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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001020366000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239006526875000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.04.2024, RGR n. 607/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava le seguenti intimazioni di pagamento:
• Intimazione di pagamento n. 299 2023 90010203 66/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01.02.24, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle esattoriali per omesso pagamento tassa automobilistica: - Cartella esattoriale n.29920160015746245000, di € 218,49, asseritamente notificata in data 21.03.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010;
- Cartella esattoriale n.29920160031264107000, di € 298,77, asseritamente notificata in data 05.05.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012;
- Cartella esattoriale n.29920170001110250000, di € 106,50, asseritamente notificata in data 06.03.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012;
- Cartella esattoriale n.29920170009109058000, di € 298,89, asseritamente notificata in data 07.11.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013;
- Cartella esattoriale n.29920180008685988000, di € 288,22, asseritamente notificata in data 13.12.2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014;
• Intimazione di pagamento n. 299 2023 90065268 75/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01.02.24, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle medesime cartelle esattoriali per omesso pagamento tasse automobilistiche;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame deduceva la prescrizione delle somme intimate e la decadenza dell'azione di riscossione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con controdeduzioni depositate l'08.05.2024, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 D.Lgs. n.546/92 e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione confutando le argomentazioni di parte ricorrente, depositando documentazione interruttiva dei termini prescrizionali successiva alla notifica delle cartelle e, confermando il proprio operato.
Si costituiva, infine, la Regione Siciliana che faceva rilevare il difetto di legittimazione passiva riguardo alle cartelle relative agli anni dal 2010 al 2014, essendo la tassa automobilistica della Regione Sicilia stata istituita ai sensi della legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla prescrizione della pretesa creditizia. La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate a titolo di tassa automobilistica.
Orbene, l'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, fissa la scadenza del termine di prescrizione della tassa automobilistica alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Spirato detto termine, qualsiasi pretesa deve intendersi prescritta, in assenza di atti interruttivi intermedi.
Dalla produzione documentale si evince che tutte le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni impugnate sono state notificate oltre il termine previsto ai fini della prescrizione.
Segnatamente:
La cartella n.29920160015746245000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2010 (termine di prescrizione 31.12.2013), è stata notificata in data 21.03.2017;
La cartella n.29920160031264107000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2012, (termine di prescrizione 31.12.2015), è stata notificata in data 05.05.2017;
La cartella n.29920170001110250000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2012 (termine di prescrizione 31.12.2015), è stata notificata in data 06.03.2017;
La cartella n.29920170009109058000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013(termine di prescrizione 31.12.2016), è stata notificata in data 07.11.2017;
La cartella n.29920180008685988000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014 (termine di prescrizione 31.12.2017), è stata notificata in data 13.12.2018.
L'assorbente eccezione di prescrizione deve, pertanto, ritenersi fondata.
Stante il rilievo formale relativo alla prescrizione dei crediti, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di PA, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Così deciso in PA, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001020366000 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239006526875000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.04.2024, RGR n. 607/24, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava le seguenti intimazioni di pagamento:
• Intimazione di pagamento n. 299 2023 90010203 66/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01.02.24, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle esattoriali per omesso pagamento tassa automobilistica: - Cartella esattoriale n.29920160015746245000, di € 218,49, asseritamente notificata in data 21.03.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2010;
- Cartella esattoriale n.29920160031264107000, di € 298,77, asseritamente notificata in data 05.05.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012;
- Cartella esattoriale n.29920170001110250000, di € 106,50, asseritamente notificata in data 06.03.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012;
- Cartella esattoriale n.29920170009109058000, di € 298,89, asseritamente notificata in data 07.11.2017, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013;
- Cartella esattoriale n.29920180008685988000, di € 288,22, asseritamente notificata in data 13.12.2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014;
• Intimazione di pagamento n. 299 2023 90065268 75/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 01.02.24, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle medesime cartelle esattoriali per omesso pagamento tasse automobilistiche;
sostenendone la illegittimità.
A sostegno del gravame deduceva la prescrizione delle somme intimate e la decadenza dell'azione di riscossione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con controdeduzioni depositate l'08.05.2024, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 D.Lgs. n.546/92 e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione confutando le argomentazioni di parte ricorrente, depositando documentazione interruttiva dei termini prescrizionali successiva alla notifica delle cartelle e, confermando il proprio operato.
Si costituiva, infine, la Regione Siciliana che faceva rilevare il difetto di legittimazione passiva riguardo alle cartelle relative agli anni dal 2010 al 2014, essendo la tassa automobilistica della Regione Sicilia stata istituita ai sensi della legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015.
All'udienza del 16.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Giudice ritiene dirimente ed assorbente ogni altro motivo di ricorso l'eccezione in ordine alla prescrizione della pretesa creditizia. La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme intimate a titolo di tassa automobilistica.
Orbene, l'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con la legge 28 febbraio 1983 n. 53, fissa la scadenza del termine di prescrizione della tassa automobilistica alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.
Spirato detto termine, qualsiasi pretesa deve intendersi prescritta, in assenza di atti interruttivi intermedi.
Dalla produzione documentale si evince che tutte le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni impugnate sono state notificate oltre il termine previsto ai fini della prescrizione.
Segnatamente:
La cartella n.29920160015746245000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2010 (termine di prescrizione 31.12.2013), è stata notificata in data 21.03.2017;
La cartella n.29920160031264107000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2012, (termine di prescrizione 31.12.2015), è stata notificata in data 05.05.2017;
La cartella n.29920170001110250000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2012 (termine di prescrizione 31.12.2015), è stata notificata in data 06.03.2017;
La cartella n.29920170009109058000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013(termine di prescrizione 31.12.2016), è stata notificata in data 07.11.2017;
La cartella n.29920180008685988000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014 (termine di prescrizione 31.12.2017), è stata notificata in data 13.12.2018.
L'assorbente eccezione di prescrizione deve, pertanto, ritenersi fondata.
Stante il rilievo formale relativo alla prescrizione dei crediti, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di PA, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Così deciso in PA, addì 16 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico