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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17844 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 14384 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA con sede legale in Fonte Parte_1
Nuova, alla Via Palombarese n. 427 (C.F. e P. IVA ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
GI HI e IO HI del Foro di Frosinone, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opponente
E con sede legale in Roma, alla Via Livenza Controparte_1
n. 3 (P. IVA , in persona del procuratore speciale, Arch. P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di Monserrato n. 25, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruvituso, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025, reso dal
Tribunale di Roma il 07.01.2025.
1 CONCLUSIONI. per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della Controparte_3 [...] per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, esposte in atti. Controparte_1
Dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, in via preliminare dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dalla per tardiva Pt_1 Controparte_3 costituzione della società opponente, che risulta aver iscritto a ruolo il giudizio di opposizione solo in data 21.03.2025 a fronte di una notifica dell'atto di citazione eseguita il 17.02.2025; per l'effetto, dichiarare immediatamente esecutivo il
Decreto Ingiuntivo n. 125/2025. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra, rigettare nel merito l'avversa opposizione, dacché del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la chiedeva Controparte_1 ingiungersi, alla il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di euro 10.220,91 – a titolo di compenso per le prestazioni rese in esecuzione di incarichi aventi ad oggetto i servizi tecnici per gli interventi di efficientamento energetico finalizzati alla cessione del credito d'imposta nell'ambito delle procedure previste dal D.L. n. 34/2020 - oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
In parziale accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 125/2025, depositato il 7 gennaio 2025 e notificato all'ingiunta in pari data.
2 Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con atto notificato lunedì 17 febbraio 2025. Controparte_3
L'opponente contestava l'avversa pretesa eccependo che, in forza delle previsioni dei contratti di cessione dei crediti fiscali conclusi con la BNL –
Gruppo BNP Paribas, obbligata al pagamento dei compensi per le prestazioni rese dalla era la predetta società cessionaria e non essa Controparte_1 cedente;
rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per
[...] tardiva costituzione della società opponente;
contestava, comunque, nel merito le avverse eccezioni e deduzioni rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con ordinanza resa all'udienza del 30 settembre 2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 125/2025; veniva, altresì, fissata l'udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., sul rilievo che l'eccezione preliminare sollevata dalla società opposta poteva condurre ad una pronta definizione del giudizio;
indi, all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
************************
Ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dalla Controparte_3 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025, emesso dal Tribunale
[...] di Roma il 7 gennaio 2025, debba definirsi con una pronuncia in rito, di declaratoria della improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente.
In proposito deve preliminarmente rammentarsi che, in forza del combinato disposto degli artt. 645, u. co., e 165 c.p.c., colui che propone opposizione avverso un provvedimento monitorio ha l'onere di costituirsi – mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto di
3 citazione, i documenti offerti in comunicazione e la procura – nel termine di giorni dieci dalla notifica dell'atto di opposizione.
Deve, poi, osservarsi che, qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina, indefettibilmente - ed indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia, invece, costituito, nell'osservanza o meno del termine di cui all'art. 166 c.p.c. -
l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171 c.p.c. (secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione) neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione.
Invero, il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente nel termine di legge, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero altrimenti vanificate.
In tal senso ha avuto modo di pronunciarsi più volte la Suprema Corte, argomentando dal dettato letterale dell'art. 647 c.p.c., che, testualmente, prevede che “se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”, soggiungendo, al secondo comma, che “quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo,
l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.
Segnatamente la Corte di Cassazione ha evidenziato che il legislatore, unificando l'ipotesi della mancata opposizione nel termine a quella della omessa o tardiva costituzione dell'opponente, ai fini della declaratoria di esecutività del decreto, ha chiaramente dimostrato la volontà di attribuire identità di effetti alle due situazioni, a nulla rilevando che abbia formalmente riferito l'inciso "nel
4 termine stabilito" solo all'ipotesi di mancata opposizione (all'evidente scopo di distinguere l'opposizione ordinaria da quella tardiva); pertanto, come la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione rende questa inammissibile (salvo il caso dell'art. 650 c.p.c.), così la scadenza di quello per la costituzione dell'opponente vale a determinare l'improcedibilità dell'opposizione stessa, con la conseguente assunzione, da parte del decreto ingiuntivo, della forza del giudicato.
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che il contenuto normativo dell'art. 647
c.p.c. è completo ed autonomo e non contiene alcun riferimento, neppure implicito, che involga la necessità di un coordinamento con gli artt. 171 e 307
c.p.c.; nè l'esigenza di un coordinamento siffatto può desumersi dall'art. 645, II co., c.p.c., il quale comporta l'applicazione delle norme del procedimento ordinario solo se ed in quanto, nella sede loro propria, non vi siano norme che disciplinino in modo diverso il procedimento speciale.
D'altro canto, l'assetto normativo “speciale” delineato dagli artt. 633 e ss.
c.p.c. trova la sua intrinseca ragione nelle caratteristiche proprie del procedimento monitorio, il quale costituisce un giudizio di cognizione che si differenzia da quello ordinario per essere il contraddittorio eventuale e differito.
Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può considerarsi come un giudizio di impugnazione, ma come una fase successiva ed eventuale (mera
"continuazione orizzontale", come è stata efficacemente definita in dottrina) di verifica e di accertamento del procedimento iniziato, inaudita altera parte, in base ad una cognizione anticipata e sommaria, e concluso con una pronunzia emessa sulla scorta di documenti di particolare attendibilità ed evidenza probatoria. La nota definizione chiovendiana di "accertamento con prevalente funzione esecutiva" vale, peraltro, a sottolinearne la finalità di conseguire il più rapidamente possibile la formazione del titolo esecutivo e, quindi, l'inizio dell'esecuzione forzata.
Tale natura e struttura del procedimento comportano l'inammissibilità della fase a cognizione piena in ogni caso in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto irrevocabile e si sia quindi formato il giudicato.
5 È', pertanto, coerente argomentare che in forza del dettato normativo dell'art
647 c.p.c. - chiaramente diretto ad assicurare la permanenza e prevalenza della
"verità formale" offerta dal decreto ingiuntivo, a tutela dell'interesse del creditore a porre fine, con la massima celerità, ad opposizioni dilatorie - dal momento in cui scade il termine per la costituzione dell'opponente, l'opposizione diventa improcedibile, e si realizza, conseguentemente, il presupposto perché il creditore possa ottenere il decreto di esecutorietà, non potendo peraltro, una situazione siffatta, essere posta nel nulla o superata da una successiva attività processuale, come la costituzione tardiva o la riassunzione del processo.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la pur Controparte_3 avendo notificato l'atto di citazione in opposizione il 17 febbraio 2025, si è, tuttavia, costituita – curando il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, nonché dell'atto introduttivo, della procura alle liti e dei documenti offerti in comunicazione – solo in data 21 marzo 2025 e, dunque, ben dopo il vano decorso del termine di legge.
Pertanto, non può che dichiararsi improcedibile l'opposizione proposta dalla avverso il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025, il Controparte_3 quale deve ritenersi ormai definitivo ed intangibile.
Alla soccombenza consegue la condanna della Controparte_3
[... alla rifusione, in favore della delle spese del presente CP_1 Controparte_1 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concreto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 14384/2025
R.G., così provvede:
6 - Dichiara improcedibile l'opposizione proposta dalla Controparte_3
e definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
125/2025, emesso dal Tribunale di Roma il 7 gennaio 2025.
