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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
UDIENZA DEL 23.12.2024
VA IN
opponente
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
opposti - contumaci esaminati gli atti depositati nei termini assegnati;
decide la causa a norma dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c. c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice istruttore
dott. Michele Alajmo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. Michele Alajmo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16256/'22 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
TI NO (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso dall' avv.to Fabio Gagliano
Opponente
E (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore e Controparte_3
(C.F. ) i n persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore opposti - contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio, incoato con atto di citazione notificato l'8.12.2022, concerne l'opposizione alla cartella di pagamento n.
29620120056547732000 promossa da VA IN, nella parte relativa alla sanzione amministrativa elevata dal servizio Igiene e sanità del , per Controparte_1
un importo di euro 1.466,30, oltre aggio ed interessi, per un totale cartella di euro 2.089,03. A sostegno dell'opposizione proposta, VA ha dedotto, da un lato di aver avuto conoscenza della sanzione solo in sede di notifica della intimazione di pagamento n. 296 2022 90033448
66/000, dall'altro, che la relativa pretesa deve ritenersi prescritta, essendo trascorsi comunque cinque dall'irrogazione della stessa sanzione. In ogni caso, ha sostenuto che pur considerando che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta in data 26.07.2012, come riportato nell'intimazione di pagamento, la pretesa sarebbe da ritenersi prescritta in assenza di ulteriori atti interruttivi, fermo che l'intimazione de qua è stata notificata l'8.11.2022. L'attore ha dunque chiesto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella riferita alla sanzione amministrativa suindicata, con vittoria delle spese di lite. Il e l' Controparte_1 Controparte_2
convenuti, ancorché regolarmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.
L'opposizione è fondata e va accolta.
È bene premettere che nel caso in esame risulta chiaramente dall'intimazione di pagamento prodotta dall'attrice, notificata l'8.11.2022, che la cartella di pagamento oggetto dell'impugnazione le era stata notificata il 26/07/2012.
Ai sensi dell'art. 28 l. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nel caso di specie, quindi, dall'ultima notifica della cartella di pagamento in data 26/07/2012,
l'Amministrazione erariale competente non ha compiuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione, determinando così l'estinzione del relativo credito.
Per le superiori considerazioni, l'opposizione va dunque accolta e, conseguentemente, dichiarata prescritta la pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29620120056547732000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, • Accoglie l'opposizione alla cartella esattoriale di pagamento n. 29620120056547732000 promossa da VA IN e dichiara prescritta la relativa pretesa creditori;
• Condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
con vincolo della solidarietà al pagamento in
[...]
favore di VA IN delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre maggiorazione forfettaria,
c.p.a. e iva come per legge disponendone la distrazione a favore dell'avv. Gagliano Fabio, oltre alle spese vive di iscrizione a ruolo occorse.
Così deciso in Palermo, il 4/01/2025
Il Giudice
Dott. Michele Alajmo
SEZIONE QUINTA CIVILE
UDIENZA DEL 23.12.2024
VA IN
opponente
Contro
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
opposti - contumaci esaminati gli atti depositati nei termini assegnati;
decide la causa a norma dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c. c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice istruttore
dott. Michele Alajmo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile
nella persona del giudice unico dr. Michele Alajmo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16256/'22 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
TI NO (C.F. ), rappresentato e C.F._1
difeso dall' avv.to Fabio Gagliano
Opponente
E (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore e Controparte_3
(C.F. ) i n persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore opposti - contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio, incoato con atto di citazione notificato l'8.12.2022, concerne l'opposizione alla cartella di pagamento n.
29620120056547732000 promossa da VA IN, nella parte relativa alla sanzione amministrativa elevata dal servizio Igiene e sanità del , per Controparte_1
un importo di euro 1.466,30, oltre aggio ed interessi, per un totale cartella di euro 2.089,03. A sostegno dell'opposizione proposta, VA ha dedotto, da un lato di aver avuto conoscenza della sanzione solo in sede di notifica della intimazione di pagamento n. 296 2022 90033448
66/000, dall'altro, che la relativa pretesa deve ritenersi prescritta, essendo trascorsi comunque cinque dall'irrogazione della stessa sanzione. In ogni caso, ha sostenuto che pur considerando che la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta in data 26.07.2012, come riportato nell'intimazione di pagamento, la pretesa sarebbe da ritenersi prescritta in assenza di ulteriori atti interruttivi, fermo che l'intimazione de qua è stata notificata l'8.11.2022. L'attore ha dunque chiesto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della cartella riferita alla sanzione amministrativa suindicata, con vittoria delle spese di lite. Il e l' Controparte_1 Controparte_2
convenuti, ancorché regolarmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.
L'opposizione è fondata e va accolta.
È bene premettere che nel caso in esame risulta chiaramente dall'intimazione di pagamento prodotta dall'attrice, notificata l'8.11.2022, che la cartella di pagamento oggetto dell'impugnazione le era stata notificata il 26/07/2012.
Ai sensi dell'art. 28 l. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nel caso di specie, quindi, dall'ultima notifica della cartella di pagamento in data 26/07/2012,
l'Amministrazione erariale competente non ha compiuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione, determinando così l'estinzione del relativo credito.
Per le superiori considerazioni, l'opposizione va dunque accolta e, conseguentemente, dichiarata prescritta la pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 29620120056547732000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione o deduzione disattesa, • Accoglie l'opposizione alla cartella esattoriale di pagamento n. 29620120056547732000 promossa da VA IN e dichiara prescritta la relativa pretesa creditori;
• Condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
con vincolo della solidarietà al pagamento in
[...]
favore di VA IN delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre maggiorazione forfettaria,
c.p.a. e iva come per legge disponendone la distrazione a favore dell'avv. Gagliano Fabio, oltre alle spese vive di iscrizione a ruolo occorse.
Così deciso in Palermo, il 4/01/2025
Il Giudice
Dott. Michele Alajmo