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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5036 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza dell'8.10.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e
281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Rachele Sannino (c.f.: ), domiciliatario in C.F._2
Afragola (NA), alla via Silvio Pellico n. 30; appellante
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f.: ), eredi di C.F._4 Controparte_3 C.F._5 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Raucci (c.f.: Persona_1
), domiciliatario in Marcianise (CE) alla via M. L. King n. 14 C.F._6
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8413/2024 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data3.10.2024, nel proc. di primo grado n.20060/2022 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8.10.2025.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Michele, ed , nella qualità di eredi di CP_2 CP_3 Parte_2 [...]
chiesero e ottennero il decreto ingiuntivo n. 5684/2022 in danno di Persona_1 Parte_1
. A sostegno del ricorso esposero di agire in regresso nei confronti del predetto nei
[...] limiti del 50% della debitoria da loro integralmente estinta derivante da:
- decreto ingiuntivo n. 1557 del 1999 reso dal tribunale di Roma in danno della de cuius in solido con per la somma di € 244.585,47 oltre Persona_1 Parte_1 interessi e spese della procedura, riconosciuta in favore della Controparte_4
(poi divenuta , a titolo di importi riferibili ad acquisto di azioni e
[...] Controparte_5 mancato pagamento delle pattuite rate;
decreto dichiarato esecutivo in data 15.12.2009 all'esito del rigetto della opposizione proposta dalla sola e che fu notificato ad Persona_1 essi eredi a cagione dell'intervenuto decesso della debitrice solidale, nelle more intervenuto;
-ulteriore debitoria insorta all'esito dei giudizi instaurati in un momento successivo dal creditore per il recupero del credito suindicato, proposti solo in danno di essi attori
(inefficacia atto donazione del 25.7.2006) e che vide condannati essi eredi, fino al grado di legittimità, al pagamento in favore della di ulteriori somme a titolo di spese Controparte_5 di lite, portate da sentenze messe in esecuzione.
Al termine dei contenziosi, la debitoria maturata dalla ammontava ad € CP_5
347.958,15 per il credito principale ed a complessivi € 38.656,75 per le spese di lite.
Avviato un percorso transattivo, solo essi ricorrenti si obbligarono a corrispondere alla creditrice, che accettò, la somma di € 190.000,00 a saldo di ogni pretesa, interamente versata;
intesero, dunque, agire in regresso nei confronti del coobbligato , nei limiti Parte_1 della quota del 50% (€ 190.000,00: 2= € 95.000,00) ed ottennero decreto ingiuntivo per tale importo.
Avverso questo decreto, concesso in forma non esecutiva, propose opposizione tempestiva il quale espose di non essere a conoscenza della debitoria perché Parte_1 non aveva mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo riferibile al credito originario vantato dalla finanziaria e che aveva dato origine ad ogni vicenda, tanto che l'opposizione fu proposta solo da;
aggiunse anche che il decreto ingiuntivo, una volta dichiarato Persona_1 esecutivo, neppure gli era mai stato notificato. Evidenziava ulteriormente l'opponente che: - gli era stato chiesto in regresso anche il pagamento di somme riferibili a giudizi diversi
(azione revocatoria e altro), transatti dai ricorrenti e pure indicati in monitorio, che non lo riguardavano;
- era rimasto estraneo alla complessiva transazione finale;
- non era mai stato diffidato dal creditore o dai condebitori al pagamento di eventuali quote;
- era stato solo
2 raggiunto dal decreto ingiuntivo oggi opposto, che lo aveva messo a conoscenza delle evenienze dopo ben 33 anni.
Tanto premesso in fatto, eccepì che tutti gli elementi indicati sostenevano la remissione tacita della di lui quota di debito ai sensi dell'art. 1301 c.c., disposizione della quale invocava l'applicazione, e che, dalla lettura della depositata documentazione, emergeva che gli importi erano stati divisi tra i condebitori, escludendo la sua “quota potenziale”. Invocò poi, l'attore la natura novativa della transazione descritta, cui conseguiva la sua liberazione ai sensi dell'art. 1330 c.c., con la conseguenza che il debito gravava solo sui partecipanti all'accordo transattivo.
