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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/09/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1164/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PERNA ROBERTA;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e
difeso dall'avv. BONOFIGLIO GAETANO;
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha
esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di docente in forzaControparte_1
di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati negli a.s.2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025
con incarichi fino al termine delle attività
Co didattiche (30 giugno); che il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali la c.d. Carta
- elettronica del docente e prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del
Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la "carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici di cui sopra;
per l'effetto, condannare il Controparte 1
CP 3 pro tempore, alla adozione di in persona del ogni atto necessario per consentire il godimento della
Carta Docente relativamente a detti anni. Il Controparte 1 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc. Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363-bis c.p.c da parte del Tribunale
di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124
del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio
107/2015 non siadi cui all'art. 1, comma 121, L. n.
stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza O transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata nel della permanenza sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la corrispondente piattaforma registrazione sulla informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo cessati dal servizio о non più iscritti nellee graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di tali principi, provata da parte ricorrente la sussistenza attuale del rapporto di lavoro come docente, va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il diritto al beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, per gli anni scolastici richiesti atteso che la stessa è stata destinataria in detti anni di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,e che è attualmente
Co in servizio;
il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
Non provato è quanto dedotto da parte convenuta circa l'immissione in ruolo della parte ricorrente in data
1.9.2023.
Dalla lettura dello stato matricolare emerge che anche per detto anno la ricorrente è stata destinataria di incarico fino al termine delle attività didattiche.
questione affrontata, e La novità della
1'intervento recente della Suprema Corte,
giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante la soccombenza e sono parte le spese seguono
D. M. n. 55/2014, come liquidate ai sensi del
147 del 13.08.2022, modificato dal D. M. n.
applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza). Le spese sono
liquidate con attribuzione al procuratore
antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici:2021/2022,2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e condanna il Controparte_1
all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
Condanna il Controparte 1 ' in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di 1/21 liquida in €
515,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.
Cosenza, 22.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1164/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PERNA ROBERTA;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e
difeso dall'avv. BONOFIGLIO GAETANO;
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha
esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di docente in forzaControparte_1
di una serie di contratti a tempo determinato, stipulati negli a.s.2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025
con incarichi fino al termine delle attività
Co didattiche (30 giugno); che il agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali la c.d. Carta
- elettronica del docente e prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria e del
Consiglio di Stato ha concluso chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la "carta
Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici di cui sopra;
per l'effetto, condannare il Controparte 1
CP 3 pro tempore, alla adozione di in persona del ogni atto necessario per consentire il godimento della
Carta Docente relativamente a detti anni. Il Controparte 1 si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc. Rileva questo giudice che sull'oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363-bis c.p.c da parte del Tribunale
di Taranto con la sentenza n. 29961 del 2023 e ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124
del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio
107/2015 non siadi cui all'art. 1, comma 121, L. n.
stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché
iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza O transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema
delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata nel della permanenza sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la corrispondente piattaforma registrazione sulla informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo cessati dal servizio о non più iscritti nellee graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico.
Alla luce di tali principi, provata da parte ricorrente la sussistenza attuale del rapporto di lavoro come docente, va ritenuto sussistente in capo alla parte ricorrente il diritto al beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, per gli anni scolastici richiesti atteso che la stessa è stata destinataria in detti anni di incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,e che è attualmente
Co in servizio;
il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
Non provato è quanto dedotto da parte convenuta circa l'immissione in ruolo della parte ricorrente in data
1.9.2023.
Dalla lettura dello stato matricolare emerge che anche per detto anno la ricorrente è stata destinataria di incarico fino al termine delle attività didattiche.
questione affrontata, e La novità della
1'intervento recente della Suprema Corte,
giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante la soccombenza e sono parte le spese seguono
D. M. n. 55/2014, come liquidate ai sensi del
147 del 13.08.2022, modificato dal D. M. n.
applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza). Le spese sono
liquidate con attribuzione al procuratore
antistatario, che ne ha fatto richiesta nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici:2021/2022,2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e condanna il Controparte_1
all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
Condanna il Controparte 1 ' in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che, al netto della compensazione di 1/21 liquida in €
515,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione.
Cosenza, 22.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino