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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/12/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1192/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.04.1970 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv.
DE TA;
e
C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...]3 con il patrocinio dell'avv. Francesca
IT Vitali;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile il 18.10.2003 a Vimercate (MB), in regime di comunione dei beni e dalla loro unione sono nati i figli nato il [...], maggiorenne e non Per_1
economicamente indipendente, e , nata il [...], minorenne. Persona_2
I coniugi si sono separati con sentenza definitiva del Tribunale di Lecco n. 523/2024 pubblicata in data 08.07.2024, con la quale venivano recepite le conclusioni congiunte delle parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso, richiamando integralmente il decreto di omologa, e che di seguito pedissequamente si riportano:
“Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento presso il padre e con conferma dell'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale di EN;
- Disporre le modalità di visita della madre alla figlia come da indicazioni del Persona_2 servizio tutela minori territorialmente competente a cui sarà affidato l'incarico di stabilire le più opportune modalità di incontro madre/figlia predisponendo un calendario di visite condiviso all'esito del costante monitoraggio del nucleo familiare che garantisca la più opportuna tutela della minore;
- Confermare i compiti di monitoraggio del nucleo familiare al servizio tutela minori competente territorialmente con obbligo di segnalare circostanze o situazioni pregiudizievoli per la minore;
- Porre il mantenimento diretto di e a carico del padre con obbligo in capo Per_2 Per_1 alla madre di contribuire nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli come da protocollo in uso al Tribunale di Lecco al quale si fa espresso rinvio;
- Porre in capo al sig. l'obbligo di versare un assegno divorzile, rivalutabile ISTAT, in Pt_1
favore della sig.ra a decorrere da giugno 2025, quantificato in Euro 300,00, che CP_1 sarà ridotto ad Euro 200,00 nel momento in cui la sig.ra disponga di un introito a CP_1
titolo di indennità e/o attività lavorativa e comunque, in ogni caso, decorsi 18 mesi dal mese di giugno 2025”.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Collegio, inoltre, ritiene che, alla luce della relazione dei servizi sociali sia opportuno proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare per come concordato dalle parti e anche al fine di riprendere gli incontri madre – figlia, con le modalità ritenute più opportune da parte del Servizio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Vimercate (MB) il
18.10.2003 tra e rascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte 1, serie C, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dispone la prosecuzione senza soluzione di continuità degli interventi da parte dei Servizi
Sociali di EN (Retesalute), i quali dovranno mantenere la presa in carico del nucleo per come già disposto con la sentenza del Tribunale di Lecco n. 523/2024;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vimercate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali di EN (Retesalute);
Lecco, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1192/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.04.1970 e residente a [...] con il patrocinio dell'avv.
DE TA;
e
C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...]3 con il patrocinio dell'avv. Francesca
IT Vitali;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile il 18.10.2003 a Vimercate (MB), in regime di comunione dei beni e dalla loro unione sono nati i figli nato il [...], maggiorenne e non Per_1
economicamente indipendente, e , nata il [...], minorenne. Persona_2
I coniugi si sono separati con sentenza definitiva del Tribunale di Lecco n. 523/2024 pubblicata in data 08.07.2024, con la quale venivano recepite le conclusioni congiunte delle parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la causa al Collegio.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso, richiamando integralmente il decreto di omologa, e che di seguito pedissequamente si riportano:
“Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_2
collocamento presso il padre e con conferma dell'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale di EN;
- Disporre le modalità di visita della madre alla figlia come da indicazioni del Persona_2 servizio tutela minori territorialmente competente a cui sarà affidato l'incarico di stabilire le più opportune modalità di incontro madre/figlia predisponendo un calendario di visite condiviso all'esito del costante monitoraggio del nucleo familiare che garantisca la più opportuna tutela della minore;
- Confermare i compiti di monitoraggio del nucleo familiare al servizio tutela minori competente territorialmente con obbligo di segnalare circostanze o situazioni pregiudizievoli per la minore;
- Porre il mantenimento diretto di e a carico del padre con obbligo in capo Per_2 Per_1 alla madre di contribuire nella misura del 30% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli come da protocollo in uso al Tribunale di Lecco al quale si fa espresso rinvio;
- Porre in capo al sig. l'obbligo di versare un assegno divorzile, rivalutabile ISTAT, in Pt_1
favore della sig.ra a decorrere da giugno 2025, quantificato in Euro 300,00, che CP_1 sarà ridotto ad Euro 200,00 nel momento in cui la sig.ra disponga di un introito a CP_1
titolo di indennità e/o attività lavorativa e comunque, in ogni caso, decorsi 18 mesi dal mese di giugno 2025”.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Collegio, inoltre, ritiene che, alla luce della relazione dei servizi sociali sia opportuno proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare per come concordato dalle parti e anche al fine di riprendere gli incontri madre – figlia, con le modalità ritenute più opportune da parte del Servizio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Vimercate (MB) il
18.10.2003 tra e rascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte 1, serie C, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Dispone la prosecuzione senza soluzione di continuità degli interventi da parte dei Servizi
Sociali di EN (Retesalute), i quali dovranno mantenere la presa in carico del nucleo per come già disposto con la sentenza del Tribunale di Lecco n. 523/2024;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vimercate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge e per la comunicazione ai Servizi Sociali di EN (Retesalute);
Lecco, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Dott. Marco Tremolada