Articolo 1 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 2
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21 aprile 1979
Art. 1. Nomina a magistrato di tribunale

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.
In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.
Entrata in vigore il 21 aprile 1979
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