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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/06/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione Prima Civile
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. RG 3546 dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. ER Belloni Peressutti,
- attori contro
(C.F.: ), in persona del suo Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Stropparo, Parte_3
- convenuto con l'intervento volontario di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Marco De Cristofaro,
- terza intervenuta
Oggetto: impugnativa di delibera assembleare
Conclusioni: per parte attrice: Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, preliminarmente, dichiarare inammissibile l'intervento della società con condanna alla refusione CP_2 delle spese di lite;
nel merito, per i motivi illustrati in atti, accertare la nullità della delibera dell'assemblea del CP_1
di cui al punto n. 7 dell'o.d.g. riportato nel verbale del 23.4.2024, ovvero, in via subordinata,
[...] annullare la medesima delibera;
in ogni caso, con refusione delle spese di lite. per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Nel merito: rigettare ciascuno dei motivi di impugnazione per inesistenza/nullità e/o annullabilità della delibera assembleare assunta sub punto n. 7 dell'odg in data 24.4.2024 dal . In ogni caso: con vittoria di spese e compensi e loro distrazione a vantaggio del procuratore Controparte_1
antistatario ex art. 93 c.p.c.
per parte intervenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, contariis rejectis, così decidere sull'impugnativa di delibera assembleare promossa dagli attori, e sulla pedissequa istanza di sospensiva
In via preliminare di rito: riconoscersi la legittimazione all'intervento di Nel merito: respingersi l'avversa CP_2 impugnativa per tutte le ragioni già esposte e dettagliatamente spiegate in atti.
In ogni caso: con piena vittoria di spese e loro distrazione a vantaggio del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione di data 8.7.2024 ritualmente notificato, i condomini e Parte_2 [...] convenivano in giudizio il innanzi al Tribunale di Padova per sentire Pt_1 Controparte_1 accertare l'inesistenza o in via subordinata la nullità o, in via di ulteriore subordine l'annullamento della delibera assembleare adottata dal in data 23 aprile 2024, al punto 7 dell'ordine del Controparte_1 giorno, con la quale l'assemblea aveva approvato la “Proposta effettuata dalla soc. di stipula Controparte_3 da parte del di un contratto oneroso di concessione di godimento, a sulla parte del muro Controparte_1 CP_2 perimetrale che separa il medesimo dal “ secondo lo schema contrattuale CP_4 CP_1 CP_1 CP_5 allegato. Vedasi comunicazione allegata 15/04/2024”.
Nella specie gli attori deducevano: i) di essere titolari, ciascuno, di un appartamento ricompreso nel a Padova in via Umberto I n. 99 ove risiedevano e che anche la società Controparte_1 [...]
(di seguito “ ) era proprietaria di un'unità al piano terra del medesimo CP_3 CP_3
Condominio che concede in locazione a terzi;
ii) che il confina con il Controparte_1
ubicato al civico 91 della medesima via Umberto I, dove altra società, la Controparte_6
Immobiliare Tosca s.s. di SA ER & C. (di seguito “Immobiliare Tosca”), è proprietaria di un negozio al piano terra adiacente all'immobile del intestato a Controparte_1 Controparte_3 Con iii) che una terza società, (di seguito “ ), ha preso in locazione da e da CP_2 CP_3
Immobiliare Tosca entrambe le suindicate unità del piano terra adiacenti per farne un spazio unico dove esercitare la propria attività di ristorazione, eliminando il muro che le divideva e che separava anche il dal innovando anche gli impianti preesistenti Controparte_1 Controparte_6 nelle due distinte unità (idraulico, di climatizzazione, elettrico) e collegandoli tra loro e destinandoli a servire anche l'unità di Immobiliare Tosca ricompresa nel;
iv) che tale CP_1 CP_5 condotta era stata posta in essere contro la volontà dei condomini del che con Controparte_1 delibera d'assemblea del 28.6.2021 aveva negato a l'autorizzazione in tal senso sicchè il CP_3 aveva poi agito in giudizio in via possessoria avanti al Tribunale di Padova che, Controparte_1 con ordinanza di data 12.8.2023 confermata in sede di reclamo, riconosceva lo “spoglio violento” Con perpetrato ai danni del dalla società quale autrice materiale e dalla società Controparte_1 quale autrice morale e condannava entrambe al ripristino dello status quo ante, al quale CP_3 erano tuttavia rimaste inadempienti; v) che con delibera di data 23.4.2024 l'assemblea del CP_1
approvava con il voto favorevole di 7 dei 12 condomini, che rappresentavano 531,67 millesimi
[...] di proprietà quanto proposto al punto n. 7 dell'Ordine del Giorno intitolato “Proposta soc. CP_3
[... di stipula da parte del “ ” di un contratto oneroso di concessione di godimento, a sulla CP_1 CP_1 CP_2 parte del muro perimetrale condominiale che separa il condominio medesimo dal condominio : secondo lo CP_5 schema contrattuale allegato. vedasi comunicazione allegata 15/04/2024” e dopo tale votazione KB e CP_3 inunciavano al “merito possessorio” e invitavano l'amministratore del a
[...] Controparte_1 sottoscrivere la convenzione acclusa al verbale del 23.4.2024; vi) che il contenuto della convenzione alla
quale si era riferita la votazione intervenuta in assemblea il 23.4.2024 tendeva ad aggirare il contenuto del provvedimento ripristinatorio emesso dal Tribunale e implicava una sorta di “convalida” Con dell'operazione illecita già compiuta sui beni comuni da e nel 2021, autorizzando la CP_3 concessione per la durata probabile 18 anni, considerato che la concessione del muro perimetrale - che in parte non esisteva già più - per il canone simbolico annuo di € 1000,00 avrebbe avuto la durata di 9 anni con rinnovo tacito, salva disdetta alla prima scadenza destinata tuttavia a rimanere “inefficace se non approvata dall'assemblea del con lo stesso quorum deliberativo con cui è stato approvato il presente CP_1 CP_1 contratto”; vii) che la delibera impugnata doveva ritenersi inesistente non risultando dalla lettura del verbale che alcuna delibera era stata assunta, non essendo ivi esplicitato che il Controparte_1 aveva approvato la sottoscrizione della discussa convenzione;
viii) che in ogni caso la delibera doveva ritenersi nulla in quanto avente oggetto impossibile, posto che la convenzione da sottoscrivere Con concedeva in godimento un bene che non esisteva più, ovvero il muro comune che aveva già illegittimamente rimosso e che era stata condannata a ripristinare e comunque la delibera sopprimeva il diritto appartenente non solo al ma anche ai suoi singoli partecipanti costituito Controparte_1 dall'ordinanza del Tribunale di Padova passata in giudicato con la quale era stata ordinata la rimessione in pristino stato del muro e degli impianti;
viii) che in via subordinata la delibera era annullabile in quanto adottata in difetto della necessaria maggioranza posto che l'adesione a tale convenzione attribuiva facoltà riguardanti l'esecuzione di opere sui beni comuni eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'abbattimento del muro perimetrale e la messa in comunicazione degli impianti, opere che costituivano innovazioni ex art. 1120 c.c. e che necessitavano quindi del voto favorevole dei condomini che rappresentavano almeno i 2/3 del valore del fabbricato. Con successiva istanza urgente gli attori chiedevano la sospensione inaudita altera parte della delibera impugnata rappresentando che, nelle more del giudizio su richiesta della condomina era stata convocata per il giorno CP_3
26.09.2024 l'assemblea condominiale per deliberare sia il conferimento dell'incarico all'Amministratore a sottoscrivere il contratto oggetto della deliberazione impugnata, sia la “chiusura” del procedimento esecutivo iscritto al n. di rg. 766 dell'anno 2024, promosso dal contro Controparte_1 [...]
e avanti al Tribunale di Padova, per l'esecuzione delle ordinanze emesse dal CP_3 CP_2
Tribunale di Padova il 16.08.2023 e il 24.11.2023.
Con provvedimento di data 25.09.2024 il Tribunale ritenuta prima facie la sussistenza dei relativi presupposti sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della impugnata delibera, sospensione che tuttavia in seguito revocava all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 07.10.2024 e alle costituzioni in giudizio del CP_1 convenuto e della società intervenuta.
Nella specie costituendosi in giudizio il contestava la fondatezza di tutti i motivi di CP_1 impugnazione della delibera e allegava che: i) il verbale riportava l'esito della deliberazione dell'assemblea, con cui il approvava a maggioranza l'oggetto del punto 7 dell'ordine del CP_1 giorno;
ii) l'oggetto della delibera era possibile avendo ad oggetto l'esistenza del muro perimetrale interessato da un foro funzionale a mettere in comunicazione le due unità immobiliari, prevedendo l'accordo espressamente la possibilità di mantenere il varco esistente per tener in comunicazione le due unità immobiliari;
iii) infondata era la doglianza attorea a mente della quale l'approvazione della delibera finirebbe di fatto per “sopprimere” il diritto alla rimessione in pristino del muro perimetrale costituito dall'ordinanza del Tribunale di Padova, non godendo gli attori di alcun diritto di cui l'assemblea non possa disporre, essendo sufficiente al riguardo la maggioranza di cui all'art. 1136, co. 2, non essendovi in ogni caso alcuna rinuncia agli effetti del provvedimento del Tribunale di Padova, muovendo
l'accordo negoziale avversato dagli attori dal riconoscimento della portata della statuizione, che acclarava l'inesistenza di un diritto in capo a ad aprire e utilizzare il varco realizzato sul muro CP_2 perimetrale con condanna alla rimessione in pristino dei luoghi, non impedendo tale CP_4 Con statuizione al di concedere in godimento a il detto muro perimetrale verso CP_1 corrispettivo di un prezzo, limitandosi a disciplinare un diritto personale e temporaneo, di fondamento Con obbligatorio di godimento di quel muro a favore di iv) infondata era la censura relativa alla asserita violazione delle maggioranze di legge richieste dall'art. 1120 c.c. non essendo riconducibile alla disciplina delle innovazioni ex art. 1120 c.c. alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la concessione in godimento del muro perimetrale per la durata inferiore a nove anni realizzata su disposizione, a spese e nell'interesse del terzo cessionario del godimento del muro, ossia per la quale era sufficiente la maggioranza semplice prevista per gli atti di ordinaria CP_2 amministrazione dai commi 2 e 3 dell'art. 1136 c.c.; v) infondata era del pari la censura mossa alla delibera impugnata per l'asserita incongruenza tra l'ordine del giorno e il contenuto del regolamento Con contrattuale proposto da essendo stata omessa la parte del punto 7 dell'ordine del giorno che espressamente rinviava alla bozza di accordo inviata a tutti i condomini assieme alla convocazione dell'assemblea.
Anche la interveniente società la quale aveva sottoposto ai condomini del CP_2 CP_1
il contratto di cessione di diritto di godimento che l'assemblea condominiale aveva approvato
[...] con la delibera impugnata deduceva la infondatezza delle censure mosse da parte attrice alla delibera impugnata allegando: i) che la delibera aveva ad oggetto la costituzione di un diritto di godimento su di un bene esistente ovvero il muro perimetrale;
ii) che la convenzione non convalidava l'operazione illecita già compiuta sul bene comune che non sopprimeva i diritti riconosciuti dalle ordinanze interdittali del Tribunale di Padova, stante la natura obbligatoria dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto e l'impegno di Kb a provvedere al ripristino in caso di inadempimento alle obbligazioni regolate nel contratto;
iii) la valenza meramente temporanea e cautelativa della rinuncia all'esecuzione oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il giorno 26.9 disponendo il e CP_1 gli attori di un titolo (le ordinanze interdittali) con il quale dare impulso ad un eventuale nuovo esperimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. ed essendo volta ad evitare la responsabilità del nei confronti di per non aver dato esecuzione, senza giustificato motivo, al CP_1 CP_2 contratto pur approvato in sede assembleare;
iv) la infondatezza della censura relativa alla carenza delle maggioranze di legge costituendo la concessione del diritto di godimento del bene comune atto di ordinaria amministrazione per il quale era sufficiente la maggioranza semplice prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 1136 c.c.
Con note autorizzate in replica gli attori eccepivano il difetto di legittimazione ad intervenire di e replicavano alle deduzioni svolte da quest'ultima e dal ribadendo: i) la nullità CP_2 CP_1 della delibera in quanto avente un oggetto impossibile e comportando la rinuncia al diritto spettante al Condominio ed a ciascun condomino che il muro perimetrale esista e svolga la propria funzione di delimitazione spaziale dei confini dello stesso;
ii) la violazione delle maggioranze di legge CP_1 richieste per la sua approvazione essendo necessario il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino non meno dei 2/3 del valore del fabbricato;
iii) che la pronuncia delle SS.UU. richiamata dalla difesa del riguardava una specifica fattispecie diversa dall'ipotesi sub judice non CP_1 potendosi autorizzare in condominio con una maggioranza inferiore a quella prevista dall'art. 1120 c.c. una “innovazione” quale doveva considerarsi la “locazione” che abilita il conduttore ad alterare la consistenza e la destinazione del muro perimetrale;
iv) l'esistenza del periculum in mora essendo
meritevole di tutela lo status quo ante precedente allo spoglio e già tutelato con i provvedimenti possessori divenuti definitivi e rimasti ineseguiti, anche considerata la comparazione tra gli interessi in gioco posto l'interesse degli attori accertato in sede possessoria a preservare il loro diritto all'esistenza del muro ed al suo ripristino e il rischio di perdere la soddisfazione di tale diritto a seguito dell'esecuzione della delibera sub judice, con la firma del contratto di locazione. Allegavano, in aggiunta, ulteriori questioni e profili di invalidità della delibera impugnata in quanto: dalla maggioranza che la aveva votata doveva essere stralciato il voto di essendo in conflitto di interessi;
la Controparte_3 delibera autorizzava l'apertura di un varco su un muro portante e la conclusione di un contratto di locazione a canone vile e, come tale, privo di causa e di durata ultranovennale e non infranovennale.
Con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. parte convenuta e parte interveniente eccepivano la inammissibilità della mutatio libelli effettuata da parte attrice la quale aveva dedotto tardivamente solo con il deposito delle note autorizzate di replica nuove censure di invalidità della delibera e all'udienza del giorno 27.1.2025 il giudizio veniva rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.6.2025 con concessione di termine alle parti per il deposito di note conclusive. Di seguito all'udienza del 16.6.2025 comparivano i procuratori delle parti i quali discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni precisate in epigrafe e il Giudice riservava la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt. 45, comma 17 e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si considera altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli scritti difensivi dimessi dalle parti, come sopra riassunto, va detto che all'esito del giudizio le domande attoree devono ritenersi infondate e vanno per l'effetto rigettate.
In via preliminare deve osservarsi che l'intervento in giudizio di deve ritenersi legittimo ex art. CP_2
105 c.c., in quanto sorretto da un interesse giuridico concreto e attuale che dipende direttamente dall'esito del giudizio pendente tra gli attori e il convenuto. CP_1
Nella specie è soggetto direttamente interessato all'esecuzione della delibera impugnata, in CP_2 quanto la stessa ha ad oggetto la concessione, in suo favore, del godimento esclusivo del muro perimetrale del fabbricato, per la durata di nove anni, a fronte del pagamento di un corrispettivo annuale.
L'intervento di non è dunque sorretto da un interesse “di fatto” o meramente economico ma CP_2 da un interesse giuridico specifico, giacché la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento della delibera impugnata determinerebbe il venir meno del presupposto necessario per la conclusione del contratto di concessione e l'interveniente perderebbe quindi ogni legittima aspettativa alla sua esecuzione.
Né può ritenersi che tale interesse sia solo ipotetico o eventuale per il solo fatto che la convenzione non sia stato ancora sottoscritta: la legittimazione ad intervenire presuppone difatti un nesso funzionale con la res litigiosa e non l'attualità del rapporto negoziale e nel caso de quo la delibera impugnata si pone come presupposto necessario e sufficiente per la stipula del contratto di concessione sicchè la posizione giuridica dell'interveniente dipende all'evidenza dall'esito della lite tra attori e condominio.
Si deve pertanto concludere per l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente, ai fini della sua legittimazione, l'incidenza del provvedimento richiesto sul piano della posizione soggettiva dell'interveniente il quale nella specie difende un assetto negoziale approvato dal CP_1 convenuto con la delibera impugnata nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va osservato che devono ritenersi inammissibili le censure alla delibera impugnata introdotte da parte attrice solo con il deposito delle note autorizzate in replica di data 28.10.2024. I vizi delle deliberazioni condominiali devono essere fatti valere, a pena di decadenza, nel termine previsto dal secondo comma di cui all'art. 1137 c.c. con riferimento puntuale ai motivi dedotti. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione non è consentito introdurre, nel corso del giudizio, nuove cause petendi o ulteriori motivi di impugnazione, in quanto ciò integrerebbe un esercizio tardivo e inammissibile di un'azione impugnatoria diversa, configurandosi come mutatio libelli, non consentita (cfr. Cass. n. 16675 del 2018). In ragione di ciò devono pertanto ritenersi inammissibili i diversi motivi di impugnazioni proposti da parte attrice in corso di causa oltre i termini di cui all'art. 1137 c.c. e non contenuti nell'atto di citazione integranti in quanto tali un'indebita e tardiva diversificazione dell'azione.
Venendo quindi all'esame delle censure alla delibera impugnata mosse con l'atto introduttivo del presente giudizio, va ricordato che la presente controversia è stata promossa da due condomini del al fine di ottenere la declaratoria di inesistenza ovvero di nullità ovvero, in via Controparte_1 subordinata, l'annullamento della delibera assembleare adottata in data 23 aprile 2024, punto 7 dell'ordine del giorno, con la quale è stata approvata la concessione in godimento, per la durata di anni 9 di una porzione del muro perimetrale condominiale, già oggetto di demolizione, alla società CP_2 la quale aveva preso in locazione da e da Immobiliare Tosca due unità adiacenti site al CP_3 piano terra ma facenti parti di due distinti condomini, per farne un spazio unico dove esercitare la propria attività di ristorazione, eliminando il muro che le divideva e che separava i condomini ed innovando anche gli impianti preesistenti nelle due distinte unità.
La delibera contestata è strettamente connessa a vicende pregresse: risulta accertato in giudizio che la società pur priva di titolo, ha proceduto all'abbattimento di una porzione del muro CP_2 perimetrale comune, unendo fisicamente le suddette due unità immobiliari appartenenti a fabbricati distinti ( e , confondendone gli impianti e modificando Controparte_1 Controparte_6 la conformazione originaria dei locali.
Tale condotta è stata ritenuta dall'intestato Tribunale come spoglio illegittimo, con conseguente condanna alla rimessione in pristino. La società non ha dato esecuzione all'ordine giudiziale e CP_2 il convenuto ha successivamente approvato la delibera qui impugnata. CP_1
Gli attori hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, senza riproporre la domanda originariamente svolta di dichiarare la inesistenza della delibera impugnata, la quale pertanto deve ritenersi rinunciata.
Le censure attoree di nullità della delibera impugnata sono infondate.
L'oggetto della delibera impugnata è determinato e consiste nell'approvazione di un contratto oneroso e temporaneo per il godimento temporaneo di una porzione determinata del muro perimetrale che separa il dal Controparte_1 Controparte_6
L'oggetto del contratto approvato è inoltre possibile essendo costituito da un bene esistente, ovvero il muro perimetrale, pur nella specie parzialmente interrotto nella sua materialità stante la precedente apertura di un varco all'interno dello stesso.
Del pari infondata è la doglianza attorea per cui la delibera sopprimerebbe il diritto riconosciuto al e a ciascuno dei suoi partecipanti dai provvedimenti interdittivi emessi dal Tribunale di CP_1
Padova, considerato che l'accordo negoziale sotteso alla delibera impugnata presuppone espressamente il riconoscimento della portata degli stessi.
Nella specie la delibera non comporta attribuzione di diritti reali né costituzione di servitù, ma si limita ad approvare un contratto a titolo oneroso, di durata novennale, revocabile, disciplinando quindi un diritto personale e temporaneo, di fondamento obbligatorio, di godimento di una porzione determinata del muro perimetrale a favore di CP_2
Tale atto rientra nella facoltà di gestione dell'assemblea condominiale e il deliberato è quindi espressione della volontà dell'assemblea che può legittimamente disporre del diritto alla rimessione in pristino del muro perimetrale senza lesione alcuna dei diritti del e dei suoi partecipanti. CP_1
La circostanza che il bene sia stato, in parte, oggetto di un intervento abusivo non comporta automaticamente l'illiceità dell'oggetto della delibera: al contrario, come sopra esposto ciò rientra nella sfera di discrezionalità dell'assemblea, che può legittimamente valutare l'opportunità di regolarizzare, mediante l' attribuzione di un diritto personale di godimento, una situazione di fatto già determinatasi, anche in pendenza di un titolo giudiziale di segno contrario, scelta che non comporta tuttavia alcuna rinuncia definitiva ai suoi effetti.
Anche la domanda di annullamento della delibera impugnata per l'asserito difetto del quorum richiesto dal disposto di cui all'art. 1120 cc. è infondata e va rigetta.
Secondo l'assunto attoreo l'accordo negoziale sotteso alla delibera autorizzerebbe la esecuzione di opere costituenti una “innovazione” comportante una modifica permanente della destinazione e della funzione del bene comune.
Tale qualificazione non appare condivisibile.
Deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 1120 c.c. costituisce innovazione non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l'entità materiale del bene comportandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere.
La distinzione tra modifica ed innovazione si collega all'entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune nel senso che laddove la modificazione della cosa comune non assuma il suddetto rilievo e risponda solo allo scopo di potenziare o rendere più comodo l'uso del bene comune, lasciandone immutata la consistenza e destinazione, si versa nell'ambito dell'art. 1102 c.c. che pur dettato in materia di comunione in generale, è applicabile in tema
di condominio per il richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c. (cfr. Cass. n. 240/1997 e Cass. n. 8622/1998).