- Condanna la alla rifusione, in favore Controparte_3 della delle spese del presente procedimento, che Controparte_1 liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
IA RE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA RE, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 14384 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA con sede legale in Fonte Parte_1
Nuova, alla Via Palombarese n. 427 (C.F. e P. IVA ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2
GI HI e IO HI del Foro di Frosinone, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opponente
E con sede legale in Roma, alla Via Livenza Controparte_1
n. 3 (P. IVA , in persona del procuratore speciale, Arch. P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di Monserrato n. 25, CP_2 presso lo studio dell'Avv. Antonio Ruvituso, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso monitorio.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025, reso dal
Tribunale di Roma il 07.01.2025.
1 CONCLUSIONI. per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della Controparte_3 [...] per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, esposte in atti. Controparte_1
Dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale, in via preliminare dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dalla per tardiva Pt_1 Controparte_3 costituzione della società opponente, che risulta aver iscritto a ruolo il giudizio di opposizione solo in data 21.03.2025 a fronte di una notifica dell'atto di citazione eseguita il 17.02.2025; per l'effetto, dichiarare immediatamente esecutivo il
Decreto Ingiuntivo n. 125/2025. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di cui sopra, rigettare nel merito l'avversa opposizione, dacché del tutto destituita di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la chiedeva Controparte_1 ingiungersi, alla il pagamento della Controparte_3 complessiva somma di euro 10.220,91 – a titolo di compenso per le prestazioni rese in esecuzione di incarichi aventi ad oggetto i servizi tecnici per gli interventi di efficientamento energetico finalizzati alla cessione del credito d'imposta nell'ambito delle procedure previste dal D.L. n. 34/2020 - oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
In parziale accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 125/2025, depositato il 7 gennaio 2025 e notificato all'ingiunta in pari data.
2 Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la con atto notificato lunedì 17 febbraio 2025. Controparte_3
L'opponente contestava l'avversa pretesa eccependo che, in forza delle previsioni dei contratti di cessione dei crediti fiscali conclusi con la BNL –
Gruppo BNP Paribas, obbligata al pagamento dei compensi per le prestazioni rese dalla era la predetta società cessionaria e non essa Controparte_1 cedente;
rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1 che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione per
[...] tardiva costituzione della società opponente;
contestava, comunque, nel merito le avverse eccezioni e deduzioni rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Con ordinanza resa all'udienza del 30 settembre 2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 125/2025; veniva, altresì, fissata l'udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., sul rilievo che l'eccezione preliminare sollevata dalla società opposta poteva condurre ad una pronta definizione del giudizio;
indi, all'udienza del 16 dicembre 2025, all'esito della discussione delle parti, veniva riservata la decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dalla Controparte_3 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025, emesso dal Tribunale
[...] di Roma il 7 gennaio 2025, debba definirsi con una pronuncia in rito, di declaratoria della improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente.
In proposito deve preliminarmente rammentarsi che, in forza del combinato disposto degli artt. 645, u. co., e 165 c.p.c., colui che propone opposizione avverso un provvedimento monitorio ha l'onere di costituirsi – mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto di
3 citazione, i documenti offerti in comunicazione e la procura – nel termine di giorni dieci dalla notifica dell'atto di opposizione.
Deve, poi, osservarsi che, qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina, indefettibilmente - ed indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia, invece, costituito, nell'osservanza o meno del termine di cui all'art. 166 c.p.c. -
l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171 c.p.c. (secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione) neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione.
Invero, il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente nel termine di legge, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare senza remore il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero altrimenti vanificate.
In tal senso ha avuto modo di pronunciarsi più volte la Suprema Corte, argomentando dal dettato letterale dell'art. 647 c.p.c., che, testualmente, prevede che “se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”, soggiungendo, al secondo comma, che “quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo,
l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.
