiterata ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., pur essendo risalenti nel tempo i precedenti penali del ricorrente, al quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati, mentre è fondato il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi assorbente rispetto ai residui motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Deve, infatti, in primo luogo riconoscersi che correttamente le sentenze di merito hanno qualificato la condotta attribuita al CA UZ ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen., e non già ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. F., n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000). Dal percorso argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617) - tanto che espressamente la sentenza impugnata ha rinviato alle pagg. 15-28 della motivazione della pronuncia di primo grado, con riferimento alle truffe comunitarie di cui ai capi A), B), D) ed E) - emerge con chiarezza che le domande del CA UZ, effettivo dominus della società in accomandita semplice di cui era formalmente socia accomandataria la moglie, non erano accompagnate da mere dichiarazioni o attestazioni, bensì da una copiosa documentazione volta artificiosamente a figurare la disponibilità, da parte dell'azienda della moglie del ricorrente, di terreni dei quali invece tale azienda non aveva alcuna disponibilità, perfino producendo documentazione di contratti di affitto con soggetti che li hanno disconosciuti, negando di aver mai concesso in affitto ad alcuno le particelle interessate, elemento che, peraltro, non si concilia con l'apodittica affermazione del ricorso secondo cui difetterebbe il dolo del ricorrente. 3 Si tratta di produzione incompatibile con la figura criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen., perché volta ad indurre in errore l'AGEA, quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, e proprio l'induzione in errore dell'ente erogatore è stata correttamente valorizzata per la qualificazione giuridica del fatto, alla luce del principio secondo cui il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979), né può ritenersi che le domande non fossero soggette ai controlli dell'AGEA, tanto più che, anche con riferimento ai casi concreti, dalle sentenze impugnate è emerso che furono proprio i controlli dell'AGEA sulle domande presentate dal ricorrente ad indurla a trasmettere tali domande alla Guardia di Finanza, essendo state individuate particelle di terreni inserite nelle domande e che non erano, invece, nella disponibilità dell'azienda (cfr. pagg. 19 ss. sentenza del Tribunale di Barcellona P.G.), né può rilevare l'assunto difensivo, di cui alla pag. 5 del ricorso, secondo cui i controlli dell'ente erogatore di fatto venivano eseguiti solo a campione, atteso che l'assiduità o meno degli stessi non può incidere in alcun modo sulla natura della fattispecie. 3. E' infondato anche il motivo di ricorso volto al riconoscimento della prescrizione del reato, sul presupposto che sarebbe stato applicato per la recidiva contestata un aumento di pena di un terzo, tale perciò da farle perdere la qualifica di aggravante ad effetto speciale rilevante ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione: premesso che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, il computo dei termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti, e non già in base all'aumento di pena determinato in concreto. (cfr. Sez. U., n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328), deve anche rilevarsi che, comunque, nel caso di specie il riconoscimento della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica è stato fondato sulla base di un'accentuata pericolosità riconosciuta per la pluralità di condanne per reati contro il patrimonio, della stessa indole, a consumazione prolungata, oltre che sul riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale già operato con sentenza passata in giudicato sin dal 2005, ed ha comportato un aumento di pena nella misura di due terzi rispetto alla pena base, trattandosi di aumento di un anno di reclusione, rispetto alla pena base determinata in anni uno e mesi sei di reclusione. 4. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato, in quanto, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto 4 di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Rv. 221663; conf. Sez. 2, n. 48394 del 19/11/2019, Rv. 277895). La questione rileva anche sul trattamento sanzionatorio, atteso che ai sensi dell'art. 64 comma 4 cod. pen., nel concorso di più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel comma 3 dello stesso articolo, si applica solo l'aumento di pena per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. Si tratta di criteri del tutto disattesi nel caso di specie, laddove la Corte territoriale ha determinato la pena base per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., di cui al capo B), ritenuto più grave, in anni uno e mesi sei di reclusione, poi aumentandolo di un anno, e quindi di due terzi, per la recidiva, prima degli ulteriori aumenti per la continuazione nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, e così per complessivi ani quattro di reclusione. 5. In conseguenza della qualificazione dei reati accertati come fattispecie aggravate del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen, e non già quali figure autonome di reato, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio per ogni questione relativa alla determinazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, fermo restando il carattere irrevocabile dell'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Qualificati i reati accertati come fattispecie aggravate, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore AN 7IM1periali Il Preldente RG BE
