Art. 6. Disposizioni in materia di coordinamento operativo tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 1. Qualora le Agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , avuta notizia di un evento o un incidente informatici, ritengano strettamente necessario, per il perseguimento delle finalita' istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il differimento di una o piu' delle attivita' di resilienza di cui all' articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 , le predette Agenzie, per il tramite del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ne informano il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007 , ove istituita.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, puo' disporre il differimento degli obblighi informativi cui e' in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell' articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 , nonche' il differimento di una o piu' delle attivita' di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del medesimo decreto-legge.
Note all'art. 6:
- Per gli articoli 6 e 7 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 7 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , si veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 :
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata"».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in materia di cybersicurezza, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.».
- Per l'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n.82 , si veda nelle note all'articolo 1.».
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, puo' disporre il differimento degli obblighi informativi cui e' in ogni caso tenuta l'Agenzia ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell' articolo 17, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021 , nonche' il differimento di una o piu' delle attivita' di resilienza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), del medesimo decreto-legge.
Note all'art. 6:
- Per gli articoli 6 e 7 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 7 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , si veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124 :
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata"».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in materia di cybersicurezza, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.».
- Per l'articolo 17, commi 4 e 4-bis, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n.82 , si veda nelle note all'articolo 1.».