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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/12/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 68/2024
promossa da
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maccarone, giusta
[...] C.F._4 procura in atti;
appellanti
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Controparte_1 C.F._5
Piccolo, giusta procura in atti;
e
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Controparte_2 C.F._6
Mirabella, giusta procura in atti.
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 26 settembre 2010, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e (questi ultimi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Pt_5 Parte_6 minore ) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e Parte_4 Controparte_1
, al fine di ottenere la divisione dell'asse ereditario del congiunto Controparte_2 Persona_1
L'asse comprendeva un edificio a tre elevazioni, sito in Catania, via Fratelli Gregorio e Giovanni Forte nn. 11-13 e via Galermo n. 298, composto da una bottega e un deposito al piano terra, due appartamenti al primo piano e un appartamento al secondo piano, costruito abusivamente su lotto di terreno di proprietà dei coniugi e in epoche diverse, oltre a due appartamenti Persona_1 Controparte_1
e un garage siti in SC, via Spiaggia n. 115, in comunione con la predetta coniuge.
Gli attori esponevano che era deceduto a Catania il 26 agosto 2004, lasciando a Persona_1 succedergli ex lege la moglie e i figli , e Controparte_1 CP_2 Pt_1 Parte_6
Quest'ultima, con atto del 16 marzo 2005, aveva rinunciato all'eredità paterna e ad essa erano subentrati, per rappresentazione, i figli , e . Parte_3 Parte_2 Parte_4
Evidenziato il godimento in via esclusiva degli immobili da parte dei convenuti, chiedevano la condanna degli stessi alla corresponsione dei frutti.
1.2. , costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divisione, fatti salvi i diritti di Controparte_1 abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili posti a corredo, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.c. Formulava, inoltre, istanza di attribuzione dell'intero compendio ereditario dietro versamento dei dovuti conguagli, chiedendo che, ai fini della stima dell'asse, fossero riconosciute tutte le spese sostenute per l'amministrazione della massa ereditaria, comprese quelle relative al pagamento di imposte e tasse, all'imposta per la denuncia di successione, nonché le spese funerarie e cimiteriali.
1.3. , costituendosi in giudizio, chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto per Controparte_2 usucapione dell'appartamento del primo piano sinistro e, in subordine, opponeva in compensazione degli eventuali conguagli dovuti agli altri condividenti i costi sostenuti per la realizzazione, a sue spese,
pagina 2 di 9 dell'appartamento medesimo.
1.4. Il Tribunale, con sentenza n. 3457/2016, pubblicata in data 22 giugno 2016 (resa nel procedimento iscritto al n. 90600801/2010 R.G.), accoglieva la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da regolava le spese di lite (condannando Controparte_2 Parte_1 Pt_3
, , e a rifondere le spese sostenute da
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_6 CP_2
e compensandole per il resto) e rimetteva la causa sul ruolo per l'esame delle restanti
[...] questioni.
2. Avverso tale decisione proponevano appello, con atto di citazione notificato in data 20 dicembre
2016, , e (frattanto divenuto Pt_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 maggiorenne), formulando quattro motivi di gravame.
2.1. e si costituivano in giudizio con separate comparse di risposta, Controparte_2 Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 84/2018 del 15 gennaio 2018, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di usucapione dell'appartamento al primo piano, ritenendo che lo avesse abitato con il consenso di Controparte_2 entrambi i genitori e per mera tolleranza, senza compiere atti di interversione del possesso. Di conseguenza, le spese di entrambi i gradi venivano regolate in base al principio della soccombenza, sicché veniva condannato a rifondere, in favore di , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e , le spese di entrambi i gradi. Parte_3 Parte_4
3. Con sentenza n. 3717/2023, pubblicata il 19 settembre 2023, il Tribunale di Catania rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, avendo accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che parte degli immobili oggetto di divisione era abusiva. Tale circostanza veniva ritenuta sufficiente ad escludere l'accoglibilità della domanda di scioglimento della comunione, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”. Rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno, in quanto difettava la compiuta prospettazione del pregiudizio, inteso come concreta possibilità di godimento frustrata dall'occupazione esclusiva ad opera di uno o entrambi i convenuti;
compensava integralmente le spese di lite in relazione a tali domande. Dichiarava, infine, la convenuta obbligata nei Controparte_1 confronti degli attori a rendere il conto della gestione delle locazioni degli immobili indicati in parte pagina 3 di 9 motiva, a decorrere dall'apertura della successione di e disponeva come da Persona_1 separata ordinanza per il rendiconto.
4. Avverso detta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2024,
, , e , chiedendone la riforma parziale Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di restituzione dei frutti dell'appartamento al primo piano sinistro e del deposito al piano terra dell'edificio di via Fratelli Forte nn. 11-13 e via
Galermo, nonché degli immobili comuni siti in SC, sebbene – come già accertato dal Tribunale – i convenuti (e segnatamente in relazione al primo immobile e in Controparte_2 Controparte_1 relazione a tutti gli altri sopra indicati e come meglio descritti nella CTU sub immobile 4 e immobili 2,
6, 7 e 8) avessero ecceduto i limiti imposti dall'art. 1102 c.c.
Chiedevano pertanto di condannarli al pagamento delle dovute indennità di occupazione nella misura richiesta nell'atto di citazione di primo grado, da calcolarsi secondo nuova CTU aggiornata in base ai canoni locatizi di mercato, stante la contestazione dei risultati della CTU espletata in primo grado, oltre interessi legali e danno da svalutazione dalla decorrenza di ogni singolo canone locativo sino al soddisfo. Infine, chiedevano la condanna degli appellati a corrispondere mese per mese la dovuta indennità di occupazione in favore degli appellanti in rapporto alle loro quote di proprietà, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del giudizio di appello e, in mero subordine, a metà di quelle di primo grado.
Con separate comparse si costituivano in giudizio e , chiedendo il Controparte_2 Controparte_1 rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento, in favore di ciascuno di essi, delle spese processuali.
All'udienza del 10 novembre 2025, a seguito di discussione orale e previa autorizzazione al deposito di note difensive, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Gli appellanti hanno impugnato la decisione di primo grado esclusivamente nella parte in cui ha negato, in loro favore, la corresponsione dei frutti civili quale ristoro della privazione dell'utilizzazione pro quota, in dipendenza del godimento esclusivo degli immobili comuni meglio indicati nell'atto di citazione – e precisamente l'appartamento al primo piano sinistro dell'edificio di via Fratelli Forte nn.
11-13 (immobile n. 4 nella CTU), il deposito al piano terra e gli immobili siti in SC (immobili nn.
pagina 4 di 9 2, 6, 7 e 8 della CTU) – da parte rispettivamente di e . Controparte_2 Controparte_1
Si è formato, pertanto, il giudicato interno sulle altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che, non essendo state oggetto di impugnazione, hanno assunto carattere di irrevocabilità, segnatamente in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e al rendiconto della gestione dei beni immobili concessi in locazione a terzi.
2. - Con l'unico motivo di appello, gli odierni appellanti lamentano la violazione degli artt. 1102 e 723
c.c., per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di restituzione dei frutti, nonostante - a loro dire - gli appellati avessero impedito in modo assoluto l'utilizzo dei beni immobili in comunione ed avessero ecceduto i limiti di uso imposti dall'art. 1102 c.c.
Secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di corresponsione dei frutti, poiché il godimento esclusivo di un bene in comunione ereditaria, pur essendo di per sé legittimo, non può impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.), e la violazione di tale precetto consente di configurare un danno risarcibile. Essi hanno inoltre rilevato di avere chiesto agli appellati, più volte e senza esito, la materiale disponibilità della quota del bene e dei relativi frutti, mediante diverse raccomandate tutte elencate nella produzione documentale del giudizio di primo grado, tra cui quelle del 15.11.2008 e del 22.02.2008.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che la decisione assunta dal Tribunale in ordine alla domanda di pagamento dei frutti civili tratti da e da per il godimento in esclusiva degli Controparte_1 Controparte_2 immobili meglio indicati nella sentenza impugnata e oggetto della comunione ereditaria, è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato: “In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo come bene economicamente produttivo – il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione – ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia utile indiretto. Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente, dal sorgere della comunione, il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata. Nel secondo caso il
pagina 5 di 9 bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione – alloggio quale propria dimora – da uno solo dei comproprietari, che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente, sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta di cui rendere il conto. In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Corte
(Cass. n. 2423/2015) secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio, se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti. Dunque, in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti” (Cass. civ., sez. II,
n. 30451/2018).
Nel caso in esame, viene in rilievo una fattispecie sussumibile in tale ultima ipotesi, trattandosi di beni comuni oggetto di godimento in esclusiva, secondo la loro destinazione, da uno solo dei condividenti:
(quanto all'immobile n. 4) e (quanto agli immobili nn. 2, 6, 7 e 8). Controparte_2 Controparte_1
Dunque, in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo destinazione dei suddetti beni comuni da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del diritto dominicale di ciascuno di essi e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti.
Tale soluzione è perfettamente conforme anche alle pronunce più recenti della Corte di cassazione, che confermano come, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,
l'occupante sia tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, senza nulla ottenere, e ne abbiano tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass., sez.
II, sent. n. 2423/2015; Cass. n. 30451/2018; Cass. n. 7019/2019; Cass. n. 29321/2021; Cass. n.
10264/2023; Cass. n. 15332/2023; Cass. n. 31105/2023).
Gli appellanti vorrebbero invece fare discendere l'obbligo di versare i frutti civili dalla semplice occupazione dei beni da parte di e di , senza allegare né tanto meno Controparte_2 Controparte_1
pagina 6 di 9 dimostrare di avere richiesto di far uso dei detti beni. Deve pertanto escludersi che possano ritenersi superati – come asserito dagli appellanti – i limiti dell'art. 1102 c.c., sulla base degli elementi acquisiti.
Gli appellanti, pur richiamando anche la giurisprudenza più recente, si sono limitati a ritenere automatico l'obbligo di pagamento della quota dei frutti civili indiretti, determinati dal mero godimento degli immobili comuni da parte di uno solo dei comunisti, senza allegare né tanto meno provare alcun elemento idoneo a fondare tale pretesa.
Né può attribuirsi efficacia probatoria in tal senso alle citate raccomandate A/R del 15 novembre 2008
e del 22 febbraio 2008, dalle quali si evince unicamente che gli odierni appellanti si limitavano a diffidare gli occupanti a: “… corrispondere la quota parte di pertinenza di tutti i beni immobili costituenti la massa ereditaria oggi in comunione e ciò a decorrere dal 26/08/2004 ed a corrispondere la quota parte di pertinenza maggiorata dei dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria”, senza tuttavia manifestare l'intenzione di usufruire dei beni in modo pieno o, quantomeno, turnario, né allegare che tale richiesta sia stata negata.
Pertanto, tali missive non valgono a dimostrare una illegittima sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di e delle facoltà dominicali di godimento del bene Controparte_1 Controparte_2 comune spettanti agli altri comproprietari;
né risulta accertata una violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., nei termini ribaditi dalla richiamata giurisprudenza.
3. - Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della decisione di primo grado anche nella parte in cui furono esclusi, in favore degli odierni appellanti, i frutti per il godimento esclusivo degli immobili comuni da parte degli appellati.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese relative a ciascuna delle parti appellate.
Atteso che , come dichiarato dal procuratore costituito (v. pag. 1 della comparsa di Controparte_2 risposta), è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta l'istanza di ammissione in atti (v. all. 1), va disposto che il pagamento delle somme liquidate a titolo di spese processuali ad esso relative sia eseguito a favore dell'Erario, ex art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Le dette spese si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia pagina 7 di 9 (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 per tutte le fasi effettivamente espletate, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale si applicano i valori minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto.
In forza del principio enunciato da Cass sez. II, sentenza 11/09/2018, n. 22017, nella liquidazione dei compensi relativi alla parte non abbiente non v'è luogo alla riduzione della metà prevista dagli artt. 82
e 130 del già menzionato D.P.R., in materia di spese di giustizia.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_4
, e avverso la sentenza n. 3717/2023 del 19 settembre 2023 del
[...] Parte_3 Parte_2
Tribunale di Catania, resa nel giudizio iscritto al N.R.G. 90600801/2010, che conferma;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio relative a e , che si liquidano per ciascuno in complessivi euro 4.888,00 di cui Controparte_1 Controparte_2 euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dispone che il pagamento delle predette somme liquidate a titolo di spese di lite relative a CP_2 venga eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
[...]
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 4 dicembre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 8 di 9 dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Nicolò Crascì
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 68/2024
promossa da
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Maccarone, giusta
[...] C.F._4 procura in atti;
appellanti
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Controparte_1 C.F._5
Piccolo, giusta procura in atti;
e
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Controparte_2 C.F._6
Mirabella, giusta procura in atti.
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 26 settembre 2010, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e (questi ultimi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Pt_5 Parte_6 minore ) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, e Parte_4 Controparte_1
, al fine di ottenere la divisione dell'asse ereditario del congiunto Controparte_2 Persona_1
L'asse comprendeva un edificio a tre elevazioni, sito in Catania, via Fratelli Gregorio e Giovanni Forte nn. 11-13 e via Galermo n. 298, composto da una bottega e un deposito al piano terra, due appartamenti al primo piano e un appartamento al secondo piano, costruito abusivamente su lotto di terreno di proprietà dei coniugi e in epoche diverse, oltre a due appartamenti Persona_1 Controparte_1
e un garage siti in SC, via Spiaggia n. 115, in comunione con la predetta coniuge.
Gli attori esponevano che era deceduto a Catania il 26 agosto 2004, lasciando a Persona_1 succedergli ex lege la moglie e i figli , e Controparte_1 CP_2 Pt_1 Parte_6
Quest'ultima, con atto del 16 marzo 2005, aveva rinunciato all'eredità paterna e ad essa erano subentrati, per rappresentazione, i figli , e . Parte_3 Parte_2 Parte_4
Evidenziato il godimento in via esclusiva degli immobili da parte dei convenuti, chiedevano la condanna degli stessi alla corresponsione dei frutti.
1.2. , costituendosi in giudizio, aderiva alla domanda di divisione, fatti salvi i diritti di Controparte_1 abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili posti a corredo, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.c. Formulava, inoltre, istanza di attribuzione dell'intero compendio ereditario dietro versamento dei dovuti conguagli, chiedendo che, ai fini della stima dell'asse, fossero riconosciute tutte le spese sostenute per l'amministrazione della massa ereditaria, comprese quelle relative al pagamento di imposte e tasse, all'imposta per la denuncia di successione, nonché le spese funerarie e cimiteriali.
1.3. , costituendosi in giudizio, chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto per Controparte_2 usucapione dell'appartamento del primo piano sinistro e, in subordine, opponeva in compensazione degli eventuali conguagli dovuti agli altri condividenti i costi sostenuti per la realizzazione, a sue spese,
pagina 2 di 9 dell'appartamento medesimo.
1.4. Il Tribunale, con sentenza n. 3457/2016, pubblicata in data 22 giugno 2016 (resa nel procedimento iscritto al n. 90600801/2010 R.G.), accoglieva la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione proposta da regolava le spese di lite (condannando Controparte_2 Parte_1 Pt_3
, , e a rifondere le spese sostenute da
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_6 CP_2
e compensandole per il resto) e rimetteva la causa sul ruolo per l'esame delle restanti
[...] questioni.
2. Avverso tale decisione proponevano appello, con atto di citazione notificato in data 20 dicembre
2016, , e (frattanto divenuto Pt_1 CP_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4 maggiorenne), formulando quattro motivi di gravame.
2.1. e si costituivano in giudizio con separate comparse di risposta, Controparte_2 Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. La Corte di appello di Catania, con sentenza n. 84/2018 del 15 gennaio 2018, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di usucapione dell'appartamento al primo piano, ritenendo che lo avesse abitato con il consenso di Controparte_2 entrambi i genitori e per mera tolleranza, senza compiere atti di interversione del possesso. Di conseguenza, le spese di entrambi i gradi venivano regolate in base al principio della soccombenza, sicché veniva condannato a rifondere, in favore di , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
e , le spese di entrambi i gradi. Parte_3 Parte_4
3. Con sentenza n. 3717/2023, pubblicata il 19 settembre 2023, il Tribunale di Catania rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria, avendo accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che parte degli immobili oggetto di divisione era abusiva. Tale circostanza veniva ritenuta sufficiente ad escludere l'accoglibilità della domanda di scioglimento della comunione, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”. Rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno, in quanto difettava la compiuta prospettazione del pregiudizio, inteso come concreta possibilità di godimento frustrata dall'occupazione esclusiva ad opera di uno o entrambi i convenuti;
compensava integralmente le spese di lite in relazione a tali domande. Dichiarava, infine, la convenuta obbligata nei Controparte_1 confronti degli attori a rendere il conto della gestione delle locazioni degli immobili indicati in parte pagina 3 di 9 motiva, a decorrere dall'apertura della successione di e disponeva come da Persona_1 separata ordinanza per il rendiconto.
4. Avverso detta sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2024,
, , e , chiedendone la riforma parziale Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di restituzione dei frutti dell'appartamento al primo piano sinistro e del deposito al piano terra dell'edificio di via Fratelli Forte nn. 11-13 e via
Galermo, nonché degli immobili comuni siti in SC, sebbene – come già accertato dal Tribunale – i convenuti (e segnatamente in relazione al primo immobile e in Controparte_2 Controparte_1 relazione a tutti gli altri sopra indicati e come meglio descritti nella CTU sub immobile 4 e immobili 2,
6, 7 e 8) avessero ecceduto i limiti imposti dall'art. 1102 c.c.
Chiedevano pertanto di condannarli al pagamento delle dovute indennità di occupazione nella misura richiesta nell'atto di citazione di primo grado, da calcolarsi secondo nuova CTU aggiornata in base ai canoni locatizi di mercato, stante la contestazione dei risultati della CTU espletata in primo grado, oltre interessi legali e danno da svalutazione dalla decorrenza di ogni singolo canone locativo sino al soddisfo. Infine, chiedevano la condanna degli appellati a corrispondere mese per mese la dovuta indennità di occupazione in favore degli appellanti in rapporto alle loro quote di proprietà, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario del giudizio di appello e, in mero subordine, a metà di quelle di primo grado.
Con separate comparse si costituivano in giudizio e , chiedendo il Controparte_2 Controparte_1 rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento, in favore di ciascuno di essi, delle spese processuali.
All'udienza del 10 novembre 2025, a seguito di discussione orale e previa autorizzazione al deposito di note difensive, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Gli appellanti hanno impugnato la decisione di primo grado esclusivamente nella parte in cui ha negato, in loro favore, la corresponsione dei frutti civili quale ristoro della privazione dell'utilizzazione pro quota, in dipendenza del godimento esclusivo degli immobili comuni meglio indicati nell'atto di citazione – e precisamente l'appartamento al primo piano sinistro dell'edificio di via Fratelli Forte nn.
11-13 (immobile n. 4 nella CTU), il deposito al piano terra e gli immobili siti in SC (immobili nn.
pagina 4 di 9 2, 6, 7 e 8 della CTU) – da parte rispettivamente di e . Controparte_2 Controparte_1
Si è formato, pertanto, il giudicato interno sulle altre statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che, non essendo state oggetto di impugnazione, hanno assunto carattere di irrevocabilità, segnatamente in relazione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e al rendiconto della gestione dei beni immobili concessi in locazione a terzi.
2. - Con l'unico motivo di appello, gli odierni appellanti lamentano la violazione degli artt. 1102 e 723
c.c., per avere la sentenza impugnata rigettato la domanda di restituzione dei frutti, nonostante - a loro dire - gli appellati avessero impedito in modo assoluto l'utilizzo dei beni immobili in comunione ed avessero ecceduto i limiti di uso imposti dall'art. 1102 c.c.
Secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di corresponsione dei frutti, poiché il godimento esclusivo di un bene in comunione ereditaria, pur essendo di per sé legittimo, non può impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.), e la violazione di tale precetto consente di configurare un danno risarcibile. Essi hanno inoltre rilevato di avere chiesto agli appellati, più volte e senza esito, la materiale disponibilità della quota del bene e dei relativi frutti, mediante diverse raccomandate tutte elencate nella produzione documentale del giudizio di primo grado, tra cui quelle del 15.11.2008 e del 22.02.2008.
Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che la decisione assunta dal Tribunale in ordine alla domanda di pagamento dei frutti civili tratti da e da per il godimento in esclusiva degli Controparte_1 Controparte_2 immobili meglio indicati nella sentenza impugnata e oggetto della comunione ereditaria, è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato: “In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del concetto di frutti civili, ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo come bene economicamente produttivo – il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione – ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia utile indiretto. Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente, dal sorgere della comunione, il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata. Nel secondo caso il
pagina 5 di 9 bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato secondo sua destinazione – alloggio quale propria dimora – da uno solo dei comproprietari, che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente, sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta di cui rendere il conto. In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Corte
(Cass. n. 2423/2015) secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio, se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti. Dunque, in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti” (Cass. civ., sez. II,
n. 30451/2018).
Nel caso in esame, viene in rilievo una fattispecie sussumibile in tale ultima ipotesi, trattandosi di beni comuni oggetto di godimento in esclusiva, secondo la loro destinazione, da uno solo dei condividenti:
(quanto all'immobile n. 4) e (quanto agli immobili nn. 2, 6, 7 e 8). Controparte_2 Controparte_1
Dunque, in presenza di mancata richiesta di cogodimento da parte degli altri comunisti, l'utilizzo secondo destinazione dei suddetti beni comuni da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del diritto dominicale di ciascuno di essi e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti.
Tale soluzione è perfettamente conforme anche alle pronunce più recenti della Corte di cassazione, che confermano come, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,
l'occupante sia tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, senza nulla ottenere, e ne abbiano tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass., sez.
II, sent. n. 2423/2015; Cass. n. 30451/2018; Cass. n. 7019/2019; Cass. n. 29321/2021; Cass. n.
10264/2023; Cass. n. 15332/2023; Cass. n. 31105/2023).
Gli appellanti vorrebbero invece fare discendere l'obbligo di versare i frutti civili dalla semplice occupazione dei beni da parte di e di , senza allegare né tanto meno Controparte_2 Controparte_1
pagina 6 di 9 dimostrare di avere richiesto di far uso dei detti beni. Deve pertanto escludersi che possano ritenersi superati – come asserito dagli appellanti – i limiti dell'art. 1102 c.c., sulla base degli elementi acquisiti.
Gli appellanti, pur richiamando anche la giurisprudenza più recente, si sono limitati a ritenere automatico l'obbligo di pagamento della quota dei frutti civili indiretti, determinati dal mero godimento degli immobili comuni da parte di uno solo dei comunisti, senza allegare né tanto meno provare alcun elemento idoneo a fondare tale pretesa.
Né può attribuirsi efficacia probatoria in tal senso alle citate raccomandate A/R del 15 novembre 2008
e del 22 febbraio 2008, dalle quali si evince unicamente che gli odierni appellanti si limitavano a diffidare gli occupanti a: “… corrispondere la quota parte di pertinenza di tutti i beni immobili costituenti la massa ereditaria oggi in comunione e ciò a decorrere dal 26/08/2004 ed a corrispondere la quota parte di pertinenza maggiorata dei dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria”, senza tuttavia manifestare l'intenzione di usufruire dei beni in modo pieno o, quantomeno, turnario, né allegare che tale richiesta sia stata negata.
Pertanto, tali missive non valgono a dimostrare una illegittima sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di e delle facoltà dominicali di godimento del bene Controparte_1 Controparte_2 comune spettanti agli altri comproprietari;
né risulta accertata una violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., nei termini ribaditi dalla richiamata giurisprudenza.
3. - Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conferma della decisione di primo grado anche nella parte in cui furono esclusi, in favore degli odierni appellanti, i frutti per il godimento esclusivo degli immobili comuni da parte degli appellati.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese relative a ciascuna delle parti appellate.
Atteso che , come dichiarato dal procuratore costituito (v. pag. 1 della comparsa di Controparte_2 risposta), è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, giusta l'istanza di ammissione in atti (v. all. 1), va disposto che il pagamento delle somme liquidate a titolo di spese processuali ad esso relative sia eseguito a favore dell'Erario, ex art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Le dette spese si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia pagina 7 di 9 (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività difensiva in concreto svolta, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 per tutte le fasi effettivamente espletate, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale si applicano i valori minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto.
In forza del principio enunciato da Cass sez. II, sentenza 11/09/2018, n. 22017, nella liquidazione dei compensi relativi alla parte non abbiente non v'è luogo alla riduzione della metà prevista dagli artt. 82
e 130 del già menzionato D.P.R., in materia di spese di giustizia.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 Parte_4
, e avverso la sentenza n. 3717/2023 del 19 settembre 2023 del
[...] Parte_3 Parte_2
Tribunale di Catania, resa nel giudizio iscritto al N.R.G. 90600801/2010, che conferma;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio relative a e , che si liquidano per ciascuno in complessivi euro 4.888,00 di cui Controparte_1 Controparte_2 euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dispone che il pagamento delle predette somme liquidate a titolo di spese di lite relative a CP_2 venga eseguito in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002;
[...]
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 4 dicembre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 8 di 9 dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Nicolò Crascì
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