Art. 51.
Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell'art. 46, saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'articolo stesso. Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'art. 49.
Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell'art. 46, saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'articolo stesso. Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'art. 49.