Articolo 10 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 9Articolo 11
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14 maggio 1982
Art. 10. (Contestazioni e reclami)

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla validita' delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
I reclami relativi alla eleggibilita' e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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