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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA TE Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 218/2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
E
nato nelle MAURITIUS il 13/10/1984 (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BALDO ELISABETTA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 18.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 18/11/2025 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona con obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali mutamenti di residenza. pagina 1 di 4 2) La casa coniugale, sita in Verona via Bernini Buri n.29, è di proprietà esclusiva della signora e viene Parte_1 assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti;
ella continuerà ad abitarvi unitamente al figlio.
3) Il signor ha già prelevato i propri effetti personali e si è già trasferito in altra abitazione con pieno Parte_2 consenso della moglie ed ha provveduto a spostare la residenza.
Determinazioni economiche per il figlio Per_1
4) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore per il tempo in cui il minore si trova presso lo stesso;
il minore coabiterà stabilmente con la madre ed il padre avrà il diritto-dovere di vederlo e tenerlo con sé, tenuto conto della volontà e degli impegni dello stesso, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo dei genitori:
a) Il signor terrà il figlio con sé il martedì pomeriggio ed a fine settimana alternati prelevandolo da scuola il Parte_2 venerdì e riaccompagnandolo la domenica sera a casa della madre.
b) Il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, comunicando indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno le date prescelte in considerazione della chiusura della scuola e degli impegni extra-scolastici del figlio.
c) Il padre trascorrerà parte delle vacanze pasquali e natalizie con il figlio, concordandole con la madre.
d) Il calendario sopra indicato non è ancora interamente operativo a causa degli impegni lavorativi e di residenza del signor Gli ex coniugi si impegnano ad arrivare alla ripartizione del tempo con il figlio progressivamente, Parte_2 tenendo conto della necessità per il minore di contare sulla stabilità della nuova cornice familiare.
e) I ponti e le festività durante l'anno verranno gestite come da giorni di calendario;
f) Il giorno del compleanno del papà e della mamma così come le festività del 19 marzo e della festa della mamma verranno trascorse con il genitore stesso.
g) Il compleanno del figlio sarà celebrato con le modalità che i genitori concorderanno di volta in volta, tenendo conto anche dei desideri dello stesso.
5) Le parti potranno concordemente modificare l'assetto di esercizio della genitorialità settimanale per esigenze proprie e, soprattutto, del figlio cercando di proseguire nella miglior collaborazione tra loro per garantire al figlio la crescita più sana e serena.
6) Le parti concordano altresì che ogni qualvolta vi sia necessità di gestire il pernottamento del minore per impossibilità di uno dei due genitori ciascuno dovrà preferire l'altro a qualsiasi altra persona.
7) Le parti si impegnano a mantenere buoni rapporti con le rispettive famiglie di origine, al fine di favorire la serenità del minore nella nuova cornice familiare.
8) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto Per_1 corrente indicato dalla signora entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1 pagina 2 di 4 ISTAT Famiglie a far data dal mese di gennaio 2026.
9) Ciascun genitore avrà l'obbligo di concorrere nella misura del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa secondo il vigente Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona, da intendersi in questa sede per integralmente ripetuto e trascritto e che le parti dichiarano di conoscere e di approvare in ogni sua parte. Se la spesa da sostenere rientra tra le spese che debbono essere previamente concordate, il genitore che ritenga necessaria e/o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, con allegato eventuale preventivo di spesa e quest'ultimo, qualora non fosse d'accordo con la spesa o con l'attività proposta per il figlio, dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. In caso di rifiuto immotivato o di mancata comunicazione scritta entro il termine sopra indicato la spesa dovrà essere comunque ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della spesa per la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire a favore del genitore anticipatario entro e non oltre il mese successivo a quello di esibizione delle pezze giustificative.
Determinazioni economiche tra i coniugi
10) L'assegno unico Inps sarà diviso tra i coniugi al 50%.
11) Il signor al fine di contribuire al sostegno economico della signora verserà alla stessa la Parte_2 Parte_1 somma di € 100,00 (cento/00) mensili a titolo di assegno divorzile. Per il resto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter mantenere ciascuno un tenore di vita adeguato.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 488/2025 pubblicata il 03/03/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per pagina 3 di 4 divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore . La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Per_1
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse del medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 274, Parte_2
Parte 1, Anno 2019) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Presidente est.