Dal compendio documentale versato in giudizio risulta che:
- la porzione di muro perimetrale concessa in godimento insiste all'interno di due unità private collocate al piano terra dei condomini e;
CP_5 CP_1
- le suindicate due unità private non hanno accesso diretto al condominio ma solo accesso indipendente dalla pubblica via;
- la porzione di muro perimetrale che separa le due unità non è direttamente utilizzabile da parte dei condomini;
- il varco nel muro perimetrale non consente a terzi di accedere al condominio o a spazi comuni ma solo di collegare le suddette unità private all'interno delle quali insiste;
- il varco nel muro, verosimilmente databile sin dalla edificazione dei due fabbricati, prima degli interventi demolitori posti in essere da era stato tamponato con un elemento divisorio in CP_2 laterizio gravante solo sul suolo del lasciando una nicchia sul suolo del Controparte_6
(cfr. c.t.u. Ing. . Controparte_1 CP_7
- la funzione primaria del muro perimetrale oggetto di godimento è di segnare il confine tra i due condomini e;
CP_1 CP_5
I suddetti elementi portano quindi ad escludere la natura innovativa della delibera impugnata considerato che essa non comporta alcuna modifica permanente della destinazione e della funzione della porzione del muro perimetrale concesso in godimento a che costituisce bene comune CP_2 non direttamente utilizzabile e/o fruibile da parte degli altri condomini.
Quanto all'intervento materiale autorizzato, vale a dire l'apertura o meglio il mantenimento del varco nel muro comune, deve rilevarsi che esso non modifica la funzione essenziale del manufatto, né incide sulla statica dell'edificio.
Dalla documentazione acquisita e in assenza di prova contraria, risulta infatti che il tratto interessato è costituito da semplici laterizi privi quindi di alcuna funzione portante. Alcun elemento tecnico consente, dunque, di qualificare la porzione del muro in questione come strutturalmente essenziale o parte della struttura portante dell'edificio.
Nè può ritenersi che la presenza del varco nel muro possa in alcun modo pregiudicare la funzione primaria di quest'ultimo di segnare il confine tra i due complessi condominiali e , CP_1 CP_5 considerato che esso si inserisce in un contesto di collegamento interno tra due unità di proprietà esclusiva, senza incidenza alcuna sulla fruibilità, sull'accesso o sull'uso degli spazi comuni da parte degli altri condomini.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto escludersi che la delibera impugnata abbia ad oggetto una innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c., trattandosi piuttosto di un atto di gestione del patrimonio comune, volto a consentirne un uso indiretto dello stesso compatibile con la sua destinazione.
Appurato che la delibera impugnata non si configura quale innovazione, la sua validità deve essere quindi valutata alla stregua di quanto disposto dall'art. 1136, comma 2, c.c., che richiede la maggioranza
degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell'edificio, siccome statuito anche dalla suprema Corte di Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n. 8434 del 27.04.2020 richiamata anche dal convenuto e dalla società intervenuta, per cui «la CP_1 concessione in uso esclusivo di un bene comune a terzi può essere validamente deliberata con la maggioranza semplice di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., quando l'utilizzazione non comporta alterazioni definitive della destinazione o della struttura del bene».
Dagli atti risulta che la delibera è stata approvata all'esito di un'assemblea regolarmente convocata e validamente costituita, con partecipazione di condomini rappresentanti 650 millesimi e il voto favorevole espresso dai condomini titolari di 510 millesimi, quorum sufficiente ai sensi del suindicato disposto di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., trattandosi, in ragione della durata novennale, di atto di ordinaria gestione patrimoniale.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto le domande attoree devono ritenersi infondate e vanno quindi rigettate. In considerazione dell'esito della lite, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza della lite da € 5.201 a € 26.000,00 ai valori medi sulla base del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice presso il Tribunale di Padova dott.ssa Francesca Marchiori definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
- rigetta le domande proposte da e e per l'effetto dichiara legittima ed Parte_2 Parte_1 efficace la delibera assembleare del del 23 aprile 2024, punto 7 O.d.G.; Controparte_1
- condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del e della Controparte_1 società interveniente che liquida per ciascuna parte, in complessivi € 5.077,00 oltre spese CP_2 generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Prof. Marco De Cristofaro difensore di e in favore dell'avv. Alberto Stropparo difensore del CP_2 CP_1
i quali si sono dichiarati antistatari.
[...]
Padova, 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Marchiori