Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10784/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. RAHO MARCELLO Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CURSANO FRANCESCA e l'avv. DE GIUSEPPE DAVIDE Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' – dopo aver premesso che in data 1.9.2023, il Giudice del Lavoro di Lecce, su ricorso Pt_1 proposto dal nominato indicato in epigrafe, con proprio decreto n. 885/23 ha ingiunto all di Pt_1 pagare al ricorrente la somma di € 1.435,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese diritti ed onorari di procedura, a titolo di mancata corresponsione di arretrati pensionistici sulla pensione cat. INVCIV n. 07674052 – ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante la palese infondatezza dell'ingiunzione di pagamento emessa in danno dell' . Controparte_2
La parte resistente ha chiesto: rigettare l'opposizione perché integralmente infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato.
L'opposto (che in questa sede è convenuto formale ma attore sostanziale) ha infatti adempiuto all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria
(arretrati pensionistici sulla pensione cat. INVCIV n. 07674052). Al riguardo, si deve rilevare che non è in contestazione il suo diritto all'assegno di invalidità civile, ma solo la decorrenza della prestazione, in quanto “Con provvedimento del 20.7.2021, modello TE08, liquidava gli Pt_1 arretrati di pensione cat. INVCIV n.07674052 solo dal giugno 2021 nonostante il ricorrente avesse allegato al Modello AP70 apposita dichiarazione indicante la decorrenza al 1.1.2021”
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2. Con raccomandata datata 2.3.2019 l' trasmetteva al verbale sanitario contenente il giudizio definitivo CP_2 CP_1 della Commissione Medica, la quale, a seguito di visita del 19.2.2019, riconosceva in capo al GN
lo status di “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa” al 75%, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda, ovvero dal 26.7.2018 e revisione nel mese di febbraio 2020.
3. La visita di revisione, ab origine prevista per il febbraio 2020, a seguito di numerosi solleciti da parte del veniva effettuata in data 20.5.2021. 4. Con verbale del 20.5.2021 la Commissione CP_1
Medica riconosceva in capo al GN lo status di “invalido con riduzione permanente CP_1 della capacità lavorativa” al 74%, con decorrenza del 20.5.2021 e con revisione nel maggio 2022.
5. Con modello TE08 del 20.7.2021 l' liquidava gli arretrati di pensione cat. INVCIV n.07674052 Pt_1 riconoscendo, tuttavia, la decorrenza della prestazione solo dal giugno 2021 nonostante il GN
avesse allegato al Modello AP70 (riportante i dati socioeconomici necessari per la CP_1 concessione e l'erogazione delle prestazioni d'invalidità civile) apposita dichiarazione indicante la decorrenza al 1.1.2021. 6. In data 4.5.2022 il presentava domanda di ricostituzione della CP_1 pensione cat. INVCIV n. 07674052 chiedendo nuovamente il riconoscimento della decorrenza dal
1.1.2021, in virtù del verbale del 19.2.2019, che già aveva attestato la sua invalidità al 75%.
7. Con provvedimento datato 29.9.2022 l' comunicava la reiezione della domanda di CP_2 ricostituzione con la seguente motivazione: “per gli anni richiesti redditi superiori al limite e titolarità assegno ordinario”.
8. Fatto è che i redditi posseduti dal GN nell'anno 2021 CP_1 non superano i limiti di legge (pari ad €.4.931,29, come da circolare n. 197 del 23.12.2021), come si evince dalla certificazione in allegato. Per di più, aveva già prodotto ad unitamente CP_1 Pt_1 al Modello AP70, la dichiarazione di opzione per la liquidazione della prestazione cat. INVCIV n.
07674052 in luogo dell'assegno ordinario di invalidità. Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da prove contrarie. In senso contrario, l si è limitato a dedurre che Solo nel Pt_1 maggio del 2021, seguito visita medica di revisione che confermava la percentuale di invalidità parziale, il ricorrente presentava il modello ap70 (data trasmissione 03.06.2021), nonostante la sua situazione reddituale fosse cambiata da gennaio 2021, con espressa indicazione dell'opzione a favore dell'assegno mensile di assistenza. In base alla normativa vigente, (cfr anche i messaggi Pt_1
n. 1487/2017 e 5972/2013), qualora la prestazione di invalidità civile sia sospesa per mancanza dei requisiti socioeconomici, l'utente qualora ritenga di aver maturato inseguito tali requisiti, è necessario che presenti domanda di ricostituzione reddituale mediante presentazione del modello ap93, e la prestazione decorre dal mese successivo alla domanda di ricostituzione.
L' non contesta quindi che l'opposto fosse in possesso dei requisiti reddituali e sanitari per Pt_1
l'assegno di invalidità civile a gennaio 2021, limitandosi ad eccepire il fatto impeditivo della mancata presentazione di una domanda di ricostituzione reddituale mediante modello ap93, con decorrenza del beneficio dal mese successivo alla data di presentazione di tale domanda. 2 La tesi dell appare infondata, in quanto il messaggio n. 1487/2017 richiamato disciplina al Pt_1 punto 3 la diversa ipotesi della “Sospensione della prestazione economica a causa della perdita provvisoria del requisito socio-economico”, mentre nel caso di specie la prestazione non era mai stata erogata fino al 2021, in quanto negli anni precedenti l'interessato aveva superato i limiti reddituali previsti dalla legge. Tale messaggio non appare quindi applicabile nel caso di specie.
Più in generale, non appare sussistente alcuna norma di legge che sanzioni con la decadenza
(anche solo parziale) l'eventuale inerzia dell'assistito nel richiedere la liquidazione dei ratei;
ciò che rileva, ai fini della decorrenza del beneficio, è la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge
(nel caso di specie, a gennaio 2021 ricorrevano sia quello sanitario che quello reddituale); a tali fini, non rileva invece la data di presentazione del modello AP70.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere quindi confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/10/2023 dall nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 900,00 Pt_1 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 26/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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