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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 4283/2025 promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CERTOMA' FRANCESCO, RITA BATTIATO e
TO IU
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno unico per la figlia con decorrenza da Persona_1 novembre 2024, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione assistenziale di spettanza, oltre interessi e sino al saldo.
Si costituiva l' il quale deduceva che, a seguito del ripristino della CP_1 condizione di disabilità della figlia del ricorrente e dei benefici di cui alla L.
104/92, comma 3, con efficacia retroattiva e della modifica del DB integrato, aveva provveduto a predisporre il provvedimento di autotutela di annullamento del provvedimento di decadenza dalla misura dell'assegno unico in oggetto. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha comprovato CP_1 quanto dedotto nella memoria di costituzione, ovvero l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo depositato in data 28.4.2025, l' ha provveduto al CP_1 riconoscimento della prestazione richiesta dall'istante, col provvedimento emesso in autotutela del 13.10.2025.
Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, per fattane anticipazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €. 886,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Gaudio, anticipante.
Taranto, 26.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 4283/2025 promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo Gaudio
- Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CERTOMA' FRANCESCO, RITA BATTIATO e
TO IU
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.4.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno unico per la figlia con decorrenza da Persona_1 novembre 2024, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione assistenziale di spettanza, oltre interessi e sino al saldo.
Si costituiva l' il quale deduceva che, a seguito del ripristino della CP_1 condizione di disabilità della figlia del ricorrente e dei benefici di cui alla L.
104/92, comma 3, con efficacia retroattiva e della modifica del DB integrato, aveva provveduto a predisporre il provvedimento di autotutela di annullamento del provvedimento di decadenza dalla misura dell'assegno unico in oggetto. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla
L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha comprovato CP_1 quanto dedotto nella memoria di costituzione, ovvero l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo depositato in data 28.4.2025, l' ha provveduto al CP_1 riconoscimento della prestazione richiesta dall'istante, col provvedimento emesso in autotutela del 13.10.2025.
Pertanto, ritiene codesto TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, per fattane anticipazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida in complessivi €. 886,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Gaudio, anticipante.
Taranto, 26.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)