IA DA TE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA TE Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 218/2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promossa con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
E
nato nelle MAURITIUS il 13/10/1984 (C.F: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BALDO ELISABETTA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 18.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 18/11/2025 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Verona con obbligo del reciproco rispetto e di comunicazione di eventuali mutamenti di residenza. pagina 1 di 4 2) La casa coniugale, sita in Verona via Bernini Buri n.29, è di proprietà esclusiva della signora e viene Parte_1 assegnata alla stessa con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti;
ella continuerà ad abitarvi unitamente al figlio.
3) Il signor ha già prelevato i propri effetti personali e si è già trasferito in altra abitazione con pieno Parte_2 consenso della moglie ed ha provveduto a spostare la residenza.
Determinazioni economiche per il figlio Per_1
4) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa Per_1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, relativi all'istruzione, all'educazione, alla salute tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore per il tempo in cui il minore si trova presso lo stesso;
il minore coabiterà stabilmente con la madre ed il padre avrà il diritto-dovere di vederlo e tenerlo con sé, tenuto conto della volontà e degli impegni dello stesso, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo dei genitori:
a) Il signor terrà il figlio con sé il martedì pomeriggio ed a fine settimana alternati prelevandolo da scuola il Parte_2 venerdì e riaccompagnandolo la domenica sera a casa della madre.
b) Il padre terrà con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, comunicando indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno le date prescelte in considerazione della chiusura della scuola e degli impegni extra-scolastici del figlio.
c) Il padre trascorrerà parte delle vacanze pasquali e natalizie con il figlio, concordandole con la madre.
d) Il calendario sopra indicato non è ancora interamente operativo a causa degli impegni lavorativi e di residenza del signor Gli ex coniugi si impegnano ad arrivare alla ripartizione del tempo con il figlio progressivamente, Parte_2 tenendo conto della necessità per il minore di contare sulla stabilità della nuova cornice familiare.
e) I ponti e le festività durante l'anno verranno gestite come da giorni di calendario;
f) Il giorno del compleanno del papà e della mamma così come le festività del 19 marzo e della festa della mamma verranno trascorse con il genitore stesso.
g) Il compleanno del figlio sarà celebrato con le modalità che i genitori concorderanno di volta in volta, tenendo conto anche dei desideri dello stesso.
5) Le parti potranno concordemente modificare l'assetto di esercizio della genitorialità settimanale per esigenze proprie e, soprattutto, del figlio cercando di proseguire nella miglior collaborazione tra loro per garantire al figlio la crescita più sana e serena.
6) Le parti concordano altresì che ogni qualvolta vi sia necessità di gestire il pernottamento del minore per impossibilità di uno dei due genitori ciascuno dovrà preferire l'altro a qualsiasi altra persona.
7) Le parti si impegnano a mantenere buoni rapporti con le rispettive famiglie di origine, al fine di favorire la serenità del minore nella nuova cornice familiare.
8) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto Per_1 corrente indicato dalla signora entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Parte_1 pagina 2 di 4 ISTAT Famiglie a far data dal mese di gennaio 2026.
9) Ciascun genitore avrà l'obbligo di concorrere nella misura del 50% cadauno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa secondo il vigente Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona, da intendersi in questa sede per integralmente ripetuto e trascritto e che le parti dichiarano di conoscere e di approvare in ogni sua parte. Se la spesa da sostenere rientra tra le spese che debbono essere previamente concordate, il genitore che ritenga necessaria e/o utile la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro, con allegato eventuale preventivo di spesa e quest'ultimo, qualora non fosse d'accordo con la spesa o con l'attività proposta per il figlio, dovrà esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. In caso di rifiuto immotivato o di mancata comunicazione scritta entro il termine sopra indicato la spesa dovrà essere comunque ripartita tra entrambi i genitori al 50%. Il rimborso della spesa per la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire a favore del genitore anticipatario entro e non oltre il mese successivo a quello di esibizione delle pezze giustificative.
Determinazioni economiche tra i coniugi
10) L'assegno unico Inps sarà diviso tra i coniugi al 50%.
11) Il signor al fine di contribuire al sostegno economico della signora verserà alla stessa la Parte_2 Parte_1 somma di € 100,00 (cento/00) mensili a titolo di assegno divorzile. Per il resto i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di poter mantenere ciascuno un tenore di vita adeguato.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 488/2025 pubblicata il 03/03/2025 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per pagina 3 di 4 divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento del figlio minore . La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Per_1
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione del figlio.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse del medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto del minore.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 274, Parte_2
Parte 1, Anno 2019) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Presidente est.
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