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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7099 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12548 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto GI Baldini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] in data [...] (codice fiscale ); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA IN DATA 11 SETTEMBRE 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario nel Comune di Caltagirone in data 18 agosto 1985 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Caltagirone - anno 1985, n. 120, parte II, serie A) con dalla cui unione sono Controparte_1 Per_ nati i figli (5.11.1986), (30.11.1987), GI (12.09.1990) e (5.11.1997), tutti Per_1 Per_3 autonomi e dal quale si era separata con sentenza di separazione n. 10087/2023 del 17 gennaio 2023 pubblicata il
13 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Milano, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del giorno 11 settembre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. e procedeva all'audizione di parte attrice.
La stessa, in particolare, così dichiarava: “non ho rapporti con mio marito ormai da tempo se non ogni tanto per questioni relative ad un immobile. Viviamo lontani ormai da tempo. Lui mi risultava vivere nella sua residenza ma adesso non so più bene di preciso dove sia. Lui ha rapporti con i figli che sono tutti grandi, autonomi e vivono tutti nella loro casa ad eccezione di che sta con me e lavora in un'azienda e mi aiuta anche Per_3 nelle spese. Io vivo in una casa in affitto e insieme paghiamo il canone che adesso è 900 oltre spese. Io lavoro come addetta mense e guadagno 500 euro al mese. Mio marito sapevo che lavorava come muratore. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status. All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Caltagirone in data 18 agosto 1985 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Caltagirone - anno 1985, n. 120, parte II, serie A).
pagina 2 di 3 Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (5.11.1986), (30.11.1987), GI (12.09.1990) e Per_1 Per_3
(5.11.1997), tutti autonomi.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza di separazione n. 10087/2023 del 17 gennaio 2023 pubblicata il
13 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti
[...]
e nel Comune di Caltagirone in data 18 agosto 1985 (trascritto presso i Pt_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Caltagirone - anno 1985, n. 120, parte II, serie A).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 24 settembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alberto GI Baldini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] in data [...] (codice fiscale ); Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA IN DATA 11 SETTEMBRE 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 1 aprile 2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario nel Comune di Caltagirone in data 18 agosto 1985 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di Caltagirone - anno 1985, n. 120, parte II, serie A) con dalla cui unione sono Controparte_1 Per_ nati i figli (5.11.1986), (30.11.1987), GI (12.09.1990) e (5.11.1997), tutti Per_1 Per_3 autonomi e dal quale si era separata con sentenza di separazione n. 10087/2023 del 17 gennaio 2023 pubblicata il
13 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Milano, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del giorno 11 settembre 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. e procedeva all'audizione di parte attrice.
La stessa, in particolare, così dichiarava: “non ho rapporti con mio marito ormai da tempo se non ogni tanto per questioni relative ad un immobile. Viviamo lontani ormai da tempo. Lui mi risultava vivere nella sua residenza ma adesso non so più bene di preciso dove sia. Lui ha rapporti con i figli che sono tutti grandi, autonomi e vivono tutti nella loro casa ad eccezione di che sta con me e lavora in un'azienda e mi aiuta anche Per_3 nelle spese. Io vivo in una casa in affitto e insieme paghiamo il canone che adesso è 900 oltre spese. Io lavoro come addetta mense e guadagno 500 euro al mese. Mio marito sapevo che lavorava come muratore. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta. ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. La parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status. All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendola al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Caltagirone in data 18 agosto 1985 (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Caltagirone - anno 1985, n. 120, parte II, serie A).
pagina 2 di 3 Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (5.11.1986), (30.11.1987), GI (12.09.1990) e Per_1 Per_3
(5.11.1997), tutti autonomi.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza di separazione n. 10087/2023 del 17 gennaio 2023 pubblicata il
13 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti
[...]
e nel Comune di Caltagirone in data 18 agosto 1985 (trascritto presso i Pt_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Caltagirone - anno 1985, n. 120, parte II, serie A).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 24 settembre 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3