Segnatamente la Corte di Cassazione ha evidenziato che il legislatore, unificando l'ipotesi della mancata opposizione nel termine a quella della omessa o tardiva costituzione dell'opponente, ai fini della declaratoria di esecutività del decreto, ha chiaramente dimostrato la volontà di attribuire identità di effetti alle due situazioni, a nulla rilevando che abbia formalmente riferito l'inciso "nel
4 termine stabilito" solo all'ipotesi di mancata opposizione (all'evidente scopo di distinguere l'opposizione ordinaria da quella tardiva); pertanto, come la scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione rende questa inammissibile (salvo il caso dell'art. 650 c.p.c.), così la scadenza di quello per la costituzione dell'opponente vale a determinare l'improcedibilità dell'opposizione stessa, con la conseguente assunzione, da parte del decreto ingiuntivo, della forza del giudicato.
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che il contenuto normativo dell'art. 647
c.p.c. è completo ed autonomo e non contiene alcun riferimento, neppure implicito, che involga la necessità di un coordinamento con gli artt. 171 e 307
c.p.c.; nè l'esigenza di un coordinamento siffatto può desumersi dall'art. 645, II co., c.p.c., il quale comporta l'applicazione delle norme del procedimento ordinario solo se ed in quanto, nella sede loro propria, non vi siano norme che disciplinino in modo diverso il procedimento speciale.
D'altro canto, l'assetto normativo “speciale” delineato dagli artt. 633 e ss.
c.p.c. trova la sua intrinseca ragione nelle caratteristiche proprie del procedimento monitorio, il quale costituisce un giudizio di cognizione che si differenzia da quello ordinario per essere il contraddittorio eventuale e differito.
Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può considerarsi come un giudizio di impugnazione, ma come una fase successiva ed eventuale (mera
"continuazione orizzontale", come è stata efficacemente definita in dottrina) di verifica e di accertamento del procedimento iniziato, inaudita altera parte, in base ad una cognizione anticipata e sommaria, e concluso con una pronunzia emessa sulla scorta di documenti di particolare attendibilità ed evidenza probatoria. La nota definizione chiovendiana di "accertamento con prevalente funzione esecutiva" vale, peraltro, a sottolinearne la finalità di conseguire il più rapidamente possibile la formazione del titolo esecutivo e, quindi, l'inizio dell'esecuzione forzata.
Tale natura e struttura del procedimento comportano l'inammissibilità della fase a cognizione piena in ogni caso in cui il decreto ingiuntivo sia divenuto irrevocabile e si sia quindi formato il giudicato.
5 È', pertanto, coerente argomentare che in forza del dettato normativo dell'art
647 c.p.c. - chiaramente diretto ad assicurare la permanenza e prevalenza della
"verità formale" offerta dal decreto ingiuntivo, a tutela dell'interesse del creditore a porre fine, con la massima celerità, ad opposizioni dilatorie - dal momento in cui scade il termine per la costituzione dell'opponente, l'opposizione diventa improcedibile, e si realizza, conseguentemente, il presupposto perché il creditore possa ottenere il decreto di esecutorietà, non potendo peraltro, una situazione siffatta, essere posta nel nulla o superata da una successiva attività processuale, come la costituzione tardiva o la riassunzione del processo.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la pur Controparte_3 avendo notificato l'atto di citazione in opposizione il 17 febbraio 2025, si è, tuttavia, costituita – curando il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, nonché dell'atto introduttivo, della procura alle liti e dei documenti offerti in comunicazione – solo in data 21 marzo 2025 e, dunque, ben dopo il vano decorso del termine di legge.
Pertanto, non può che dichiararsi improcedibile l'opposizione proposta dalla avverso il Decreto Ingiuntivo n. 125/2025, il Controparte_3 quale deve ritenersi ormai definitivo ed intangibile.
Alla soccombenza consegue la condanna della Controparte_3
[... alla rifusione, in favore della delle spese del presente CP_1 Controparte_1 giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concreto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
RE, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 14384/2025
R.G., così provvede:
6 - Dichiara improcedibile l'opposizione proposta dalla Controparte_3
e definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
125/2025, emesso dal Tribunale di Roma il 7 gennaio 2025.
- Condanna la alla rifusione, in favore Controparte_3 della delle spese del presente procedimento, che Controparte_1 liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
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