Sentenza 28 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2018, n. 53392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53392 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT OR nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/05/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Giulio ROMANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione ai primi cinque semestri;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo proposto da GO UT avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona del 29/12/2017 con la quale è stata rigettata la richiesta di concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata relativamente a sei semestri espiati in misura cautelare custodiale dal 18/9/2014 fino al 5/5/2017, quando veniva avviato agli arresti domiciliari per ivi rimanervi fino al 16/10/2017, poiché tratto in arresto per evasione (la misura degli arresti donniciliari esecutivi veniva sospesa in data 19 ottobre 2017 e poi revocata con ordinanza del 7 novembre 2017) e a causa della carente adesione al trattamento rieducativo desunta, tra l'altro, dall'arresto per evasione del 16/10/2017, dall'accertato allontanamento in data 3 agosto 2017 e della successiva richiesta in data 23 settembre 2017 di non voler più fare rientro presso l'abitazione per dissidi con i familiari.
2. Ricorre GO UT, tramite il difensore di fiducia avv. Alessandro Falzoni, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione per essere stata dedotta, da episodi concentrati in un ristretto ambito temporale, la mancata adesione al trattamento in relazione al precedente triennio per il quale non sono state segnalate violazion4 alle prescrizioni imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti indicati nella motivazione.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell'adesione al trattamento rieducativo, specificando che l'episodio di evasione, per il quale il ricorrente è stato tratto in arresto in flagranza, rappresenta non solo la mancata adesione al percorso rieducativo, ma anche l'indice di una personalità tuttora attaccata ai valori della sub-cultura deviante nell'ambito dei quali erano maturati i fatti che hanno condotto alla sentenza in esecuzione. Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, valorizzato, con motivazione logicamente ineccepibile, la specifica gravità dell'episodio di evasione, ,en evidenziando che all'atto dell'arresto il ricorrente ha anche fornito delle false giustificazioni che confermano il giudizio negativo sul percorso di rieducazione. Il Tribunale di sorveglianza ha anche valorizzatoL_Mollk---~iVP,Ia totale assenza di un valido percorso di recupero, i precedenti episodi di allontanamento dalla abitazione e di violazione delle prescrizioni imposte accertati nel mese di agosto 2017. 3. Se, dunque, appare immune di vizi la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che tali comportamenti dimostrano il fallimento del percorso rieducativo per l'ultimo semestre (dal 17/3/2017 al 17/9/2017), nondimeno la motivazione risulta carente per il periodo precedente. Si tratta di un ampio periodo trascorso in larga parte in regime cautelare custodiale in relazione al quale non risultano segnalate condotte devianti o altri comportamenti da cui possa desumersi una mancata adesione al percorso di rieducazione.
3.1. Il Collegio, in proposito, condivide il costante orientamento di legittimità secondo il quale «in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705; recentemente, in un caso di evasione, Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186), sicché è comunque necessario esplicitare gli elementi di fatto su cui si basa detta valutazione retrospettivamente negativa.
3.2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame in merito ai semestri dal 18 settembre 2014 al 17 marzo 2017.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così deciso il 20 novembre 2018. Il Consigl• tensore Ste
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