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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 04/02/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via F.zizzo N 24 Int 0000 90017 Santa Flavia PA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Santa Flavia - Via Consolare,136 90017 Santa Flavia PA
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Santa Flavia 90017 Santa Flavia PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011813934/000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011813934/000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011813934/000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Santa Flavia, l'intimazione di pagamento n. 29620229011813934000, notificatale in data
21.09.2022, limitatamente alle sottese cartelle: n. 29620110072811530000 per l'importo complessivo di euro
460,70 richiesto in relazione a tassa rifiuti anno 2011; n. 29620110092461319000 per l'importo complessivo di euro 532,60 richiesto in relazione a tassa rifiuti anno 2012; n. 29620130039612516000 per l'importo complessivo di euro 507,28 richiesto in relazione a tassa rifiuti anno 2012.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi richiesti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava controdeduzioni, con cui sosteneva l'inammissibilità/ infondatezza del ricorso alla luce della documentazione versata in atti.
Il Comune convenuto non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Esaminati gli atti, risulta che:
-la cartella di pagamento n. 29620110072811530000 è stata notificata in data 02.12.2011 presso la residenza della contribuente. Ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 29620169008146814000 notificato il 25.05.2016 ed il n. 29620229011813934000 oggi impugnato;
-la cartella di pagamento n. 29620110092461319000 è stata notificata in data 01.03.2012 presso la residenza della contribuente. Ha fatto seguito l' avviso di intimazione n. 29620169008146814000 notificato il 25.05.2016 ed il n. 29620229011813934000 oggi impugnato;
-la cartella di pagamento n. 29620130039612516000 è stata notificata in data 05.06.2013 presso la residenza della contribuente. Ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 29620179049822420000 notificato il 27.01.2018 ed il n. 29620229020149764000 oggi impugnato.
Al riguardo, va ricordato che con l'ordinanza n. 6436 del 11/03/2025, la Cassazione ha stabilito che se l'intimazione di pagamento, ex art.50 del D.P.R. 602/1973, non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica.
E nel caso in esame non risultano impugnate le intimazioni di pagamento n. 29620169008146814000 e n.
29620179049822420000, rispettivamente notificate in data 25.05.2016 e 27.01.2018 (notifiche che non sono state contestate dalla ricorrente). Inoltre, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Pertanto, proprio per effetto della normativa emergenziale, deve escludersi qualsiasi prescrizione o decadenza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo così decide: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in euro
923,00 oltre oneri accessori di legge;
nulla per le spese nel rapporto con il Comune di Santa Flavia.
Palermo, 18/12/2025
Il Presidente est.
VI Lo AN
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1217/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via F.zizzo N 24 Int 0000 90017 Santa Flavia PA
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Santa Flavia - Via Consolare,136 90017 Santa Flavia PA
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Santa Flavia 90017 Santa Flavia PA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011813934/000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011813934/000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011813934/000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Comune di Santa Flavia, l'intimazione di pagamento n. 29620229011813934000, notificatale in data
21.09.2022, limitatamente alle sottese cartelle: n. 29620110072811530000 per l'importo complessivo di euro
460,70 richiesto in relazione a tassa rifiuti anno 2011; n. 29620110092461319000 per l'importo complessivo di euro 532,60 richiesto in relazione a tassa rifiuti anno 2012; n. 29620130039612516000 per l'importo complessivo di euro 507,28 richiesto in relazione a tassa rifiuti anno 2012.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi richiesti.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava controdeduzioni, con cui sosteneva l'inammissibilità/ infondatezza del ricorso alla luce della documentazione versata in atti.
Il Comune convenuto non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Esaminati gli atti, risulta che:
-la cartella di pagamento n. 29620110072811530000 è stata notificata in data 02.12.2011 presso la residenza della contribuente. Ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 29620169008146814000 notificato il 25.05.2016 ed il n. 29620229011813934000 oggi impugnato;
-la cartella di pagamento n. 29620110092461319000 è stata notificata in data 01.03.2012 presso la residenza della contribuente. Ha fatto seguito l' avviso di intimazione n. 29620169008146814000 notificato il 25.05.2016 ed il n. 29620229011813934000 oggi impugnato;
-la cartella di pagamento n. 29620130039612516000 è stata notificata in data 05.06.2013 presso la residenza della contribuente. Ha fatto seguito l'avviso di intimazione n. 29620179049822420000 notificato il 27.01.2018 ed il n. 29620229020149764000 oggi impugnato.
Al riguardo, va ricordato che con l'ordinanza n. 6436 del 11/03/2025, la Cassazione ha stabilito che se l'intimazione di pagamento, ex art.50 del D.P.R. 602/1973, non viene impugnata (al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come l'intervenuta prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica.
E nel caso in esame non risultano impugnate le intimazioni di pagamento n. 29620169008146814000 e n.
29620179049822420000, rispettivamente notificate in data 25.05.2016 e 27.01.2018 (notifiche che non sono state contestate dalla ricorrente). Inoltre, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n. 18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che: Comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Pertanto, proprio per effetto della normativa emergenziale, deve escludersi qualsiasi prescrizione o decadenza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo così decide: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in euro
923,00 oltre oneri accessori di legge;
nulla per le spese nel rapporto con il Comune di Santa Flavia.
Palermo, 18/12/2025
Il Presidente est.
VI Lo AN