Si costituirono tempestivamente i insistendo con svariati argomenti per il CP_1 rigetto della opposizione;
in via subordinata, chiesero di escludere dal dovuto pro quota solo gli importi derivanti dai giudizi transatti diversi dal primo, in una proporzione pari al 9,99% della complessiva debitoria poi confluita in transazione (€ 18.981,00), con la conseguenza che residuava a carico del in ogni caso un residuo pari ad € 85.509,50. Pt_1
Con sentenza n.8413 del 2024, pubblicata il 3.10.2024, il Tribunale di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato il al pagamento della minor somma Pt_1 di € 85.000,00 in favore di parte opposta, oltre interessi dal deposito del ricorso monitorio al saldo, ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.500,00 con attribuzione.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , affidato a n. 3 motivi di Parte_1 cui si dirà. Ha formulato l'appellante istanza di inibitoria, ha chiesto di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza, di accogliere l'opposizione e di revocare il decreto ingiuntivo, vinte le spese del doppio grado. Hanno resistito gli eredi indicati in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese del doppio grado, con attribuzione alla difesa.
Con ordinanza depositata il 18.4.2025 il Collegio ha rigettato l'istanza di inibitoria ed ha fissato dinanzi al Collegio l'udienza dell'8.10.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 – bis c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali. Precisate le conclusioni, come da verbale dell'8.10.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281 – sexies c.p.c.
2. I primi due motivi di appello sono così rubricati:
1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 1301, co.1 c.c. La grave omissione dell'esame dei fatti storici neppure menzionati nella sentenza di primo grado.
2. La motivazione apparente della sentenza impugnata. L'omissione dell'esame di fondamentali
3 fatti storici rende il decisum privo della ratio decidendi. Nullità ex art. 132 comma 1 n. 4
c.p.c.
Gli indicati motivi vanno valutati congiuntamente poiché censurano la sentenza per vizio motivazionale fino a ritenere apparente/omessa la motivazione stessa.
2.1-L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale non Parte_1 motiva congruamente (ovvero non motiva affatto) sugli elementi di fatto che aveva posto in primo grado a sostegno della eccepita remissione tacita del debito ex art. 1301 c.c. proveniente dal creditore In particolare, l'appellante censura il mancato esame dei seguenti elementi:- omessa notifica al del decreto ingiuntivo da parte della finanziaria;
- Pt_1 omessa notifica del decreto ingiuntivo munito della clausola di esecutorietà; - omessa menzione del nominativo del nella transazione;
-omesso esperimento di azioni Pt_1 esecutive;
- omessa richiesta di pagamento da parte dei;
- condotta inerte sin dal CP_1 primigenio decreto ingiuntivo fino a giungere alla transazione (33 anni).
2.2-Il Tribunale, previa descrizione dell'istituto della remissione espressa e tacita ex art. 1301 c.c.; chiarito che la disposizione invocata prevede che l'effetto estintivo favorevole si estende a tutti i condebitori anche se la remissione è a favore di uno solo, salvo che il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri, motiva nel senso che non vi era prova della volontà della banca di liberare il condebitore e di riservare il suo diritto solo Pt_1 verso gli eredi della , altra debitrice solidale;
aggiunge che la remissione doveva Persona_1 provenire dal creditore e che la volontà abdicativa doveva risultare da elementi concludenti e non equivoci da valutare con estremo rigore e cautela, nel caso non emersi. Il tribunale non prende posizione specifica sugli elementi di fatto che il pone a sostegno della Pt_1 remissione tacita in primo grado, richiamati in appello.
2.3-I motivi, collegati ad un difetto motivazionale, sono infondati.
Premesso che il non contesta di essere obbligato in solido con la Pt_1 in riferimento al rilevante debito originario vantato dalla finanziaria creditrice, Persona_1 il Tribunale, in corretta applicazione dei principi di diritto applicabili alla materia, ha motivato adeguatamente, sia pur sinteticamente, circa la mancata emersione di sufficienti elementi a sostegno della remissione del debito.
2.4-Si ricorda che, in applicazione dell'art. 1301 c.c., la remissione è espressa quando è fatta dal creditore in favore di uno dei condebitori solidali;
essa è liberatoria anche in favore degli altri condebitori, salvo che, al momento di rimettere il debito, il creditore abbia riservato il suo diritto verso gli altri debitori, ipotesi che determina la detrazione della quota del
4 condebitore liberato dall'obbligazione solidale: tale remissione espressa non è emersa in giudizio, non è contenuta nel testo transattivo e non è documentata in alcun modo.
2.5-La remissione è tacita quando emerge da elementi univoci e concludenti.
Il Tribunale, esclusa la remissione espressa, ha ritenuto che non fossero emersi elementi sufficienti a sostegno della remissione tacita. La decisione è corretta ed è condivisa dal
Collegio, occorrendo solo integrare l'iter motivazionale con la valutazione degli elementi che l'appellante ha ritenuto non vagliati.
2.6- La doglianza dell'appellante sul mancato peso dato dal Tribunale alla evenienza della omessa notifica dell'originario decreto ingiuntivo da parte della finanziaria nei suoi confronti, non è indice inequivoco della remissione tacita.
La giurisprudenza di legittimità argomenta che l'azione del creditore contro solo alcuni dei coobbligati in solido non integra rinuncia nei confronti degli altri, ma rappresenta l'esercizio di un preciso diritto, ovverosia della facoltà di scelta che l'art. 1292 c.c. gli riconosce, cui consegue il corrispondente diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità (ex multis Cass.
2015, n. 11179).
Tale conclusione si impone anche se l'azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente
(Cass. 2006 n. 16125).
E ciò vale anche a voler tacere dell'evenienza documentata che il creditore ha tentato vanamente, e per ben due volte, la notifica del decreto ingiuntivo a . Pt_1
La giurisprudenza è andata oltre ritenendo che finanche la richiesta di una parte del debito verso alcuno dei coobbligati non può lasciare intendere che il creditore abbia inteso rinunziare a domandare il residuo, non rinvenendosi nella specie gli estremi per l'applicazione della remissione del debito liberatoria per gli altri coobbligati, giacché l'effetto della rinuncia
è solo quello di ridurre l'importo del debito residuo verso quell'obbligato e non di abdicare al diritto di esigere dagli altri coobbligati il pagamento di quanto ancora dovuto (Cass. 2015, n.
1453).
2.7-Anche l'omessa notifica al del decreto ingiuntivo, una volta munito della Pt_1 clausola di esecutorietà, e l'omesso avvio di azioni esecutive in suo danno da parte del creditore, non integrano una condotta inerte dal significato abdicativo;
sul punto, oltre a
5 ribadire quanto sopra esposto, va ulteriormente aggiunto che nessuna esecuzione poteva essere iniziata in assenza di valido titolo esecutivo (mai notificato in origine al ). Pt_1
2.8-Neppure rilevano le condotte inerti dei condebitori , eredi della CP_1
(che non avrebbero coinvolto l'appellante nelle questioni riferibili alla comune Persona_1 debitoria) se è vero che la remissione deve provenire dal creditore e giammai dai condebitori solidali.
Peraltro, la transazione in esame, conclusa solo dai , si è rivelata molto CP_1 vantaggiosa ed è noto il principio informatore dettato dall'art. 1304 c.c. della non comunicabilità, in tema di transazione, degli atti pregiudizievoli e dell'estensione di quelli vantaggiosi agli altri condebitori (la transazione ha ridotto considerevolmente il debito originario).
2.9-Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non vi è dubbio che la transazione sia relativa alla intera situazione controversa: basta leggere la transazione a pag. n.
7 sulla tacitazione della intera debitoria a saldo e stralcio di ogni pretesa.
Esaminando il testo del documento (che più avanti si riporterà per esteso) emerge che la transazione ha riguardato l'intero debito maturato nel tempo;
non contiene accenni o riferimenti alla eventuale esclusione di quote ideali o potenziali o ad una riduzione della debitoria per tale presupposta esclusione;
neppure è possibile desumere tale intenzione, con specifico riferimento alla posizione del , dal complessivo testo dell'atto. Pt_1
2.10-Va poi aggiunto che la mancata partecipazione di uno dei debitori in solido alla transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida necessariamente con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento (Cass. n. 30176/2018); contrasto che il ha sollevato limitatamente alla richiesta, ottenuta in primo grado, di una Pt_1 riduzione dell'importo dovuto a titolo di regresso. Ribadito, infatti, che il non Pt_1 contesta in alcun modo la fonte dell'originario debito solidale, il tribunale ha eliminato in proporzione solo gli importi derivanti dai giudizi che non lo riguardavano direttamente e la decisione, sul punto, non è stata oggetto di alcuna censura da nessuna delle parti.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1300 c.c.; censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato la transazione come conservativa anziché novativa e deduce, a sostegno della diversa qualificazione, che il suo nominativo non figurava nella transazione se non nella premessa del fatto e che la transazione
6 coinvolgeva altri titoli, oltre l'originario decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'originaria obbligazione era stata sostituita da un nuovo obbligo. Assume che la sentenza sul punto riportava un “copia incolla di sentenze”, senza adeguata motivazione a sostegno della decisione.
3.1-Il motivo è infondato.
Il tribunale, previo esame dei tratti distintivi della transazione novativa e di quella conservativa, ha ritenuto che, a sostegno della natura conservativa della prodotta transazione, militavano il difetto di incompatibilità oggettiva ed il difetto dell'animus novandi.
La conclusione è condivisa dal Collegio, con le ulteriori seguenti considerazioni.
3.2- Ai sensi dell'art. 1300 c.c. co.1, la novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori;
di qui la rilevanza della corretta qualificazione della transazione in lite.
3.3- -Concorde giurisprudenza definisce come conservativa la transazione quando le parti danno vita a un accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche solo quantitative a una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali (tra le tante Cass. 2020 n. 7963).
La transazione è, invece, novativa quando le parti raggiungono un nuovo accordo che disciplina per intero il rapporto negoziale;
di tale “nuovo” contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto che risulti in modo inequivocabile dalla volontà espressa o tacita dei soggetti del rapporto.
Inoltre, affinché si abbia novazione, non è sufficiente il cambiamento di un qualsiasi elemento del rapporto;
in particolare, non basta una modifica quantitativa degli importi, ma è necessaria una modifica anche qualitativa del rapporto (sulla natura conservativa della transazione in presenza di modifiche solo quantitative cfr. Cass. 2020 n. 7963).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che, affinché si abbia novazione oggettiva
è necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, l'animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo (tra le tante Cass. 2023 n. 9347).
7 3.4-Il tribunale ha escluso la natura novativa della transazione utilizzando argomenti aderenti ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia e richiamando (per relationem) il testo della transazione (pag. nn. 7 e 8) che restituisce la ritenuta assenza di incompatibilità oggettiva ed il difetto di animus novandi ex art. 1230 c.c.
E' opportuno allora riportare il testo richiamato, assai semplice e sostanzialmente inequivoco nell'escludere effetti novativi:
Pag. n. 6:
i signori , e e Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 [...]
si obbligano, ciascuno per la quota di competenza ed in solido tra loro, a CP_1 corrispondere a . l'importo transattivo di € 190.000…. CP_6 pag.n. 7
“ a totale saldo e transazione del maggior credito vanato dalla per capitale, CP_6 accessori e spese in forza del decreto ingiuntivo n. 1557/99 del Tribunale di Roma, della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2994/2017, della ordinanza n. 4911/2020 della corte di Cassazione, nonché spese e competenze dei procedimenti di espropriazione immobiliare in premessa…
Pag. n. 8
Con il prefato adempimento degli obblighi previsti dal presente atto, la ..non CP_6 avrà null'altro a pretendere da , assunta, , .in forza dei Controparte_1 CP_3 Parte_3 titoli in premessa né per ogni e qualsivoglia titolo comunque connesso all'oggetto del presente atto di transazione.
Dalla semplice lettura del testo emerge che:
-le parti della transazione hanno chiuso un contenzioso, anche esecutivo, avente origine dal primigenio debito, addivenendo ad una congrua riduzione delle pretese, facendosi reciproche concessioni;
-il debito transatto è rappresentato dalla creditoria totale, vantata dall'istituto di credito;
-nessuna quota ideale del appare rinunciata, poiché il riferimento all'obbligo Pt_1 dei pro quota deriva solo dalla loro qualità di eredi della originaria unica CP_1 condebitrice solidale . Persona_1
- le modifiche sono solo quantitative (riduzione dell'importo della debitoria) e non vi è oggettiva incompatibilità tra i due rapporti;
non è ravvisabile alcun intento novativo espresso o tacito e neppure un interesse comune a tale effetto.
In definitiva, nessun elemento a sostegno della natura novativa della transazione è emerso in maniera inequivoca;
i fatti descritti dall'appellante, a suo dire oggetto di scarso
8 esame motivazionale in primo grado, appartengono in gran parte alla cronologia degli eventi verificatisi e dei quali l'appellante dà una lettura alternativa non idonea allo scopo.
L'appello va, dunque, rigettato.
4.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01-260.000,00), nell'importo di €
2.977,00 per la fase di studio, di € 1.911,00 per la fase introduttiva, di € 2.163,00 per la trattazione (per la fase della trattazione e istruttoria, importo medio abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 5.103,00 per la fase decisoria, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 9.214,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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