pAARAQA... t udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator > e LESSANDRO CIMMINO) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. TIZIANO SAPORITO, quale sostituto processuale dell'avv. LUCA CIANFERONI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27515 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di primo grado, emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti di CA UZ IN, appellata da questo e dal Procuratore della Repubblica di Messina, assolvendo l'imputato dal reato di estorsione ascrittogli al capo F), e confermando il giudizio di penale responsabilità in ordine a quattro ipotesi di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di indebite sovvenzioni europee, commesse inducendo in errore l'AGEA quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli stati membri e finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) o dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), conseguentemente rideterminando la pena inflitta in primo grado, con la revoca delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale il CA UZ ha presentato ricorso per cassazione, fondato su sei motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per essersi ritenuta la sussistenza truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sulla base di mere false dichiarazioni e pur nel difetto dell'induzione in errore dell'ente erogatore. Il ricorrente rileva che non è stata compiuta dall'AGEA alcuna autonoma attività di accertamento e quindi non vi è stata induzione in errore, e richiama a tal fine le dichiarazioni del teste CO, secondo il quale l'Agea non effettua un controllo analitico di tutte le domande, ma "in teoria fanno una verifica a campione". Si assume anche che difetterebbe il dolo ingannatorio da parte del CA UZ, ignaro del carattere indebito dell'erogazione. 2.2. Violazione di legge in ordine alla natura della fattispecie contestata, per essersi ritenuta la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche una figura autonoma di reato e non una circostanza aggravante del reato di truffa, come riconosciuto dalle Sezioni unite di questa Corte. 2.3. violazione di legge, in particolare dell'art. 99 cod. pen., per essersi riconosciuta la recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, pur avendo ricevuto condanna per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. (abbandono di animali su fondo altrui) e non già per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., contrariamente a quanto ritenuto in motivazione, omettendo una disamina sul collegamento tra le condotte pregresse e quelle in contestazione e senza considerare che i precedenti sono risalenti nel tempo e che è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.4. Violazione di legge, per non essere stata riconosciuta la prescrizione dei reati, in virtù del riconoscimento della recidiva, reiterata per tutte le contestazioni, pur essendo stato 2 applicato l'aumento di un terzo, tale perciò da far perdere alla recidiva contestata la qualifica di aggravante ad effetto speciale rilevante ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione. 2.5. Violazione di legge sostanziale con riferimento agli aumenti per la continuazione, che si assumono determinati senza specificazione per i singoli reati in continuazione. 2.6. Violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. 3. L'avv. Cianferoni, in difesa del ricorrente, ha anche depositato motivi nuovi, con i quali ha insistito sulla dedotta violazione di legge, per essersi riconosciuta la recidiva, comunque aggravante facoltativa anche quando reiterata ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., pur essendo risalenti nel tempo i precedenti penali del ricorrente, al quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati, mentre è fondato il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi assorbente rispetto ai residui motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio. 2. Deve, infatti, in primo luogo riconoscersi che correttamente le sentenze di merito hanno qualificato la condotta attribuita al CA UZ ai sensi dell'art. 640 bis cod. pen., e non già ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. F., n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000). Dal percorso argomentativo delle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617) - tanto che espressamente la sentenza impugnata ha rinviato alle pagg. 15-28 della motivazione