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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5135/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BOCCARDO PAOLA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità di accompagnamento, contestando le conclusioni del consulente tecnico in fase di
ATP, anche in considerazione di un aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha infatti risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “Diagnosi medico legale:
Severa poliartrosi a grave incidenza deambulatoria;
Meningioma petro-clivale dx in follow-up;
Cardiopatia ipertensiva e insufficienza venosa arti inferiori;
BPCO; IRC in Incontinenza urinaria;
Ipoacusia bilaterale;
MRGE. In corso dell'espletato accertamento peritale, previo esame della documentazione medica ed effettuazione di visita medico-legale, si è potuto accertare lo status psicofisico, e soprattutto il secondo, della perizianda apparso globalmente compromesso in misura significativa in relazione alla duplice domanda. Infatti, ai fini dell'oggetto di richiesta, è risultata utile l'oggettività clinica rilevata in relazione alle condizioni del soggetto, su sedia a rotelle, movente solo per pochissimi passi, brevi tratti, necessitante di aiuto anche nei cambi postura che avvengono solo supportati. Contestualmente si è palesato un lieve deficit mnesico da inquadrare come iniziale declino cognitivo senile. Sussistono inoltre tutte le condizioni patologiche elencate in voce diagnosi e compromettenti l'apparato cardio-respiratorio, nefro-urinario, neurologico, uditivo: globalmente intese sono causa della certa e permanente inabilità totale come già accertata. Tuttavia, si sottolinea come la perizianda sia apparsa, per quanto sopra oggettivamente visibile in corso di esame clinico, non in condizioni di poter provvedere in autonomia alla propria cura, igiene, sostentamento e mansioni quotidiane e conseguentemente si ritiene necessiti di essere assistita in modo assiduo e costante per il compimento di detti ordinari atti. Il quadro è il risultato quindi degli effetti invalidanti delle patologie predette, contemporaneamente insistenti sulla persona in modo negativo ma soprattutto determinato da quanto a carico dell'apparato osteoarticolare altamente deficitario in modo inemendabile. Nello specifico, infatti, si deduce che il soggetto da anni, nonostante di età non avanzata, è portatore di malattia degenerativa artrosica ad estrinsecazione polidistrettuale (rachide, anche, ginocchia), con particolare incidenza su colonna e ginocchia.
Dall'esame documentale emerge sin dagli anni 2015-2016 una condizione lombosacrale plurima di discopatie, ernie, spondilolistesi e di gonartrosi bilaterale, maggiore a sx, in soggetto con vizio di colonna, avanzata cifosi dorsale e scoliosi ad S italica. Dette basi sono state motivo di peggioramento negli anni seguenti, come documentato dalle numerose indagini strumentali e visite specialistiche ortopediche e fisiatriche eseguite, giungendo così ad inficiare la funzionalità dei distretti, scarsamente responsivi ai trattamenti farmacologici e fisici comunemente in uso, in misura tale da far sì che fosse necessario, nonostante intervento di artroprotesi ginocchio sx dell'ottobre
'19, inizialmente il supporto ortesico busto lombare e l'ausilio di carrello deambulatore (prescrizione febbraio '22) e infine, novembre '23, anche di sedia pieghevole (ASL autorizzata 23.11.23). In sostanza in atti si documenta da inizi 2022 a novembre 2023, un graduale viraggio peggiorativo delle condizioni fisiche della come si può evincere anche da esame obiettivo di visite specialistiche Pt_1
(22.11.23 ASL ambulatorio geriatria 'deambulazione con aiuto del girello a piccoli passi per brevi tratti, cambi postura assistiti, rallentamento motorio globale'). Detto riscontro, a parere di questo
CTU, è da ritenersi inficiante in misura severa e utile il grado di autonoma gestione quotidiana del soggetto sia in ambito domestico per igiene, sostentamento e cura della persona che all'esterno per le IADL in genere, risultando gravemente ridotta la capacità individuale di spostamento e movimento, punto di arrivo di uno status patologico datato ed evoluto nel tempo in modo negativo.
Consegue pertanto che l'attuale oggettivata perdita di autonomia da grave compromissione fisica, necessita certamente di costante assistenza giornaliera per esplicare le varie mansioni e quindi dell'indennità di accompagnamento. Relativamente poi ai benefici previsti dalla Legge 104/92, considerato che 'e' persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà……..e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione', e ancora 'qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale….., la situazione assume connotazione di gravità', si reputa che per la perizianda, sulla scorta di quanto sopra e del grave quadro, ricorra anche la condizione di handicap in situazione di gravità sec. art.
3. co. 3 e che la stessa possa conseguentemente usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92 per sé e per gli aventi diritto. Relativamente poi all'epoca di decorrenza di entrambi, stante l'obiettività clinica attuale ma soprattutto, come osservato, valutate tutte le prove documentali disponibili, si reputa opportuno indicare, differentemente dal
CTU di ATP che verosimilmente ha valutato il soggetto in un momento di modesta espressività della malattia, dicembre 2023 epoca immediatamente successiva a documentato peggioramento della condizione deambulatoria e a prescrizione anche di sedia aggiuntiva al già concesso girello.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi CP_1 alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti extra- sanitari deve essere quindi demandato all' e il pagamento della prestazione è subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa del
21.09.2022 che al ricorso giudiziario per ATP del 09.05.2023, le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
27.04.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 da DICEMBRE 2023 e condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennità di accompagnamento oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 06.11.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo