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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado di merito, iscritta al n. 4640 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 06.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Renato Veneruso
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. , con sede in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Tomacelli n. 146, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Prof. Salvatore Provvidenti
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso ex art. 195 comma 4 D.L.vo 58/1998 e succ. mod.
CONCLUSIONI
r.g. n. 4640/2023 1 Per la ricorrente)
“Ricorre all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma (…) per ivi sentire, previa declaratoria di inammissibilità ed infondatezza anche nel merito dei relativi presupposti, previa discussione orale ed eventuale assunzione di mezzi di prova ritenuti necessari, accertare
e dichiarare la legittimità ed infondatezza del provvedimento di diniego di cui in premessa e il conseguente diritto della istante all'iscrizione all'Albo dei Consulenti
Finanziari abilitati all'offerta fuori sede, come da sua richiesta, con ogni conseguente incombente di legge, con vittoria altresì di spese e competenze di giudizio”.
Per il resistente)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione
- in via preliminare: dichiarare il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre il termine di decadenza di trenta giorni cui agli artt. 195 e 196 TUF decorrente dalla notifica della Delibera;
- in via pregiudiziale gradata: dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del
TAR Lazio;
- nel merito: respingere l'intero ricorso in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 195 comma 6 TUF, depositato il 18.08.2023,
[...]
ha proposto opposizione avverso il provvedimento adottato il Parte_1
23.06.2023 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (OCF) con il quale era stata negata la sua domanda di iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 comma 4 TUF, chiedendo che ne fosse accertata l'illegittimità e che fosse riconosciuto il suo diritto all'iscrizione in detto Albo.
La ricorrente, la cui domanda era stata respinta sul rilievo ostativo dell'aver riportato condanna irrevocabile per il delitto di bancarotta documentale (alla r.g. n. 4640/2023 2 pena di mesi sei di reclusione e alla pena accessoria dell'inabilitazione dagli uffici direttivi di imprese commerciali per la durata di un anno), con conseguente insussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 DM Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione
Economica n. 472 dell'11.11.1998, ha in particolare dedotto che il provvedimento impugnato si fonda sull'erroneo presupposto della necessità della riabilitazione giudiziale, quando analogo effetto in punto di irrilevanza della condanna è prodotto dall'intervenuta estinzione del reato conseguente all'avveramento delle condizioni di cui all'art. 167 c.p., e non ha considerato che
è stata inflitta pena detentiva inferiore ad un anno di reclusione con conseguente irrilevanza della condanna in ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 DM cit.
Il ricorso in opposizione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato all'OCF, che si è costituito in data 10.11.2023 ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine stabilito a pena di decadenza dagli artt. 195 comma 4 e 196 comma 4bis TUF di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato (intervenuta il
26.06.2023) e il difetto di giurisdizione del Giudice adito, atteso che la Delibera impugnata è stata adottata nell'ambito della funzione pubblicistica di tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari che l'art. 31 comma 4 TUF e gli artt. 139ss.
Regolamento Intermediari CONSOB conferiscono all'OCF, con conseguente applicabilità del regime generale di impugnabilità degli atti amministrativi e inapplicabilità degli artt. 195 e 196 TUF concernenti in via esclusiva gli atti adottati dall'Organismo nell'esercizio della sua potestà sanzionatoria. Nel merito, in via gradata, l'OCF ha richiesto comunque il rigetto del ricorso in quanto infondato.
In accoglimento dell'eccezione sollevata dall'OCF, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
L'art. 196 TUF, inserito nel Titolo II della Parte V, rubricato “sanzioni amministrative” richiamando espressamente al quarto comma i commi 4, 5, 6,
7, 7-bis e 8 dell'articolo 195, prevede che avverso i provvedimenti sanzionatori inflitti ai soggetti iscritti all' che violano le norme Controparte_1
del predetto D.L.vo o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di r.g. n. 4640/2023 3 esso (richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione e radiazione dall'albo) sia “ammesso ricorso alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa”.
Il rimedio giurisdizionale attivato dalla , soggetto non iscritto all'Albo Pt_1
dei consulenti finanziari di cui all'art. 31 comma 4 TUF, è dunque esperibile per i provvedimenti sanzionatori adottati dall'OCF nei confronti dei soggetti iscritti e non per il provvedimento con il quale detto Organismo, nell'esercizio del potere pubblicistico di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari e di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione conferitogli dall'art. 31 comma 4
TUF e dagli artt. 139 ss. Regolamento Intermediari Consob, respinge la domanda di iscrizione accertando l'insussistenza di tali requisiti.
Il provvedimento adottato nei confronti della è invero impugnabile Pt_1
dinanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa, tenuto conto che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, il riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario si fonda sull'esercizio da parte del soggetto agente, sia esso pubblico o privato (come nel caso di specie l'OCF, che è un'associazione di diritto privato avente personalità giuridica), di un potere autoritativo conferito dalla legge e il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo è per l'appunto la circostanza che la controversia inerisca ad una situazione di potere amministrativo e che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio di detto potere (v. Cass. S.U. n.
9323/2007, n. 26108/2007, n. 25982/2010, n. 3623/2012, n. 10285/2012, n.
9694/2013, n. 12898/2013, n. 24411/2018, n. 12640/2019, n. 21993/2020, n.
621/2021, n. 16082/2021, n. 20692/2021, n. 5386/2022, n. 13595/2022, n. 6100/2023)
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte e, in applicazione del criterio della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata a rifondere all'OCF le spese di lite da questo anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
r.g. n. 4640/2023 4 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo;
2) Condanna la ricorrente a rifondere all'OCF le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
16.01.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4640/2023 5