della pronuncia di primo grado, con riferimento alle truffe comunitarie di cui ai capi A), B), D) ed E) - emerge con chiarezza che le domande del CA UZ, effettivo dominus della società in accomandita semplice di cui era formalmente socia accomandataria la moglie, non erano accompagnate da mere dichiarazioni o attestazioni, bensì da una copiosa documentazione volta artificiosamente a figurare la disponibilità, da parte dell'azienda della moglie del ricorrente, di terreni dei quali invece tale azienda non aveva alcuna disponibilità, perfino producendo documentazione di contratti di affitto con soggetti che li hanno disconosciuti, negando di aver mai concesso in affitto ad alcuno le particelle interessate, elemento che, peraltro, non si concilia con l'apodittica affermazione del ricorso secondo cui difetterebbe il dolo del ricorrente. 3 Si tratta di produzione incompatibile con la figura criminosa di cui all'art. 316 ter cod. pen., perché volta ad indurre in errore l'AGEA, quale organismo pagatore delle erogazioni concesse dall'Unione Europea a sostegno della produzione agricola degli Stati membri, e proprio l'induzione in errore dell'ente erogatore è stata correttamente valorizzata per la qualificazione giuridica del fatto, alla luce del principio secondo cui il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979), né può ritenersi che le domande non fossero soggette ai controlli dell'AGEA, tanto più che, anche con riferimento ai casi concreti, dalle sentenze impugnate è emerso che furono proprio i controlli dell'AGEA sulle domande presentate dal ricorrente ad indurla a trasmettere tali domande alla Guardia di Finanza, essendo state individuate particelle di terreni inserite nelle domande e che non erano, invece, nella disponibilità dell'azienda (cfr. pagg. 19 ss. sentenza del Tribunale di Barcellona P.G.), né può rilevare l'assunto difensivo, di cui alla pag. 5 del ricorso, secondo cui i controlli dell'ente erogatore di fatto venivano eseguiti solo a campione, atteso che l'assiduità o meno degli stessi non può incidere in alcun modo sulla natura della fattispecie. 3. E' infondato anche il motivo di ricorso volto al riconoscimento della prescrizione del reato, sul presupposto che sarebbe stato applicato per la recidiva contestata un aumento di pena di un terzo, tale perciò da farle perdere la qualifica di aggravante ad effetto speciale rilevante ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione: premesso che, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, il computo dei termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti, e non già in base all'aumento di pena determinato in concreto. (cfr. Sez. U., n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328), deve anche rilevarsi che, comunque, nel caso di specie il riconoscimento della recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica è stato fondato sulla base di un'accentuata pericolosità riconosciuta per la pluralità di condanne per reati contro il patrimonio, della stessa indole, a consumazione prolungata, oltre che sul riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale già operato con sentenza passata in giudicato sin dal 2005, ed ha comportato un aumento di pena nella misura di due terzi rispetto alla pena base, trattandosi di aumento di un anno di reclusione, rispetto alla pena base determinata in anni uno e mesi sei di reclusione. 4. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato, in quanto, secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-bis cod. pen. costituisce una circostanza aggravante del delitto 4 di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato (Sez. U, n. 26351 del 26/06/2002, Rv. 221663; conf. Sez. 2, n. 48394 del 19/11/2019, Rv. 277895). La questione rileva anche sul trattamento sanzionatorio, atteso che ai sensi dell'art. 64 comma 4 cod. pen., nel concorso di più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel comma 3 dello stesso articolo, si applica solo l'aumento di pena per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. Si tratta di criteri del tutto disattesi nel caso di specie, laddove la Corte territoriale ha determinato la pena base per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., di cui al capo B), ritenuto più grave, in anni uno e mesi sei di reclusione, poi aumentandolo di un anno, e quindi di due terzi, per la recidiva, prima degli ulteriori aumenti per la continuazione nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione, e così per complessivi ani quattro di reclusione. 5. In conseguenza della qualificazione dei reati accertati come fattispecie aggravate del delitto di truffa di cui all'art. 640 cod. pen, e non già quali figure autonome di reato, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio per ogni questione relativa alla determinazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Messina, fermo restando il carattere irrevocabile dell'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Qualificati i reati accertati come fattispecie aggravate, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore AN 7IM1periali Il Preldente RG BE